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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 10529/2023 promosso con ricorso depositato il 23 luglio 2023
da
, Parte_1
nata il [...] a [...], residente in [...]33, apt. 101, São Marco (Brasile), cpf n. , documento d'identità brasiliano n. ; C.F._1 NumeroD_1
, Parte_2
nato il [...] a [...], residente in [...]33, apt. 101, São Marco (Brasile), cpf n. , documento d'identità brasiliano NumeroDiCar_2 NumeroD_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Vaccaro del Foro di Roma
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza in data 19 giugno 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , figlio di e di , nato Parte_3 Persona_1 Persona_2 in data 9/7/1881 a Mason Vicentino, ora Comune di , in provincia di Vicenza, come risultante dal Per_3 certificato di nascita, emigrato in Brasile, ove rimase tutta la vita fino al decesso. I ricorrenti, a supporto della domanda, deducevano che, in Brasile, si univa in matrimonio con la Parte_3 connazionale e che da tale unione nasceva, il 6/5/1908 a São Francisco de Paula de Cima da Persona_4
Serra, il figlio . Deducevano, quindi, che si univa in matrimonio con Persona_5 Persona_5 [...]
e che dalla predetta unione nasceva la figlia , nata il [...], a [...], la CP_2 Persona_6 quale si sposava con e che da tale unione nasceva il 15/9/1966, a Caxias do Sul, il figlio P_
, il quale, sua volta, si sposava il 4/12/1990 con e dalla loro unione nascevano i Persona_7 CP_4 ricorrenti e . Parte_1 Parte_2
Deducevano, infine, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Parte_3 brasiliana, avendo mantenuto la cittadinanza italiana d'origine questa è stata trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti. I ricorrenti hanno evidenziato di avere adito il
Tribunale non essendo riusciti ad ottenere alcun appuntamento, nonostante la richiesta, presso il competente Consolato Generale di Porto Alegre, a causa delle lunghe liste di attesa.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso. Si osserva che nel fascicolo risultano presenti atti depositati dal PM, dei quali si ritiene di non doverne tener conto, atteso che il loro contenuto non è pertinente alla materia trattata e appaiono essere conseguenza di un refuso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo della disciplina applicabile al caso in esame, si osserva che Il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla Legge n. 91/1992 – ante modifiche introdotte con la legge 74/2025 che ha convertito il DL 36/2025 essendo il ricorso stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina - che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di , dal quale Parte_3 risulta che il medesimo è nato in [...] genitori italiani;
inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille e con le rettifiche dei nomi e cognomi, nel corso degli anni modificate per effetto degli adattamenti alla lingua straniera, si rileva che la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di . Parte_3
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale documento n. 4, che il predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli e questi ai loro discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato
Generale di Porto Alegre per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che risulta che prima dell'inizio del procedimento le ricorrenti hanno depositato la domanda volta ad ottenere l'appuntamento, ma è fatto notorio che tutti i Consolati d'Italia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, a causa del numero di istanze depositate negli ultimi anni, che comporta una prospettiva per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per discendenza diretta da cittadino italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 16 settembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini