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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501P100449-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501P100449-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501P100449-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD501P100449/2024 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 17.1.2025 con il quale, in relazione all'anno di imposta 2018, era stato accertato ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, un reddito complessivo pari ad € 68.098,00 con liquidazione delle maggiori imposte dovute e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa unica per infedele dichiarazione.
Dopo aver dedotto di essere stato inserito nel piano annuale dei controlli 2024 da parte dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale di Crotone per effetto della segnalazione per l'anno 2018 da parte degli
Uffici centrali- Divisione Contribuenti in quanto nel corso del procedimento di invito ex art. 5 ter D.Lgs 218/97,
n. TD5I1D100134/2023, definito in adesione con il pagamento della I° rata dell'atto di adesione ad esso collegato afferente alla società Società_1 SRL (rientrante nella lista della DR “extra budget”), era stata prodotta all'Ufficio copia della dichiarazione fiscale d'imposta delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2018 presentata all'Amministrazione fiscale svizzera da esso ricorrente, lamentava: 1) la erroneità della ripresa a tassazione dell'accredito di € 16.000,00 quale reddito da attività professionale nel quadro RE;
2) la errata disapplicazione del regime forfettario per l'attività professionale;
3) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per duplicazione di imposta sulla medesima materia imponibile.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento e, in via subordinata, il riconoscimento della tassazione del compenso di € 16.000,00 nel quadro LM con sottoposizione al regime di tassazione forfettaria ex L. n. 190/2014 unitamente ai ricavi di € 30.000,00 derivanti dall'attività professionale.
Con memoria depositata il 16.5.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 23.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Per come si evince chiaramente dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, a fronte della detenzione, da parte del contribuente, di redditi e patrimonio indicati nella dichiarazione fiscale estera, a titolo di proprietà e/o di beneficiario effettivo, sia di beni immobili che di partecipazioni qualificate, oltre che di investimenti mobiliari, l'Ufficio ha ritenuto di approfondire la posizione fiscale del contribuente con indagini finanziarie acquisendo documentazione da Banca_1 e da istituti creditizi e bancari relativi, in particolare, ai rapporti bancari intrattenuti con Banca_2 s.p.a. n. 010000007974000 (rapporto di conto corrente collegato alla Associazione_1), Banca_3 s.p.a. n. Conto_Corrente_1 (rapporto di conto corrente cointestato con Nominativo_1), Banca_1. n Conto_Corrente_1
Ebbene, con specifico riferimento ai rapporti con Banca_3 s.p.a. n. Conto_Corrente_1, il contribuente è stato invitato a giustificare gli accrediti meglio indicati nell'avviso di accertamento e, ritenute le osservazioni formulate dalla parte in sede di invito al contraddittorio e la documentazione in tale sede prodotta non idonee a tal fine l'Ufficio ha ripreso a tassazione l'importo di € 16.000 relativo, in particolare, a n. 4 bonifici provenienti dalla società Società_2 s.r.l.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità di tale recupero deducendo di aver giustificato i bonifici in questione attraverso la produzione di un contratto di concessione immobiliare in global service stipulato in data 19 giugno 2014 tra esso ricorrente e Società_2 s.r.l. avente ad oggetto la gestione immobiliare degli immobili meglio indicati in ricorso alla pag. 4 con il detta società assumeva l'obbligo di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, assicurane lo stato di conservazione, la disponibilità a produrre e/o espletare i servizi di utilizzo e sfruttamento economico degli immobili a fronte di un corrispettivo pari al 70% delle entrate prodotte dall'utilizzo e sfruttamento degli immobili dati in concessione.
Assume quindi che l'importo di Euro 16.000,00 è stato correttamente dichiarato tra i redditi fondiari del quadro RB, trattandosi, appunto di canoni di locazione.
Sennonché, come evidenzia l'Agenzia delle Entrate occorre rilevare che: 1) il contratto Dati contratto e il contratto Dati contratto esibiti dal contribuente risultano registrati con fine locazione al 2017 e quindi non vi è un collegamento con l'anno oggetto di controllo, che è il 2018; 2) nel contratto relativo a Nominativo_2 è stabilita una durata di quattro anni dal 1° marzo 2009 e non vi è prova di rinnovi/proroghe di detto contratto;
3) non è stata prodotta documentazione contrattuale e finanziaria relativa ai rapporti contrattuali, economici e finanziari tra la Società_2 s.r.l. e i locatari dei contratti indicati da parte ricorrente e prodotti all'Ufficio; 4) non è stata prodotta fattura o altro documento fiscale al fine di documentare i rapporti tra il contribuente e la Società_2; 5) non vi è prova che gli importi dichiarati dal contribuente nel quadro RB siano riferiti ai contratti da questi indicati;
6) l'importo di € 16.000,00 ovvero il maggiore importo di
€ 27.474,00 quale reddito da canoni di locazione dichiarati dal ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) non coincide con i canoni annuali pattuiti in ciascuna delle locazioni menzionate dal ricorrente e con gli importi fatturati dal Società_2 s.r.l. ai conduttori;
7) il ricorrente, nonostante l'asserito erronea dichiarazione di un importo maggiore rispetto ai 16.000,00 euro, nella successiva integrativa del 23/05/2024, ha dichiarato gli stessi importi, senza modificare il quadro RB.
Correttamente, quindi, l'Ufficio ha imputato l'importo di € 16.000,00 (di cui ai bonifici predetti) a compenso professionale non dichiarato, recuperandolo a tassazione con inserimento nel quadro RE della dichiarazione.
Dalla motivazione dell'avviso di accertamento si ricava, poi, che per il medesimo anno di imposta (2018)
l'Ufficio ha accertato la fatturazione da parte del ricorrente di Euro 30.000,00 per attività di direzione sanitaria e direzione e coordinamento del Progetto di Ricerca e sviluppo resa nei confronti della società Società_1
SRL in relazione alla quale non era stata esposta in fattura la dicitura “Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58, Legge 190/2014, regime forfettario” e non risultava esposta l'Iva e la ritenuta d'acconto.
Parte ricorrente sostiene la errata disapplicazione del regime forfettario per l'attività professionale deducendo che per mera dimenticanza non aveva inserito in fattura detta dicitura e che non aveva esposto Iva e la ritenuta d'acconto, dichiarando il reddito nel quadro LM Sezione II, per l'applicazione del regime forfettario avendo adottato un comportamento concludente che certificava la corretta applicazione di detto regime.
In proposito deve, tuttavia, rilevarsi che con avvisi di accertamento nn. TD5010100280/2022 per anno d'imposta 2016 e TD5010100147/2023 per il 2017 – non impugnati dal contribuente – questi è stato escluso dal regime agevolato (per aver compilato il quadro LM relativo al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 o al regime forfetario di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 in assenza dei requisiti di accesso o permanenza nel regime fiscale agevolato)
e posto che, ai sensi dell'art. 1, comma 74, L. n,. 190/2014 “[..] Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 [..]”, ne consegue che, divenuti definitivi gli avvisi di accertamento per omessa impugnazione, il regime agevolato è cessato a decorrere dall'anno 2018 e, conseguentemente, non può trovare applicazione per tale anno di imposta.
Non vi è, infine, la denunciata illegittimità dell'avviso di accertamento per l'asserita duplicazione di imposta sulla medesima materia imponibile.
Sostiene parte ricorrente che la duplicazione avrebbe luogo in quanto il corrispettivo di €16.000,00 relativo al contratto di concessione immobiliare sarebbe tassato sia nel quadro RB che nel quadro RE ed in quanto l'Ufficio avrebbe attratto al quadro RE anche il ricavo di € 16.000,00 tassandolo congiuntamente ai ricavi dell'attività professionale pari a € 30.000,00.
Sul punto, come condivisibilmente affermato dall'Agenzia delle Entrate, si osserva che la ripresa a tassazione dell'accredito di € 16.000,00 in conto è scaturita dalle indagini finanziarie all'esito delle quali, non ritenuta fornita la adeguata giustificazione, detto importo è stato giustamente ricondotto quale compenso non dichiarato nel quadro RE mentre quanto alla disapplicazione del regime forfettario la determinazione è, come visto, frutto della cessazione di detto regime per effetto di quanto disposto dalla previsione normativa di cui al citato art. 1 L. n. 190/2014 e della definitività degli accertamenti relativi agli anni di imposta 2016 e 2017 con i quali è stata accertata l'esclusione del regime agevolato.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento della spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
AR ALESSANDRO, Relatore
FALVO CAMILLO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 281/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501P100449-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501P100449-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501P100449-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD501P100449/2024 dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 17.1.2025 con il quale, in relazione all'anno di imposta 2018, era stato accertato ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, un reddito complessivo pari ad € 68.098,00 con liquidazione delle maggiori imposte dovute e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa unica per infedele dichiarazione.
Dopo aver dedotto di essere stato inserito nel piano annuale dei controlli 2024 da parte dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale di Crotone per effetto della segnalazione per l'anno 2018 da parte degli
Uffici centrali- Divisione Contribuenti in quanto nel corso del procedimento di invito ex art. 5 ter D.Lgs 218/97,
n. TD5I1D100134/2023, definito in adesione con il pagamento della I° rata dell'atto di adesione ad esso collegato afferente alla società Società_1 SRL (rientrante nella lista della DR “extra budget”), era stata prodotta all'Ufficio copia della dichiarazione fiscale d'imposta delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2018 presentata all'Amministrazione fiscale svizzera da esso ricorrente, lamentava: 1) la erroneità della ripresa a tassazione dell'accredito di € 16.000,00 quale reddito da attività professionale nel quadro RE;
2) la errata disapplicazione del regime forfettario per l'attività professionale;
3) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per duplicazione di imposta sulla medesima materia imponibile.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento e, in via subordinata, il riconoscimento della tassazione del compenso di € 16.000,00 nel quadro LM con sottoposizione al regime di tassazione forfettaria ex L. n. 190/2014 unitamente ai ricavi di € 30.000,00 derivanti dall'attività professionale.
Con memoria depositata il 16.5.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 23.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Per come si evince chiaramente dalla motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, a fronte della detenzione, da parte del contribuente, di redditi e patrimonio indicati nella dichiarazione fiscale estera, a titolo di proprietà e/o di beneficiario effettivo, sia di beni immobili che di partecipazioni qualificate, oltre che di investimenti mobiliari, l'Ufficio ha ritenuto di approfondire la posizione fiscale del contribuente con indagini finanziarie acquisendo documentazione da Banca_1 e da istituti creditizi e bancari relativi, in particolare, ai rapporti bancari intrattenuti con Banca_2 s.p.a. n. 010000007974000 (rapporto di conto corrente collegato alla Associazione_1), Banca_3 s.p.a. n. Conto_Corrente_1 (rapporto di conto corrente cointestato con Nominativo_1), Banca_1. n Conto_Corrente_1
Ebbene, con specifico riferimento ai rapporti con Banca_3 s.p.a. n. Conto_Corrente_1, il contribuente è stato invitato a giustificare gli accrediti meglio indicati nell'avviso di accertamento e, ritenute le osservazioni formulate dalla parte in sede di invito al contraddittorio e la documentazione in tale sede prodotta non idonee a tal fine l'Ufficio ha ripreso a tassazione l'importo di € 16.000 relativo, in particolare, a n. 4 bonifici provenienti dalla società Società_2 s.r.l.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità di tale recupero deducendo di aver giustificato i bonifici in questione attraverso la produzione di un contratto di concessione immobiliare in global service stipulato in data 19 giugno 2014 tra esso ricorrente e Società_2 s.r.l. avente ad oggetto la gestione immobiliare degli immobili meglio indicati in ricorso alla pag. 4 con il detta società assumeva l'obbligo di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, assicurane lo stato di conservazione, la disponibilità a produrre e/o espletare i servizi di utilizzo e sfruttamento economico degli immobili a fronte di un corrispettivo pari al 70% delle entrate prodotte dall'utilizzo e sfruttamento degli immobili dati in concessione.
Assume quindi che l'importo di Euro 16.000,00 è stato correttamente dichiarato tra i redditi fondiari del quadro RB, trattandosi, appunto di canoni di locazione.
Sennonché, come evidenzia l'Agenzia delle Entrate occorre rilevare che: 1) il contratto Dati contratto e il contratto Dati contratto esibiti dal contribuente risultano registrati con fine locazione al 2017 e quindi non vi è un collegamento con l'anno oggetto di controllo, che è il 2018; 2) nel contratto relativo a Nominativo_2 è stabilita una durata di quattro anni dal 1° marzo 2009 e non vi è prova di rinnovi/proroghe di detto contratto;
3) non è stata prodotta documentazione contrattuale e finanziaria relativa ai rapporti contrattuali, economici e finanziari tra la Società_2 s.r.l. e i locatari dei contratti indicati da parte ricorrente e prodotti all'Ufficio; 4) non è stata prodotta fattura o altro documento fiscale al fine di documentare i rapporti tra il contribuente e la Società_2; 5) non vi è prova che gli importi dichiarati dal contribuente nel quadro RB siano riferiti ai contratti da questi indicati;
6) l'importo di € 16.000,00 ovvero il maggiore importo di
€ 27.474,00 quale reddito da canoni di locazione dichiarati dal ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) non coincide con i canoni annuali pattuiti in ciascuna delle locazioni menzionate dal ricorrente e con gli importi fatturati dal Società_2 s.r.l. ai conduttori;
7) il ricorrente, nonostante l'asserito erronea dichiarazione di un importo maggiore rispetto ai 16.000,00 euro, nella successiva integrativa del 23/05/2024, ha dichiarato gli stessi importi, senza modificare il quadro RB.
Correttamente, quindi, l'Ufficio ha imputato l'importo di € 16.000,00 (di cui ai bonifici predetti) a compenso professionale non dichiarato, recuperandolo a tassazione con inserimento nel quadro RE della dichiarazione.
Dalla motivazione dell'avviso di accertamento si ricava, poi, che per il medesimo anno di imposta (2018)
l'Ufficio ha accertato la fatturazione da parte del ricorrente di Euro 30.000,00 per attività di direzione sanitaria e direzione e coordinamento del Progetto di Ricerca e sviluppo resa nei confronti della società Società_1
SRL in relazione alla quale non era stata esposta in fattura la dicitura “Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58, Legge 190/2014, regime forfettario” e non risultava esposta l'Iva e la ritenuta d'acconto.
Parte ricorrente sostiene la errata disapplicazione del regime forfettario per l'attività professionale deducendo che per mera dimenticanza non aveva inserito in fattura detta dicitura e che non aveva esposto Iva e la ritenuta d'acconto, dichiarando il reddito nel quadro LM Sezione II, per l'applicazione del regime forfettario avendo adottato un comportamento concludente che certificava la corretta applicazione di detto regime.
In proposito deve, tuttavia, rilevarsi che con avvisi di accertamento nn. TD5010100280/2022 per anno d'imposta 2016 e TD5010100147/2023 per il 2017 – non impugnati dal contribuente – questi è stato escluso dal regime agevolato (per aver compilato il quadro LM relativo al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 o al regime forfetario di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 in assenza dei requisiti di accesso o permanenza nel regime fiscale agevolato)
e posto che, ai sensi dell'art. 1, comma 74, L. n,. 190/2014 “[..] Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 [..]”, ne consegue che, divenuti definitivi gli avvisi di accertamento per omessa impugnazione, il regime agevolato è cessato a decorrere dall'anno 2018 e, conseguentemente, non può trovare applicazione per tale anno di imposta.
Non vi è, infine, la denunciata illegittimità dell'avviso di accertamento per l'asserita duplicazione di imposta sulla medesima materia imponibile.
Sostiene parte ricorrente che la duplicazione avrebbe luogo in quanto il corrispettivo di €16.000,00 relativo al contratto di concessione immobiliare sarebbe tassato sia nel quadro RB che nel quadro RE ed in quanto l'Ufficio avrebbe attratto al quadro RE anche il ricavo di € 16.000,00 tassandolo congiuntamente ai ricavi dell'attività professionale pari a € 30.000,00.
Sul punto, come condivisibilmente affermato dall'Agenzia delle Entrate, si osserva che la ripresa a tassazione dell'accredito di € 16.000,00 in conto è scaturita dalle indagini finanziarie all'esito delle quali, non ritenuta fornita la adeguata giustificazione, detto importo è stato giustamente ricondotto quale compenso non dichiarato nel quadro RE mentre quanto alla disapplicazione del regime forfettario la determinazione è, come visto, frutto della cessazione di detto regime per effetto di quanto disposto dalla previsione normativa di cui al citato art. 1 L. n. 190/2014 e della definitività degli accertamenti relativi agli anni di imposta 2016 e 2017 con i quali è stata accertata l'esclusione del regime agevolato.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Crotone, Sezione II, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento della spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge.
Crotone, 13.1.2026