Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2025, proposto da
IA TA MI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Nunziata e Luigi Augusti, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Palma Campania (NA) via Nuova Nola n. 273 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1034/2023, resa all’esito del giudizio R.G. n. 2041/2023, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro, pubblicata in data 27 dicembre 2023 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa UR CH e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce innanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1034/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, resa nel procedimento RG n. 2041/2023, con la quale il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, ha così statuito: “- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di parte ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00, per compensi professionali oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario .
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata in data 27 dicembre 2023.
3. Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente che ha provveduto a corrispondere solo le spese di lite al difensore.
4. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato (cfr. in proposito certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Bergamo dell’11 febbraio 2025 in atti).
5. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
Viene, altresì, chiesta la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett e), c.p.a., nonché la condanna al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria nella quale viene rilevato come il ricorso per ottemperanza sia inserito nell’ambito “ del noto contenzioso di massa relativo all’estensione oggettiva e soggettiva del diritto alla c.d. carta docente ”, reso particolarmente gravoso dalla strategia processuale dei ricorrenti, i quali, dopo aver agito singolarmente, propongono distinti ricorsi di ottemperanza per ciascuna delle sentenze dei Giudici del Lavoro, con conseguente amplificazione degli oneri processuali a carico del Ministero.
Viene, pertanto, richiesto al Collegio di valutare l’opportunità di disporre la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale, ai sensi degli artt. 70, 38, 39 c.p.a. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c., nonché di adeguare l’importo delle spese liquidate in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
Unitamente alla memoria il Ministero ha depositato comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, nella quale viene rappresentata l’avvenuta trasmissione della sentenza al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico ai fini dell’esecuzione.
Viene, altresì, dichiarato di aver disposto il pagamento delle spese di lite.
7. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. In data successiva all’udienza, in particolare in data 11 marzo 2026, risulta depositata ulteriore comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, nella quale viene dato atto che, in data 13 febbraio 2026, SOGEI S.p.a., gestore della procedura di erogazione del servizio “ Carta docente ”, avrebbe provveduto ad accreditare nel borsellino elettronico l’importo riconosciuto con la sentenza del giudice del lavoro alla ricorrente.
9. In via preliminare va esaminata l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale.
La stessa non è meritevole di accoglimento, non essendo sufficiente ragione di connessione oggettiva l’identità della materia e delle questioni dibattute nei vari giudizi seriali, né sufficiente ragione di connessione soggettiva l’identità parziale (a gruppi di ricorsi) dello studio legale patrocinatore.
La pur comprensibile finalità della difesa erariale di ridurre l’onere delle spese legali a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo (o annullando) le possibilità per i medesimi di conseguire il ristoro delle spese legali e, correlativamente, decurtando o vanificando ingiustamente l’esito vittorioso della lite, avente ad oggetto somme individualmente esigue, che verrebbero ancor più minimizzate dall’onere della parte pur vittoriosa di pagare il compenso del proprio difensore.
10. Sempre in via preliminare va rilevata l’evidente tardività della produzione dell’11 marzo 2026, avvenuta addirittura successivamente alla data dell’8 gennaio 2026, in cui si è svolta la camera di consiglio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La dichiarazione di adempimento proveniente dall’Ufficio Scolastico Regionale, essendo tardiva, non può essere presa in considerazione ai fini della decisione. Con la stessa, del resto, l’intervenuto accredito è semplicemente affermato, senza però che sia fornita prova documentale di tale fatto.
In ogni caso, trattandosi di un’allegazione di parte e non di una questione rilevabile d’ufficio, non vi sono i presupposti per sospendere il passaggio in decisione e riattivare il contraddittorio processuale ai sensi dell’art. 73 comma 3, ultimo periodo, c.p.a.
11. Può passarsi, a questo punto, a trattare il merito del ricorso. Questo è fondato e deve essere accolto.
12. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 11 febbraio 2025.
13. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 27 dicembre 2023 e il ricorso è stato notificato in data 21 marzo 2025.
Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
14. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
15. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
16. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
È peraltro evidente che se l’accredito della carta docente fosse nel frattempo già avvenuto, come tardivamente comunicato dall’Amministrazione, la condanna si concentrerà nel solo accertamento del diritto di parte ricorrente a conseguire l’esatto adempimento della sentenza del giudice del lavoro, consolidando la prestazione conseguita. Qualora invece l’accredito non fosse avvenuto, o fosse avvenuto solo in forma parziale, le indicazioni esposte nei punti che seguono saranno applicabili all’intero credito, o alla parte residua dello stesso, come definito dal giudice del lavoro.
17. Dunque, in caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
18. Il commissario ad acta darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
A quest’ultimo proposito, per completezza espositiva, può ricordarsi che l'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 (“ Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni ”), pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr Tar Lecce, sez. II, 21 maggio 2019 n.808) dispone che “ Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma ”. Le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui alla norma citata sono state stabilite con D.M. 1° ottobre 2002 e con D.M. 24 giugno 2015.
19. Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (TAR Roma sez. II 23/2/2015 n.3062; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 01/08/2012, n.7096), e ha inoltre chiarito che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza di disponibilità di bilancio non può in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione (TAR Pescara sez. I 1/12/2022 n.489; ma si v. anche TAR Bari sez. II 27/10/2021 n.1560, secondo la quale difficoltà di tipo contabile non possono essere di ostacolo all’esecuzione, in quanto l’Amministrazione, in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso).
20. Per ciò che riguarda il commissario ad acta , si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
21. Con riferimento alla richiesta di condannare l’amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi l’applicazione di questa misura, ma principalmente con finalità sollecitatorie.
22. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione della penalità non deve essere immediatamente punitiva, essendo preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria.
L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo ad evitare una penalizzazione economica certa.
A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
23. Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare al ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
24. Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
25. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
26. Quanto al contributo unificato, si osserva che la parte ricorrente ha depositato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 2000, circa il diritto all’esenzione dal pagamento dello stesso. Tuttavia, in data 25 marzo 2026, successivamente alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato quietanza di versamento del contributo unificato, effettuata a nome del difensore.
Si tratta di una produzione che, pur palesemente tardiva, attiene a un adempimento fiscale e non all’oggetto del ricorso. Pertanto, può essere presa in considerazione nel rapporto tra la parte ricorrente e l’amministrazione fiscale sotto il profilo della regolarità formale del giudizio. Non può invece essere valutata dal giudice qualora dovesse dare luogo a una condanna alla restituzione a carico della controparte, avendo quest’ultima il diritto di difendersi anche su questo punto.
Nello specifico, pertanto, non è possibile dare luogo al relativo rimborso.
Occorre infatti tenere conto della depositata autocertificazione reddituale, la quale, anche se fosse configurabile come un errore iniziale della ricorrente (ma non vi è alcuna dichiarazione in atti in questo senso), ha comunque indotto la controparte a ritenere sostanzialmente non formulata una domanda restitutoria, nonostante l’utilizzo di una formula di chiusura onnicomprensiva. Non è evidentemente possibile riaprire ora il confronto tra le parti dopo il passaggio in decisione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, escluso il contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
UR CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR CH | AU RO |
IL SEGRETARIO