TRIB
Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/10/2024, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
n. 1576/2023 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott.
Ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all' udienza del 16.10.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Parte_1
De Leo Daniele
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv. F. Florio e M. Maddalena CP_1
Berloco
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione o all' assegno ordinario di invalidità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 8.2.2023 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione o all'assegno ordinario di invalidità -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell CP_1 al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio l che contestava in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall sul presupposto della ritenuta violazione del CP_1 comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
***
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38.
l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass.
n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*****
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che, ai sensi dell'art. 2 della l. n° 224/84 si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell' assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall' , l'assicurato o il titolare CP_1 di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all' assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Orbene, nella relazione tecnica depositata in atti, il CTU, dott.
[...] per il rinnovo delle operazioni peritale- ha rilevato a Persona_1 carico dell'istante un complesso patologico che rende il ricorrente invalido, con riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, dalla domanda amministrativa del 31.03.2022.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso, altresì, che le contestazioni sollevate dall' non appaiono CP_1 tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari che danno diritto all'assegno di invalidità ordinaria dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 31.03.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico del devono CP_1 considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità ordinaria con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.03.2022.
Condanna l al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
3.160,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate in CP_1 separati decreti.
Lecce, li 16.10.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott.
Ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all' udienza del 16.10.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Parte_1
De Leo Daniele
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv. F. Florio e M. Maddalena CP_1
Berloco
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla pensione o all' assegno ordinario di invalidità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 8.2.2023 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione o all'assegno ordinario di invalidità -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell CP_1 al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio l che contestava in fatto e diritto gli CP_1 avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall sul presupposto della ritenuta violazione del CP_1 comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
***
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38.
l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass.
n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*****
Tanto chiarito, venendo al merito, giova precisare che, ai sensi dell'art. 2 della l. n° 224/84 si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell' assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall' , l'assicurato o il titolare CP_1 di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell' assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all' assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Orbene, nella relazione tecnica depositata in atti, il CTU, dott.
[...] per il rinnovo delle operazioni peritale- ha rilevato a Persona_1 carico dell'istante un complesso patologico che rende il ricorrente invalido, con riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, dalla domanda amministrativa del 31.03.2022.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, atteso, altresì, che le contestazioni sollevate dall' non appaiono CP_1 tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari che danno diritto all'assegno di invalidità ordinaria dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 31.03.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico del devono CP_1 considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità ordinaria con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31.03.2022.
Condanna l al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
3.160,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate in CP_1 separati decreti.
Lecce, li 16.10.2024 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa