Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 17 giugno 2025
Ruolo Generale n. 777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 777 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 292 pubblicata in data 11 gennaio 2023 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
(cf ), in persona del Ministro pro tempore, ope Parte_1 P.IVA_1 legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (cf e domiciliato nei suoi uffici, in Napoli, Via Diaz, 11 (per le C.F._1 comunicazioni: pec;
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appellante
e
1
), (cf ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(cf ) e (cf ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele
Scolamiero (cf ) e Sergio Guadagni (cf , C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliati in Napoli, Piazza Nazionale, 94/D, nello studio dei difensori giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: pec - Email_2
; Email_3
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta iure proprio, onde ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, dai congiunti di ER
, deceduto il 21 aprile 2015 per epatite cronica, sfociata in cirrosi epatica, contratta
[...]
a seguito di emotrasfusioni, l'accoglieva liquidando, sulla base dei criteri di cui alle
Tabelle di Tribunale di Milano, in favore della madre, la somma di € 250.000,00, e dei germani, l'importo di € 70.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna del , altresì, alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la decisione proponeva appello il formulando un unico motivo di Parte_1 gravame col quale invocava la riforma del provvedimento nella parte in cui, pur avendo il Tribunale affermato in motivazione che fosse possibile la compensazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio con quelle erogate a titolo di indennizzo ex L
210/1992 ai congiunti (la madre nel caso di specie), non l'aveva disposta nonostante vi fossero in atti la prova che esso fosse stato determinato e liquidato con Decreto
Dirigenziale della Regione Campania. L'Avvocatura erariale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, in corretta applicazione del criterio di compensatio lucri cum damno, disporre la detrazione di quanto corrisposto o da corrispondere a titolo di indennizzo.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € 77.468,53 oltre interessi e che il relativo contributo, pari ad € 1.138,50, va prenotato a debito”.
Con comparsa depositata il 14 settembre 2023, si costituivano in giudizio
[...]
e i dando atto che la madre, nelle more del giudizio CP_1 Controparte_2 aveva, in effetti, percepito l'importo di € 77.468,53, non opponendosi, dunque, all'accoglimento dell'impugnazione e rassegnavano le seguenti conclusioni: “1)
Accogliere per quanto di ragione l'appello proposto dal , anche Parte_1
a seguito della espressa adesione manifestata dagli appellati sul punto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 292/23 oggi gravata, emessa dal Tribunale di
Napoli, scomputare dalla somma di €. 264.243,29, così come liquidata nella sentenza de qua in favore della IG.ra , nella sua qualità di madre del de cuius Parte_2
e percettrice dell'importo già corrisposto alla stessa, a titolo di “una tantum” ex art.
2 punto 3) della L. 210/92, pari a € 77.468,53, confermando le somme riconosciute in sentenza sempre a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, così come liquidate in favore dei fratelli del dante causa IGg.ri Parte_3 _4
, ed , pari ad €. 70.000,00 pro capite, sempre
[...] Parte_5 Parte_6 oltre interessi e rivalutazione sulle somme devalutate alla data della dipartita del germano;
Persona_1
2) Compensare integralmente le spese di giustizia del presente grado di giustizia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dagli odierni appellati;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Alla prima udienza di trattazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 29 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti come da rispettive note telematiche, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria in data 4 novembre 2024.
I soli appellati depositavano comparsa conclusionale, reiterando le precedenti difese e conclusioni.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa è stata rimessa sul ruolo per la precisazione delle
3 conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine fino a 15 gg prima dell'udienza per note conclusionali, con provvedimento comunicato dalla Cancelleria in data 15 aprile 2025.
L'appellante e l'appellato non hanno depositato note conclusionali nel termine assegnato e, all'udienza del 17 giugno 2025, le parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Il principio secondo il quale “Nel giudizio promosso nei confronti del
[...]
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di Parte_1 emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"”, è stato di recente ribadito da
Cass. 17785/2024. Peraltro, non è, nel presente grado, contestata la circostanza che abbia percepito l'importo di € 77.468,53, rispetto al quale il Controparte_1
aveva prodotto, nel precedente grado, il Decreto 17 del 15 marzo Parte_1
2016 della Giunta Regionale della Campania col quale veniva attribuito in suo favore l'indennizzo in applicazione della L 210/1992 e ss mod., in una col Decreto Dirigenziale di liquidazione col quale veniva disposto il pagamento dell'importo da effettuarsi sul conto corrente della beneficiaria, alle coordinate bancarie ivi indicate.
L'appello, giusta anche l'adesione dell'appellata , può dunque trovare CP_1 accoglimento e la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui il primo giudice non ha detratto dall'importo liquidato in favore della madre di la Persona_1 somma già attribuita a titolo di indennizzo.
Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra il e in ragione della corretta condotta Parte_1 Controparte_1 processuale dell'appellata e dell'assenza di qualsivoglia tentativo di bonario componimento della controversia da parte dell'appellante prima della proposizione del gravame, mentre nulla va disposto con riguardo ai germani nei cui confronti ER non sono state svolte domante e ai quali l'appello è stato notificato a mero fine di litis denuntiatio.
PQM
4 la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 292 pubblicata in data 11 gennaio 2023, proposto da Parte_1
nei confronti di nonché , ,
[...] Controparte_1 Parte_5 Parte_6
e , così dispone: Parte_3 Parte_4
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il a pagare in favore di l'importo Parte_1 Controparte_1 di € 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione come già liquidati, detratta la somma di
€ 77.468,53 già corrisposta a titolo di indennizzo ai sensi della L 210/1992; conferma nel resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Nulla per le spese quanto alla posizione di , , Parte_5 Parte_6 Pt_3
.
[...] Parte_4
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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