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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9209 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 5608/2022 R.G.T., al quale è riunito il procedimento n.
26109/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colangelo e Parte_1
dall' avv. José Toscano, per delega in atti ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Contaldo, per delega in Controparte_1
atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione erano nate due figlie (entrambe già maggiorenni all'epoca dell'introduzione del presente giudizio), che il Tribunale di Roma, con decreto del 16.12.2010 (in atti) omologava la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la corresponsione in suo favore della somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile da parte del coniuge
Il resistente, che introduceva analogo ricorso per il divorzio, aderiva alla relativa domanda sullo status, chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile, la revoca dell'obbligo, già statuito nei suoi confronti, di versare il mantenimento alla moglie per la figlia con lui convivente dal 2015, nonché la corresponsione, da parte della Per_1
di un assegno di mantenimento per la medesima figlia pari ad euro 400,00 Pt_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza.
Con ordinanza del 15.2.2023 il Presidente f.f. così statuiva: “… sentite le parti, le difese e la figlia della parti maggiorenne;
Per_1
rilevato che dagli atti emerge che la figlia si è da anni trasferita a vivere con il padre e rilevato che Per_1
la stessa dichiarava all'udienza citata, di non svolgere alcuna attività lavorativa ma di studiare all'università; ritenuto, dunque, di dover revocare, a far data dal deposito del ricorso del (29.4.2022), CP_1
l'assegno di mantenimento già posto a suo carico per la figlia;
Per_1
ritenuto, poi, di dover prevedere un assegno di mantenimento a carico della per la figlia, Pt_1
convivente con il padre e non economicamente autosufficiente, che si ritiene di determinare in euro 400,00 mensili, oltre Istat, come richiesto dal valutati i redditi dichiarati di quest'ultimo (euro CP_1
29.400,00 per l'anno 2022, come da dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti) e quelli della
(euro 3.450,00 mensili da canoni di locazione di immobili di sua proprietà, oltre ad euro Pt_1
290,00 mensili da pensione di invalidità, come da dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, cioè dal deposito del ricorso, 29.4.2022); vista la L. n. 898/1970 e l'art. 4, II comma, L. n. 54/2006,
P.Q.M.
-revoca a far data dal deposito del ricorso del ) l'assegno di mantenimento già posto Parte_2
a suo carico per la figlia;
Per_1
-determina a carico della un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400,00 Pt_1 Per_1
mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, cioè dal deposito del ricorso, 29.4.2022);…”.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della
Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico- patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Ebbene, considerata la posizione economica delle parti come illustrata in sede presidenziale, non si ritiene che vi sia proprio spazio alcuno per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, mentre può essere confermata la contribuzione economica della madre per la figlia come vigente, condividendosi le motivazioni di cui all'ordinanza presidenziale sopra riportata.
In vista della natura della causa e della soccombenza della le spese di lite Pt_1
sostenute dal sono poste nella misura di due terzi a carico della ricorrente, CP_1
liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
- conferma a carico della il vigente assegno di mantenimento per la figlia Pt_1
di euro 400,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla Per_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla al Pt_1 CP_1
entro il g. 5 di ogni mese);
-condanna la alla rifusione delle spese di lite nella misura di due terzi sostenute Pt_1
dal che liquida in euro 2.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di CP_1
legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 21.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 5608/2022 R.G.T., al quale è riunito il procedimento n.
26109/2022 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colangelo e Parte_1
dall' avv. José Toscano, per delega in atti ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Contaldo, per delega in Controparte_1
atti resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione erano nate due figlie (entrambe già maggiorenni all'epoca dell'introduzione del presente giudizio), che il Tribunale di Roma, con decreto del 16.12.2010 (in atti) omologava la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la corresponsione in suo favore della somma di euro 1.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile da parte del coniuge
Il resistente, che introduceva analogo ricorso per il divorzio, aderiva alla relativa domanda sullo status, chiedendo il rigetto della domanda di assegno divorzile, la revoca dell'obbligo, già statuito nei suoi confronti, di versare il mantenimento alla moglie per la figlia con lui convivente dal 2015, nonché la corresponsione, da parte della Per_1
di un assegno di mantenimento per la medesima figlia pari ad euro 400,00 Pt_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza.
Con ordinanza del 15.2.2023 il Presidente f.f. così statuiva: “… sentite le parti, le difese e la figlia della parti maggiorenne;
Per_1
rilevato che dagli atti emerge che la figlia si è da anni trasferita a vivere con il padre e rilevato che Per_1
la stessa dichiarava all'udienza citata, di non svolgere alcuna attività lavorativa ma di studiare all'università; ritenuto, dunque, di dover revocare, a far data dal deposito del ricorso del (29.4.2022), CP_1
l'assegno di mantenimento già posto a suo carico per la figlia;
Per_1
ritenuto, poi, di dover prevedere un assegno di mantenimento a carico della per la figlia, Pt_1
convivente con il padre e non economicamente autosufficiente, che si ritiene di determinare in euro 400,00 mensili, oltre Istat, come richiesto dal valutati i redditi dichiarati di quest'ultimo (euro CP_1
29.400,00 per l'anno 2022, come da dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti) e quelli della
(euro 3.450,00 mensili da canoni di locazione di immobili di sua proprietà, oltre ad euro Pt_1
290,00 mensili da pensione di invalidità, come da dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, cioè dal deposito del ricorso, 29.4.2022); vista la L. n. 898/1970 e l'art. 4, II comma, L. n. 54/2006,
P.Q.M.
-revoca a far data dal deposito del ricorso del ) l'assegno di mantenimento già posto Parte_2
a suo carico per la figlia;
Per_1
-determina a carico della un assegno di mantenimento per la figlia di euro 400,00 Pt_1 Per_1
mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla ricorrente al resistente entro il g. 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, cioè dal deposito del ricorso, 29.4.2022);…”.
Nel corso del procedimento veniva emessa la pronuncia sullo status.
Quanto alla domanda di assegno divorzile, deve osservarsi che la giurisprudenza della
Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico- patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Ebbene, considerata la posizione economica delle parti come illustrata in sede presidenziale, non si ritiene che vi sia proprio spazio alcuno per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, mentre può essere confermata la contribuzione economica della madre per la figlia come vigente, condividendosi le motivazioni di cui all'ordinanza presidenziale sopra riportata.
In vista della natura della causa e della soccombenza della le spese di lite Pt_1
sostenute dal sono poste nella misura di due terzi a carico della ricorrente, CP_1
liquidate come in dispositivo, compensate nel resto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
- conferma a carico della il vigente assegno di mantenimento per la figlia Pt_1
di euro 400,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre alla Per_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla al Pt_1 CP_1
entro il g. 5 di ogni mese);
-condanna la alla rifusione delle spese di lite nella misura di due terzi sostenute Pt_1
dal che liquida in euro 2.030,00 per compensi professionali, oltre accessori di CP_1
legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 21.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi