Articolo 6 della Legge 26 aprile 1974, n. 191
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 giugno 1974
Art. 6.
Le vie di transito, che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli o altri mezzi idonei.
Entrata in vigore il 8 giugno 1974