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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2619/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. CRISPINO Parte_1 C.F._1
GE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
, ) - avv. Controparte_2 P.IVA_2
PP SS ( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 2619/2025
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020259004539013000, notificata in data 27.05.2025 e relativa al CP_ mancato pagamento dell'avviso di addebito per contributi Gestione
Commercianti anno 2016 di cui al n. 40020180003625313000 per complessivi € 686,84. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica dell'atto esattoriale presupposto e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore, rilevando, altresì, nel merito, che la richiesta contributiva fosse comunque infondata, anche in quanto, nell'anno di riferimento, l'attività imprenditoriale aveva cessato la sua attività il 30 settembre.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in CP_ giudizio, concludendo come in atti. L , in particolare, dava atto dell'avvenuto sgravio di parte della IV rata del 2016 e delle rate del 2017.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Pagina 2 di 5 r.g. 2619/2025
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare
Pagina 3 di 5 r.g. 2619/2025
applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, va immediatamente rilevato che l , peraltro tempestivamente costituito in data 12.09.2025, non ha fornito la regolare prova di notifica dell'atto presupposto, atteso che la relazione di notificazione del plico contenente l'avviso di addebito n.
40020180003625313000 e spedita a mezzo del servizio postale, reca la dicitura “sconosciuto” all'indirizzo di destinazione.
Inoltre, essendo contributi dell'anno 2016, per gli stessi è anche avvenuta la prescrizione quinquennale estintiva, poiché il primo atto interruttivo depositato in atti è la notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 10028202400002083000 notificata il 06.02.2025.
Ne deriva che, essendo irrilevante la cessazione della materia del contendere, l'intimazione di pagamento debba essere interamente annullata per intervenuta estinzione dei titoli contributivi portati dall'avviso di addebito n. 40020180003625313000 per intervenuta prescrizione.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Pagina 4 di 5 r.g. 2619/2025
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020259004539013000 e dichiara estinti i titoli contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2619/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
) - avv. CRISPINO Parte_1 C.F._1
GE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
, ) - avv. Controparte_2 P.IVA_2
PP SS ( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 2619/2025
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020259004539013000, notificata in data 27.05.2025 e relativa al CP_ mancato pagamento dell'avviso di addebito per contributi Gestione
Commercianti anno 2016 di cui al n. 40020180003625313000 per complessivi € 686,84. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica dell'atto esattoriale presupposto e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore, rilevando, altresì, nel merito, che la richiesta contributiva fosse comunque infondata, anche in quanto, nell'anno di riferimento, l'attività imprenditoriale aveva cessato la sua attività il 30 settembre.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in CP_ giudizio, concludendo come in atti. L , in particolare, dava atto dell'avvenuto sgravio di parte della IV rata del 2016 e delle rate del 2017.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Pagina 2 di 5 r.g. 2619/2025
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare
Pagina 3 di 5 r.g. 2619/2025
applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, va immediatamente rilevato che l , peraltro tempestivamente costituito in data 12.09.2025, non ha fornito la regolare prova di notifica dell'atto presupposto, atteso che la relazione di notificazione del plico contenente l'avviso di addebito n.
40020180003625313000 e spedita a mezzo del servizio postale, reca la dicitura “sconosciuto” all'indirizzo di destinazione.
Inoltre, essendo contributi dell'anno 2016, per gli stessi è anche avvenuta la prescrizione quinquennale estintiva, poiché il primo atto interruttivo depositato in atti è la notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 10028202400002083000 notificata il 06.02.2025.
Ne deriva che, essendo irrilevante la cessazione della materia del contendere, l'intimazione di pagamento debba essere interamente annullata per intervenuta estinzione dei titoli contributivi portati dall'avviso di addebito n. 40020180003625313000 per intervenuta prescrizione.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Pagina 4 di 5 r.g. 2619/2025
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
10020259004539013000 e dichiara estinti i titoli contributivi ivi portati per intervenuta prescrizione;
2) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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