Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2056/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALLO ARMANDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato (sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente nella presente fase di opposizione, attestante un aggravamento delle patologie da cui risulta affetta la stessa) che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22/7/2024.
1
Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire).
Le spese di lite (anche della fase di ATP) devono essere compensate, in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (22/7/2024).
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22/7/2024 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto della CP_1 presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite (anche della fase di ATP).
3. Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase di ATP (liquidate CP_1 con separato decreto).
Crotone, 20/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2