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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 106 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
, (C.F.: ), nato a [...].no Parte_1 C.F._1
(Na), il 22.12.1978 e residente in [...] elettivamente domiciliato in Napoli, vico Vasto a Chiaia n. 28 presso lo studio dell'avv. Umberto Colabella, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F.: ), nata ad [...], il 14 dicembre Controparte_1 C.F._2
1959 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Pasquale Cugia n. 43 presso l'avv. Marco Boi, rappresentata e difesa dagli avvocati
Carmine Giugliano e Domenico Ruocco, in virtù di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
All'udienza dell'11/04/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) Condannare la sig.ra (C.F.: Controparte_1
), alla soccombenza delle spese di lite da liquidarsi sia per la fase del merito C.F._2
e sia per la relativa fase cautelare dei giudizi recanti R.G.N. 6242/2023 e R.G.N. 6242-1/2023 del
Tribunale di Cagliari, entrambe risultate vittoriose per il convenuto, odierno appellante, oltre la
soccombenza alle spese di giudizio per il presente grado di appello, con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. avendone fatto anticipo, come da parametri
sopra indicati e nota spese allegata”.
Appellata: “Per tutto quanto sopra esposto, la signora insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale: - dichiarare inammissibile l'appello
per effetto dell'estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione nel termine di legge;
in
via subordinata: - rigettare integralmente l'appello proposto;
in ogni caso: - con condanna
dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione ai
procuratori antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 2 Con citazione ritualmente notificata, citava innanzi il Tribunale di Cagliari Controparte_1
per sentir, tra l'altro, trasferire, ai sensi del disposto dell'art. 2932 del codice Parte_1
civile, l'immobile in Cagliari oggetto della scrittura del 22.02.2023. Si costituiva il convenuto eccependo, fra l'altro, e per quanto ancora qui rileva, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cagliari per essere competente il Tribunale di OL in relazione al disposto degli artt. 18-19-20
c.p.c., ovvero, ed in particolare, al disposto dell'art. 22 c.p.c., ricorrendo un'ipotesi di controversia fra coeredi. All'udienza di trattazione della causa, in data 21/02/2024, l'attrice aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale e il Giudice adito disponeva nei seguenti termini: <…ritenuta
l'incompetenza del Tribunale di Cagliari per essere competente il Tribunale di OL (per le ragioni
indicate dal convenuto in comparsa di costituzione) … Visto l'art. 38, comma 2 c.p.c., dichiara la
propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di OL, e ordina la
cancellazione della causa dal Ruolo;
dispone l'integrale compensazione delle spese vista
l'adesione di parte convenuta all'eccezione d'incompetenza>>.
Con provvedimento pronunciato il successivo 21/03/2024 a definizione del sub-procedimento relativo al ricorso per sequestro conservativo e giudiziario proposto dalla stessa il Giudice, CP_1
dato atto dell'incompetenza del Tribunale adito (<già dichiarata da entrambe le parti nel
procedimento di merito>>, e del venir meno dell'esigenza di provvedere sulla domanda cautelare,
disponeva nei seguenti termini: <<… rilevato che il presente procedimento è relativo a causa di
merito in relazione alla quale è già stata dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale per essere
territorialmente competente quello di OL (ordinanza 21.2.2024, resa nell'ambito del
procedimento iscritto al n.6242/2023 RG); che per le stesse ragioni indicate nella suddetta
ordinanza - ovvero per l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza -, e in
conformità all'orientamento di cui alla giurisprudenza di legittimità citata dalla nelle CP_1
proprie note (depositate il 18.3.2024), la regolamentazione delle spese del presente
subprocedimento cautelare non può che seguire la stessa sorte del procedimento principale;
PQM
Vista la già dichiarata incompetenza del Tribunale di Cagliari in relazione alla causa di merito,
Pagina 3 declina la propria competenza e dichiara integralmente compensate le spese del presente
procedimento>>.
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza n. cronol. 3463/2024 del 21/02/2024, Parte_1
notificata il 23.02.2024, chiedendone la riforma e formulando quattro motivi di gravame, sulla premessa che il suddetto provvedimento fosse appellabile in quanto il giudice non aveva liquidato le spese come necessario.
L'appellante ha lamentato:
1) il Giudice sarebbe incorso in error in procedendo avendo errato nel fissare l'udienza del giudizio di merito in data anteriore a quella del subprocedimento cautelare, finendo così col privarsi del potere di liquidare le spese di lite che sarebbero dovute essere poste a carico della parte soccombente, vale a dire l'attrice; 2) sarebbe altresì incorso in error in iudicando in quanto l'ordinanza che statuisce sull'incompetenza deve liquidare anche le spese di giudizio in forza del principio di soccombenza, liquidazione non preclusa dalla natura di ordinanza del provvedimento,
atteso il suo carattere definitorio. Per contro, erronea ed ingiustificata sarebbe la disposta compensazione a fronte dell'opposizione manifestata dall'attrice a tutte le eccezioni con le note depositate prima dell'udienza, di talché l'adesione all'eccezione di incompetenza in favore
dell'inderogabile competenza del Tribunale di OL, sarebbe tardiva;
3) ingiusta, immotivata ed illegittima sarebbe la compensazione delle spese disposta con l'ordinanza in data 21.02.24 a fronte dell'obbligo del giudice di indicare i giusti motivi, non vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca;
4) non sussisterebbero i presupposti della soccombenza reciproca tenuto conto delle ulteriori, fondate eccezioni sollevate con la comparsa di costituzione e risposta;
5) il giudice del merito non poteva compensare le spese ma avrebbe dovuto liquidarle in base al valore della causa,
applicati i parametri medi.
L'appellata si è costituita contestando il gravame ed eccependo, a sua volta:
1) l'intervenuta estinzione del giudizio, per non essere stata la causa riassunta davanti al
Tribunale di OL ai sensi dell'art. 38, comma 2 c.p.c., norma che, in mancanza di espressa
Pagina 4 fissazione di un termine per la riassunzione della causa, prevede che <<…quando le parti
costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del
giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della
stessa dal ruolo>>, in difetto, il processo si estingue perdendo l'ordinanza qualsiasi efficacia,
con conseguente, definitivo assetto delle spese di lite secondo il disposto dell'art. 310 c.p.c.; 2)
l'erroneità del ragionamento a fondamento dell'asserito error in procedendo, posto che il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un sub-procedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla causa di merito e del provvedimento che la definisce, con conseguenziale identica, regolamentazione delle spese processuali di detto sub-procedimento,
la quale segue la sorte del principale, essendo, dunque, poco rilevante che l'udienza di discussione del cautelare sia stata fissata il giorno successivo a quella di trattazione del merito;
3) dovrebbe, piuttosto, valorizzarsi il fatto che il giudizio principale si sia arrestato immediatamente (alla prima udienza) per effetto dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale, circostanza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 c.p.c. (peraltro espressamente richiamato nell'ordinanza gravata), esclude ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza nonché di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui;
3) l'erroneità della censura fondata sull'error in iudicando, inficiata da un vizio di fondo, vale a dire la errata convinzione dell'appellante di poter ottenere legittimamente una statuizione a lui favorevole sulle spese di lite. Difatti, a seguito dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, l'ordinanza del Tribunale di
Cagliari, che non ha contenuto decisorio sulla competenza, limitandosi a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti sul giudice competente (attraverso l'espresso richiamo all'art. 38 comma 2 c.p.c.), avrebbe dovuto soprassedere ad ogni pronuncia sulle spese,
riservata al giudice al quale veniva rimessa la causa. Segnatamente, le censure si confronterebbero “maldestramente con il principio della soccombenza, adducendo che il
giudice di prime cure abbia mal valorizzato l'adesione all'eccezione di incompetenza
Pagina 5 dichiarata dall'attrice solo all'udienza di trattazione che, pertanto, sarebbe intempestiva”, ciò
a fronte del principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale
<L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai
sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla
competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase
svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa>> (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 11/05/2022, n. 15017; …); 4) in tale ottica “… alcun provvedimento sarebbe
dovuto essere assunto … peraltro … la compensazione delle spese rappresenta comunque una
forma di regolamentazione delle stesse, laddove – si è visto – l'adesione della parte
all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta anche, a
norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere di pronunciare sulle spese processuali
sulle quali si dovrebbe pronunciare il giudice al quale è rimessa la causa in base al criterio
della soccombenza sostanziale”; 5) in ogni caso: “… la rilevata criticità del provvedimento
sulle spese, … non pare permeabile alle critiche mosse dall'appellante (che pretende una
ingiusta liquidazione delle spese di lite in suo favore), in quanto essa rappresenta una mera
presa d'atto della adesione dell'attrice alla competenza indicata dal convenuto (lo conferma
l'espresso richiamo all'art. 38 comma 2 c.p.c.), e dunque privo di contenuto decisorio, sicché
non può parlarsi in senso tecnico di soccombenza”; 6) irrilevante sarebbe l'asserita (e contestata) tardività dell'adesione, posto che l'art. 38 c.p.c. non prescrive alcun termine per
l'attore di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale e che, sotto tale profilo,… la
Corte Costituzionale … si è pronunciata ritenendo manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del 2° co. dell'articolo 38, proprio nella parte in cui non prevede un
termine entro il quale l'attore debba aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente
dal convenuto (C. Cost. Ord. 165/2006); 6) l'erroneità del presupposto su cui si fondano gli ulteriori motivi, siccome mossi dalla convinzione che il giudice avrebbe dovuto governare le
Pagina 6 spese di lite in base al principio della soccombenza, presupposto, come detto da escludere stante il carattere non decisorio dell'ordinanza.
***
L'appello non può trovare accoglimento siccome manifestamente infondato.
Va premessa l'appellabilità della ordinanza in quanto contenente una statuizione sulle spese -
dovendo ritenersi tale anche la pronuncia che ne dispone la compensazione fra le parti, seppure erroneamente come si vedrà appresso, conferendo al provvedimento medesimo un carattere decisorio in parte qua- con conseguente infondatezza della preliminare eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellata. Nel merito l'appellata ha posto in evidenza corretti e condivisibili argomenti atti a confutare le censure svolte dall'appellante, da ritenere sostanzialmente dirimenti,
seppur meritevoli di taluni approfondimenti.
Muovendo dal carattere non decisorio dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale (in disparte il profilo abnorme concernente le spese, di cui appresso), connotato dall'esplicito richiamo all'art. 38
c.2 c.p.c. e dall'adesione della parte attrice all'eccezione di incompetenza, deve sottolinearsi che,
contrariamente a quanto pare sostenere l'appellante, non si verte, nella specie, in una ipotesi di competenza inderogabile, posto che anche il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c. (oltre,
naturalmente, agli altri fori citati), che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è da considerare derogabile, non rientrando tra le ipotesi indicate dall'art. 28 c.p.c., cui fa riferimento l'esclusione prevista dall'art. 38 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass.
ord. n. 26141/2021).
Ciò posto - come fatto rilevare dall'appellata, con limpido richiamo all'Ord. n. 165/2006 della
Corte Cost., secondo cui: “ È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, comma secondo, ultimo periodo, del codice di procedura civile, censurato, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente
all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile
ritualmente proposta dal convenuto. La possibilità per il convenuto di rinunciare
Pagina 7 all'eccezione esclude, infatti, in radice che egli si trovi in una "posizione passiva di
soggezione", con violazione del principio della "parità delle armi", mentre la circostanza
che il processo "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza
scaturisca dall'adesione dell'attore all'indicazione del convenuto esclude ogni lesione del
c.d. "principio dell'economia processuale"- l'adesione dell'attrice all'eccezione, peraltro espressa alla prima udienza di trattazione, risulta essere perfettamente nei termini. Di tal che, richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “L'adesione all'eccezione di incompetenza
territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di
ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle
spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è
rimessa la causa.”(Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 2580 del 08/11/2013 e ss. conf.), consegue che non possa, neppure in questa sede il Collegio provvedere nel senso auspicato dall'appellante (con condanna dell'attrice alle spese in base alla regola della soccombenza), essendo, l'unico interesse suscettibile di tutela (non perseguito dall'appellante ed esulante dall'oggetto delle censure) quello,
semmai, di eliminare l'anomala pronuncia sulle spese (come detto, in termini di compensazione)
riservata al giudice della riassunzione. Peraltro, essendo ormai spirati i termini della riassunzione nanti il giudice competente, sarebbe venuto meno anche l'interesse ad ottenere l'eliminazione di siffatta statuizione di compensazione nella prospettiva di un provvedimento sulle spese da parte del giudice della causa riassunta.
Ogni altra questione, prima fra tutte quella, irrilevante prima ancora che infondata, delle conseguenze della trattazione del sub-procedimento cautelare dopo la chiusura del procedimento di merito, resta assorbita dai rilievi svolti, dovendo anche sotto tale profilo concordarsi con l'appellata nel senso che l'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi del comma 2
dell'art. 38 c.p.c., ridonda necessariamente sul subprocedimento, che non può che seguire la sorte del procedimento principale, ancorché definito successivamente a quest'ultimo.
Pagina 8 Le spese del presente grado, queste sì, seguono la soccombenza e sono liquidate entro il limite di valore di euro 5.000,00 (essendo impugnata la sola pronuncia sulle spese) secondo il parametro medio, esclusa la fase trattazione/istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza in data 21.02.2024 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 106 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
, (C.F.: ), nato a [...].no Parte_1 C.F._1
(Na), il 22.12.1978 e residente in [...] elettivamente domiciliato in Napoli, vico Vasto a Chiaia n. 28 presso lo studio dell'avv. Umberto Colabella, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F.: ), nata ad [...], il 14 dicembre Controparte_1 C.F._2
1959 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Pasquale Cugia n. 43 presso l'avv. Marco Boi, rappresentata e difesa dagli avvocati
Carmine Giugliano e Domenico Ruocco, in virtù di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
All'udienza dell'11/04/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, respinta ogni contraria istanza,
riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto: 1) Condannare la sig.ra (C.F.: Controparte_1
), alla soccombenza delle spese di lite da liquidarsi sia per la fase del merito C.F._2
e sia per la relativa fase cautelare dei giudizi recanti R.G.N. 6242/2023 e R.G.N. 6242-1/2023 del
Tribunale di Cagliari, entrambe risultate vittoriose per il convenuto, odierno appellante, oltre la
soccombenza alle spese di giudizio per il presente grado di appello, con distrazione in favore del
sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. avendone fatto anticipo, come da parametri
sopra indicati e nota spese allegata”.
Appellata: “Per tutto quanto sopra esposto, la signora insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale: - dichiarare inammissibile l'appello
per effetto dell'estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione nel termine di legge;
in
via subordinata: - rigettare integralmente l'appello proposto;
in ogni caso: - con condanna
dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione ai
procuratori antistatari”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 2 Con citazione ritualmente notificata, citava innanzi il Tribunale di Cagliari Controparte_1
per sentir, tra l'altro, trasferire, ai sensi del disposto dell'art. 2932 del codice Parte_1
civile, l'immobile in Cagliari oggetto della scrittura del 22.02.2023. Si costituiva il convenuto eccependo, fra l'altro, e per quanto ancora qui rileva, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cagliari per essere competente il Tribunale di OL in relazione al disposto degli artt. 18-19-20
c.p.c., ovvero, ed in particolare, al disposto dell'art. 22 c.p.c., ricorrendo un'ipotesi di controversia fra coeredi. All'udienza di trattazione della causa, in data 21/02/2024, l'attrice aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale e il Giudice adito disponeva nei seguenti termini: <…ritenuta
l'incompetenza del Tribunale di Cagliari per essere competente il Tribunale di OL (per le ragioni
indicate dal convenuto in comparsa di costituzione) … Visto l'art. 38, comma 2 c.p.c., dichiara la
propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di OL, e ordina la
cancellazione della causa dal Ruolo;
dispone l'integrale compensazione delle spese vista
l'adesione di parte convenuta all'eccezione d'incompetenza>>.
Con provvedimento pronunciato il successivo 21/03/2024 a definizione del sub-procedimento relativo al ricorso per sequestro conservativo e giudiziario proposto dalla stessa il Giudice, CP_1
dato atto dell'incompetenza del Tribunale adito (<già dichiarata da entrambe le parti nel
procedimento di merito>>, e del venir meno dell'esigenza di provvedere sulla domanda cautelare,
disponeva nei seguenti termini: <<… rilevato che il presente procedimento è relativo a causa di
merito in relazione alla quale è già stata dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale per essere
territorialmente competente quello di OL (ordinanza 21.2.2024, resa nell'ambito del
procedimento iscritto al n.6242/2023 RG); che per le stesse ragioni indicate nella suddetta
ordinanza - ovvero per l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza -, e in
conformità all'orientamento di cui alla giurisprudenza di legittimità citata dalla nelle CP_1
proprie note (depositate il 18.3.2024), la regolamentazione delle spese del presente
subprocedimento cautelare non può che seguire la stessa sorte del procedimento principale;
PQM
Vista la già dichiarata incompetenza del Tribunale di Cagliari in relazione alla causa di merito,
Pagina 3 declina la propria competenza e dichiara integralmente compensate le spese del presente
procedimento>>.
Il ha proposto appello avverso l'ordinanza n. cronol. 3463/2024 del 21/02/2024, Parte_1
notificata il 23.02.2024, chiedendone la riforma e formulando quattro motivi di gravame, sulla premessa che il suddetto provvedimento fosse appellabile in quanto il giudice non aveva liquidato le spese come necessario.
L'appellante ha lamentato:
1) il Giudice sarebbe incorso in error in procedendo avendo errato nel fissare l'udienza del giudizio di merito in data anteriore a quella del subprocedimento cautelare, finendo così col privarsi del potere di liquidare le spese di lite che sarebbero dovute essere poste a carico della parte soccombente, vale a dire l'attrice; 2) sarebbe altresì incorso in error in iudicando in quanto l'ordinanza che statuisce sull'incompetenza deve liquidare anche le spese di giudizio in forza del principio di soccombenza, liquidazione non preclusa dalla natura di ordinanza del provvedimento,
atteso il suo carattere definitorio. Per contro, erronea ed ingiustificata sarebbe la disposta compensazione a fronte dell'opposizione manifestata dall'attrice a tutte le eccezioni con le note depositate prima dell'udienza, di talché l'adesione all'eccezione di incompetenza in favore
dell'inderogabile competenza del Tribunale di OL, sarebbe tardiva;
3) ingiusta, immotivata ed illegittima sarebbe la compensazione delle spese disposta con l'ordinanza in data 21.02.24 a fronte dell'obbligo del giudice di indicare i giusti motivi, non vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca;
4) non sussisterebbero i presupposti della soccombenza reciproca tenuto conto delle ulteriori, fondate eccezioni sollevate con la comparsa di costituzione e risposta;
5) il giudice del merito non poteva compensare le spese ma avrebbe dovuto liquidarle in base al valore della causa,
applicati i parametri medi.
L'appellata si è costituita contestando il gravame ed eccependo, a sua volta:
1) l'intervenuta estinzione del giudizio, per non essere stata la causa riassunta davanti al
Tribunale di OL ai sensi dell'art. 38, comma 2 c.p.c., norma che, in mancanza di espressa
Pagina 4 fissazione di un termine per la riassunzione della causa, prevede che <<…quando le parti
costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del
giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della
stessa dal ruolo>>, in difetto, il processo si estingue perdendo l'ordinanza qualsiasi efficacia,
con conseguente, definitivo assetto delle spese di lite secondo il disposto dell'art. 310 c.p.c.; 2)
l'erroneità del ragionamento a fondamento dell'asserito error in procedendo, posto che il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un sub-procedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla causa di merito e del provvedimento che la definisce, con conseguenziale identica, regolamentazione delle spese processuali di detto sub-procedimento,
la quale segue la sorte del principale, essendo, dunque, poco rilevante che l'udienza di discussione del cautelare sia stata fissata il giorno successivo a quella di trattazione del merito;
3) dovrebbe, piuttosto, valorizzarsi il fatto che il giudizio principale si sia arrestato immediatamente (alla prima udienza) per effetto dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale, circostanza che, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 c.p.c. (peraltro espressamente richiamato nell'ordinanza gravata), esclude ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza nonché di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui;
3) l'erroneità della censura fondata sull'error in iudicando, inficiata da un vizio di fondo, vale a dire la errata convinzione dell'appellante di poter ottenere legittimamente una statuizione a lui favorevole sulle spese di lite. Difatti, a seguito dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, l'ordinanza del Tribunale di
Cagliari, che non ha contenuto decisorio sulla competenza, limitandosi a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti sul giudice competente (attraverso l'espresso richiamo all'art. 38 comma 2 c.p.c.), avrebbe dovuto soprassedere ad ogni pronuncia sulle spese,
riservata al giudice al quale veniva rimessa la causa. Segnatamente, le censure si confronterebbero “maldestramente con il principio della soccombenza, adducendo che il
giudice di prime cure abbia mal valorizzato l'adesione all'eccezione di incompetenza
Pagina 5 dichiarata dall'attrice solo all'udienza di trattazione che, pertanto, sarebbe intempestiva”, ciò
a fronte del principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale
<L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai
sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla
competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase
svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa>> (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 11/05/2022, n. 15017; …); 4) in tale ottica “… alcun provvedimento sarebbe
dovuto essere assunto … peraltro … la compensazione delle spese rappresenta comunque una
forma di regolamentazione delle stesse, laddove – si è visto – l'adesione della parte
all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta anche, a
norma dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere di pronunciare sulle spese processuali
sulle quali si dovrebbe pronunciare il giudice al quale è rimessa la causa in base al criterio
della soccombenza sostanziale”; 5) in ogni caso: “… la rilevata criticità del provvedimento
sulle spese, … non pare permeabile alle critiche mosse dall'appellante (che pretende una
ingiusta liquidazione delle spese di lite in suo favore), in quanto essa rappresenta una mera
presa d'atto della adesione dell'attrice alla competenza indicata dal convenuto (lo conferma
l'espresso richiamo all'art. 38 comma 2 c.p.c.), e dunque privo di contenuto decisorio, sicché
non può parlarsi in senso tecnico di soccombenza”; 6) irrilevante sarebbe l'asserita (e contestata) tardività dell'adesione, posto che l'art. 38 c.p.c. non prescrive alcun termine per
l'attore di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale e che, sotto tale profilo,… la
Corte Costituzionale … si è pronunciata ritenendo manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del 2° co. dell'articolo 38, proprio nella parte in cui non prevede un
termine entro il quale l'attore debba aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente
dal convenuto (C. Cost. Ord. 165/2006); 6) l'erroneità del presupposto su cui si fondano gli ulteriori motivi, siccome mossi dalla convinzione che il giudice avrebbe dovuto governare le
Pagina 6 spese di lite in base al principio della soccombenza, presupposto, come detto da escludere stante il carattere non decisorio dell'ordinanza.
***
L'appello non può trovare accoglimento siccome manifestamente infondato.
Va premessa l'appellabilità della ordinanza in quanto contenente una statuizione sulle spese -
dovendo ritenersi tale anche la pronuncia che ne dispone la compensazione fra le parti, seppure erroneamente come si vedrà appresso, conferendo al provvedimento medesimo un carattere decisorio in parte qua- con conseguente infondatezza della preliminare eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellata. Nel merito l'appellata ha posto in evidenza corretti e condivisibili argomenti atti a confutare le censure svolte dall'appellante, da ritenere sostanzialmente dirimenti,
seppur meritevoli di taluni approfondimenti.
Muovendo dal carattere non decisorio dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale (in disparte il profilo abnorme concernente le spese, di cui appresso), connotato dall'esplicito richiamo all'art. 38
c.2 c.p.c. e dall'adesione della parte attrice all'eccezione di incompetenza, deve sottolinearsi che,
contrariamente a quanto pare sostenere l'appellante, non si verte, nella specie, in una ipotesi di competenza inderogabile, posto che anche il foro esclusivo previsto dall'art. 22 c.p.c. (oltre,
naturalmente, agli altri fori citati), che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, è da considerare derogabile, non rientrando tra le ipotesi indicate dall'art. 28 c.p.c., cui fa riferimento l'esclusione prevista dall'art. 38 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass.
ord. n. 26141/2021).
Ciò posto - come fatto rilevare dall'appellata, con limpido richiamo all'Ord. n. 165/2006 della
Corte Cost., secondo cui: “ È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, comma secondo, ultimo periodo, del codice di procedura civile, censurato, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente
all'attore di aderire in ogni tempo all'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile
ritualmente proposta dal convenuto. La possibilità per il convenuto di rinunciare
Pagina 7 all'eccezione esclude, infatti, in radice che egli si trovi in una "posizione passiva di
soggezione", con violazione del principio della "parità delle armi", mentre la circostanza
che il processo "continua" (art. 50 cod. proc. civ.) davanti al giudice la cui competenza
scaturisca dall'adesione dell'attore all'indicazione del convenuto esclude ogni lesione del
c.d. "principio dell'economia processuale"- l'adesione dell'attrice all'eccezione, peraltro espressa alla prima udienza di trattazione, risulta essere perfettamente nei termini. Di tal che, richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “L'adesione all'eccezione di incompetenza
territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di
ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle
spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è
rimessa la causa.”(Cass. sez. 6 - 3, sent. n. 2580 del 08/11/2013 e ss. conf.), consegue che non possa, neppure in questa sede il Collegio provvedere nel senso auspicato dall'appellante (con condanna dell'attrice alle spese in base alla regola della soccombenza), essendo, l'unico interesse suscettibile di tutela (non perseguito dall'appellante ed esulante dall'oggetto delle censure) quello,
semmai, di eliminare l'anomala pronuncia sulle spese (come detto, in termini di compensazione)
riservata al giudice della riassunzione. Peraltro, essendo ormai spirati i termini della riassunzione nanti il giudice competente, sarebbe venuto meno anche l'interesse ad ottenere l'eliminazione di siffatta statuizione di compensazione nella prospettiva di un provvedimento sulle spese da parte del giudice della causa riassunta.
Ogni altra questione, prima fra tutte quella, irrilevante prima ancora che infondata, delle conseguenze della trattazione del sub-procedimento cautelare dopo la chiusura del procedimento di merito, resta assorbita dai rilievi svolti, dovendo anche sotto tale profilo concordarsi con l'appellata nel senso che l'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi del comma 2
dell'art. 38 c.p.c., ridonda necessariamente sul subprocedimento, che non può che seguire la sorte del procedimento principale, ancorché definito successivamente a quest'ultimo.
Pagina 8 Le spese del presente grado, queste sì, seguono la soccombenza e sono liquidate entro il limite di valore di euro 5.000,00 (essendo impugnata la sola pronuncia sulle spese) secondo il parametro medio, esclusa la fase trattazione/istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza in data 21.02.2024 del Parte_1
Tribunale di Cagliari;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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