Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 278/2024 VG
tra
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Ecuador) in data 12.1.1976, cittadina italiana, residente in [...]3, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Rossi (C.F. ), giusta procura speciale C.F._2 allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Savona (SV), Largo delle Coffe 1/13, presso e nello studio legale dell'Avvocato Flavia Rossi ricorrente e con passaggio degli atti, in data 6.3.2025, alla
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
interveniente necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ove del caso audizione del signor nato a [...] il [...], residente in [...]
IV Novembre 22/3, VOGLIA riconoscere e dichiarare efficace in Italia la sentenza resa nella causa
n. 09209-2024-02221 dal Giudice dottoressa Natacha Centeno Vera, dichiaratasi preventivamente competente per la causa (doc. 1), che ha sospeso la patria potestà (responsabilità genitoriale) dei
nominando tutore la ricorrente;
disporre ogni provvedimento ulteriore che la Corte
[...] ritenga opportuno nell'interesse dei minori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I signori e , in data 26.3.2024, Controparte_1 Controparte_2 presentavano istanza innanzi all' Unità Giudiziaria Nord per la famiglia, le donne e i minori con sede nel distretto di Guayaquil, provincia del Guayas in Ecuador, al fine di cedere la patria potestà e chiedere che mediante sentenza venisse accolta la sospensione della stessa patria potestà
(responsabilità genitoriale), ottenendo la nomina di un tutore - nella persona della zia materna a cittadina italiana - per i minori Parte_1 Persona_1
e , nati a Genova rispettivamente il 24.4.2011 e il
[...] Controparte_3
14.5.2014, zia con la quale questi ultimi avevano vissuto alcuni anni, in Italia.
1.1. La richiesta era dovuta all'insicurezza dell'Ecuador, al fine di tutelare l'incolumità e l'integrità dei minori secondo il superiore interesse di questi ultimi, mirando ad ottenere l'impegno da parte del tutore a garantire ai figli dei signori e il diritto alla vita, alla Parte_1 Controparte_1 sopravvivenza e ad un'esistenza dignitosa.
L'obbiettivo era garantire ai minori crescita, educazione e benessere.
1.2. L'autorità adita, con sentenza resa nella causa n. 09209-2024-02221 in data 13.6.2024, sospendeva la patria potestà (responsabilità genitoriale) dei suddetti signori
[...]
e sui due figli minori sopra citati, nominando Controparte_1 Controparte_2
tutrice la signora a odierna ricorrente, la quale in Parte_1
adempimento della sentenza si recava in Ecuador allo scopo di tornare in Italia con i bambini.
1.3. Affinché ciò possa accadere, però, è necessario che la sentenza dell'autorità ecuadoriana venga riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, così che l'Ambasciata italiana in Ecuador possa rilasciare i visti per i due minori.
2. La suddetta sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva ed esecutiva nel Paese
d'origine.
3. Con ricorso in data 22.11.2024, la signora agisce affinché Parte_1
venga accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento in Italia della citata sentenza dell'Unità Giudiziaria Nord per la famiglia, le donne e i minori.
A sostegno della domanda l'odierna ricorrente fa presente che la situazione in Ecuador è molto grave in quanto il paese sta attraversando un periodo di violenze collegate al narcotraffico con la presenza di bande criminali che, soprattutto nella città di Guayaquil che sarebbe diventata uno dei principali centri colpiti, operano con estrema aggressività.
Si sarebbero verificati anche episodi di assalti alle scuole, e collegati a questi eventi si starebbe verificando un aumento degli omicidi e della criminalità generalmente intesa. A conferma di quanto sopra è sufficiente la circostanza per cui il governo ecuadoriano ha dichiarato lo stato di emergenza.
3.1. Tale situazione, afferma la signora comporterebbe la necessità di provvedere Parte_1 all'immediato trasferimento dei minori in Italia, in particolare nel paese di Pallare (SV) dove la ricorrente risiede, luogo in cui i minori potrebbero godere di tranquillità e di serenità, ricevere ogni cura e l'educazione scolastica che oggi hanno interrotto.
3.2. Rileva poi che la sentenza della quale è richiesto il riconoscimento sia conforme ai principi di tutela dei minori e rispetti il superiore interessi degli stessi, oltre a non contrastare con il diritto pubblico né con i diritti fondamentali.
4. Ad esito dell'udienza del 26.3.2025, svolta con modalità a trattazione scritta, la causa ora viene in decisione.
***
5. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la legge 218/1995 prevede l'automatico ingresso e riconoscimento di sentenze straniere nel nostro ordinamento, tranne che in alcune ipotesi espressamente stabilite;
ed infatti, l'art. 64 ha previsto il riconoscimento della sentenza straniera in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando la sentenza è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio, la sentenza è passata in giudicato (secondo le regole dell'ordinamento di provenienza); inoltre, la sentenza non deve essere in contrasto con altra contraria pronunciata da un giudice italiano, non deve esserci pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, il processo straniero deve essere iniziato prima e la pronuncia non deve contenere elementi di contrarietà tra gli effetti della sentenza straniera e l'ordine pubblico.
Se, di regola, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza necessità di fare ricorso a procedure particolari, può accadere che il possesso, da parte del provvedimento giurisdizionale pronunciato all'estero, dei requisiti indicati dall'art. 64 sia contestato ovvero che, comunque, la sentenza non sia adempiuta spontaneamente con conseguente necessità di procedere ad esecuzione forzata. In tal caso l'articolo 67 della legge 218/1995 prevede che chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera possa chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita,
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
A ciò si aggiunga che la Corte deve valutare che la decisione impugnata non contrasti con i principi dell'ordine pubblico (internazionale ed interno).
Nello specifico si tratta di una sentenza di sospensione della responsabilità genitoriale e nomina del tutore dei minori.
5.1. Nel caso di specie, la sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia è stata pronunciata dalla competente Unità Giudiziaria Nord per la famiglia, le donne e i minori con sede nel distretto di
Guayaquil, provincia del Guayas in Ecuador, ed è passata in giudicato, sussistendo tutti i sopra citati requisiti ai fini del suo riconoscimento nello Stato italiano.
Si ritiene che i diritti essenziali della difesa possano dirsi rispettati nella fattispecie in esame, posto che è stato garantito il diritto al contraddittorio e l'esplicazione del diritto di difesa.
I minori infatti sono stati ascoltati – dovendo sentire il loro parere in quanto in grado di esprimerlo – ed è stata redatta la relazione dell'ufficio tecnico del giudice, giurata dallo stesso autore, lo psicologo
. Sul punto si evidenzia che entrambi hanno affermato con entusiasmo di voler Testimone_1 recarsi in Italia con la zia, dove poter proseguire gli studi ricevendo l'educazione scolastica e l'istruzione desiderata.
5.2. Risulta altresì rispettato il dettato di cui agli articoli 23 e 33 della convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori - di cui sia Italia e Ecuador sono
Stati firmatari - poiché la pronuncia di cui è chiesto il riconoscimento nel nostro Ordinamento rispetta a pieno l'interesse superiore del minore in quanto consente loro di raggiungere l'Italia insieme alla zia con l'obbiettivo di vivere una crescita serena, lontano dai conflitti che interessano il paese di provenienza, potendo ricevere altresì l'educazione scolastica che al momento è stata interrotta.
5.3. In data 6.3.2025 è stato effettuato il passaggio degli atti alla Procura Generale della Repubblica trattandosi di procedimento in cui è obbligatorio l'intervento del PG.
5.4. Da ultimo, si evidenzia che nonostante i refusi relativi allo Stato di nascita dei minori e di residenza della zia, signora presenti nella sentenza Parte_1 dell'autorità Ecuadoriana, è pacifico dai documenti prodotti in giudizio che tale Stato sia l'Italia e non la Spagna.
6. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel caso di specie sussistano i requisiti dettati dagli artt. 66
e 67 L. 218/95 per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera.
Il ricorso merita pertanto accoglimento e deve, per l'effetto, riconoscersi l'efficacia, in Italia, della sentenza di sospensione della responsabilità genitoriale dei signori Controparte_1 e , e affidamento della tutela dei minori
[...] Controparte_2 [...]
e alla signora Persona_1 Controparte_3 Parte_1
pronunciata dall' Unità Giudiziaria Nord per la famiglia, le donne e i minori con
[...]
sede nel distretto di Guayaquil, provincia del Guayas in Ecuador, in data 13.6.2024.
Il ricorso va, dunque, accolto.
Nulla sulle spese non essendosi creato un contenzioso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da
[...]
, così provvede: Parte_1
- Dichiara il riconoscimento in Italia dell'efficacia della sentenza pronunciata dal Unità Giudiziaria
Nord per la famiglia, le donne e i minori con sede nel distretto di Guayaquil, provincia del Guayas in
Ecuador, in data 13.6.2024 avente ad oggetto la sospensione della responsabilità genitoriale dei signori e , e affidamento della Controparte_1 Controparte_2
tutela dei minori e alla Persona_1 Controparte_3
signora Parte_1
- Nulla sulle spese
Così deciso in Genova, il 3.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Laura Casale Dott. Rossella Atzeni