CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 16 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2244/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 317/2023 emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Latina e vertente
TRA
(CF ), nella qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco NI PEC:
, Luca NI PEC: Email_1
e AF NI PEC: Email_2
; -Appellante - Email_3
E
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale Dott. rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Serra PEC: CP_2
; -Appellata – Email_4
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 317/2023 del 9 marzo 2023, ha respinto la domanda di con cui era richiesto, previo accertamento del perfezionamento del contratto Persona_1 di agenzia tra il ricorrente e già TE EI HI di EN, al 29 ottobre 2010, CP_1 di condanna della società resistente alla corresponsione, di ulteriori (oltre quelli pari ad 88.286,06 già corrisposti dalla società) € 93.946,00, oltre accessori a titolo di “Bonus” maturato al 12° mese previsto dall'accordo del 16 settembre 2010.
In specie, il primo Giudice, premetteva che fosse pacifico fra le parti la sussistenza di un contratto di agenzia senza rappresentanza per la promozione, da parte del di prodotti Per_1
e strumenti finanziari della NC TE EI HI di EN SP (poi ) e che fra le CP_1 parti fosse intervenuto un accordo economico costituente parte integrante del contratto di agenzia in cui erano state definite le condizioni per il conseguimento del bonus avente ad oggetto “stock di raccolta pregiata e non” e che con esso era stato convenuto che il compenso sarebbe stato riconosciuto ove “entro il 12° mese dalla data di perfezionamento del contratto di agenzia si realizzi uno stock di raccolta pari a € 2.500.000,00”, secondo le modalità di anticipo ivi indicate alla lett. A dell'accordo (per il bonus sulla raccolta al 12° mese), lett. B (per il bonus sulla raccolta al 24° mese), lett. C (per la liquidazione definitiva, da effettuarsi dopo
84 mesi dal perfezionamento del contratto di agenzia, mediante conguaglio con gli anticipi ricevuti), il sosteneva che dovendo ritenersi che il contratto di agenzia si fosse Per_1 perfezionato in epoca anteriore al 3 novembre 2011, epoca presa a riferimento dalla NC, e precisamente al 29 ottobre 2011, la misura del bonus sarebbe stata maggiore di quella accordatagli dovendo includersi la “raccolta pregiata” realizzata al 31 ottobre 2011 ammontante ad € 7.208.007,00, determinando un credito in suo favore di € 93.946,00.
Esclusa la maturazione della prescrizione eccepita dalla convenuta, il Tribunale riteneva che pur essendo stata dimostrata la proposta inizialmente formulata dalla e la modifica CP_1 proveniente sempre dalla non era stata fornita in giudizio la dimostrazione del tempo in CP_1 cui l'accettazione fosse pervenuta al proponente e non era possibile, pertanto, collocare tale data prima del momento in cui il contratto aveva avuto esecuzione coincidente con la data il 3 novembre 2011 presa in considerazione dalla CP_1
Propone appello , agendo in qualità di erede di , illustrando i Parte_1 Persona_1 motivi di gravame di cui si dirà.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Pag. 2 di 15 La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato decisivo e configurato come fatto costitutivo del diritto l'avveramento del momento perfezionativo del contratto in data 29 ottobre 2010.
Viceversa, secondo l'appellante, nel caso, sarebbe stato necessario verificare, alla stregua EI canoni di interpretazione del contratto, il testo datato 16 settembre 2010, e se fosse stata corretta la decisione della di valorizzare i dati della “raccolta pregiata e non” al 30 CP_1 novembre 2011, verifica da condursi anche se si fosse ritenuto che il contratto si era perfezionato il 3 novembre 2011.
Secondo quanto previsto al punto A dell'accordo del 16 settembre 2010 lo stock di raccolta pregiata (raccolta gestita + finanza innovativa) pari ad almeno 2,5 milioni doveva essere realizzato “entro” il 12° mese dal perfezionamento del contratto di agenzia, per cui Tribunale non avrebbe potuto ritenere legittimo il comportamento di che aveva valorizzato la CP_1 raccolta alla data del 30 novembre 2011, ossia con circa un mese (o 27 giorni) di ritardo rispetto alla scadenza fissata al 12° mese dalla data di perfezionamento del contratto di agenzia .
Pertanto, l'affermazione che il contratto si era perfezionato il 3 novembre 2010 non avrebbe legittimato il rigetto della domanda attorea, ma avrebbe dovuto comportare l'ingresso della
CTU per stabilire il valore della Raccolta “pregiata e non” esistente al 3 novembre 2011.
Il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulla domanda se non con fornendo una motivazione apparente.
Con il secondo motivo si assume che sarebbe stata erronea l'affermazione condotta in sentenza che “la scadenza del bonus sulla raccolta al 12° mese si è realizzata il 3/11/2011” ma “la valorizzazione dello stock di raccolta pregiata e la determinazione del bonus provvigionale Contr dovuto (già pagato da al sig. sono stati correttamente effettuati (ancora da Per_1
Contr
, come previsto al punto E della proposta economica (cfr. doc. 2 controparte), l'ultimo giorno del mese quindi il 30/11/2011”.
Pag. 3 di 15 Dopo la definizione della nozione di raccolta pregiata e di raccolta non pregiata l'accordo avrebbe incluso in un riquadro la dicitura: “La classificazione EI “Fondi di investimento e
Sicav liquidità” viene effettuata sulla base delle categorie Assogestioni.
I valori di riferimento sono quelli contabili rilevati nell'ultimo giorno del mese”.
L'inclusione di tale previsione nel riquadro avrebbe evidenziato che si trattava di un'eccezione riferita solo ai “Fondi di investimento e Sicav liquidità” costituenti parte della raccolta non pregiata, per essi sarebbe stato possibile far ricorso ai valori rilevati nell'ultimo giorno del mese, mentre i restanti prodotti sarebbero stati attratti alla disciplina generale.
La stessa grafica e collocazione avrebbe reso evidente che si sarebbe trattato di una deroga, diversamente tale punto sarebbe stato inserito all'interno del punto A.
I Fondi e le sarebbero soggetti a rendiconti periodici, mentre non avrebbe potuto esserci Pt_2 alcuna valida ragione che giustificasse la valorizzazione in ritardo degli altri titoli.
Il termine “ultimo giorno del mese” avrebbe potuto solo riferirsi al mese “precedente”, come si sarebbe desunto dal fatto che al punto A dell'accordo che lo stock di raccolta doveva essere realizzato “entro il 12° mese dal perfezionamento del contratto”.
Al punto E dell'accordo che il parametro di redditività avrebbe dovuto essere calcolato sul rapporto tra provvigioni di vendita e di “erogate entro le competenze del 12° mese” . Pt_3
La raccolta realizzata nel 13° mese (3.11.2011 - 3.12.2011) sarebbe stata parte della raccolta da valorizzare ai fini del bonus ulteriore previsto dal punto B dell'accordo, per cui ogni diversa interpretazione avrebbe comportato una duplicazione di bonus, nonché un sacrificio ingiustificato a carico del che si sarebbe dovuto sobbarcare 27 giorni ulteriori di Per_1 rispetto EI patti. La stessa avrebbe trasmesso al i dati per comparti per CP_1 Per_1 la liquidazione del bonus al 30 ottobre 2010.
Pertanto, secondo l'appellante, il avrebbe avuto diritto all'integrazione del Bonus per Per_1
l'indicata cifra di € 93.946,00 anche nel caso in cui il contratto di agenzia si fosse perfezionato il 03.11.2010 e, in via subordinata, questi avrebbe avuto comunque diritto ad avere il Bonus sulla raccolta esistente alla data del 3 novembre 2011, dovendo in tal caso limitarsi la
Pag. 4 di 15 valorizzazione al 30 novembre 2011 alle sole quote di “Fondi di Investimento e delle Sicav liquidità” che componevano la “raccolta non pregiata”.
Con il terzo motivo di impugnazione, si sostiene che sin dall'originario ricorso sarebbe stato allegato che “Il contratto di agenzia è stato, infatti, sottoscritto dal il 29 ottobre 2010 Per_1
e consegnato alla preponente nella medesima data. L'effettiva conoscenza da parte della
del perfezionamento del contratto di agenzia in data 29.10.10 risulta CP_1
Contr inequivocabilmente da una lettera di datata 29 ottobre 2010”.
Quest'ultimo documento sarebbe stato inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente, non solo la formazione dell'accordo, ma anche l'inoperatività dell'art. 15 del contratto di agenzia come conseguenza dell'intervenuta modifica della proposta e di un'accettazione “non formale” da parte del convalidata dal proponente. Per_1
Aggiunge l'appellante che, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa è posta nell'esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità, con la conseguenza che spettava al proponente dimostrare l'effettiva conclusione a distanza del contratto secondo le forme di cui all'art. 15 del contratto di agenzia. Inoltre, qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa, ma il proponente può ritenere efficace l'accettazione non formale purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte, come avvenuto sarebbe nel caso in esame.
La modifica datata 29 ottobre 2010 in cui si sarebbe dato atto che il operava per conto Per_1 di proprio in virtù di un “contratto di agenzia senza rappresentanza” – sarebbe CP_1 stata espressione della convalida da parte del proponente dell'accettazione “non formale” del
“contratto” del 29 ottobre 2010 da parte del Per_1
Il “contratto di agenzia senza rappresentanza”, a cui avrebbe fatto riferimento anche la proposta del 29 ottobre 2010, sarebbe stato proprio quello prodotto dal e ciò sarebbe Per_1 stato confermato da Wibida, che avrebbe sostenuto di aver avuto conoscenza dell'“accettazione” di quel contratto in maniera “non formale” solo il 3 novembre 2010.
Pag. 5 di 15 Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1326, primo comma c.c., che derogherebbe all'art. 1335 c.c., il
“contratto” si sarebbe dovuto ritenere ugualmente concluso quando l'accettazione espressa in via informale sia stata accettata dal proponente.
Nei contratti, come quello di agenzia, in cui la forma scritta è richiesta ad probationem, non sarebbe stato necessario che l'incontro delle volontà fosse contestuale, ben potendo ammettersi che uno stesso documento originariamente sottoscritto da una sola parte si perfezioni anche in un secondo tempo con effetto ex tunc, posto che la funzione ad probationemdella forma scritta nel contratto di agenzia mira proprio a tutelare il ragionevole affidamento delle parti.
Il Bonus sarebbe stato collegato alla data di “perfezionamento” del contratto e non alla sua efficacia e operatività. Ancora, una volta appurato che il rapporto era regolato proprio il Contr contratto prodotto dal ricorrente - sottoscritto dal rappresentante legale di accanto all'indicazione del luogo “EN” e della data del “29.10.2010” - la fattispecie doveva essere regolata nell'ambito degli istituti della “ratifica” o “convalida” dell'accettazione non formale.
Con il quarto motivo di appello si è affermato che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che l'onere della prova gravasse sul ricorrente, in quanto non si sarebbe fatto questione di un elemento costitutivo del diritto.
Viceversa, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, sarebbe valsa la regola per cui chi si duole dell'inadempimento “ (…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” e “anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative EI beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Sarebbe stato onere di fornire la prova idonea a contrastare la data apposta sul CP_1 contratto proprio in funzione probatoria.
Pag. 6 di 15 avrebbe rinunciato ad avvalersi della prova data dalla forma della “spedizione” CP_1 dell'accettazione, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in forma diversa, non avrebbe potuto perciò utilizzare il difetto di forma dell'accettazione per contestare la data di perfezionamento del contratto.
Erronea sarebbe stata l'affermazione che: “la parte ricorrente non ha negato il perfezionamento
a distanza dell'accordo contrattuale, come indicato dall'art. 15 del contratto”, in quanto sin da ricorso introduttivo sarebbe stato chiaro che il non avesse mai “spedito” il contratto di Per_1 agenzia per accettazione, avendo sempre dichiarato di averlo “consegnato” in pari data. Parte convenuta non avrebbe mai affermato nella comparsa di costituzione di aver “ricevuto” il contratto “spedito” nelle forme di cui all'art. 15 citato, ma solo di aver avuto conoscenza dell'accettazione il 03.11.2010. Non vi era quindi alcun onere di parte attrice di contestare un fatto non dedotto, risultando evidente, anche per i motivi sopra esposti, che il consenso alla conclusione del contratto non aveva assunto le forme previste dal citato art.15.
L'esame EI motivi, che avverrà in via congiunta, stante la stretta connessone logica degli argomenti in essi illustrati, conduce a disattendere l'appello.
Va premesso che correttamente il Tribunale ha individuato la distribuzione dell'onere della prova facendo gravare sull'originario ricorrente la dimostrazione del tempo in cui il contratto si è perfezionato.
Infatti, il diritto rivendicato dal era quello ad una maggior misura del bonus, rispetto Per_1
a quella già posta in liquidazione dalla controparte, che egli fondava sul perfezionamento del contratto di agenzia in epoca antecedente a quella che aveva preso in considerazione la NC per il calcolo delle sue spettanze (il bonus risulta connesso alla realizzazione al 12° mese dal perfezionamento del contratto di agenzia di un certo quantitativo di stock raccolta di prodotti finanziari- v. lettera A- che verrà corrisposto a titolo di anticipo rispetto agli importi a saldo che saranno erogati) .
Era, pertanto, suo onere fornire prova del tempo del perfezionamento del contratto di agenzia in epoca diversa (ed antecedente) da quella indicata da controparte.
Pag. 7 di 15 Trattasi correttamente di un fatto costitutivo del diritto ai vari bonus, trovando questo fondamento, secondo quanto pattuito fra le parti, nello stock di raccolta realizzato entro il dodicesimo mese dalla data di perfezionamento del contratto di agenzia.
Anche a voler far riferimento ai criteri operanti in tema di adempimento contrattuale, la fonte dell'obbligo che il ricorrente assume a sostegno della domanda è il contratto perfezionato e, dunque, egli deve dimostrare non solo l'esistenza del contratto di agenzia, ma anche il tempo in cui tale contratto è stato concluso con lo scambio EI consensi. Invero, le Sezioni unite del
2001 con la sentenza 13533 hanno chiarito che colui che agisca il giudizio nella premessa dell'inadempimento deve dimostrare la fonte dell'obbligo e la sua scadenza;
come si vede, anche in base a tale opzione, posto che la scadenza dell'obbligo ( ed il momento in cui lo stesso diviene attuale) è, nel caso, strettamente connessa al momento in cui il contratto si è perfezionato, senza dubbio, l'attore, agendo in giudizio, doveva fornire prova anche del momento in cui il contratto era stato concluso.
Circa il tempo in cui il contratto si è perfezionato, premesso che il Tribunale ha richiamato il tenore dell'art.1326 cc (secondo cui << Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte>>), ed il contenuto della clausola
15 del contratto di agenzia in cui si prevede che “la sottoscrizione del presente testo contrattuale da parte della vale quale proposta di contratto. Preghiamo di spedire alla CP_1 banca la presente scrittura debitamente sottoscritta dal promotore in segno di integrale accettazione entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni dalla ricezione da parte del
Promotore stesso”, lo scambio EI consensi non appare, come sostenuto dall'appellante, dimostrato dalla contestuale rimessione al destinatario - unitamente alla proposta di contratto- della lettera del 29 ottobre 2010.
Va premesso che la parte appellata ha, sin dal primo grado, negato di avere rimesso tale comunicazione al evidenziando che nessun riferimento allo stesso si rinviene Per_1 Per_1 nella lettera.
Ad ogni modo, va osservato che la proposta di un contenuto alternativo del contenuto della clausola 4 comma 4 lettera a dell'accordo che è oggetto della missiva in questione, non risulta
Pag. 8 di 15 trasfusa nella corrispondente clausola della proposta di contratto datata 29 ottobre 2010 prodotta dal che, viceversa, corrisponde al tenore originario e standard del contratto. Per_1
In tale missiva, invero, il destinatario della proposta è messo a conoscenza della possibilità che gli venga accordata una condizione di miglior favore rispetto a quelle standard garantite a tutti i promotori finanziari che operino per conto della banca, con termine, per esprimersi su tale offerta, di quindici giorni.
Trattasi di termine che si coordina con quello più ampio – di trenta giorni- per la formazione del consenso sul complessivo testo oggetto di proposta di incarico come promotore finanziario della TE EI HI di EN.
Ora, pur ritenendo che entrambi i documenti siano stati formati dalla NC lo stesso giorno e diretti al come pare verosimile, la considerazione della missiva contenente la proposta Per_1 più favorevole, rispetto alle condizioni ordinariamente praticate dall'istituto di credito, non avvalora ma anzi smentisce la tesi del Per_1
Infatti, in entrambi i documenti si fa questione di proposte bisognevoli di accettazione da parte del destinatario, sicché resta ferma la considerazione che la formazione dell'accordo con lo scambio EI consensi, va dimostrato dal che deve fornire la prova del tempo in cui la Per_1 proponente è venuta a conoscenza della sua accettazione.
Anzi, la presenza di una distinta e diversa proposta in relazione ad una delle clausole dell'accordo, con un termine assegnato per esprimere il gradimento (e non l'assenso che attiene all'intera pattuizione) più ridotto rispetto a quello fissato per l'accettazione dell'incarico nel suo complesso (e la previsione di un termine più breve si spiega in quanto, verosimilmente, era funzionale a consentire alla banca di predisporre, senza ulteriori ritardi, il nuovo testo del contratto da sottoporre per l'accettazione ove il promotore avesse inteso accedere alle diverse condizioni più favorevoli), rende palese che ancora le parti si muovevano nella fase antecedente alla stipula del contratto, id est delle trattative.
E qui va osservato che l'uso dell'espressione “promotore” per indicare il destinatario dell'offerta non è un indice univoco dell'avvenuto perfezionamento del contratto, come sostenuto dall'appellante, posto che trattasi unicamente del titolo professionale posseduto l'interlocutore Contr di in quanto il destinatario dell'offerta doveva necessariamente essere iscritto all'apposito
Pag. 9 di 15 Albo, come lo era il sin dal 2000.Nè tantomeno pare indicativo di alcunché, Per_1 contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'espressione “buon lavoro” che chiude la proposta essendo questa un'espressione di commiato di uso comune.
Pertanto, l'assunto che il contratto fosse stato stipulato contestualmente alla redazione della proposta e dunque nello stesso luogo (ma al riguardo va precisato che il pur negando Per_1 che il contratto sia stato stipulato a distanza, non ha mai espressamente sostenuto di avere sottoscritto a EN la proposta, che reca tale luogo di redazione e ciò nonostante egli abbia domicilio in provincia di Latina) asserita dal e contestata dalla controparte, deve Per_1 essere da lui dimostrata;
ciò soprattutto considerato che, contraddice tale prospettazione, il testo dell'accordo da lui prodotto redatto nei termini che esso costituisce proposta (“la sottoscrizione del presente testo contrattuale ad opera della banca vale quale proposta di contratto”) sicché la data apposta allo scritto vale a determinare il tempo della proposta, non certo, e soprattutto non necessariamente, anche quello dello scambio EI consensi.
Anzi, proprio in coerenza alla premessa della scissione di tali due momenti (quello del tempo della proposta e quello del tempo dell'accettazione) la banca aveva fissato nel medesimo documento un termine per l'accettazione di trenta giorni al destinatario della proposta, prescrivendo “preghiamo di restituire alla copia della presente scrittura debitamente CP_1 sottoscritta in segno di integrale accettazione...”.
Ora, assumendo l'appellante che l'accettazione sia avvenuta lo stesso giorno in cui era stata redatta la proposta, egli doveva fornire in giudizio elementi atti a convalidare tale assunto.
A tal fine il contenuto del cd “report stock per prodotto”, che l'appellante asserisce di avere scaricato dal sito della banca e che riporta il riferimento al 24 novembre 2011 come data di stampa, non vale a dimostrare tale circostanza, atteso che in esso sono indicati il numero EI prodotti finanziari realizzati a varie date (al dicembre 2010, settembre 2011, ottobre 2011), senza che vi sia alcun riferimento specifico ai bonus oggetto della proposta del 16 settembre
2010 (che era stata formulata nell'intento di valere nel caso di successiva stipula del contratto di conferimento dell'incarico di promotore).
Viceversa, la società ha prodotto in giudizio un elemento rilevante che vale a sostenere il tempo del perfezionamento dell'accordo rappresentato dalla dichiarazione datata 4 novembre 2010
Pag. 10 di 15 prescritta dall'art.108 comma 1 lettera a del Regolamento Consob adottato con 16190 del 29 ottobre 2007 ( in base alla quale “al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede : a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico123 ;”). In esso la data dell'assunzione dell'incarico indicata dal soggetto abilitato (ossia TE EI HI) è il 3 novembre 2010.
Tale dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito e di cui doveva avvalersi il promotore nei contatti con i clienti, esibendola al primo contatto, risulta da lui siglata in basso a destra.
Il documento vale indubbiamente a sostenere l'assunto della società che il perfezionamento del contratto si fosse collocato al 3 novembre 2010, avendo, lo stesso promotore, con l'avvalersi di tale dichiarazione nel corso del rapporto e nell'esercizio della sua attività (come prescritto dall'apposito regolamento Consob e come indirettamente confermato dalla sua sigla sulla dichiarazione) senza sollevare alcuna questione, mostrato di convenire su tale circostanza.
Non appare confacente al caso oggetto di esame il richiamo alla figura della ratifica del contratto disciplinata dall'art.1339 cc considerato che in questo caso non vi è stata alcuna dimostrazione di un'informale accettazione in epoca antecedente al 3 novembre 2010, che è
l'unica data a cui la controparte fa risalire la manifestazione del consenso da parte del Per_1
Come si è visto, nessuna delle circostanze richiamate dall'appellante può essere intesa nel senso preteso dall'appellante.
Quanto all'interpretazione fornita dall'appellante delle clausole che vanno a disciplinare il diritto ai Bonus con cui in sede di impugnazione si è inteso affermare l'esistenza di una disciplina differenziata del computo del Bonus per una parte della raccolta non pregiata rispetto alla disciplina valevole per la raccolta pregiata e per il resto EI prodotti compresi nella raccolta non pregiata, contenuta nella lettera E del documento datato 26 settembre 2010 nella parte intitolata “ Criteri e modalità di calcolo EI bonus ed extra bonus e verifica degli obiettivi
Pag. 11 di 15 di raccolta” facendola discendere dai caratteri grafici del riquadro in essa previsto, si osserva quanto segue.
Il paragrafo contrassegnato dalla lettera in esame ( la E) del documento contiene una serie di regole e nozioni, valevoli per il bonus al 12° e 24° mese e per gli anticipi, il cui contenuto viene chiarito ai fini di individuare i futuri diritti del promotore e, in specie, la nozione di raccolta pregiata e di quella non pregiata, le esclusioni dalla base di calcolo (che riguarda la raccolta su clientela riassegnata o su clientela istituzionale dell'Istituto di credito), il tetto massimo da valutare sul singolo cliente, la nozione di parametro di redditività.
Rispetto a tali criteri, la proponente ha inteso sottolineare con il documento in esame due condizioni, evidentemente di ritenute di particolare importanza, affidando visivamente la segnalazione dell'importanza di tali condizioni al destinatario dell'offerta alla redazione di esse con caratteri in neretto ed all'ulteriore evidenziazione determinata dall'inclusione delle stesse in un riquadro.
La prima è “La classificazione EI fondi Comuni di Investimento e Sicav Liquidità viene effettuata sulla base delle categorie Assogestioni” e la seconda è “I valori di riferimento sono quelli Contabili rilevati nell'ultimo giorno del mese”.
Ora, l'opzione ermeneutica proposta dall'appellante è priva di riscontri nel testo dell'accordo in quanto la sua soluzione avrebbe imposto l'indicazione di un altro dato temporale, diverso da quello appena indicato, da utilizzarsi a riferimento per la raccolta pregiata (stock riSPrmio gestito, finanza innovativa e polizze) e per i restanti prodotti rientranti in quella non pregiata.
Invero, tutti i prodotti oggetto della raccolta, compresi quelli della cd raccolta pregiata, in quanto valorizzati nella totalità ai prezzi di mercato e come tali soggetti a variazioni continue debbono essere necessariamente definiti/valutati in relazione ad una data certa, ossia un giorno preciso, mentre all'interno della lettera E l'unica data indicata per operare la valutazione
è quella dell'ultimo giorno del mese.
Infatti, il riferimento presente nel punto A dell'accordo al fatto che lo stock di raccolta doveva essere realizzato “entro il 12° mese dal perfezionamento del contratto” è compiuto in relazione ad una delle diverse scadenze mensili entro le quali la raccolta andava realizzata, mentre altra
Pag. 12 di 15 e diversa è la data (giorno del mese) in relazione alla quale deve essere operata la valorizzazione EI prodotti.
Fra l'altro, a conferma di tale opinione, si osserva che, come si ricava dalla lettura del punto 2 del paragrafo contrassegnato dalla lettera A , sub “Modalità di erogazione”, gli incrementi valutabili ai fini degli anticipi EI bonus a partire dal quarto mese sono determinati sulla base della variazione positiva del flusso di raccolta pregiata risultante “alla fine di ciascun mese” e quello rilevato “alla fine del mese precedente”.
In buona sostanza, le variazioni degli stock via via realizzati anche nelle date intermedie ai fini degli anticipi sono valutate anch'esse, per ovvia omogeneità, alla fine del mese di riferimento.
Come si vede, non ha pregio neppure l'assunto che il tempo al quale operare la verifica non coincida con la fine del mese.
Non appare possibile accordare, pertanto, alcuna differenza rispetto alle somme in precedenza liquidate dalla parte appellata, in quanto, una volta affermato che il perfezionamento del contratto è avvenuto al 3 novembre 2010 e che il volume di prodotti collocati dal promotore andava valutato alla fine del mese corrispondente-novembre 2011- dunque al 30 novembre
2011, si giunge a ritenere che i criteri adottati dalla banca per il calcolo delle spettanze del sono del tutto corretti. Diviene pertanto superflua anche ogni iniziativa istruttoria Per_1 pretesa dall'appellante in connessione all'affermazione della maturazione del credito al bonus nell'ottobre 2011.
Quanto all'assunto che nel novembre 2011 il volume del prodotti gestiti sarebbe rimasto inalterato rispetto ad ottobre non avendo la documentato il disinvestimento intervenuto CP_1 nell'ultimo mese di scadenza (novembre 2011) va osservato che l'assunto in esame era non solo estraneo all'originaria domanda, ma con essa in contrasto, posto che quella domanda si fondava necessariamente sulla premessa logica dell'esistenza di una differenza del prodotto valorizzato all'ottobre e al novembre, sicché lungi dal potere ritenersi inclusa nelle prospettazioni originarie essa va ritenuta estranea al domandare e conseguentemente inammissibile in quanto intesa ad estendere inammissibilmente il tema d'indagine a circostanze che nel corso del processo sono sempre rimaste estranee all'oggetto dell'accertamento in quanto pacifiche.
Pag. 13 di 15 L'appello deve essere pertanto respinto integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza EI presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nella qualità di erede di , con ricorso Parte_1 Persona_1 depositato in data 5 settembre 2023 nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, con riferimento alla sentenza 317/2023 emessa
[...] il 9 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 6.000,00, oltre
IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza EI presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella
Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 14 di 15 Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _____________Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________Consigliere est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza, celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, il giorno 16 dicembre 2025 ha deliberato, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2244/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 317/2023 emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Latina e vertente
TRA
(CF ), nella qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco NI PEC:
, Luca NI PEC: Email_1
e AF NI PEC: Email_2
; -Appellante - Email_3
E
(C.F. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale Dott. rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Serra PEC: CP_2
; -Appellata – Email_4
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 317/2023 del 9 marzo 2023, ha respinto la domanda di con cui era richiesto, previo accertamento del perfezionamento del contratto Persona_1 di agenzia tra il ricorrente e già TE EI HI di EN, al 29 ottobre 2010, CP_1 di condanna della società resistente alla corresponsione, di ulteriori (oltre quelli pari ad 88.286,06 già corrisposti dalla società) € 93.946,00, oltre accessori a titolo di “Bonus” maturato al 12° mese previsto dall'accordo del 16 settembre 2010.
In specie, il primo Giudice, premetteva che fosse pacifico fra le parti la sussistenza di un contratto di agenzia senza rappresentanza per la promozione, da parte del di prodotti Per_1
e strumenti finanziari della NC TE EI HI di EN SP (poi ) e che fra le CP_1 parti fosse intervenuto un accordo economico costituente parte integrante del contratto di agenzia in cui erano state definite le condizioni per il conseguimento del bonus avente ad oggetto “stock di raccolta pregiata e non” e che con esso era stato convenuto che il compenso sarebbe stato riconosciuto ove “entro il 12° mese dalla data di perfezionamento del contratto di agenzia si realizzi uno stock di raccolta pari a € 2.500.000,00”, secondo le modalità di anticipo ivi indicate alla lett. A dell'accordo (per il bonus sulla raccolta al 12° mese), lett. B (per il bonus sulla raccolta al 24° mese), lett. C (per la liquidazione definitiva, da effettuarsi dopo
84 mesi dal perfezionamento del contratto di agenzia, mediante conguaglio con gli anticipi ricevuti), il sosteneva che dovendo ritenersi che il contratto di agenzia si fosse Per_1 perfezionato in epoca anteriore al 3 novembre 2011, epoca presa a riferimento dalla NC, e precisamente al 29 ottobre 2011, la misura del bonus sarebbe stata maggiore di quella accordatagli dovendo includersi la “raccolta pregiata” realizzata al 31 ottobre 2011 ammontante ad € 7.208.007,00, determinando un credito in suo favore di € 93.946,00.
Esclusa la maturazione della prescrizione eccepita dalla convenuta, il Tribunale riteneva che pur essendo stata dimostrata la proposta inizialmente formulata dalla e la modifica CP_1 proveniente sempre dalla non era stata fornita in giudizio la dimostrazione del tempo in CP_1 cui l'accettazione fosse pervenuta al proponente e non era possibile, pertanto, collocare tale data prima del momento in cui il contratto aveva avuto esecuzione coincidente con la data il 3 novembre 2011 presa in considerazione dalla CP_1
Propone appello , agendo in qualità di erede di , illustrando i Parte_1 Persona_1 motivi di gravame di cui si dirà.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Pag. 2 di 15 La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 16 dicembre 2025 per essere celebrata nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione, è definita dal Collegio, all'esito della Camera di Consiglio, con sentenza.
Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato decisivo e configurato come fatto costitutivo del diritto l'avveramento del momento perfezionativo del contratto in data 29 ottobre 2010.
Viceversa, secondo l'appellante, nel caso, sarebbe stato necessario verificare, alla stregua EI canoni di interpretazione del contratto, il testo datato 16 settembre 2010, e se fosse stata corretta la decisione della di valorizzare i dati della “raccolta pregiata e non” al 30 CP_1 novembre 2011, verifica da condursi anche se si fosse ritenuto che il contratto si era perfezionato il 3 novembre 2011.
Secondo quanto previsto al punto A dell'accordo del 16 settembre 2010 lo stock di raccolta pregiata (raccolta gestita + finanza innovativa) pari ad almeno 2,5 milioni doveva essere realizzato “entro” il 12° mese dal perfezionamento del contratto di agenzia, per cui Tribunale non avrebbe potuto ritenere legittimo il comportamento di che aveva valorizzato la CP_1 raccolta alla data del 30 novembre 2011, ossia con circa un mese (o 27 giorni) di ritardo rispetto alla scadenza fissata al 12° mese dalla data di perfezionamento del contratto di agenzia .
Pertanto, l'affermazione che il contratto si era perfezionato il 3 novembre 2010 non avrebbe legittimato il rigetto della domanda attorea, ma avrebbe dovuto comportare l'ingresso della
CTU per stabilire il valore della Raccolta “pregiata e non” esistente al 3 novembre 2011.
Il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulla domanda se non con fornendo una motivazione apparente.
Con il secondo motivo si assume che sarebbe stata erronea l'affermazione condotta in sentenza che “la scadenza del bonus sulla raccolta al 12° mese si è realizzata il 3/11/2011” ma “la valorizzazione dello stock di raccolta pregiata e la determinazione del bonus provvigionale Contr dovuto (già pagato da al sig. sono stati correttamente effettuati (ancora da Per_1
Contr
, come previsto al punto E della proposta economica (cfr. doc. 2 controparte), l'ultimo giorno del mese quindi il 30/11/2011”.
Pag. 3 di 15 Dopo la definizione della nozione di raccolta pregiata e di raccolta non pregiata l'accordo avrebbe incluso in un riquadro la dicitura: “La classificazione EI “Fondi di investimento e
Sicav liquidità” viene effettuata sulla base delle categorie Assogestioni.
I valori di riferimento sono quelli contabili rilevati nell'ultimo giorno del mese”.
L'inclusione di tale previsione nel riquadro avrebbe evidenziato che si trattava di un'eccezione riferita solo ai “Fondi di investimento e Sicav liquidità” costituenti parte della raccolta non pregiata, per essi sarebbe stato possibile far ricorso ai valori rilevati nell'ultimo giorno del mese, mentre i restanti prodotti sarebbero stati attratti alla disciplina generale.
La stessa grafica e collocazione avrebbe reso evidente che si sarebbe trattato di una deroga, diversamente tale punto sarebbe stato inserito all'interno del punto A.
I Fondi e le sarebbero soggetti a rendiconti periodici, mentre non avrebbe potuto esserci Pt_2 alcuna valida ragione che giustificasse la valorizzazione in ritardo degli altri titoli.
Il termine “ultimo giorno del mese” avrebbe potuto solo riferirsi al mese “precedente”, come si sarebbe desunto dal fatto che al punto A dell'accordo che lo stock di raccolta doveva essere realizzato “entro il 12° mese dal perfezionamento del contratto”.
Al punto E dell'accordo che il parametro di redditività avrebbe dovuto essere calcolato sul rapporto tra provvigioni di vendita e di “erogate entro le competenze del 12° mese” . Pt_3
La raccolta realizzata nel 13° mese (3.11.2011 - 3.12.2011) sarebbe stata parte della raccolta da valorizzare ai fini del bonus ulteriore previsto dal punto B dell'accordo, per cui ogni diversa interpretazione avrebbe comportato una duplicazione di bonus, nonché un sacrificio ingiustificato a carico del che si sarebbe dovuto sobbarcare 27 giorni ulteriori di Per_1 rispetto EI patti. La stessa avrebbe trasmesso al i dati per comparti per CP_1 Per_1 la liquidazione del bonus al 30 ottobre 2010.
Pertanto, secondo l'appellante, il avrebbe avuto diritto all'integrazione del Bonus per Per_1
l'indicata cifra di € 93.946,00 anche nel caso in cui il contratto di agenzia si fosse perfezionato il 03.11.2010 e, in via subordinata, questi avrebbe avuto comunque diritto ad avere il Bonus sulla raccolta esistente alla data del 3 novembre 2011, dovendo in tal caso limitarsi la
Pag. 4 di 15 valorizzazione al 30 novembre 2011 alle sole quote di “Fondi di Investimento e delle Sicav liquidità” che componevano la “raccolta non pregiata”.
Con il terzo motivo di impugnazione, si sostiene che sin dall'originario ricorso sarebbe stato allegato che “Il contratto di agenzia è stato, infatti, sottoscritto dal il 29 ottobre 2010 Per_1
e consegnato alla preponente nella medesima data. L'effettiva conoscenza da parte della
del perfezionamento del contratto di agenzia in data 29.10.10 risulta CP_1
Contr inequivocabilmente da una lettera di datata 29 ottobre 2010”.
Quest'ultimo documento sarebbe stato inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente, non solo la formazione dell'accordo, ma anche l'inoperatività dell'art. 15 del contratto di agenzia come conseguenza dell'intervenuta modifica della proposta e di un'accettazione “non formale” da parte del convalidata dal proponente. Per_1
Aggiunge l'appellante che, quando nella proposta viene richiesta una forma determinata per l'accettazione, questa è posta nell'esclusivo interesse del proponente, per le esigenze di certezza e di agevolazione della prova di cui lo stesso ha necessità o da cui trae utilità, con la conseguenza che spettava al proponente dimostrare l'effettiva conclusione a distanza del contratto secondo le forme di cui all'art. 15 del contratto di agenzia. Inoltre, qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa, ma il proponente può ritenere efficace l'accettazione non formale purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte, come avvenuto sarebbe nel caso in esame.
La modifica datata 29 ottobre 2010 in cui si sarebbe dato atto che il operava per conto Per_1 di proprio in virtù di un “contratto di agenzia senza rappresentanza” – sarebbe CP_1 stata espressione della convalida da parte del proponente dell'accettazione “non formale” del
“contratto” del 29 ottobre 2010 da parte del Per_1
Il “contratto di agenzia senza rappresentanza”, a cui avrebbe fatto riferimento anche la proposta del 29 ottobre 2010, sarebbe stato proprio quello prodotto dal e ciò sarebbe Per_1 stato confermato da Wibida, che avrebbe sostenuto di aver avuto conoscenza dell'“accettazione” di quel contratto in maniera “non formale” solo il 3 novembre 2010.
Pag. 5 di 15 Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 1326, primo comma c.c., che derogherebbe all'art. 1335 c.c., il
“contratto” si sarebbe dovuto ritenere ugualmente concluso quando l'accettazione espressa in via informale sia stata accettata dal proponente.
Nei contratti, come quello di agenzia, in cui la forma scritta è richiesta ad probationem, non sarebbe stato necessario che l'incontro delle volontà fosse contestuale, ben potendo ammettersi che uno stesso documento originariamente sottoscritto da una sola parte si perfezioni anche in un secondo tempo con effetto ex tunc, posto che la funzione ad probationemdella forma scritta nel contratto di agenzia mira proprio a tutelare il ragionevole affidamento delle parti.
Il Bonus sarebbe stato collegato alla data di “perfezionamento” del contratto e non alla sua efficacia e operatività. Ancora, una volta appurato che il rapporto era regolato proprio il Contr contratto prodotto dal ricorrente - sottoscritto dal rappresentante legale di accanto all'indicazione del luogo “EN” e della data del “29.10.2010” - la fattispecie doveva essere regolata nell'ambito degli istituti della “ratifica” o “convalida” dell'accettazione non formale.
Con il quarto motivo di appello si è affermato che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che l'onere della prova gravasse sul ricorrente, in quanto non si sarebbe fatto questione di un elemento costitutivo del diritto.
Viceversa, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali, sarebbe valsa la regola per cui chi si duole dell'inadempimento “ (…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” e “anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative EI beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Sarebbe stato onere di fornire la prova idonea a contrastare la data apposta sul CP_1 contratto proprio in funzione probatoria.
Pag. 6 di 15 avrebbe rinunciato ad avvalersi della prova data dalla forma della “spedizione” CP_1 dell'accettazione, ritenendo sufficiente un'adesione manifestata in forma diversa, non avrebbe potuto perciò utilizzare il difetto di forma dell'accettazione per contestare la data di perfezionamento del contratto.
Erronea sarebbe stata l'affermazione che: “la parte ricorrente non ha negato il perfezionamento
a distanza dell'accordo contrattuale, come indicato dall'art. 15 del contratto”, in quanto sin da ricorso introduttivo sarebbe stato chiaro che il non avesse mai “spedito” il contratto di Per_1 agenzia per accettazione, avendo sempre dichiarato di averlo “consegnato” in pari data. Parte convenuta non avrebbe mai affermato nella comparsa di costituzione di aver “ricevuto” il contratto “spedito” nelle forme di cui all'art. 15 citato, ma solo di aver avuto conoscenza dell'accettazione il 03.11.2010. Non vi era quindi alcun onere di parte attrice di contestare un fatto non dedotto, risultando evidente, anche per i motivi sopra esposti, che il consenso alla conclusione del contratto non aveva assunto le forme previste dal citato art.15.
L'esame EI motivi, che avverrà in via congiunta, stante la stretta connessone logica degli argomenti in essi illustrati, conduce a disattendere l'appello.
Va premesso che correttamente il Tribunale ha individuato la distribuzione dell'onere della prova facendo gravare sull'originario ricorrente la dimostrazione del tempo in cui il contratto si è perfezionato.
Infatti, il diritto rivendicato dal era quello ad una maggior misura del bonus, rispetto Per_1
a quella già posta in liquidazione dalla controparte, che egli fondava sul perfezionamento del contratto di agenzia in epoca antecedente a quella che aveva preso in considerazione la NC per il calcolo delle sue spettanze (il bonus risulta connesso alla realizzazione al 12° mese dal perfezionamento del contratto di agenzia di un certo quantitativo di stock raccolta di prodotti finanziari- v. lettera A- che verrà corrisposto a titolo di anticipo rispetto agli importi a saldo che saranno erogati) .
Era, pertanto, suo onere fornire prova del tempo del perfezionamento del contratto di agenzia in epoca diversa (ed antecedente) da quella indicata da controparte.
Pag. 7 di 15 Trattasi correttamente di un fatto costitutivo del diritto ai vari bonus, trovando questo fondamento, secondo quanto pattuito fra le parti, nello stock di raccolta realizzato entro il dodicesimo mese dalla data di perfezionamento del contratto di agenzia.
Anche a voler far riferimento ai criteri operanti in tema di adempimento contrattuale, la fonte dell'obbligo che il ricorrente assume a sostegno della domanda è il contratto perfezionato e, dunque, egli deve dimostrare non solo l'esistenza del contratto di agenzia, ma anche il tempo in cui tale contratto è stato concluso con lo scambio EI consensi. Invero, le Sezioni unite del
2001 con la sentenza 13533 hanno chiarito che colui che agisca il giudizio nella premessa dell'inadempimento deve dimostrare la fonte dell'obbligo e la sua scadenza;
come si vede, anche in base a tale opzione, posto che la scadenza dell'obbligo ( ed il momento in cui lo stesso diviene attuale) è, nel caso, strettamente connessa al momento in cui il contratto si è perfezionato, senza dubbio, l'attore, agendo in giudizio, doveva fornire prova anche del momento in cui il contratto era stato concluso.
Circa il tempo in cui il contratto si è perfezionato, premesso che il Tribunale ha richiamato il tenore dell'art.1326 cc (secondo cui << Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte>>), ed il contenuto della clausola
15 del contratto di agenzia in cui si prevede che “la sottoscrizione del presente testo contrattuale da parte della vale quale proposta di contratto. Preghiamo di spedire alla CP_1 banca la presente scrittura debitamente sottoscritta dal promotore in segno di integrale accettazione entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni dalla ricezione da parte del
Promotore stesso”, lo scambio EI consensi non appare, come sostenuto dall'appellante, dimostrato dalla contestuale rimessione al destinatario - unitamente alla proposta di contratto- della lettera del 29 ottobre 2010.
Va premesso che la parte appellata ha, sin dal primo grado, negato di avere rimesso tale comunicazione al evidenziando che nessun riferimento allo stesso si rinviene Per_1 Per_1 nella lettera.
Ad ogni modo, va osservato che la proposta di un contenuto alternativo del contenuto della clausola 4 comma 4 lettera a dell'accordo che è oggetto della missiva in questione, non risulta
Pag. 8 di 15 trasfusa nella corrispondente clausola della proposta di contratto datata 29 ottobre 2010 prodotta dal che, viceversa, corrisponde al tenore originario e standard del contratto. Per_1
In tale missiva, invero, il destinatario della proposta è messo a conoscenza della possibilità che gli venga accordata una condizione di miglior favore rispetto a quelle standard garantite a tutti i promotori finanziari che operino per conto della banca, con termine, per esprimersi su tale offerta, di quindici giorni.
Trattasi di termine che si coordina con quello più ampio – di trenta giorni- per la formazione del consenso sul complessivo testo oggetto di proposta di incarico come promotore finanziario della TE EI HI di EN.
Ora, pur ritenendo che entrambi i documenti siano stati formati dalla NC lo stesso giorno e diretti al come pare verosimile, la considerazione della missiva contenente la proposta Per_1 più favorevole, rispetto alle condizioni ordinariamente praticate dall'istituto di credito, non avvalora ma anzi smentisce la tesi del Per_1
Infatti, in entrambi i documenti si fa questione di proposte bisognevoli di accettazione da parte del destinatario, sicché resta ferma la considerazione che la formazione dell'accordo con lo scambio EI consensi, va dimostrato dal che deve fornire la prova del tempo in cui la Per_1 proponente è venuta a conoscenza della sua accettazione.
Anzi, la presenza di una distinta e diversa proposta in relazione ad una delle clausole dell'accordo, con un termine assegnato per esprimere il gradimento (e non l'assenso che attiene all'intera pattuizione) più ridotto rispetto a quello fissato per l'accettazione dell'incarico nel suo complesso (e la previsione di un termine più breve si spiega in quanto, verosimilmente, era funzionale a consentire alla banca di predisporre, senza ulteriori ritardi, il nuovo testo del contratto da sottoporre per l'accettazione ove il promotore avesse inteso accedere alle diverse condizioni più favorevoli), rende palese che ancora le parti si muovevano nella fase antecedente alla stipula del contratto, id est delle trattative.
E qui va osservato che l'uso dell'espressione “promotore” per indicare il destinatario dell'offerta non è un indice univoco dell'avvenuto perfezionamento del contratto, come sostenuto dall'appellante, posto che trattasi unicamente del titolo professionale posseduto l'interlocutore Contr di in quanto il destinatario dell'offerta doveva necessariamente essere iscritto all'apposito
Pag. 9 di 15 Albo, come lo era il sin dal 2000.Nè tantomeno pare indicativo di alcunché, Per_1 contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, l'espressione “buon lavoro” che chiude la proposta essendo questa un'espressione di commiato di uso comune.
Pertanto, l'assunto che il contratto fosse stato stipulato contestualmente alla redazione della proposta e dunque nello stesso luogo (ma al riguardo va precisato che il pur negando Per_1 che il contratto sia stato stipulato a distanza, non ha mai espressamente sostenuto di avere sottoscritto a EN la proposta, che reca tale luogo di redazione e ciò nonostante egli abbia domicilio in provincia di Latina) asserita dal e contestata dalla controparte, deve Per_1 essere da lui dimostrata;
ciò soprattutto considerato che, contraddice tale prospettazione, il testo dell'accordo da lui prodotto redatto nei termini che esso costituisce proposta (“la sottoscrizione del presente testo contrattuale ad opera della banca vale quale proposta di contratto”) sicché la data apposta allo scritto vale a determinare il tempo della proposta, non certo, e soprattutto non necessariamente, anche quello dello scambio EI consensi.
Anzi, proprio in coerenza alla premessa della scissione di tali due momenti (quello del tempo della proposta e quello del tempo dell'accettazione) la banca aveva fissato nel medesimo documento un termine per l'accettazione di trenta giorni al destinatario della proposta, prescrivendo “preghiamo di restituire alla copia della presente scrittura debitamente CP_1 sottoscritta in segno di integrale accettazione...”.
Ora, assumendo l'appellante che l'accettazione sia avvenuta lo stesso giorno in cui era stata redatta la proposta, egli doveva fornire in giudizio elementi atti a convalidare tale assunto.
A tal fine il contenuto del cd “report stock per prodotto”, che l'appellante asserisce di avere scaricato dal sito della banca e che riporta il riferimento al 24 novembre 2011 come data di stampa, non vale a dimostrare tale circostanza, atteso che in esso sono indicati il numero EI prodotti finanziari realizzati a varie date (al dicembre 2010, settembre 2011, ottobre 2011), senza che vi sia alcun riferimento specifico ai bonus oggetto della proposta del 16 settembre
2010 (che era stata formulata nell'intento di valere nel caso di successiva stipula del contratto di conferimento dell'incarico di promotore).
Viceversa, la società ha prodotto in giudizio un elemento rilevante che vale a sostenere il tempo del perfezionamento dell'accordo rappresentato dalla dichiarazione datata 4 novembre 2010
Pag. 10 di 15 prescritta dall'art.108 comma 1 lettera a del Regolamento Consob adottato con 16190 del 29 ottobre 2007 ( in base alla quale “al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede : a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico123 ;”). In esso la data dell'assunzione dell'incarico indicata dal soggetto abilitato (ossia TE EI HI) è il 3 novembre 2010.
Tale dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito e di cui doveva avvalersi il promotore nei contatti con i clienti, esibendola al primo contatto, risulta da lui siglata in basso a destra.
Il documento vale indubbiamente a sostenere l'assunto della società che il perfezionamento del contratto si fosse collocato al 3 novembre 2010, avendo, lo stesso promotore, con l'avvalersi di tale dichiarazione nel corso del rapporto e nell'esercizio della sua attività (come prescritto dall'apposito regolamento Consob e come indirettamente confermato dalla sua sigla sulla dichiarazione) senza sollevare alcuna questione, mostrato di convenire su tale circostanza.
Non appare confacente al caso oggetto di esame il richiamo alla figura della ratifica del contratto disciplinata dall'art.1339 cc considerato che in questo caso non vi è stata alcuna dimostrazione di un'informale accettazione in epoca antecedente al 3 novembre 2010, che è
l'unica data a cui la controparte fa risalire la manifestazione del consenso da parte del Per_1
Come si è visto, nessuna delle circostanze richiamate dall'appellante può essere intesa nel senso preteso dall'appellante.
Quanto all'interpretazione fornita dall'appellante delle clausole che vanno a disciplinare il diritto ai Bonus con cui in sede di impugnazione si è inteso affermare l'esistenza di una disciplina differenziata del computo del Bonus per una parte della raccolta non pregiata rispetto alla disciplina valevole per la raccolta pregiata e per il resto EI prodotti compresi nella raccolta non pregiata, contenuta nella lettera E del documento datato 26 settembre 2010 nella parte intitolata “ Criteri e modalità di calcolo EI bonus ed extra bonus e verifica degli obiettivi
Pag. 11 di 15 di raccolta” facendola discendere dai caratteri grafici del riquadro in essa previsto, si osserva quanto segue.
Il paragrafo contrassegnato dalla lettera in esame ( la E) del documento contiene una serie di regole e nozioni, valevoli per il bonus al 12° e 24° mese e per gli anticipi, il cui contenuto viene chiarito ai fini di individuare i futuri diritti del promotore e, in specie, la nozione di raccolta pregiata e di quella non pregiata, le esclusioni dalla base di calcolo (che riguarda la raccolta su clientela riassegnata o su clientela istituzionale dell'Istituto di credito), il tetto massimo da valutare sul singolo cliente, la nozione di parametro di redditività.
Rispetto a tali criteri, la proponente ha inteso sottolineare con il documento in esame due condizioni, evidentemente di ritenute di particolare importanza, affidando visivamente la segnalazione dell'importanza di tali condizioni al destinatario dell'offerta alla redazione di esse con caratteri in neretto ed all'ulteriore evidenziazione determinata dall'inclusione delle stesse in un riquadro.
La prima è “La classificazione EI fondi Comuni di Investimento e Sicav Liquidità viene effettuata sulla base delle categorie Assogestioni” e la seconda è “I valori di riferimento sono quelli Contabili rilevati nell'ultimo giorno del mese”.
Ora, l'opzione ermeneutica proposta dall'appellante è priva di riscontri nel testo dell'accordo in quanto la sua soluzione avrebbe imposto l'indicazione di un altro dato temporale, diverso da quello appena indicato, da utilizzarsi a riferimento per la raccolta pregiata (stock riSPrmio gestito, finanza innovativa e polizze) e per i restanti prodotti rientranti in quella non pregiata.
Invero, tutti i prodotti oggetto della raccolta, compresi quelli della cd raccolta pregiata, in quanto valorizzati nella totalità ai prezzi di mercato e come tali soggetti a variazioni continue debbono essere necessariamente definiti/valutati in relazione ad una data certa, ossia un giorno preciso, mentre all'interno della lettera E l'unica data indicata per operare la valutazione
è quella dell'ultimo giorno del mese.
Infatti, il riferimento presente nel punto A dell'accordo al fatto che lo stock di raccolta doveva essere realizzato “entro il 12° mese dal perfezionamento del contratto” è compiuto in relazione ad una delle diverse scadenze mensili entro le quali la raccolta andava realizzata, mentre altra
Pag. 12 di 15 e diversa è la data (giorno del mese) in relazione alla quale deve essere operata la valorizzazione EI prodotti.
Fra l'altro, a conferma di tale opinione, si osserva che, come si ricava dalla lettura del punto 2 del paragrafo contrassegnato dalla lettera A , sub “Modalità di erogazione”, gli incrementi valutabili ai fini degli anticipi EI bonus a partire dal quarto mese sono determinati sulla base della variazione positiva del flusso di raccolta pregiata risultante “alla fine di ciascun mese” e quello rilevato “alla fine del mese precedente”.
In buona sostanza, le variazioni degli stock via via realizzati anche nelle date intermedie ai fini degli anticipi sono valutate anch'esse, per ovvia omogeneità, alla fine del mese di riferimento.
Come si vede, non ha pregio neppure l'assunto che il tempo al quale operare la verifica non coincida con la fine del mese.
Non appare possibile accordare, pertanto, alcuna differenza rispetto alle somme in precedenza liquidate dalla parte appellata, in quanto, una volta affermato che il perfezionamento del contratto è avvenuto al 3 novembre 2010 e che il volume di prodotti collocati dal promotore andava valutato alla fine del mese corrispondente-novembre 2011- dunque al 30 novembre
2011, si giunge a ritenere che i criteri adottati dalla banca per il calcolo delle spettanze del sono del tutto corretti. Diviene pertanto superflua anche ogni iniziativa istruttoria Per_1 pretesa dall'appellante in connessione all'affermazione della maturazione del credito al bonus nell'ottobre 2011.
Quanto all'assunto che nel novembre 2011 il volume del prodotti gestiti sarebbe rimasto inalterato rispetto ad ottobre non avendo la documentato il disinvestimento intervenuto CP_1 nell'ultimo mese di scadenza (novembre 2011) va osservato che l'assunto in esame era non solo estraneo all'originaria domanda, ma con essa in contrasto, posto che quella domanda si fondava necessariamente sulla premessa logica dell'esistenza di una differenza del prodotto valorizzato all'ottobre e al novembre, sicché lungi dal potere ritenersi inclusa nelle prospettazioni originarie essa va ritenuta estranea al domandare e conseguentemente inammissibile in quanto intesa ad estendere inammissibilmente il tema d'indagine a circostanze che nel corso del processo sono sempre rimaste estranee all'oggetto dell'accertamento in quanto pacifiche.
Pag. 13 di 15 L'appello deve essere pertanto respinto integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza EI presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nella qualità di erede di , con ricorso Parte_1 Persona_1 depositato in data 5 settembre 2023 nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, con riferimento alla sentenza 317/2023 emessa
[...] il 9 marzo 2023 dal Tribunale- GL di Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 6.000,00, oltre
IVA, CPA e spese generali.
3) Dà atto della sussistenza EI presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Donatella Casablanca)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Donatella
Squillace, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Pag. 14 di 15 Pag. 15 di 15