Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00672/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva-OMISSIS-;
- del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -OMISSIS- notificato unitamente al predetto decreto;
- della comunicazione del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento ed atto procedimentale iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso,
nonché per l’accertamento della -OMISSIS-, da causa di servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente – sottufficiale dell’Esercito italiano che aveva anche prestato servizio in varie missioni all’estero – scopriva il-OMISSIS-di essere-OMISSIS-« l-OMISSIS- », per la cui cura si sottoponeva a -OMISSIS-.
Il ricorrente medesimo, ritenendo la citata-OMISSIS- in rapporto causale o concausale con il servizio prestato, presentava istanza il -OMISSIS-per ottenere l’accertamento della dipendenza della-OMISSIS- da causa di servizio, nonché per la concessione del cd. equo indennizzo, e veniva quindi sottoposto il -OMISSIS-a visita medica presso la Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento militare di Medicina Legale di -OMISSIS- che, con verbale n. -OMISSIS-, formulava la diagnosi di « -OMISSIS- », ritenuto ascrivibile alla Tabella-OMISSIS-.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, breviter , Comitato), con il parere -OMISSIS-, riteneva però la predetta-OMISSIS- non dipendente da causa di servizio.
In particolare, il Comitato – dopo aver sinteticamente ricostruito la storia del servizio prestato dal ricorrente nell’Esercito e riportato le missioni da questi svolte all’estero – affermava quanto segue: « l-OMISSIS-classico -OMISSIS-non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a tale-OMISSIS- -OMISSIS-. In particolare, si evidenzia che le attuali evidenze mediche, basate sulla revisione metanalitica della letteratura scientifica mondiale ad elevato fattore d’impatto, riconoscono quali unici elementi predisponenti allo sviluppo della -OMISSIS- fattori-OMISSIS-(familiarità, sesso maschile) e fattori -OMISSIS- (-OMISSIS-). Inoltre, sotto il profilo -OMISSIS-, l’interessato (classe -OMISSIS-) rientra nella fascia di età tipicamente colpita nel mondo occidentale (2^- 4^ decade). Di contro, gli ampi studi-OMISSIS- condotti dalla Commissione -OMISSIS- sul personale militare impiegato nei -OMISSIS- hanno dimostrato un’incidenza della -OMISSIS- in esame sostanzialmente sovrapponibile a quella della popolazione generale italiana. Pertanto, in assenza di fattori di rischio correlabili con gli invocati fattori inerenti l’attività lavorativa svolta in qualità di armaiolo, sia in Patria, sia in occasione delle summenzionate missioni all’estero, allo stato degli atti, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante per il mancato soddisfacimento dell’indispensabile criterio quali-quantitativo (certezza della capacità lesiva, dell’efficienza eziologica e della proporzionalità tra -OMISSIS-ed -OMISSIS- prodotta) e neppure di un mero criterio statistico-probabilistico od -OMISSIS-. Non sussistono, altresì, nel caso di specie, -OMISSIS-, già riconosciute dipendenti dal servizio, che col tempo possano essere evolute n-OMISSIS-in esame ».
L’Amministrazione comunicava al ricorrente il predetto parere con la nota -OMISSIS-, rappresentando la possibilità di ottenere il riesame del parere ed invitando il ricorrente medesimo a presentare « osservazioni corredate da documentazione relativa al nesso causale tra -OMISSIS-e il servizio prestato ».
2. Il ricorrente presentava in data 1° marzo 2023 le proprie osservazioni, nelle quali indicava di aver partecipato a numerose missioni all’estero (come accertato dal relativo foglio matricolare), e precisamente: a) « Missione denominata Operazione “-OMISSIS-” con l’incarico principale di meccanico di artiglieria — armaiolo »; b) « Missione denominata Operazione “-OMISSIS-presso il Reggimento -OMISSIS- con incarico di Comandante di Squadra Fanteria / Vice Comandante di Plotone Fanteria »; c) « Missione denominata “-OMISSIS- con l’incarico principale di armaiolo »; d) « Missione denominata Operazione “-OMISSIS- presso il Rgt. -OMISSIS-” della Marina Militare con l’incarico principale di meccanico di artiglieria e consegnatario di armeria »; e) « Missione denominata Operazione “-OMISSIS- presso il Rgt. -OMISSIS-” della Marina Militare con l’incarico principale di meccanico di artiglieria e consegnatario di armeria ».
Sempre nelle citate osservazioni il ricorrente precisava che, specie nelle operazioni estere svoltesi in -OMISSIS-, era stato « impiegato in attività di pattuglia e check point in zone ove è stata segnalata ed accertata la presenza di materiale bellico inquinato da polveri di uranio impoverito », riferendo inoltre che nel corso degli anni aveva « ricoperto gli incarichi di armaiolo e meccanico delle artiglierie nonché consegnatario di armeria sia in Patria, sia durante lo svolgimento delle missioni all’estero », incarichi che avevano comportato « il contatto con armi e materiali a fini manutentivi che hanno subito plurime esposizioni a polveri ed ad agenti ambientali esterni ».
Concludeva il ricorrente osservando che il parere del Comitato non teneva « in nessuna considerazione le circostanze sopra esposte che risultano, peraltro, emergenti dalla documentazione di servizio, nemmeno sotto l’aspetto dei fattori concausali, efficienti e determinanti nella causazione d-OMISSIS-contratta ».
Il Ministero della Difesa con il decreto prot.-OMISSIS-, richiamando le conclusioni esposte nel parere del Comitato, riconosceva la-OMISSIS- non dipendente da causa di servizio.
3. Il ricorrente impugnava il predetto decreto, unitamente al parere del Comitato, presentando tempestivo ricorso affidato a tre motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo richiamava i presupposti normativamente prefigurati per il riconoscimento della dipendenza di una-OMISSIS- da causa di servizio nonché l’articolazione del relativo procedimento.
3.2. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 603 e 1078 d.lgs. n. 66 del 2010 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Ricordava il ricorrente che la questione delle-OMISSIS- conseguenti all’esposizione all’uranio impoverito aveva formato oggetto di ben quattro commissioni di inchiesta parlamentare e sosteneva che, secondo la giurisprudenza, la mancanza di una legge scientifica che stabilisca il nesso diretto fra la presenza di uranio impoverito e l’insorgenza delle predette -OMISSIS- non impedisce il riconoscimento del rapporto causale – che può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici – se risulti accertato che il militare ha prestato servizio in contesti in cui era accertata la presenza di tale materiale, con la conseguenza che la dipendenza da causa di servizio deve ritenersi accertata laddove l’Amministrazione non dimostri la sussistenza di fattori esterni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica.
Il ricorrente evidenziava altresì che: i rapporti informativi redatti riconoscevano che egli aveva prestato servizio in zone ove vi era la presenza di materiale bellico con polveri di uranio impoverito; l’attività di armaiolo svolta – comportante la pulizia e la manutenzione delle armi in dotazione al reparto di appartenenza, sulle quali si depositavano le polveri presenti sul teatro di operazioni – lo aveva esposto ad un rischio particolarmente elevato; aveva puntualmente esposto tali circostanze nella memoria partecipativa senza però che l’Amministrazione ne tenesse conto, tanto che il secondo parere del Comitato risultava esattamente sovrapponibile a quello precedente le osservazioni procedimentali, elemento questo che denoterebbe la dedotta carenza di istruttoria.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso lamentava l’illogicità della valutazione espressa dal Comitato, in quanto incongrua rispetto agli elementi istruttori, che deponevano per l’esistenza di una relazione fra il servizio espletato e l’insorgenza della-OMISSIS-. In particolare, il ricorrente deduceva che il Comitato aveva ingiustificatamente negato sia l’assenza di precedenti di servizio da porre in relazione causale o concausale con la-OMISSIS- insorta, sia l’esistenza di -OMISSIS- correlabili all’esposizione ai fattori di rischio nelle missioni.
Il ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della-OMISSIS--OMISSIS-.
4. Le Amministrazioni intimate producevano documentazione e depositava memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale evidenziavano che il Comitato – sulla base di un’accurata istruttoria – aveva motivatamente escluso ogni possibile nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante fra il servizio prestato dal ricorrente e -OMISSIS- da questi-OMISSIS-. Sostenevano inoltre l’assenza di pubblicazioni scientifiche indicanti l’aumento di tumori nei militari che avevano partecipato a missioni all’estero ed affermava che una contaminazione significativa sarebbe presente solo nei punti ove sono stati rinvenuti proiettili all’uranio impoverito, di modo che sarebbe predicabile un rischio per la salute solo in caso di inalazione diretta di sostanze cancerogene rilasciate nel momento dell’impatto di detti proiettili, mentre non sarebbero presenti rischi significativi di contaminazione dell’ambiente (aria, acqua, piante, ecc.).
5. Il ricorrente depositava memoria ex art. 73 c.p.a., nonché memoria di replica, ribadendo le argomentazioni esposte nel ricorso e prendendo posizione sulle difese dell’Amministrazione. In particolare, il ricorrente evidenziava che la relazione tecnico-scientifica dell’Istituto di scienze biomediche della Difesa, prodotta dalle controparti, riconosce un eccesso statisticamente significativo dei -OMISSIS- per i militari impiegati nei -OMISSIS-.
6. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Punto centrale del presente giudizio è il giudizio tecnico espresso nel parere del Comitato in merito alla non riconducibilità a causa di servizio della-OMISSIS- (-OMISSIS-)-OMISSIS- dal ricorrente.
Il Comitato ha escluso – anche dopo gli apporti partecipativi offerti dal ricorrente con le proprie osservazioni – che la predetta -OMISSIS- possa ascriversi a causa di servizio non ravvisando nell’ambito dei servizi prestati dal ricorrente « fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a tale-OMISSIS- -OMISSIS- ». Di contro il ricorrente ha dedotto, nel procedimento e nel presente giudizio, di avere prestato servizio per tre volte (-OMISSIS-
2. Tanto premesso, l’esame del ricorso può iniziare dal secondo motivo, con il quale viene dedotto che il Comitato non ha preso su quanto esposto in sede di osservazioni procedimentali relativamente ai servizi prestati dal ricorrente in zone – particolarmente quelle -OMISSIS- – in cui era stato accertato l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito.
3. Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
4. Questo Tribunale si è già pronunciato in subiecta materia , con una recente sentenza (T.AR. Veneto, sez. III, 28 maggio 2024, n. 1213), facendo proprio il prevalente orientamento del Giudice d’appello, secondo il quale «la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche -OMISSIS- -OMISSIS-non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici» ; ne deriva che «in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere del-OMISSIS-. Proprio l’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell’evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle -OMISSIS-delle -OMISSIS-, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684).
Nella medesima pronuncia questo Tribunale ha richiamato anche un ulteriore sentenza del Giudice d’appello, nella quale - con particolare riferimento alla contaminazione da uranio impoverito - è stato affermato quanto segue: «… nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari, nell’ambito di un ordinamento di settore connotato dall’insindacabilità degli ordini, il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione, non sul singolo militare. Del resto, la causa ignota, categoria gnoseologica e non ontologica, non è altro che la conseguenza dell’attuale ignoranza scientifica circa i nessi eziologici: è cioè, un dato umano, relativo e dinamico, non una realtà naturale, assoluta e fissa … Pertanto, l’Amministrazione, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della-OMISSIS- da causa di servizio, è gravata da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività. Nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della -OMISSIS- in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della -OMISSIS- -OMISSIS- ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui il militare è stato chiamato ad operare … Infatti, rilevante è la circostanza che il militare abbia prestato servizio in missione all’estero, in un paese contaminato a causa dell’utilizzo di armi all’uranio impoverito. Il Collegio osserva che sulla tematica in questione si segnalano numerose pronunce di questo giudice d’appello, tra le quali la n. - OMISSIS - di questa Sezione II, che si è occupata in maniera specifica dei teatri di guerra caratterizzati da un utilizzo massiccio di munizionamento bellico pesante (tra cui quello all’uranio impoverito), che ha causato un irreversibile inquinamento bellico, atmosferico, ambientale, alimentare; la Sezione ha al riguardo tenuto conto degli studi che hanno esplicitato il meccanismo attraverso il quale l’elevata combustione di tali armi, oltre al deposito di radioattività diffusa (che entra nella catena alimentare e nelle acque e la cui contaminazione “risulta praticamente eterna” con conseguenze di tipo -OMISSIS-), comporta la fusione di particelle chimiche (nanoparticelle di metalli pesanti che si generano dalle esplosioni di proiettili ed ordigni bellici pesanti, nonché di munizionamento con DU). In particolare, l’uranio forma leghe con rame, zinco, mercurio, titanio, tungsteno, manganese, ferro, zirconio, niobio ed altri metalli, che si depositavano al suolo anche a chilometri di distanza, attraverso i venti, penetravano nelle falde ed entravano nella catena alimentare. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto adeguatamente indagare la situazione ambientale tenendo conto del possibile inquinamento da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con uranio impoverito (“depleto” o “DU”), anche in territori limitrofi» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 2502).
5. Tornando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, il Comitato nel parere censurato si è espresso negativamente sull’istanza del ricorrente di riconoscimento della dipendenza della-OMISSIS- da causa di servizio, osservando che: a) «nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a tale-OMISSIS- -OMISSIS-» ; b) «le attuali evidenze mediche …. riconoscono quali unici elementi predisponenti allo sviluppo della -OMISSIS- fattori-OMISSIS-…. e fattori -OMISSIS-» , c) gli studi-OMISSIS- condotti sul personale militare impiegato nei -OMISSIS- avrebbero «dimostrato un’incidenza della -OMISSIS- in esame sostanzialmente sovrapponibile a quella della popolazione generale italiana» ; d) vi sarebbe «assenza di fattori di rischio correlabili con gli invocati fattori inerenti l’attività lavorativa svolta …. in occasione delle summenzionate missioni all’estero» , e ciò indurrebbe ad «escludere ogni nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante per il mancato soddisfacimento dell’indispensabile criterio quali-quantitativo (certezza della capacità lesiva, dell’efficienza eziologica e della proporzionalità tra -OMISSIS-ed -OMISSIS- prodotta) e neppure di un mero criterio statistico-probabilistico od -OMISSIS-».
6. Ebbene la motivazione del parere del Comitato non risulta congrua ed esauriente - con particolare riferimento alle specifiche attività di servizio svolte dal ricorrente nel teatro operativo -OMISSIS-, puntualmente illustrate dal ricorrente - avuto riguardo a quanto affermato dalla giurisprudenza innanzi richiamata in tema di riconoscimento della causa di servizio in caso di missioni espletate in zone ove è acclarato l’avvenuto utilizzo di munizioni all’uranio impoverito.
Il ricorrente ha evidenziato di avere prestato servizio in plurime missioni nei -OMISSIS-, precisando che in una di esse, svoltasi in -OMISSIS-, ha ricoperto « incarico di Comandante di Squadra Fanteria / Vice Comandante di Plotone Fanteria », il che comporta intuitivamente lo svolgimento di ricognizioni sul territorio. Inoltre, per tutte le altre missioni svolte all’estero il ricorrente ha ricordato di avere svolto mansioni principali di meccanico di artiglieria, armaiolo e consegnatario di armeria.
Inoltre l’Amministrazione della Difesa nella scheda informativa redatta nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio riconosce espressamente che il ricorrente: a) potrebbe essere stato (sia pure occasionalmente) « in contatto con sostanze insalubri che non è possibile escludere a priori (sostanze usate nella manutenzione delle armi) o anche negli impieghi all’estero (-OMISSIS-) »; b) che nelle armerie (cui il ricorrente era addetto sia all’estero che nel servizio in Patria) « erano custodite le bussole millesimali e ottiche al trizio che emanavano radiazioni a bassa intensità »; c) « nelle operazioni estere (-OMISSIS-) ha operato saltuariamente in pattuglie e check point dove potrebbe aver operato in zone ove vi era la presenza di materiale bellico con polveri di uranio impoverito ».
Il parere reso dal Comitato risulta anche illogico alla luce della relazione tecnico-scientifica dell’Istituto di scienze biomediche della Difesa (prodotta dalle stesse Amministrazioni resistenti), ove si riconosce espressamente che, per i militari impiegati nei -OMISSIS-, era stato riscontrato «un eccesso statisticamente significativo dei soli -OMISSIS- (-OMISSIS-)» , che è la-OMISSIS--OMISSIS- dal ricorrente, il cui impiego in più occasioni nell’area dei -OMISSIS- (-OMISSIS-) è documentalmente provato e non è in alcun modo contestato.
A fronte di tali elementi documentali – in larga parte prodotti dall’Amministrazione resistente – il Comitato non ha svolto un’analisi incentrata sulle specifiche circostanze che hanno caratterizzato le varie attività di servizio del ricorrente, ma si è limitato ad una valutazione, per lo più standardizzata, incentrata sui dubbi e sulle incertezze della comunità scientifica, così limitandosi di fatto ad opporre alla pretesa del ricorrente la c.d. causa ignota.
Il Collegio ritiene, invece, che il Comitato (e quindi l’Amministrazione, che ne ha recepito il parere) avrebbe dovuto adeguatamente indagare la vicenda personale del ricorrente e le situazioni ambientali nelle quali egli ha operato, tenendo conto del possibile inquinamento da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche – fra le quali si annoverano quelle realizzate con l’uranio impoverito – e, in ogni caso, al fine di escludere la dipendenza della-OMISSIS- da causa di servizio, individuare ed evidenziare specifici fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere della-OMISSIS-. Infatti spetta all’Amministrazione verificare la concreta posizione del militare, con particolare riferimento alla qualifica ed al profilo d’impiego operativo, per tratteggiare eventuali fattori causali alternativi, o comunque fornire elementi scientifici e statistici in ordine all’assenza di correlazione tra la specifica -OMISSIS--OMISSIS- e la partecipazione alle missioni in teatri operativi contaminati.
7. A corollario delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio non ignora che il Giudice d’appello ha recentemente espresso un orientamento difforme da quello fatto proprio da questo Tribunale, richiedendo la rigorosa dimostrazione della «effettiva esposizione del militare a fattori di rischio specifici» , nonché del nesso di causalità, e affermando che «una significativa esposizione all’uranio impoverito è ipotizzabile per i militari che si trovano nelle immediate vicinanze dell’impatto di un perforatore su un bersaglio corazzato o per coloro che sono incaricati di effettuare perforazioni sul bersaglio colpito o sull’area immediatamente circostante o di procedere alla rimozione, allo stoccaggio e allo smaltimento del bersaglio» (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1259).
Tuttavia, il Collegio ritiene di ribadire in questa sede il proprio precedente orientamento in quanto: A) la predetta sentenza determina l’insorgenza di un contrasto sull’accertamento del nesso di causalità interno alla II Sezione del Consiglio di Stato, in prevalenza orientata nel senso innanzi illustrato ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 2502, cit.); B) la pronuncia stessa concerne una fattispecie diversa, in fatto, da quella oggetto del presente giudizio, riferendosi ad un militare che non risultava essere stato impiegato in teatri operativi caratterizzati da un utilizzo diffuso di proiettili all’uranio impoverito; C) non è comunque ragionevole affermare che la contaminazione da uranio impoverito possa verificarsi solo ed esclusivamente per coloro che siano stati presenti sul luogo e nel momento dell’esplosione dei proiettili, perché tale affermazione non tiene conto della capacità delle nanoparticelle di uranio di contaminare l’aria, il terreno, le falde acquifere e la vegetazione, propagandosi ben oltre il luogo di impatto dei proiettili e per un tempo indefinito (anche a non voler ritenere che la contaminazione da uranio impoverito «risulta praticamente eterna» , come affermato da Consiglio di Stato, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 2502, cit.).
8. Sulla base delle considerazioni esposte il Collegio ritiene sussistente il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione e, per l’effetto, la domanda di annullamento degli atti impugnati dev’essere accolta, mentre a diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, posti a fondamento della domanda di accertamento della dipendenza della-OMISSIS--OMISSIS- dal ricorrente da causa di servizio.
Al riguardo, il Collegio ritiene di conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Pertanto è riservato all’Amministrazione l’accertamento della sussistenza della dipendenza d-OMISSIS-da causa di servizio, essendo consentito nella presente sede soltanto lo scrutinio della legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego, nei limiti propri del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
9. Resta fermo che l’Amministrazione - nel rinnovare l’esercizio del potere, conformandosi a quanto affermato nella presente decisione - dovrà fornire una puntuale motivazione in ordine all’idoneità causale di tutti i precedenti di servizio del ricorrente (in particolare, quelli relativi alle missioni in territorio -OMISSIS-) e all’individuazione di eventuali fattori alternativi che possano assumere rilevanza nel caso di specie.
10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere in solido le spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1 d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.