TRIB
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2024, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3978/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ietti - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Iuliano - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15/12/2023, ha dedotto: Parte_2
- di essere sposata con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Avellino il 15 12
2013 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 178, Parte II, Serie
A. anno 2013;
- che hanno due figlie, nata il [...], e nata l'[...]; Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era divenuta tale che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
Il la sì è costituito e specificava che i coniugi si erano accordati sulle condizioni CP_1
della separazione.
In data 14 2 2024 entrambe le parti depositavano in giudizio accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro rispettivi difensori e chiedevano il mutamento del titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo sottoscritto e depositato non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata ad Parte_1
Avellino il 21/08/1979 - e - nato ad [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni espresse nell'accordo scritto di cui in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 23 04 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3978/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE
vertente tra i coniugi
Parte_1
- - C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Ietti - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Iuliano - -, C.F._4
RESISTENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15/12/2023, ha dedotto: Parte_2
- di essere sposata con;
Controparte_1
- che il matrimonio era stato celebrato con il rito concordatario in Avellino il 15 12
2013 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 178, Parte II, Serie
A. anno 2013;
- che hanno due figlie, nata il [...], e nata l'[...]; Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che la situazione era divenuta tale che non era ipotizzabile un superamento della crisi e dei gravi pregiudizi dalla stessa scaturenti;
- che neppure era ipotizzabile una ricostituzione dell'unione spirituale e materiale oramai compromessa.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e accogliersi le ulteriori domande conseguenziali proposte.
Il la sì è costituito e specificava che i coniugi si erano accordati sulle condizioni CP_1
della separazione.
In data 14 2 2024 entrambe le parti depositavano in giudizio accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro rispettivi difensori e chiedevano il mutamento del titolo della separazione da giudiziale a consensuale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia della separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
La separazione, divenuta consensuale, è da omologare.
La prosecuzione della convivenza si è dimostrata intollerabile.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nell'accordo sottoscritto e depositato non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
Trattandosi di separazione divenuta consensuale e di condizioni alla fine concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi - nata ad Parte_1
Avellino il 21/08/1979 - e - nato ad [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni espresse nell'accordo scritto di cui in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 23 04 2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano