Art. 32.
Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana, ai termini dell' art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sono elevate:
per la Banca d'Italia a . . . . L. 75,000,000
per il Banco di Napoli a . . . » 30,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 8,000,000
Gli Istituti di emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i titoli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.
Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, o con disposizioni speciali aventi forza di legge.
Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana, ai termini dell' art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sono elevate:
per la Banca d'Italia a . . . . L. 75,000,000
per il Banco di Napoli a . . . » 30,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 8,000,000
Gli Istituti di emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i titoli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.
Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, o con disposizioni speciali aventi forza di legge.