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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SC NICOLA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW702AG00117 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW702AG00117 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste sul difetto di motivazione e si riporta agli atti difensivi depositati.
Resistente: l'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso e si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TW702AG00117/2024, con il quale l'Ufficio ha proceduto a rettificare il reddito d'impresa per l'anno 2018 in euro 113.834,00 in luogo di quello dichiarato di uro 20.196,00 e, per l'effetto, ha preteso il pagamento di € 8.925,17 a titolo di Irap, Iva e sanzioni.
L'accertamento si fonda sostanzialmente sul disconoscimento di costi per acquisti di materi prime. Il ricorrente contesta l'avviso di accertamento oltre che per alcune questioni formali, eccependo di avere prodotto tutta la documentazione contabile attestante i costi sostenuti a fronte dei quali l'Ufficio si è limitato a riconoscerne solo una parte, senza fornire alcuna motivazione e giustificazione. L'Ufficio si è costituito in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tralasciate le eccezioni formali da tempo superate e riproposte stancamente dal ricorrente, è sufficiente procedere all'esame della contestazione relativa al vizio di motivazione, assorbente rispetto alle restanti questioni.
L'Ufficio ha accertato minori costi pari a € 156.105,31 rispetto € 249.743,00 dichiarati dalla società ricorrente. In particolare, l'Ufficio, dopo avere inizialmente riconosciuto costi da fornitori solo per l'importo di € 51.029,00 sulla base di un controllo incrociato con lo spesometro e le relative dichiarazioni dei fornitori, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dal ricorrente nella tabella alle pagine 6 e 7 dell'avviso ha riconosciuto anche la voce di costi per acquisti da privati di €
53.712,00.
Ebbene, nell'atto di accertamento non è in alcun modo stato spiegato attraverso quale percorso fattuale-giuridico l'Ufficio sia giunto alla conclusione di escludere una parte rilevante dei costi, nonostante il ricorrente abbia prodotto la documentazione contabile per l'anno 2018 ed in particolare gli estratti conto dell'anno 2018, il conto economico ed il registro IVA.
In particolare, dalla laconica motivazione dell'avviso di accertamento, sembrerebbe che l'esclusione dei costi sia stata effettuata sulla base di un controllo incrociato con lo spesometro.
In altri termini, sono stati riconosciute le operazioni di acquisto che i fornitori avevano dichiarato tramite spesometro. Come moto, lo spesometro previsto dall'articolo 21, Dl 78/2010), imponeva la comunicazione telematica dei dati delle fatture attive e passive. La giurisprudenza ha già precisato che tanto ai fini tributari quanto ai fini penali le risultanze dello spesometro possono sorreggere la prova dell'illecito da parte del contribuente, spettando ad egli l'onere di provare la esistenza del costo dedotto.
Ciò precisato, nel caso di specie si osserva che l'Ufficio non ha in alcun modo indicato quali costi siano stati disconosciuti.
Siccome l'ufficio ne ha riconosciuto una parte e disconosciuto il resto, sarebbe stato necessario indicare i costi disconosciuti, sia per consentire al contribuente di contestare il fondamento del disconoscimento, sia per consentire alla Corte di formulare un controllo ed una valutazione sulla correttezza del disconoscimento.
Ciò anche a fronte della produzione integrale della documentazione contabile da parte del contribuente. In questo caso, in cui l'Ufficio non procede ad un disconoscimento integrale ma solo parziale, l'Ufficio è tenuto ad un surplus di motivazione, dovendo indicare quali costi non possono essere riconosciuti e le relative ragioni. In difetto di tale allegazione, il contribuente non potrebbe esercitare in maniera compiuta il diritto al contraddittorio, essendo onerato di giustificare ogni e qualsiasi costo sostenuto, sebbene l'amministrazione non li abbia integralmente disconosciuti.
Anche in questa fase processuale, l'Ufficio si è limitato a ribadire il disconoscimento di una parte dei costi a causa del fatto che i fornitori non li avevano dichiarati, senza precisare quali costi fossero stati disconosciuti.
Pertanto, al fine di ribaltare sul contribuente l'onere di fornire la prova della esistenza e inerenza del costo,
l'Ufficio avrebbe dovuto indicare quali costi dichiarati dal contribuente non risultavano inseriti nella piattaforma dello spesometro da parte dei relativi fornitori.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e le spese regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.843,00 oltre accessori ed esborsi come per legge. Il giudice Caschili
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SC NICOLA, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 28/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW702AG00117 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW702AG00117 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste sul difetto di motivazione e si riporta agli atti difensivi depositati.
Resistente: l'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso e si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n.
TW702AG00117/2024, con il quale l'Ufficio ha proceduto a rettificare il reddito d'impresa per l'anno 2018 in euro 113.834,00 in luogo di quello dichiarato di uro 20.196,00 e, per l'effetto, ha preteso il pagamento di € 8.925,17 a titolo di Irap, Iva e sanzioni.
L'accertamento si fonda sostanzialmente sul disconoscimento di costi per acquisti di materi prime. Il ricorrente contesta l'avviso di accertamento oltre che per alcune questioni formali, eccependo di avere prodotto tutta la documentazione contabile attestante i costi sostenuti a fronte dei quali l'Ufficio si è limitato a riconoscerne solo una parte, senza fornire alcuna motivazione e giustificazione. L'Ufficio si è costituito in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tralasciate le eccezioni formali da tempo superate e riproposte stancamente dal ricorrente, è sufficiente procedere all'esame della contestazione relativa al vizio di motivazione, assorbente rispetto alle restanti questioni.
L'Ufficio ha accertato minori costi pari a € 156.105,31 rispetto € 249.743,00 dichiarati dalla società ricorrente. In particolare, l'Ufficio, dopo avere inizialmente riconosciuto costi da fornitori solo per l'importo di € 51.029,00 sulla base di un controllo incrociato con lo spesometro e le relative dichiarazioni dei fornitori, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dal ricorrente nella tabella alle pagine 6 e 7 dell'avviso ha riconosciuto anche la voce di costi per acquisti da privati di €
53.712,00.
Ebbene, nell'atto di accertamento non è in alcun modo stato spiegato attraverso quale percorso fattuale-giuridico l'Ufficio sia giunto alla conclusione di escludere una parte rilevante dei costi, nonostante il ricorrente abbia prodotto la documentazione contabile per l'anno 2018 ed in particolare gli estratti conto dell'anno 2018, il conto economico ed il registro IVA.
In particolare, dalla laconica motivazione dell'avviso di accertamento, sembrerebbe che l'esclusione dei costi sia stata effettuata sulla base di un controllo incrociato con lo spesometro.
In altri termini, sono stati riconosciute le operazioni di acquisto che i fornitori avevano dichiarato tramite spesometro. Come moto, lo spesometro previsto dall'articolo 21, Dl 78/2010), imponeva la comunicazione telematica dei dati delle fatture attive e passive. La giurisprudenza ha già precisato che tanto ai fini tributari quanto ai fini penali le risultanze dello spesometro possono sorreggere la prova dell'illecito da parte del contribuente, spettando ad egli l'onere di provare la esistenza del costo dedotto.
Ciò precisato, nel caso di specie si osserva che l'Ufficio non ha in alcun modo indicato quali costi siano stati disconosciuti.
Siccome l'ufficio ne ha riconosciuto una parte e disconosciuto il resto, sarebbe stato necessario indicare i costi disconosciuti, sia per consentire al contribuente di contestare il fondamento del disconoscimento, sia per consentire alla Corte di formulare un controllo ed una valutazione sulla correttezza del disconoscimento.
Ciò anche a fronte della produzione integrale della documentazione contabile da parte del contribuente. In questo caso, in cui l'Ufficio non procede ad un disconoscimento integrale ma solo parziale, l'Ufficio è tenuto ad un surplus di motivazione, dovendo indicare quali costi non possono essere riconosciuti e le relative ragioni. In difetto di tale allegazione, il contribuente non potrebbe esercitare in maniera compiuta il diritto al contraddittorio, essendo onerato di giustificare ogni e qualsiasi costo sostenuto, sebbene l'amministrazione non li abbia integralmente disconosciuti.
Anche in questa fase processuale, l'Ufficio si è limitato a ribadire il disconoscimento di una parte dei costi a causa del fatto che i fornitori non li avevano dichiarati, senza precisare quali costi fossero stati disconosciuti.
Pertanto, al fine di ribaltare sul contribuente l'onere di fornire la prova della esistenza e inerenza del costo,
l'Ufficio avrebbe dovuto indicare quali costi dichiarati dal contribuente non risultavano inseriti nella piattaforma dello spesometro da parte dei relativi fornitori.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e le spese regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.843,00 oltre accessori ed esborsi come per legge. Il giudice Caschili