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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isole Tremiti - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 IM 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. 37 del 05.12.2022, notificato dal Comune di Isole Tremiti in data
05.01.2023, avente ad oggetto l'imposta Imu anno 2017.
Motivi di ricorso: carenza di motivazioni, concessionario non indicato;
mancanza nell'atto impugnato di riferimenti che consentano la modalità di determinazione del valore del suolo edificabile al mq. ;
Il Comune si oppone e chiede di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle due richieste di riunione, si rileva che le stesse sono generiche e non indicano a quali procedimenti si ci riferisce per cui non sono accettabili.
Il Collegio rileva che la controversia che ci occupa è stata trattata e decisa da questa Corte già per le annualità
2020 e 2021; a dette Sentenze si ritiene richiamarsi viste le motivazioni ampie ed esaurienti a cui questa
Sezione fa espresso rinvio , motivazioni per relationem ammissibili ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. .
In particolare : la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Foggia ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento univoco di rigetto delle richieste di parte ricorrente.
Assume particolare rilievo la decisione n.128/2025 emessa dalla Sez 4 che ha rigettato il ricorso della stessa parte ricorrente nei confronti della stessa parte resistente ,decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte. La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Sulla carenza di motivazione. In tema di imposta comunale sugli immobili IM , (TARI), l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto, (essendo imposta per legem), , tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quindi, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum" dell'imposta (Corte di Cassazione sent. n. 6796/2020). A riguardo, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum, nel senso che esso soddisfa l'obbligo della motivazione, ogni qualvolta l'Ente impositore abbia posto in grado il contribuente di poter conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare, come ha fatto, efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass.
16/08/19, n. 8685 Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Nel merito. A fronte di un dettagliato criterio adottato per la quantificazione del valori attribuiti alle aree fabbricabili (il comune di Isole Tremiti ha determinato il valore dei suoli edificabili al mq di proprietà della società ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni della contribuente, del certificato di destinazione urbanistica e risultanze catastali nonché sui regolamenti comunali approvati, leggi dello Stato ed anche, da ultimo, la specifica statuizione della giurisprudenza di legittimità), la ricorrente oppone in ricorso motivazioni su come il comune di Isole Tremiti sarebbe giunto alla valutazione del valore delle aree fabbricabili, fa una lunga esposizione dei criteri di valutazione, richiamando anche giurisprudenza in merito in tal senso, ma le dette argomentazioni risultano essere generiche visto che non offrono nessun elemento probatorio atto a contrastare quanto accertato.
Ritenendo il Collegio, infine, che l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto conseguente pianificazione urbanistica perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce di per se sul valore dell'immobile, rigetta il ricorso e, per l'effetto , conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2023 depositato il 13/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Isole Tremiti - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 IM 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. 37 del 05.12.2022, notificato dal Comune di Isole Tremiti in data
05.01.2023, avente ad oggetto l'imposta Imu anno 2017.
Motivi di ricorso: carenza di motivazioni, concessionario non indicato;
mancanza nell'atto impugnato di riferimenti che consentano la modalità di determinazione del valore del suolo edificabile al mq. ;
Il Comune si oppone e chiede di rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle due richieste di riunione, si rileva che le stesse sono generiche e non indicano a quali procedimenti si ci riferisce per cui non sono accettabili.
Il Collegio rileva che la controversia che ci occupa è stata trattata e decisa da questa Corte già per le annualità
2020 e 2021; a dette Sentenze si ritiene richiamarsi viste le motivazioni ampie ed esaurienti a cui questa
Sezione fa espresso rinvio , motivazioni per relationem ammissibili ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. .
In particolare : la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Foggia ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento univoco di rigetto delle richieste di parte ricorrente.
Assume particolare rilievo la decisione n.128/2025 emessa dalla Sez 4 che ha rigettato il ricorso della stessa parte ricorrente nei confronti della stessa parte resistente ,decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte. La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Sulla carenza di motivazione. In tema di imposta comunale sugli immobili IM , (TARI), l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto, (essendo imposta per legem), , tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quindi, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum" dell'imposta (Corte di Cassazione sent. n. 6796/2020). A riguardo, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum, nel senso che esso soddisfa l'obbligo della motivazione, ogni qualvolta l'Ente impositore abbia posto in grado il contribuente di poter conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare, come ha fatto, efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass.
16/08/19, n. 8685 Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Nel merito. A fronte di un dettagliato criterio adottato per la quantificazione del valori attribuiti alle aree fabbricabili (il comune di Isole Tremiti ha determinato il valore dei suoli edificabili al mq di proprietà della società ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni della contribuente, del certificato di destinazione urbanistica e risultanze catastali nonché sui regolamenti comunali approvati, leggi dello Stato ed anche, da ultimo, la specifica statuizione della giurisprudenza di legittimità), la ricorrente oppone in ricorso motivazioni su come il comune di Isole Tremiti sarebbe giunto alla valutazione del valore delle aree fabbricabili, fa una lunga esposizione dei criteri di valutazione, richiamando anche giurisprudenza in merito in tal senso, ma le dette argomentazioni risultano essere generiche visto che non offrono nessun elemento probatorio atto a contrastare quanto accertato.
Ritenendo il Collegio, infine, che l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto conseguente pianificazione urbanistica perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce di per se sul valore dell'immobile, rigetta il ricorso e, per l'effetto , conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino