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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 255/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via Torino n. 289, presso lo studio dell'Avv. Valeria Giacometti del Foro di Ivrea che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Piazza Lamarmora n. 24, presso lo studio dell'Avv. Sergio Bersano del Foro di Ivrea che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1011/2023, pubblicata il 30/10/2023, resa con decisione del 25/10/2023 nella causa avente per oggetto separazione personale giudiziale tra coniugi, promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante,
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione reietta e previe le declaratorie del caso così giudicare: CONCLUSIONI in riforma della sentenza n.1011/2023 resa dal Tribunale di Ivrea IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1011/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Giudice Dott. Alessandro Scialabba, Dott.ssa Rossella Mastropietro, dott. Alberto Angela Balzani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3892/2019, depositata in cancelleria in data 30/10/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ riconoscere l'addebito della separazione a carico del Signor disporre l'affidamento del figlio CP_1 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza Per_1 anagrafica presso la madre , disporre che ciascun genitore provveda alle spese straordinarie del figlio minore in misura del 50% ciascuno, per Per_1 tali intendendosi le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche e sportive richiamandosi espressamente alla disciplina del vigente Protocollo di Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. dare atto che i figli
e sono economicamente indipendenti”, conseguentemente Per_2 Per_3 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. CHIEDE La concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuale replica DICHIARA Di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte dalla controparte.”.
Per l'appellato,
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora
[...] avverso la sentenza n. 1011/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea. Pt_1 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A.e CPA come per legge.”;
Per il Procuratore Generale,
“Il Procuratore Generale rilevato che paiono condivisibili le argomentazioni esposte dal giudice del provvedimento impugnato, esprime parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La causa riguarda la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
Le parti si sono unite in matrimonio il 14 ottobre 2000 e dall'unione sono nati tre figli: (2001), (2003) e (2009). Persona_4 Per_2 Per_1
La domanda di separazione è stata presentata dalla sigra Parte_1 con ricorso del 29.10.19 con richiesta di addebito della separazione al marito per infedeltà e violazione dei doveri di assistenza morale, oltre che per comportamenti aggressivi.
La controparte si è costituita contestando in toto. Il Tribunale di Ivrea ( con sentenza n. 1011/2023) ha:
• dichiarato la separazione personale dei coniugi;
• respinto la domanda di addebito;
• disposto l'affido condiviso del minore con collocazione Per_1 anagrafica e residenza presso la madre;
• respinto le richieste di assegno di mantenimento per la moglie e per i figli maggiorenni, ritenuti economicamente indipendenti;
• compensato le spese per la metà, condannando la sigra al Pt_1 rimborso della residua metà. Nella parte motiva il primo giudice ha evidenziato che la domanda di addebito non poteva essere accolta, non essendo emersa la prova che la relazione extraconiugale del marito fosse stata la causa dell'irreversibilità della crisi coniugale, crisi già in atto nel 2019.La sigra aveva a sua Pt_1 volta avviato una relazione nel 2020 e nel 2021 si era trasferita a vivere a casa del compagno. Il giudice a quo ha osservato che i figli maggiorenni risultano autonomi economicamente e che la sigra dispone di mezzi economici e lavora, Pt_1 di talché deve essere rigettato il contributo al suo mantenimento. Per quanto attiene al figlio minore ha disposto l'affido condiviso con Per_1 collocazione presso la madre, regolamentato i tempi di visita del padre e previsto un contributo al mantenimento pari ad € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha interposto appello la sig.ra limitando l'impugnazione ai Parte_1 seguenti due motivi:
1. Addebito: contesta,infatti, il rigetto dell'addebito, ritenendo provata la relazione extraconiugale del marito (con testimonianze e messaggi), antecedente alla fine del matrimonio e comunque causa della crisi dell'unione.
o Sostiene anche l'esistenza di condotte aggressive e ingiuriose da parte del marito.
o Evidenzia violazioni dell'ordinanza presidenziale, tra cui il cambio delle serrature della casa coniugale.
2. Spese processuali: contesta la compensazione parziale delle spese legali, ritenendola immotivata.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il sig. chiede l'integrale rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata. Osserva, in particolare che:
• la crisi coniugale era già irreversibile prima delle relazioni extraconiugali;
• entrambi i coniugi si erano già separati di fatto e avevano iniziato nuove relazioni prima dell'udienza presidenziale;
• egli avrebbe continuato a contribuire al mantenimento della famiglia anche dopo la separazione di fatto.
*** L'appello proposto si appalesa infondato e deve essere rigettato, risultando la sentenza impugnata correttamente motivata e scevra dia vizi logici. Quanto al primo motivo La Corte ribadisce che la crisi coniugale tra i signori e era già irreversibile prima dell'inizio della Pt_1 CP_1 relazione del marito. Dalle emergenze istruttorie del primo grado si desume che al di là di una profonda crisi vissuta nell'anno 2015 e poi superata, dalla primavera del 2019 i due coniugi avevano deciso di porre fine alla coabitazione, vivendo separati e perlopiu' in case distinte. La relazione sentimentale con la sigra e la sopravvenuta Parte_2 convivenza con la stessa nell'autunno del 2019, non possono avere un collegamento eziologico con l'irreversibilità della crisi coniugale. D'altro canto- come ben rilevato in sentenza- la stessa signora ammette di Pt_1 avere iniziato una nuova relazione nel gennaio del 2020 ( cfr. verbale udienza 14.12.2021), ben prima dell'udienza presidenziale in data 13.2.2020 che avrebbe autorizzato i due coniugi a vivere separati. Né le emergenze istruttorie ( testi escussi, interpelli e documenti) hanno evidenziato alcuna condotta aggressiva del marito. Ancora in sede di memoria di replica la difesa afferma Pt_1 curiosamente “ L'appellato tenta di minimizzare la vicenda del lucchetto al cancello”. Sul punto il figlio , sentito come teste in primo grado, Per_3 ha completamente sconfessato la tesi sostenuta dalla sigra Pt_1 secondo cui la stessa sarebbe stata indotta a trasferirsi a casa del compagno dopo che il marito avrebbe sostituito la serratura di casa. Incontestato, infatti, che la serratura sia stata cambiata dopo il trasferimento della appellante.
Con riferimento al secondo motivo di appello non puo' che ribadirsi la correttezza dell'operato del primo giudice in punto spese di lite. La sentenza impugnata dedica una intera pagina ( pag. 17) per esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione in punto spese. Il Tribunale specifica correttamente che metà delle spese di lite sono compensate ogni ragione della comune domanda di separazione e dell'accordo per la collocazione e il mantenimento del figlio minore. Altrettanto correttamente e in applicazione del principio della prevalente soccombenza, conseguente al rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla signora ( richiesta di addebito, richiesta di mantenimento per sé, Pt_1 varie altre istanze istruttorie), quest'ultima è stata condannata al pagamento della residua metà delle spese.
Alla luce delle premesse osservazioni in fatto e diritto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. In punto spese la parte appellante, sig.ra soccombente, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellato sig. spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.211,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva ed
€ 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Si dichiara tenuto, altresì, l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigetta l'appello presentato da e conferma l'appellata Parte_1 sentenza;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado sostenute per la lite dall'appellato sig.
[...]
spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM CP_1
55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.211,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva ed € 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- dichiara tenuta l'appellante a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello in data 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dottssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 255/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via Torino n. 289, presso lo studio dell'Avv. Valeria Giacometti del Foro di Ivrea che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellante
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Piazza Lamarmora n. 24, presso lo studio dell'Avv. Sergio Bersano del Foro di Ivrea che lo rappresenta e difende per procura in atti, Appellato
avverso
la sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea n. 1011/2023, pubblicata il 30/10/2023, resa con decisione del 25/10/2023 nella causa avente per oggetto separazione personale giudiziale tra coniugi, promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante,
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversaria domanda, deduzione ed eccezione reietta e previe le declaratorie del caso così giudicare: CONCLUSIONI in riforma della sentenza n.1011/2023 resa dal Tribunale di Ivrea IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1011/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Giudice Dott. Alessandro Scialabba, Dott.ssa Rossella Mastropietro, dott. Alberto Angela Balzani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3892/2019, depositata in cancelleria in data 30/10/2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ riconoscere l'addebito della separazione a carico del Signor disporre l'affidamento del figlio CP_1 ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e residenza Per_1 anagrafica presso la madre , disporre che ciascun genitore provveda alle spese straordinarie del figlio minore in misura del 50% ciascuno, per Per_1 tali intendendosi le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche e sportive richiamandosi espressamente alla disciplina del vigente Protocollo di Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. dare atto che i figli
e sono economicamente indipendenti”, conseguentemente Per_2 Per_3 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. CHIEDE La concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuale replica DICHIARA Di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande proposte dalla controparte.”.
Per l'appellato,
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora
[...] avverso la sentenza n. 1011/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea. Pt_1 In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A.e CPA come per legge.”;
Per il Procuratore Generale,
“Il Procuratore Generale rilevato che paiono condivisibili le argomentazioni esposte dal giudice del provvedimento impugnato, esprime parere sfavorevole all'accoglimento dell'impugnazione.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La causa riguarda la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
Le parti si sono unite in matrimonio il 14 ottobre 2000 e dall'unione sono nati tre figli: (2001), (2003) e (2009). Persona_4 Per_2 Per_1
La domanda di separazione è stata presentata dalla sigra Parte_1 con ricorso del 29.10.19 con richiesta di addebito della separazione al marito per infedeltà e violazione dei doveri di assistenza morale, oltre che per comportamenti aggressivi.
La controparte si è costituita contestando in toto. Il Tribunale di Ivrea ( con sentenza n. 1011/2023) ha:
• dichiarato la separazione personale dei coniugi;
• respinto la domanda di addebito;
• disposto l'affido condiviso del minore con collocazione Per_1 anagrafica e residenza presso la madre;
• respinto le richieste di assegno di mantenimento per la moglie e per i figli maggiorenni, ritenuti economicamente indipendenti;
• compensato le spese per la metà, condannando la sigra al Pt_1 rimborso della residua metà. Nella parte motiva il primo giudice ha evidenziato che la domanda di addebito non poteva essere accolta, non essendo emersa la prova che la relazione extraconiugale del marito fosse stata la causa dell'irreversibilità della crisi coniugale, crisi già in atto nel 2019.La sigra aveva a sua Pt_1 volta avviato una relazione nel 2020 e nel 2021 si era trasferita a vivere a casa del compagno. Il giudice a quo ha osservato che i figli maggiorenni risultano autonomi economicamente e che la sigra dispone di mezzi economici e lavora, Pt_1 di talché deve essere rigettato il contributo al suo mantenimento. Per quanto attiene al figlio minore ha disposto l'affido condiviso con Per_1 collocazione presso la madre, regolamentato i tempi di visita del padre e previsto un contributo al mantenimento pari ad € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha interposto appello la sig.ra limitando l'impugnazione ai Parte_1 seguenti due motivi:
1. Addebito: contesta,infatti, il rigetto dell'addebito, ritenendo provata la relazione extraconiugale del marito (con testimonianze e messaggi), antecedente alla fine del matrimonio e comunque causa della crisi dell'unione.
o Sostiene anche l'esistenza di condotte aggressive e ingiuriose da parte del marito.
o Evidenzia violazioni dell'ordinanza presidenziale, tra cui il cambio delle serrature della casa coniugale.
2. Spese processuali: contesta la compensazione parziale delle spese legali, ritenendola immotivata.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il sig. chiede l'integrale rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata. Osserva, in particolare che:
• la crisi coniugale era già irreversibile prima delle relazioni extraconiugali;
• entrambi i coniugi si erano già separati di fatto e avevano iniziato nuove relazioni prima dell'udienza presidenziale;
• egli avrebbe continuato a contribuire al mantenimento della famiglia anche dopo la separazione di fatto.
*** L'appello proposto si appalesa infondato e deve essere rigettato, risultando la sentenza impugnata correttamente motivata e scevra dia vizi logici. Quanto al primo motivo La Corte ribadisce che la crisi coniugale tra i signori e era già irreversibile prima dell'inizio della Pt_1 CP_1 relazione del marito. Dalle emergenze istruttorie del primo grado si desume che al di là di una profonda crisi vissuta nell'anno 2015 e poi superata, dalla primavera del 2019 i due coniugi avevano deciso di porre fine alla coabitazione, vivendo separati e perlopiu' in case distinte. La relazione sentimentale con la sigra e la sopravvenuta Parte_2 convivenza con la stessa nell'autunno del 2019, non possono avere un collegamento eziologico con l'irreversibilità della crisi coniugale. D'altro canto- come ben rilevato in sentenza- la stessa signora ammette di Pt_1 avere iniziato una nuova relazione nel gennaio del 2020 ( cfr. verbale udienza 14.12.2021), ben prima dell'udienza presidenziale in data 13.2.2020 che avrebbe autorizzato i due coniugi a vivere separati. Né le emergenze istruttorie ( testi escussi, interpelli e documenti) hanno evidenziato alcuna condotta aggressiva del marito. Ancora in sede di memoria di replica la difesa afferma Pt_1 curiosamente “ L'appellato tenta di minimizzare la vicenda del lucchetto al cancello”. Sul punto il figlio , sentito come teste in primo grado, Per_3 ha completamente sconfessato la tesi sostenuta dalla sigra Pt_1 secondo cui la stessa sarebbe stata indotta a trasferirsi a casa del compagno dopo che il marito avrebbe sostituito la serratura di casa. Incontestato, infatti, che la serratura sia stata cambiata dopo il trasferimento della appellante.
Con riferimento al secondo motivo di appello non puo' che ribadirsi la correttezza dell'operato del primo giudice in punto spese di lite. La sentenza impugnata dedica una intera pagina ( pag. 17) per esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione in punto spese. Il Tribunale specifica correttamente che metà delle spese di lite sono compensate ogni ragione della comune domanda di separazione e dell'accordo per la collocazione e il mantenimento del figlio minore. Altrettanto correttamente e in applicazione del principio della prevalente soccombenza, conseguente al rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla signora ( richiesta di addebito, richiesta di mantenimento per sé, Pt_1 varie altre istanze istruttorie), quest'ultima è stata condannata al pagamento della residua metà delle spese.
Alla luce delle premesse osservazioni in fatto e diritto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. In punto spese la parte appellante, sig.ra soccombente, deve essere Parte_1 condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellato sig. spese che vengono liquidate secondo i Controparte_1 parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.211,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva ed
€ 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. Si dichiara tenuto, altresì, l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni,
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigetta l'appello presentato da e conferma l'appellata Parte_1 sentenza;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado sostenute per la lite dall'appellato sig.
[...]
spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM CP_1
55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata da € 26.000,01 a € 52.000,00, in importo pari ad € 5.211,00 (€ 2058,00 per fase studio, € 1418,00 per fase introduttiva ed € 1735,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
- dichiara tenuta l'appellante a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello in data 29 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dottssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello