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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4650.25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
"rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F.
, C.F. 1 ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Elda Izzo Caliendo e Attilio
.salerno.it, elettivamente domiciliato in Salerno nella Piazza Email 1 CP 1
Mazzini n. 4
Ricorrente
E
,in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva dal dirigente dott. [...]
CP 3 e dal dott. Alvaro Saporito, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio X - Ambito Territoriale di via Monticelli - locControparte 4
Fuorni
Resistente
Avente ad oggetto: attribuzione della supplenza annuale per l'anno scolastico 2024/2025, con riconoscimento dei consequenziali diritti Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto esponeva di essere un insegnante inserito Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 Parte 1 nella 2° fascia delle GPS (graduatorie per le supplenze) della provincia di Salerno, classe di concorso
A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, occupando la posizione n. 24 con punti 138,50; evidenziava che nel corso dell'anno scolastico 2024/25, pur partecipando alle operazioni annuali ed Con informatizzate per il conferimento di supplenze sulla base delle disponibilità pubblicate dall' di
Salerno, riceveva unicamente un incarico di supplenza, da graduatoria d'Istituto, dal Dirigente del
Convitto Nazionale Tasso di Salerno con decorrenza dal 25.9.2024 al 13.10.2024, contratto prorogato poi al 13.11.2024, mentre non conseguiva alcun incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, incarichi che venivano invece assegnati ad aspiranti che seguivano in GPS con punteggio inferiore;
lamentava che ciò avveniva in violazione della circolare sulle supplenze 115135 del 25 luglio 2024 e dell'articolo 12 dell' O.M. n. 88/2024
Rappresentava che con il sistema adoperato dall'Amministrazione i docenti che, nel turno di nomina precedente, non avevano rivenuto incarichi per mancanza delle sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata, ingiustamente venivano considerati rinunciatari all'intera procedura, e non solo alla specifica sede non richiesta, con esclusione, quindi anche dai successivi turni di nomina.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della supplenza annuale per la classe di concorso
A050-Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche-presso una delle sedi indicate nella domanda inviata a mezzo istanze on line del 30.07.2024, stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2025 e/o 30 giugno, 2) accertare altresì il diritto del ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'intero anno scolastico 2024/25 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'anno scolastico e comunque al riconoscimento dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;
3) condannare il , ATP di Salerno, in persona delControparte_6 legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno della somma ritenuta di giustizia;
4) ordinare al , ATP di Salerno di assegnare 12 Controparte_6 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico, validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico
2024/25; 5) in ogni caso, condannare la Controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari.".
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_7 ribadendo
la legittimità del proprio operato: in particolare sottolineava che le doglianze sull'illegittimità dell'algoritmo erano infondate, considerato che il ricorrente era ben conscio del funzionamento della procedura automatizzata per come espressamente descritta nell'O.M. 88/2024, art. 12; proprio tale articolo prevedeva espressamente che, laddove l'aspirante, come nel caso in esame, non avesse espresso preferenze per tutte le sedi, e al momento del proprio turno di nomina non avesse potuto essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarebbe stato considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso per cui non avesse espresso preferenza. L'articolo 10 dell'O.M. 88/2024 prevedeva infine che le eventuali disponibilità successive sarebbero state attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura;
chiedeva quindi il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, con rivalsa delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 20 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale
*********
In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
(cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi in quanto le procedure relative alla formazione e
-
all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria>>).
Nel merito, il ricorso è fondato e, nei limiti che si diranno, va accolto.
Dai documenti versati in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che il ricorrente era inserito nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) , per la Provincia di Salerno, per la classe di concorso A050, alla posizione n. 24 con punteggio 138,50,e che nell'anno scolastico 2024/2025, il docente aveva presentato istanza telematica per la partecipazione alla procedura informatizzata delle supplenze per la classe di concorso indicata, esprimendo le relative preferenze su scuola e su tipologia di posto (vacante, disponibile). L'Ufficio CP 8 ha quindi provveduto a pubblicare gli esiti delle nomine a tempo determinato relative al personale docente dai quali si evince che il ricorrente non è stato destinatario di alcuna supplenza, in quanto le sedi disponibili sono state attribuite a docenti in posizione poziore rispetto allo stesso, ovvero a docenti con punteggio inferiore.
Ebbene, secondo le difese del CP 6 lo "scavalcamento" del ricorrente da parte di aspiranti in posizione deteriore in graduatoria non sarebbe il risultato di un malfunzionamento dell'algoritmo, bensì l'effetto della puntuale applicazione di quanto espressamente stabilito dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024 che disciplina, per il biennio 2025/26 e 2027/28, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione di incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno e del personale educativo.
In particolare, il CP 6 richiama il disposto dell'art. 12 della citata ordinanza che, al comma 4, dispone: "La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento";
e ancora al comma 10, prevede che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12". Assume il CP_6 che, sulla scorta del disposto del citato comma 10 dell'art. 12 dell'ordinanza,
“dinanzi alle disponibilità di posti sopraggiunti, anche per effetto di rinunce da parte degli aspiranti già nominati nel precedente turno di nomina, il sistema non riparte, per l'attribuzione delle nomine a tempo determinato, dalla prima posizione in graduatoria, bensì procede a scorrere la graduatoria ripartendo dalla posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattati dalla procedura di nomina precedente”: in buona sostanza, il sistema non torna indietro.
D'altra parte, secondo le difese del CP_6 se così non fosse, “ogni volta che sopraggiunge una disponibilità, l'Ufficio scolastico dovrebbe procedere a scorrere nuovamente la graduatoria dall'inizio.
Ciò determinerebbe il continuo spostamento dei supplenti tra le varie sedi scolastiche dal 1° settembre
,Cont fino al 31 dicembre, termine ultimo per l'attribuzione delle nomine da GPS da parte dell'
Ebbene, gli assunti difensivi della Amministrazione resistente, nel loro complesso, non possono essere condivisi.
Anzitutto, onde sgombrare il campo da equivoci, giova precisare che il ricorrente non sostiene che, a fronte di disponibilità di posti sopravvenuti, il sistema dovrebbe provvedere a “riaprire” integralmente le graduatorie, procedendo alla rettifica delle assegnazioni già effettuate (il che effettivamente comporterebbe una serie di trasferimenti “a valanga", con ovvio quanto inaccettabile pregiudizio alla continuità della didattica e al buon funzionamento dell'amministrazione scolastica): ciò che il ricorrente afferma, al contrario, è che lo scorrimento della graduatoria dovrebbe ripartire dal primo in graduatoria dei docenti non assegnatari di supplenza, il che non inciderebbe in alcun modo sulla posizione di tutti i docenti già soddisfatti (e quindi neppure sulla continuità didattica e sulla stabilità degli incarichi di supplenza già conferiti). Si tratta quindi di comprendere se il concreto funzionamento dell'algoritmo, che "riprende" la seconda tornata di nomine scorrendo la graduatoria non già dal più alto dei docenti non assegnatari di incarico, bensì dal primo docente successivo all'ultimo assegnatario di incarico, sia conforme al disposto dell'O.M. più volte citata e, più in generale, del complessivo quadro normativo di riferimento.
Ebbene, ritiene il giudicante che la risposta al quesito sia negativa sotto entrambi i profili.
Anzitutto si osserva che l'interpretazione dell'art. 12 della O.M. più volte citata proposta dal CP 6 , che si incentra sul disposto del solo co. 10 laddove prevede che le disponibilità successive "
che si vengano a determinare, anche per effetto delle rinunce, “sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, contrasta con il senso complessivo delle disposizioni poste dalla norma e confligge con i principi generali di attribuzione delle supplenze.
Ed invero, non vi è alcun motivo di ritenere che l'ultimo dei candidati “trattato dalla procedura” sia da intendersi come l'ultimo assegnatario di incarico, dovendo piuttosto interpretarsi la norma nel senso che lo scorrimento della graduatoria non possa che ripartire dal più alto dei candidati non soddisfatti (con esclusione, come già si è detto, solo di coloro che siano già stati destinatari di una proposta accettata o rinunciata).
Questo giudicante condivide l'interpretazione che della normativa contrattuale ha dato parte della giurisprudenza di merito (sentenza Tr. di Bari n. 2745/2022, Tr. di Napoli n. 218/2023; Tr. di Roma
n. 3000/2023/n. 8095/2023), non essendo aderente al dato testuale la tesi ministeriale secondo cui l'aspirante alla supplenza che non ha espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e che al proprio turno di nomina non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sia da considerarsi rinunciatario tout court, con conseguente esclusione dalla procedura. Come efficacemente messo in luce dalle richiamate pronunce di merito, dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, possono evincersi tre fattispecie di rinuncia: 1) rinuncia alla procedura;
2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede.
La prima ipotesi (rinuncia alla procedura) è quella contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.; il docente che, pure essendo iscritto alle GPS, ha omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui all'art. 12, è da considerarsi “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 e non potrebbe, ovviamente, rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS
per quell'anno. La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato che ne determina l'estromissione ab origine dalla procedura. La seconda ipotesi è quella di rinuncia all'incarico, prevista dal comma 10 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022; essa consegue ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina, tuttavia, a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative;
difatti, al comma 11 dell'art. 12 cit., è previsto che il docente rinunciatario dell'incarico
(o che non abbia assunto servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione) verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte, e per altra classe di concorso o tipologia di posto. In sostanza, la rinuncia all'incarico comporta l'estromissione sopravvenuta dall'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS.
La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata.
-La terza ed ultima ipotesi - prevista dal secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 – è la rinuncia alla sede che ricorre quando il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente, oppure talune classi di concorso o, infine, tipologie di posto;
sicché è considerato rinunciatario
“limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto". È questa la fattispecie in cui è riconducibile il caso concreto.
Pertanto, la richiamata tesi ministeriale si pone in contrasto con il dato normativo, e confonde le distinte figure delineate al comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, applicando alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma 4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico (comma 10).
Come detto, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell'art. 12, comma
4 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.
Ritiene il giudicante che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di “rinuncia all'incarico". Pertanto, la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
Solo nel caso di rinuncia all'assegnazione si realizza una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Nel caso di rinuncia alla sede si tratta più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all'aspirante di partecipare ai successivi turni e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di una delle sedi indicate nell'elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibili.
Non può non sottolinearsi la illogicità di un sistema, come delineato dall'amministrazione scolastica, che vede l'aspirante docente, che nel proprio turno di nomina non abbia conseguito alcuna sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto tra quelle indicate tra le preferenze, essere pretermesso dai turni successivi in cui si rendano disponibili sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto ricomprese nella domanda e, poi, illegittimamente scavalcato da aspiranti collocati in graduatoria in posizione deteriore.
Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine.
Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati (cfr in tal senso sentenza Tr.
Frosinone sez. lav., 15/06/2022, n.586).
Ed invero, come correttamente osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023, alle cui motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., "La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero, ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22. L'ordinanza stabilisce che: "Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina". Il CP 6 , in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili e la relativa supplenza. Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il CP 6 non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni. Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione o nel sostegno, il CP 6 dovrà farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi In definitiva,
l'ordinamento prevede un sistema che consente al singolo docente, in relazione alle scuole e alle tipologia di contratto indicata, di ottenere le supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati. In questo quadro, il programma informatico redatto dal CP_10 che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate".
Nello stesso senso anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 pubbl. il
23/05/2024, che ha così ricostruito la procedura: “In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma: -la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente
è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate.
(....) In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 88/2024 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il CP 6 non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il CP_6 deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato.
Infatti, comma 3 dell'art. 12 O.M. n.88/2024 così stabilisce "3.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.".
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 88/2024 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento".
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente".
"L'algoritmo utilizzato dal CP 6 pertanto, lungi dal dare puntuale applicazione all'OM citata, ne ha violato le prescrizioni in quanto, successivamente al primo turno di nomina, essendosi rese nuovamente disponibili sedi non risultate vacanti nel primo turno, ma ricomprese nell'elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.
Tali sedi, successivamente rese disponibili, avrebbero dovuto invece essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente.
E ciò anche e soprattutto in applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
Sono quindi fondate le doglianze del ricorrente in ordine al non corretto funzionamento della procedura di assegnazione degli incarichi per cui è causa.
Nel caso di specie il ricorrente ha chiaramente rinunciato ad alcune sedi (non indicandole in domanda), ma non all'incarico (che non gli è mai stato assegnato).
estromissione dall'intera procedura di assegnazione Ne consegue, pertanto, che la sua delle supplenze per l'a.s. 2024/2025 deve ritenersi totalmente illegittima in quanto contrastante sia con la ratio che con la lettera della normativa esaminata, che commina diverse sanzioni a seconda dell'inadempimento dell'aspirante supplente.
Ciò posto, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno lamentato dal ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che il ricorrente aveva un punteggio superiore agli altri candidati nominati per posti dal medesimo richiesti, può considerarsi provato, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che lo seguivano nella graduatoria.
Va quindi accolta la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti per la classe di concorso A050, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente escluso.
Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria, se è vero che il ricorrente ha rimesso al giudice la liquidazione del danno, ciò non di meno egli non ha fornito al giudicante alcun elemento idoneo alla quantificazione dello stesso, neppure in via equitativa. Il ricorrente, infatti, non deduce alcunchè su eventuali attività lavorative da lui espletate nel periodo per cui è causa o circa la forzata inattività cui sarebbe stato costretto, sicchè, nella specie, l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, darebbe luogo ad un risarcimento del danno soltanto presunto.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano contrastanti precedenti, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accertata la illegittimità della condotta del
Controparte_6 , consistente nella esclusione del ricorrente dall'elenco nomine incarichi supplenze per la classe di concorso A050 per l'anno scolastico 2024/25, condanna il detto CP 6 ad assegnare al ricorrente 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico, validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e ogni altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico 2024/2025 ;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno 20 novembre 2025 Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4650.25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
"rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 C.F.
, C.F. 1 ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Elda Izzo Caliendo e Attilio
.salerno.it, elettivamente domiciliato in Salerno nella Piazza Email 1 CP 1
Mazzini n. 4
Ricorrente
E
,in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva dal dirigente dott. [...]
CP 3 e dal dott. Alvaro Saporito, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso l'Ufficio X - Ambito Territoriale di via Monticelli - locControparte 4
Fuorni
Resistente
Avente ad oggetto: attribuzione della supplenza annuale per l'anno scolastico 2024/2025, con riconoscimento dei consequenziali diritti Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto esponeva di essere un insegnante inserito Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 Parte 1 nella 2° fascia delle GPS (graduatorie per le supplenze) della provincia di Salerno, classe di concorso
A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, occupando la posizione n. 24 con punti 138,50; evidenziava che nel corso dell'anno scolastico 2024/25, pur partecipando alle operazioni annuali ed Con informatizzate per il conferimento di supplenze sulla base delle disponibilità pubblicate dall' di
Salerno, riceveva unicamente un incarico di supplenza, da graduatoria d'Istituto, dal Dirigente del
Convitto Nazionale Tasso di Salerno con decorrenza dal 25.9.2024 al 13.10.2024, contratto prorogato poi al 13.11.2024, mentre non conseguiva alcun incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, incarichi che venivano invece assegnati ad aspiranti che seguivano in GPS con punteggio inferiore;
lamentava che ciò avveniva in violazione della circolare sulle supplenze 115135 del 25 luglio 2024 e dell'articolo 12 dell' O.M. n. 88/2024
Rappresentava che con il sistema adoperato dall'Amministrazione i docenti che, nel turno di nomina precedente, non avevano rivenuto incarichi per mancanza delle sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata, ingiustamente venivano considerati rinunciatari all'intera procedura, e non solo alla specifica sede non richiesta, con esclusione, quindi anche dai successivi turni di nomina.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della supplenza annuale per la classe di concorso
A050-Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche-presso una delle sedi indicate nella domanda inviata a mezzo istanze on line del 30.07.2024, stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto 2025 e/o 30 giugno, 2) accertare altresì il diritto del ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'intero anno scolastico 2024/25 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'anno scolastico e comunque al riconoscimento dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;
3) condannare il , ATP di Salerno, in persona delControparte_6 legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno della somma ritenuta di giustizia;
4) ordinare al , ATP di Salerno di assegnare 12 Controparte_6 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico, validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico
2024/25; 5) in ogni caso, condannare la Controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre diritti ed onorari.".
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_7 ribadendo
la legittimità del proprio operato: in particolare sottolineava che le doglianze sull'illegittimità dell'algoritmo erano infondate, considerato che il ricorrente era ben conscio del funzionamento della procedura automatizzata per come espressamente descritta nell'O.M. 88/2024, art. 12; proprio tale articolo prevedeva espressamente che, laddove l'aspirante, come nel caso in esame, non avesse espresso preferenze per tutte le sedi, e al momento del proprio turno di nomina non avesse potuto essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarebbe stato considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso per cui non avesse espresso preferenza. L'articolo 10 dell'O.M. 88/2024 prevedeva infine che le eventuali disponibilità successive sarebbero state attribuite agli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura;
chiedeva quindi il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata, con rivalsa delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 20 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale
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In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
(cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi in quanto le procedure relative alla formazione e
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all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria>>).
Nel merito, il ricorso è fondato e, nei limiti che si diranno, va accolto.
Dai documenti versati in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che il ricorrente era inserito nelle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) , per la Provincia di Salerno, per la classe di concorso A050, alla posizione n. 24 con punteggio 138,50,e che nell'anno scolastico 2024/2025, il docente aveva presentato istanza telematica per la partecipazione alla procedura informatizzata delle supplenze per la classe di concorso indicata, esprimendo le relative preferenze su scuola e su tipologia di posto (vacante, disponibile). L'Ufficio CP 8 ha quindi provveduto a pubblicare gli esiti delle nomine a tempo determinato relative al personale docente dai quali si evince che il ricorrente non è stato destinatario di alcuna supplenza, in quanto le sedi disponibili sono state attribuite a docenti in posizione poziore rispetto allo stesso, ovvero a docenti con punteggio inferiore.
Ebbene, secondo le difese del CP 6 lo "scavalcamento" del ricorrente da parte di aspiranti in posizione deteriore in graduatoria non sarebbe il risultato di un malfunzionamento dell'algoritmo, bensì l'effetto della puntuale applicazione di quanto espressamente stabilito dall'ordinanza ministeriale n. 88/2024 che disciplina, per il biennio 2025/26 e 2027/28, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione di incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno e del personale educativo.
In particolare, il CP 6 richiama il disposto dell'art. 12 della citata ordinanza che, al comma 4, dispone: "La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento";
e ancora al comma 10, prevede che “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12". Assume il CP_6 che, sulla scorta del disposto del citato comma 10 dell'art. 12 dell'ordinanza,
“dinanzi alle disponibilità di posti sopraggiunti, anche per effetto di rinunce da parte degli aspiranti già nominati nel precedente turno di nomina, il sistema non riparte, per l'attribuzione delle nomine a tempo determinato, dalla prima posizione in graduatoria, bensì procede a scorrere la graduatoria ripartendo dalla posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattati dalla procedura di nomina precedente”: in buona sostanza, il sistema non torna indietro.
D'altra parte, secondo le difese del CP_6 se così non fosse, “ogni volta che sopraggiunge una disponibilità, l'Ufficio scolastico dovrebbe procedere a scorrere nuovamente la graduatoria dall'inizio.
Ciò determinerebbe il continuo spostamento dei supplenti tra le varie sedi scolastiche dal 1° settembre
,Cont fino al 31 dicembre, termine ultimo per l'attribuzione delle nomine da GPS da parte dell'
Ebbene, gli assunti difensivi della Amministrazione resistente, nel loro complesso, non possono essere condivisi.
Anzitutto, onde sgombrare il campo da equivoci, giova precisare che il ricorrente non sostiene che, a fronte di disponibilità di posti sopravvenuti, il sistema dovrebbe provvedere a “riaprire” integralmente le graduatorie, procedendo alla rettifica delle assegnazioni già effettuate (il che effettivamente comporterebbe una serie di trasferimenti “a valanga", con ovvio quanto inaccettabile pregiudizio alla continuità della didattica e al buon funzionamento dell'amministrazione scolastica): ciò che il ricorrente afferma, al contrario, è che lo scorrimento della graduatoria dovrebbe ripartire dal primo in graduatoria dei docenti non assegnatari di supplenza, il che non inciderebbe in alcun modo sulla posizione di tutti i docenti già soddisfatti (e quindi neppure sulla continuità didattica e sulla stabilità degli incarichi di supplenza già conferiti). Si tratta quindi di comprendere se il concreto funzionamento dell'algoritmo, che "riprende" la seconda tornata di nomine scorrendo la graduatoria non già dal più alto dei docenti non assegnatari di incarico, bensì dal primo docente successivo all'ultimo assegnatario di incarico, sia conforme al disposto dell'O.M. più volte citata e, più in generale, del complessivo quadro normativo di riferimento.
Ebbene, ritiene il giudicante che la risposta al quesito sia negativa sotto entrambi i profili.
Anzitutto si osserva che l'interpretazione dell'art. 12 della O.M. più volte citata proposta dal CP 6 , che si incentra sul disposto del solo co. 10 laddove prevede che le disponibilità successive "
che si vengano a determinare, anche per effetto delle rinunce, “sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”, contrasta con il senso complessivo delle disposizioni poste dalla norma e confligge con i principi generali di attribuzione delle supplenze.
Ed invero, non vi è alcun motivo di ritenere che l'ultimo dei candidati “trattato dalla procedura” sia da intendersi come l'ultimo assegnatario di incarico, dovendo piuttosto interpretarsi la norma nel senso che lo scorrimento della graduatoria non possa che ripartire dal più alto dei candidati non soddisfatti (con esclusione, come già si è detto, solo di coloro che siano già stati destinatari di una proposta accettata o rinunciata).
Questo giudicante condivide l'interpretazione che della normativa contrattuale ha dato parte della giurisprudenza di merito (sentenza Tr. di Bari n. 2745/2022, Tr. di Napoli n. 218/2023; Tr. di Roma
n. 3000/2023/n. 8095/2023), non essendo aderente al dato testuale la tesi ministeriale secondo cui l'aspirante alla supplenza che non ha espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e che al proprio turno di nomina non sia stato soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sia da considerarsi rinunciatario tout court, con conseguente esclusione dalla procedura. Come efficacemente messo in luce dalle richiamate pronunce di merito, dalla disposizione contrattuale sopra richiamata, possono evincersi tre fattispecie di rinuncia: 1) rinuncia alla procedura;
2) rinuncia all'incarico; 3) rinuncia alla sede.
La prima ipotesi (rinuncia alla procedura) è quella contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.; il docente che, pure essendo iscritto alle GPS, ha omesso di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui all'art. 12, è da considerarsi “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 e non potrebbe, ovviamente, rivendicare alcun incarico di supplenza da GPS
per quell'anno. La rinuncia, in questa ipotesi, è conseguenza di un contegno omissivo del candidato che ne determina l'estromissione ab origine dalla procedura. La seconda ipotesi è quella di rinuncia all'incarico, prevista dal comma 10 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022; essa consegue ad un contegno attivo del docente il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, si determina, tuttavia, a non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. Le ripercussioni sono, in questo caso, particolarmente significative;
difatti, al comma 11 dell'art. 12 cit., è previsto che il docente rinunciatario dell'incarico
(o che non abbia assunto servizio nel termine assegnato dall'Amministrazione) verrà escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte, e per altra classe di concorso o tipologia di posto. In sostanza, la rinuncia all'incarico comporta l'estromissione sopravvenuta dall'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS.
La ratio della disposizione è agevolmente intuibile: la rinuncia all'incarico su sede indicata tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata.
-La terza ed ultima ipotesi - prevista dal secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 – è la rinuncia alla sede che ricorre quando il docente ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente, oppure talune classi di concorso o, infine, tipologie di posto;
sicché è considerato rinunciatario
“limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto". È questa la fattispecie in cui è riconducibile il caso concreto.
Pertanto, la richiamata tesi ministeriale si pone in contrasto con il dato normativo, e confonde le distinte figure delineate al comma 4 e al comma 10 dell'art. 12, applicando alla fattispecie della rinuncia alla sede (comma 4 secondo periodo) le conseguenze prescritte per la differente ipotesi della rinuncia all'incarico (comma 10).
Come detto, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell'art. 12, comma
4 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.
Ritiene il giudicante che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.
Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di “rinuncia all'incarico". Pertanto, la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.
Solo nel caso di rinuncia all'assegnazione si realizza una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Nel caso di rinuncia alla sede si tratta più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all'aspirante di partecipare ai successivi turni e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio più basso, di una delle sedi indicate nell'elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibili.
Non può non sottolinearsi la illogicità di un sistema, come delineato dall'amministrazione scolastica, che vede l'aspirante docente, che nel proprio turno di nomina non abbia conseguito alcuna sede e/o classe di concorso e/o tipologia di posto tra quelle indicate tra le preferenze, essere pretermesso dai turni successivi in cui si rendano disponibili sedi e/o classi di concorso e/o tipologie di posto ricomprese nella domanda e, poi, illegittimamente scavalcato da aspiranti collocati in graduatoria in posizione deteriore.
Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine.
Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati (cfr in tal senso sentenza Tr.
Frosinone sez. lav., 15/06/2022, n.586).
Ed invero, come correttamente osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023, alle cui motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., "La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal Ministero, ed è regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22. L'ordinanza stabilisce che: "Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina". Il CP 6 , in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili e la relativa supplenza. Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il CP 6 non convocherà quel docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni. Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione o nel sostegno, il CP 6 dovrà farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi In definitiva,
l'ordinamento prevede un sistema che consente al singolo docente, in relazione alle scuole e alle tipologia di contratto indicata, di ottenere le supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati. In questo quadro, il programma informatico redatto dal CP_10 che gestisce le convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate".
Nello stesso senso anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 pubbl. il
23/05/2024, che ha così ricostruito la procedura: “In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Secondo detta norma: -la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente
è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate.
(....) In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 88/2024 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il CP 6 non convoca il docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze.
Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il CP_6 deve effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato.
Infatti, comma 3 dell'art. 12 O.M. n.88/2024 così stabilisce "3.
Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.".
Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 88/2024 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento".
Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente".
"L'algoritmo utilizzato dal CP 6 pertanto, lungi dal dare puntuale applicazione all'OM citata, ne ha violato le prescrizioni in quanto, successivamente al primo turno di nomina, essendosi rese nuovamente disponibili sedi non risultate vacanti nel primo turno, ma ricomprese nell'elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.
Tali sedi, successivamente rese disponibili, avrebbero dovuto invece essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente.
E ciò anche e soprattutto in applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
Sono quindi fondate le doglianze del ricorrente in ordine al non corretto funzionamento della procedura di assegnazione degli incarichi per cui è causa.
Nel caso di specie il ricorrente ha chiaramente rinunciato ad alcune sedi (non indicandole in domanda), ma non all'incarico (che non gli è mai stato assegnato).
estromissione dall'intera procedura di assegnazione Ne consegue, pertanto, che la sua delle supplenze per l'a.s. 2024/2025 deve ritenersi totalmente illegittima in quanto contrastante sia con la ratio che con la lettera della normativa esaminata, che commina diverse sanzioni a seconda dell'inadempimento dell'aspirante supplente.
Ciò posto, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno lamentato dal ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che il ricorrente aveva un punteggio superiore agli altri candidati nominati per posti dal medesimo richiesti, può considerarsi provato, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che lo seguivano nella graduatoria.
Va quindi accolta la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti per la classe di concorso A050, che sarebbe stato conseguito se al ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente escluso.
Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria, se è vero che il ricorrente ha rimesso al giudice la liquidazione del danno, ciò non di meno egli non ha fornito al giudicante alcun elemento idoneo alla quantificazione dello stesso, neppure in via equitativa. Il ricorrente, infatti, non deduce alcunchè su eventuali attività lavorative da lui espletate nel periodo per cui è causa o circa la forzata inattività cui sarebbe stato costretto, sicchè, nella specie, l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, darebbe luogo ad un risarcimento del danno soltanto presunto.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, rispetto alla quale si riscontrano contrastanti precedenti, ed il suo obiettivo grado di incertezza interpretativa.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accertata la illegittimità della condotta del
Controparte_6 , consistente nella esclusione del ricorrente dall'elenco nomine incarichi supplenze per la classe di concorso A050 per l'anno scolastico 2024/25, condanna il detto CP 6 ad assegnare al ricorrente 12 punti connessi allo svolgimento dell'anno scolastico, validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e ogni altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico 2024/2025 ;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno 20 novembre 2025 Il Giudice
A.M.D'Antonio