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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2603 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Angelici del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) - resistente contumace C.F._2
e con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude come da ricorso”, e cioè: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Il sig. Pt_1 pagina 1 di 4 nato il [...] a [...] e residente a [...]N 101 Pt_1
- (CF ) e la sig.ra Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
De CU (CUBA) e residente VIA GIULIO CESARE CROCE N. 32 - Interno: 10,
Comune SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - ad oggi irreperibile - ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Con vittoria di spese e compensi”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2025, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a L'NA (CU) il
12 febbraio 2003 con , unione dalla quale non erano nati figli. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che in data 22 maggio 2003 la convenuta, senza che si fosse manifestato nella convivenza alcun problema pregresso, comunicava al marito di non voler più stare con lui ed abbandonava il domicilio coniugale, senza più dare notizie di sé; che in data 21 febbraio 2024 il Tribunale di Bologna, su ricorso del marito, pronunciava sentenza di separazione dei coniugi;
che la convenuta era tutt'ora irreperibile e non aveva dato alcuna notizia rispetto alle sue condizioni economiche.
All'udienza di comparizione del 2 luglio 2025, il Presidente di sezione relatore, preso atto della mancata comparizione della convenuta e della conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia della stessa e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va rilevato, in primo luogo, che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento pagina 2 di 4 obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr.
Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254).
Nella fattispecie in esame, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 7 marzo 2025 e la circostanza che il
Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
Ciò premesso, si osserva che la domanda del ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va pertanto accolta.
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta che il ricorrente e la convenuta hanno contratto matrimonio a L'NA (CU) il 12 febbraio 2003 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 20 febbraio 2024, nel giudizio di separazione personale definito con sentenza del Tribunale di Bologna 21 febbraio 2024, n. 589. Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione, alla volontà espressa dal ricorrente di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e al totale disinteresse manifestato dalla moglie, che non si è costituita in giudizio e già all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione risultava separata di fatto dal marito da oltre vent'anni.
Essendo la convenuta rimasta contumace e non essendosi quindi opposta alla domanda di divorzio, nulla va disposto in ordine alle spese processuali, data la natura necessaria della presente causa.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 febbraio 2003 a L'NA
(CU) da , nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorgà (Verona), al n. 2, parte II, serie C, ufficio 1, dell'anno 2003;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sorgà (Verona) di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 22 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2603 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Angelici del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) - resistente contumace C.F._2
e con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude come da ricorso”, e cioè: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1 - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Il sig. Pt_1 pagina 1 di 4 nato il [...] a [...] e residente a [...]N 101 Pt_1
- (CF ) e la sig.ra Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
De CU (CUBA) e residente VIA GIULIO CESARE CROCE N. 32 - Interno: 10,
Comune SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - ad oggi irreperibile - ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. Con vittoria di spese e compensi”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2025, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a L'NA (CU) il
12 febbraio 2003 con , unione dalla quale non erano nati figli. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che in data 22 maggio 2003 la convenuta, senza che si fosse manifestato nella convivenza alcun problema pregresso, comunicava al marito di non voler più stare con lui ed abbandonava il domicilio coniugale, senza più dare notizie di sé; che in data 21 febbraio 2024 il Tribunale di Bologna, su ricorso del marito, pronunciava sentenza di separazione dei coniugi;
che la convenuta era tutt'ora irreperibile e non aveva dato alcuna notizia rispetto alle sue condizioni economiche.
All'udienza di comparizione del 2 luglio 2025, il Presidente di sezione relatore, preso atto della mancata comparizione della convenuta e della conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dichiarava la contumacia della stessa e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va rilevato, in primo luogo, che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento pagina 2 di 4 obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr.
Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254).
Nella fattispecie in esame, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 7 marzo 2025 e la circostanza che il
Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
Ciò premesso, si osserva che la domanda del ricorrente volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va pertanto accolta.
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta che il ricorrente e la convenuta hanno contratto matrimonio a L'NA (CU) il 12 febbraio 2003 e che dalla loro unione non sono nati figli.
Risulta inoltre dalla documentazione prodotta che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 20 febbraio 2024, nel giudizio di separazione personale definito con sentenza del Tribunale di Bologna 21 febbraio 2024, n. 589. Si deve ritenere inoltre che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione, alla volontà espressa dal ricorrente di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale e al totale disinteresse manifestato dalla moglie, che non si è costituita in giudizio e già all'epoca della pronuncia della sentenza di separazione risultava separata di fatto dal marito da oltre vent'anni.
Essendo la convenuta rimasta contumace e non essendosi quindi opposta alla domanda di divorzio, nulla va disposto in ordine alle spese processuali, data la natura necessaria della presente causa.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 febbraio 2003 a L'NA
(CU) da , nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sorgà (Verona), al n. 2, parte II, serie C, ufficio 1, dell'anno 2003;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sorgà (Verona) di procedere all'annotazione del capo A) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 22 luglio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4