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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 961/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. US Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Proprietà ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 961/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
22/10/2025, promossa
DA
, (C.F. ), già titolare Parte_1 C.F._1
dell'Autofficina RR OR di OR Antonio, con sede in Dovera
(CR) rappresentato e difeso dall'avv. Diego Monteleone del foro di Milano,
giusta delega stesa in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 17 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
US TA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Corso
di Porta Vittoria n. 7, giusta delega stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 226/2020 del Tribunale di Lodi;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 465/2023 emessa dal Tribunale di
NA e pubblicata in data 12.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1. in via pregiudiziale: accertato che si è qualificato come CP_2
proprietario della vettura “Alfa Romeo” targata MIN44438 nella scrittura privata del 16.09.2016, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1
dichiarando l'insussistenza del proprio diritto di ottenerne la restituzione;
2. nel merito: accertato che non ha mai sottoscritto la scrittura Parte_1
privata su cui si fonda la pretesa formulata da , dichiarare l'inesistenza CP_1
della stessa e l'insussistenza del proprio diritto di ottenere la restituzione della vettura “Alfa Romeo” targata MIN44438;
3. in via subordinata: accertata la restituzione da parte di
[...]
della vettura “Alfa Romeo” targata Controparte_3
MIN44438 in esecuzione della scrittura privata del 16.09.2016 prodotta agli atti, pagina 2 di 17 dichiarare l'inesistenza del diritto vantato da;
CP_1
4. in ogni caso, condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) vero è che, allorquando si rivolgeva all'Autofficina CP_2
RR OR perché quest'ultima esponesse la vettura Alfa Romeo,
targata MIN44438, detto veicolo veniva consegnato al presso Parte_1
l'officina sita in Dovera (CR), alla via S.S. Paullese km 23;
2) vero è che, venute meno le esigenze espositive, la vettura Alfa Romeo, targata
MIN44438 veniva restituita a che ne effettuava il ritiro;
CP_2
3) vero è che, successivamente alla restituzione della vettura Alfa Romeo,
targata MIN44438, si rivolgeva nuovamente all'Autofficina CP_2
RR OR affinché, avuto riguardo al detto veicolo, provvedesse al
“ripristino carrozzeria e componentistica varia al fine di passare esame ed iscrizione ASI”, come da scrittura che mi si rammostra sub doc. 1 attoreo;
4) vero è che, anche in tale circostanza, la vettura Alfa Romeo, targata
MIN44438, veniva consegnata da a presso CP_2 Parte_1
l'officina attorea sita in Dovera (CR), alla via S.S. Paullese km 23.
Si indicano come testi: … omissis …
Avuto riguardo alle istanze istruttorie formulate da , ci si oppone alla CP_1
loro ammissione per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3
depositata nel giudizio R.G. 1140/20 radicatosi innanzi il Tribunale di Lodi e pagina 3 di 17 riassunto avanti il Tribunale di NA R.G. n. 1536/2022, conclusosi con la sentenza impugnata innanzi l'intestata Corte. Nella denegata ipotesi delle avverse istanze istruttorie l'appellante chiede essere ammessa a prova contraria con i propri testi, ut supra indicati.
Per parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello di Brescia adita:
Per tutti i motivi di cui sopra, rigettare l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, competenze e onorari della presente fase del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Condannare altresì parte appellante, ex art. 96 c.p.c., in considerazione del comportamento processuale assunto in primo grado e reiterato in grado di appello. Sul punto si rinvia al contenuto delle note scritte depositate in vista dell'udienza tenutasi, dinnanzi al Tribunale Civile di Lodi, in data 30.04.2021.
In via istruttoria, si chiede l'interrogatorio formale di e di Parte_1
, sul seguente capitolato: CP_2
1) “Vero che la vettura Alfa Romeo, targata MIN44438, di proprietà della signora è rimasta in deposito presso l'autofficina carrozzeria CP_1
OR, in Dovera, senza soluzione di continuità, dal 16.09.2016, data del suo ritiro in Mediglia, alla data odierna”;
2) “vero che allorché fu richiesto al sig. , di effettuare gli Parte_1
interventi di ripristino “carrozzeria e componentistica varia” sulla vettura Alfa
pagina 4 di 17 Romeo, targata MIN44438, di proprietà della signora e fu redatta la CP_1
scrittura datata 20.08.2018, il veicolo era già in deposito presso autofficina carrozzeria in Dovera”;
3) “ vero che per effetto della stipula della scrittura datata 20.08.2018, il veicolo
Alfa Romeo, targato MIN44438, di proprietà della signora fu CP_1
trasferito dal locale officina, dove si trovava in deposito a fini espositivi, al locale carrozzeria per le lavorazioni necessarie all'iscrizione presso ASI”;
4) “Vero che la signora poli è proprietaria del veicolo Alfa Romeo, targata CP_1
MIN44438 come da certificato PRA che fu consegnato dal sig. ”; CP_2
Si chiede ammettersi prova per testimoni con il sig. resi-dente Testimone_1
in Inzago, via Piave n. 3, sul seguente articolato e limitatamente al capitolo 7) a mezzo dei signori e domiciliati in CP_4 Controparte_5
Treviglio via Pietro Nenni n. 23:
5) “Vero che nel corso della primavera dell'anno 2017 si è recato in Do-vera presso l'autofficina RR OR in compagnia del sig.
[...]
; CP_2
6) “Vero che, all'interno dell'officina e in prossimità dei locali uffici, vi era parcata la vettura Alfa Romeo, targata MIN44438”;
7) “Vero che nella primavera del 2017 fu altresì incaricato di recarsi pres-so l'autofficina carrozzeria per ricevere in consegna, dal sig. Pt_1 Parte_1
, il carburatore della Alfa Romeo per portarlo presso una officina
[...]
specializzata con sede in Treviglio, via Pietro Nenni n. 23”;
pagina 5 di 17 8) “Vero che nella primavera del 2017, il sig. trasferì, con il Parte_1
carroattrezzi, l'Alfa Romeo presso la predetta officina di Treviglio per poi riprenderla dopo circa due settimane”;
9) “Vero che nel corso dell'estate e dell'autunno del 2017, trovandosi presso l'autofficina carrozzeria del sig. , ha visto il vei-colo Alfa Parte_1
Romeo lì custodito”;
10) “Vero che si è poi recato nell' autunno del 2018 presso l'autofficina carrozzeria del sig. e lì ha rivisto il veicolo Alfa Romeo Parte_1
smontato e sverniciato”;
Si chiede ammettersi prova per testi con il sig. , resi-dente in Testimone_2
Peschiera Borromeo, via Padre Pio n. 3 sul seguente capitolato:
11) “Vero che nel corso del 2017 si è recato in Dovera presso l'autofficina
RR OR in compagnia del sig. ; CP_2
12) “Vero che, all'interno dell'officina e in prossimità dei locali uffici, vi era parcata la vettura Alfa Romeo, targata MIN44438”;
13) “Vero che negli anni successivi al 2017 si è poi nuovamente recato presso l'autofficina carrozzeria del sig. e lì ha rivisto, presso il locale Parte_1
carrozzeria, il veicolo Alfa Romeo smontato e svernicia-to”.
Si chiede ammettersi la prova testi con il sig. residente Milano, via Tes_3
Palmaria n. 1, sul seguente capitolato:
14) “Vero che la signora dalla data di acquisto della proprietà del CP_1
veicolo Alfa Romeo, targato MIN44438, alla data di consegna del mezzo al sig.
pagina 6 di 17 , il 16.09.2016, lo ha utilizzato per andare a fare la spesa e Parte_1
nelle occasioni più varie come per raggiungere l'immobile di sua proprietà in
Mediglia, via Cascina Streppata n. 2”;
15) “Vero che la signora dalla data di acquisto della proprietà del CP_1
veicolo Alfa Romeo, targato MIN44438, alla data di consegna del mezzo al sig.
, il 16.09.2016, ha avuto l'uso esclusivo delle chiavi del Parte_1
predetto veicolo”;
16) “Vero che il veicolo Alfa Romeo, targato MIN44438, dal 16.09.2016, data di consegna del mezzo al sig. alla data odierna è stato utilizzato Parte_1
dalla signora che ne è ritornata in possesso”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. LI AI conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di NA esponendo: Parte_1
- che la deducente aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lodi un decreto ingiuntivo con cui era stato ordinato a l'immediata Parte_1
restituzione in suo favore dell'autovettura Alfa Romeo targata MIN44438;
- che aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice Parte_1
adito e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva in capo all'ingiungente in quanto l'autovettura era di proprietà di;
CP_2
- che l'iniziativa ex adverso era fondata sul contenuto della scrittura privata
16.09.2016 mai redatta e sottoscritta dal deducente, di cui era disconosciuta l'autenticità;
pagina 7 di 17 - che in realtà il veicolo era stato restituito, come documentato dalla scrittura successiva del 20.08.2018.
resisteva. CP_1
Esponeva che la vicenda era più complessa in quanto aveva Parte_1
promosso un A.T.P. con cui aveva chiesto l'accertamento dell'entità dei lavori eseguiti su questa autovettura evocando quale proprietaria proprio;
che CP_1
il certificato di proprietà attestava la sua proprietà del mezzo e CP_2
aveva agito come mandatario senza rappresentanza;
che la parte intendeva avvalersi della scrittura del 16.09.2016; che il mezzo era stato consegnato a nel 2016 e mai più restituito e il verbo consegnare contenuto nella Pt_1
successiva scrittura del 2018 era indicativo del fatto che da quel momento l'ingiunto avrebbe dovuto provvedere alle riparazioni.
Interveniva volontariamente marito di che CP_2 CP_1
confermava la versione dei fatti data dalla coniuge opposta. Allegava che la consegna dell'autovettura a era avvenuta nel 2016 Parte_1
allorquando egli agiva come mandatario della coniuge senza rappresentanza e quindi con la scrittura del 16.09.2016 aveva incaricato di tenere il Pt_1
veicolo solo per finalità espositive;
successivamente, con la scrittura del
20.08.2018, aveva incarico lo stesso di procedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, circostanze ben note alla controparte che nel procedimento per A.T.P. aveva espressamente dichiarato che era CP_1
l'effettiva proprietaria del mezzo.
pagina 8 di 17 Con sentenza 300/2022 del 13.04.2002 il Tribunale di Lodi declinava la sua competenza in favore del Tribunale di NA con la conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
A seguito di riassunzione, il Tribunale di NA, senza dar corso ad attività
istruttoria, ordinava a di restituire a l'autovettura Parte_1 CP_1
Alfa Romeo targata MIN44438 con condanna alle spese di lite.
Il Tribunale, premesso che il trasferimento di azienda ad una società in nome collettivo dà luogo a un fenomeno successorio ex art. 111 c.p.c., premesso altresì
che il veicolo era ancora nella disponibilità del convenuto in riassunzione, nel
CP_ merito osservava che l'attrice aveva adeguatamente dato prova della proprietà dell'autovettura Alfa Romeo mediante la produzione del certificato di proprietà e detta circostanza era ben nota al convenuto che, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso innanzi al Tribunale di Lodi e in altro processo promosso innanzi al Tribunale di NA (doc. 4 e 7), aveva convenuto in giudizio nella qualità di proprietaria. CP_1
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
Innanzi all'istruttore, la difesa di parte appellata formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte appellante;
veniva altresì disposta senza esito positivo la mediazione delegata e una volta rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. la difesa di dava atto che era stato impossibile CP_1
recuperare il veicolo, nonostante il titolo esecutivo.
La causa veniva quindi posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, previa pagina 9 di 17 assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio. Allega che ha fondato la CP_1
sua richiesta monitoria sulla dichiarazione unilaterale del 16.09.2016, oggetto di formale disconoscimento, mentre la successiva dichiarazione del 20.08.2018 in realtà supera il contenuto della precedente poiché in tale ultima scrittura viene attestata una successiva consegna del veicolo. Deduce che il Tribunale ha ravvisato la proprietà della autovettura Alfa Romeo targata MIN44438 solo sulla scorta del certificato di proprietà, mentre nella successiva scrittura del 2018
si era qualificato come proprietario e dunque non è CP_2 CP_1
legittimata a chiedere la restituzione della res. Da ultimo, allega che il Tribunale
di NA non ha preso in considerazione il diritto di ritenzione avendo egli svolto lavori sull'autovettura che non sono stati pagati e che hanno formato oggetto di un accertamento tecnico preventivo radicato innanzi al Tribunale di
Milano. In detto elaborato, prosegue l'appellante, il nominato consulente ha accertato che i lavori eseguiti da RR OR sul citato mezzo ammontavano a € 7.725, pagati nella minor somma di € 3.000, ed inoltre era pendente altra controversia innanzi al Tribunale di NA per il pagamento di numerosi altri lavori su diverse autovetture.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 17 Dagli atti emerge che, con scrittura privata del 16.09.2016, Parte_1
attestava di aver ricevuto dal proprietario l'autovettura Alfa CP_2
Romeo d'epoca (anno di immatricolazione 1971 e in passato di proprietà del maestro targata MIN 44437 per utilizzo espositivo e Controparte_6
con obbligo per di restituirla a semplice richiesta. Parte appellante Pt_1
disconosceva la sua sottoscrizione, redatta con grafia diversa rispetto al testo della scrittura, e su questo documento non è mai stata disposta la verificazione,
nonostante abbia dichiarato di volersi avvalere di questo documento CP_1
che invero è irrilevante ai fini del decidere.
In data 20.08.2018, a Milano, , ancora qualificatosi come CP_2
proprietario, dichiarava di consegnare l'autovettura d'epoca alla RR
OR in quanto necessitante di alcuni interventi di manutenzione e in detta scrittura, non disconosciuta, era espressamente previsto l'obbligo per Pt_1
CP_ di comunicare per iscritto a che il compenso per i lavori era giunto ad €
1.000, al fine di consentire al committente la loro prosecuzione, al punto 5 era escluso il diritto di ritenzione e al punto 6 era previsto che, in caso di disaccordo sui costi di sistemazione, l'autovettura avrebbe dovuto essere restituita nelle condizioni di consegna, fatto salvo il riconoscimento del numero di step
autorizzati di € 1.000 ciascuno.
È pacifico che da questo momento l'autovettura de qua non sia più stata restituita né al committente dei lavori, , né alla proprietaria del CP_2
veicolo . CP_1
pagina 11 di 17 Dagli atti, infatti, risulta un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso da Parte_2
con cui chiedeva che il giudice adito quantificasse le sue prestazioni di
[...]
sistemazione della citata autovettura targata MIN 44438 e il ricorrente produceva il certificato di proprietà intestato a e notificava il ricorso CP_1
proprio a . CP_1
In data 17.10.2019 sporgeva querela verso per CP_2 Pt_1
appropriazione indebita e violazione dell'art. 388 c.p., ossia la mancata esecuzione dell'ordine di restituzione contenuta nell'ingiunzione, procedimento archiviato in quanto tra le parti vi era un contenzioso in essere in ordine al diritto di ritenzione;
altra querela era sporta da in data 20.11.2020 a cui CP_1
seguiva un sequestro probatorio eseguito in data 24.11.2020, ma annullato dal
Tribunale del riesame di NA in quanto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo di restituzione (da cui origina il presente processo) era stata nel frattempo sospesa.
Ancora, nella citazione notificata in data 24.02.2021, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di NA esponendo che CP_1
quest'ultima si era rivolta al deducente per eseguire interventi di manutenzione su diversi veicoli (Ford Transit targato AN629BY, Fiat Panda targata CN957DL,
Citroen 3 targata ED518RJ) di cui era chiesto il pagamento e in detto atto
CP_ lamentava che ancora era debitrice della somma di € 4.725 per interventi di
CP_ restauro dell'Alfa chiesti dalla stessa e che erano stati quantificati nel menzionato a.t.p. in € 7.725, di cui soli € 3.000 versati.
pagina 12 di 17 Questo contenzioso terminava con il rigetto delle domande di in forza Pt_1
di sentenza n. 344/2025 emessa dal Tribunale di NA in data 2.07.2025 che entrambe le difese hanno prodotto a corredo degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, si deve ritenere che l'autovettura per cui è processo sia di proprietà di nel momento in cui ella proponeva e otteneva il ricorso CP_1
ingiuntivo innanzi al Tribunale di Lodi finalizzato alla restituzione del mezzo.
In tal senso, milita in primo luogo il certificato di proprietà e l'attestazione del rischio da cui si evince che la proprietà del veicolo era ed è in capo a . CP_1
E' vero che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del merio consenso tra le parti, ma è preordinata a regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo, ma le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova e nel caso concreto nessuna prova contraria è stata fornita.
È vero che in data 20.08.2018 nel momento in cui CP_2
commissionava dei lavori di manutenzione, si qualificava come proprietario, ma si tratta all'evidenza di una dichiarazione inesatta – e con tutta probabilità si è
qualificato tale solo perché coniuge dell'effettiva proprietaria – ma è altrettanto certo che, a prescindere dal tenore di questa dichiarazione, la legittimazione ad ottenere la restituzione del veicolo compete alla proprietaria che inequivocabilmente è . CP_1
pagina 13 di 17 Peraltro, lo stesso ben conosceva la reale posizione giuridica Parte_1
di tanto che nel ricorso per a.t.p. conveniva e nei CP_2 CP_1
documenti offerti in comunicazione vi era il certificato di proprietà di cui si è
detto ed ancora nella citazione del 2021 conveniva qualificandola CP_1
come la persona che gli aveva conferito l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione in qualità di proprietaria del mezzo.
La tesi secondo cui con la scrittura del 2018 avrebbe attestato l'esistenza di un passaggio di proprietà dalla moglie al marito è dunque manifestamente infondata, ben conoscendo l'appellante la reale proprietaria del mezzo nel
CP_ momento in cui nel 2019 notificava a il ricorso per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, non esiste alcuna prova che l'autovettura de qua abbia cambiato proprietà in virtù di un contratto consensuale ed era preciso onere dell'appellante fornire detta prova, mentre, come visto, vi è la prova del contrario.
Esclusa dunque ogni possibilità di riformare la sentenza per una presunta carenza di legittimazione attiva, quanto al diritto di ritenzione basta rilevare che:
i) detto diritto non era mai stato allegato nel processo di primo grado e dunque in questo grado costituisce domanda nuova (cfr. Cass. 26.11.2009 n. 24892 per diversa ipotesi, ma con ratio identica);
ii) il diritto di ritenzione era stato espressamente escluso nella scrittura del
20.08.2018, al punto 5, con cui incaricava di eseguire CP_2 Pt_1
interventi di manutenzione sull'Alfa Romeo;
pagina 14 di 17 iii) non esiste alcun credito in capo a per il quale possa Parte_1
vantare il diritto di ritenzione;
infatti nella recente sentenza 344/2025 inter
partes e con chiamato il Tribunale di NA rigettava tutte le CP_2
domande di per presunti crediti da prestazioni d'opera su vari Parte_1
veicoli sottolineando come lo stesso avesse firmato anche una transazione con che a sua volta vantava crediti verso per prestazioni CP_2 Pt_1
professionali e che, con specifico riguardo alla Alfa Romeo, il giudice rilevava che il meccanico non aveva rispettato le previsioni contrattuali, ossia la necessità
CP_ di informare ogni qualvolta che la spesa avesse raggiunto l'importo di €
1.000 onde consentire al committente di decidere se proseguire o meno.
In definitiva, il gravame va rigettato e la sentenza confermata.
Pur in presenza di un appello manifestamente infondato, non ricorrono i presupposti per emettere sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c.: è pur vero che per questa autovettura già vi è stato un dispendio di energie processuali eccessivo, pur tuttavia la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone un abuso dello strumento processuale che non si può rinvenire in ogni caso di rigetto dell'impugnazione. La responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.
presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (cfr.
Cass.
8.03.2025 n. 6205).
L'appellante va comunque condannato alla rifusione delle spese della pagina 15 di 17 mediazione e del grado che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore avv. TA dichiaratosi antistatario. Va riconosciuta anche la fase di trattazione nel grado che vi è stata, sebbene detta fase vada liquidata nel valore minimo, attesa la limitata attività svolta.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
465/2023 emessa dal Tribunale di NA in data 12.09.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida, quanto al procedimento di mediazione, in € 190 per esborsi ed € 882 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge e, per questo grado, in complessivi € 4.888 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 921 per la fase di trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
pagina 16 di 17 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. US Serao
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. US Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Proprietà ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 961/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
22/10/2025, promossa
DA
, (C.F. ), già titolare Parte_1 C.F._1
dell'Autofficina RR OR di OR Antonio, con sede in Dovera
(CR) rappresentato e difeso dall'avv. Diego Monteleone del foro di Milano,
giusta delega stesa in calce alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 17 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
US TA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Corso
di Porta Vittoria n. 7, giusta delega stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 226/2020 del Tribunale di Lodi;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 465/2023 emessa dal Tribunale di
NA e pubblicata in data 12.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere:
1. in via pregiudiziale: accertato che si è qualificato come CP_2
proprietario della vettura “Alfa Romeo” targata MIN44438 nella scrittura privata del 16.09.2016, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1
dichiarando l'insussistenza del proprio diritto di ottenerne la restituzione;
2. nel merito: accertato che non ha mai sottoscritto la scrittura Parte_1
privata su cui si fonda la pretesa formulata da , dichiarare l'inesistenza CP_1
della stessa e l'insussistenza del proprio diritto di ottenere la restituzione della vettura “Alfa Romeo” targata MIN44438;
3. in via subordinata: accertata la restituzione da parte di
[...]
della vettura “Alfa Romeo” targata Controparte_3
MIN44438 in esecuzione della scrittura privata del 16.09.2016 prodotta agli atti, pagina 2 di 17 dichiarare l'inesistenza del diritto vantato da;
CP_1
4. in ogni caso, condannare parte appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) vero è che, allorquando si rivolgeva all'Autofficina CP_2
RR OR perché quest'ultima esponesse la vettura Alfa Romeo,
targata MIN44438, detto veicolo veniva consegnato al presso Parte_1
l'officina sita in Dovera (CR), alla via S.S. Paullese km 23;
2) vero è che, venute meno le esigenze espositive, la vettura Alfa Romeo, targata
MIN44438 veniva restituita a che ne effettuava il ritiro;
CP_2
3) vero è che, successivamente alla restituzione della vettura Alfa Romeo,
targata MIN44438, si rivolgeva nuovamente all'Autofficina CP_2
RR OR affinché, avuto riguardo al detto veicolo, provvedesse al
“ripristino carrozzeria e componentistica varia al fine di passare esame ed iscrizione ASI”, come da scrittura che mi si rammostra sub doc. 1 attoreo;
4) vero è che, anche in tale circostanza, la vettura Alfa Romeo, targata
MIN44438, veniva consegnata da a presso CP_2 Parte_1
l'officina attorea sita in Dovera (CR), alla via S.S. Paullese km 23.
Si indicano come testi: … omissis …
Avuto riguardo alle istanze istruttorie formulate da , ci si oppone alla CP_1
loro ammissione per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 3
depositata nel giudizio R.G. 1140/20 radicatosi innanzi il Tribunale di Lodi e pagina 3 di 17 riassunto avanti il Tribunale di NA R.G. n. 1536/2022, conclusosi con la sentenza impugnata innanzi l'intestata Corte. Nella denegata ipotesi delle avverse istanze istruttorie l'appellante chiede essere ammessa a prova contraria con i propri testi, ut supra indicati.
Per parte appellata:
Piaccia alla Corte di Appello di Brescia adita:
Per tutti i motivi di cui sopra, rigettare l'appello e confermare in toto la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, competenze e onorari della presente fase del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.
Condannare altresì parte appellante, ex art. 96 c.p.c., in considerazione del comportamento processuale assunto in primo grado e reiterato in grado di appello. Sul punto si rinvia al contenuto delle note scritte depositate in vista dell'udienza tenutasi, dinnanzi al Tribunale Civile di Lodi, in data 30.04.2021.
In via istruttoria, si chiede l'interrogatorio formale di e di Parte_1
, sul seguente capitolato: CP_2
1) “Vero che la vettura Alfa Romeo, targata MIN44438, di proprietà della signora è rimasta in deposito presso l'autofficina carrozzeria CP_1
OR, in Dovera, senza soluzione di continuità, dal 16.09.2016, data del suo ritiro in Mediglia, alla data odierna”;
2) “vero che allorché fu richiesto al sig. , di effettuare gli Parte_1
interventi di ripristino “carrozzeria e componentistica varia” sulla vettura Alfa
pagina 4 di 17 Romeo, targata MIN44438, di proprietà della signora e fu redatta la CP_1
scrittura datata 20.08.2018, il veicolo era già in deposito presso autofficina carrozzeria in Dovera”;
3) “ vero che per effetto della stipula della scrittura datata 20.08.2018, il veicolo
Alfa Romeo, targato MIN44438, di proprietà della signora fu CP_1
trasferito dal locale officina, dove si trovava in deposito a fini espositivi, al locale carrozzeria per le lavorazioni necessarie all'iscrizione presso ASI”;
4) “Vero che la signora poli è proprietaria del veicolo Alfa Romeo, targata CP_1
MIN44438 come da certificato PRA che fu consegnato dal sig. ”; CP_2
Si chiede ammettersi prova per testimoni con il sig. resi-dente Testimone_1
in Inzago, via Piave n. 3, sul seguente articolato e limitatamente al capitolo 7) a mezzo dei signori e domiciliati in CP_4 Controparte_5
Treviglio via Pietro Nenni n. 23:
5) “Vero che nel corso della primavera dell'anno 2017 si è recato in Do-vera presso l'autofficina RR OR in compagnia del sig.
[...]
; CP_2
6) “Vero che, all'interno dell'officina e in prossimità dei locali uffici, vi era parcata la vettura Alfa Romeo, targata MIN44438”;
7) “Vero che nella primavera del 2017 fu altresì incaricato di recarsi pres-so l'autofficina carrozzeria per ricevere in consegna, dal sig. Pt_1 Parte_1
, il carburatore della Alfa Romeo per portarlo presso una officina
[...]
specializzata con sede in Treviglio, via Pietro Nenni n. 23”;
pagina 5 di 17 8) “Vero che nella primavera del 2017, il sig. trasferì, con il Parte_1
carroattrezzi, l'Alfa Romeo presso la predetta officina di Treviglio per poi riprenderla dopo circa due settimane”;
9) “Vero che nel corso dell'estate e dell'autunno del 2017, trovandosi presso l'autofficina carrozzeria del sig. , ha visto il vei-colo Alfa Parte_1
Romeo lì custodito”;
10) “Vero che si è poi recato nell' autunno del 2018 presso l'autofficina carrozzeria del sig. e lì ha rivisto il veicolo Alfa Romeo Parte_1
smontato e sverniciato”;
Si chiede ammettersi prova per testi con il sig. , resi-dente in Testimone_2
Peschiera Borromeo, via Padre Pio n. 3 sul seguente capitolato:
11) “Vero che nel corso del 2017 si è recato in Dovera presso l'autofficina
RR OR in compagnia del sig. ; CP_2
12) “Vero che, all'interno dell'officina e in prossimità dei locali uffici, vi era parcata la vettura Alfa Romeo, targata MIN44438”;
13) “Vero che negli anni successivi al 2017 si è poi nuovamente recato presso l'autofficina carrozzeria del sig. e lì ha rivisto, presso il locale Parte_1
carrozzeria, il veicolo Alfa Romeo smontato e svernicia-to”.
Si chiede ammettersi la prova testi con il sig. residente Milano, via Tes_3
Palmaria n. 1, sul seguente capitolato:
14) “Vero che la signora dalla data di acquisto della proprietà del CP_1
veicolo Alfa Romeo, targato MIN44438, alla data di consegna del mezzo al sig.
pagina 6 di 17 , il 16.09.2016, lo ha utilizzato per andare a fare la spesa e Parte_1
nelle occasioni più varie come per raggiungere l'immobile di sua proprietà in
Mediglia, via Cascina Streppata n. 2”;
15) “Vero che la signora dalla data di acquisto della proprietà del CP_1
veicolo Alfa Romeo, targato MIN44438, alla data di consegna del mezzo al sig.
, il 16.09.2016, ha avuto l'uso esclusivo delle chiavi del Parte_1
predetto veicolo”;
16) “Vero che il veicolo Alfa Romeo, targato MIN44438, dal 16.09.2016, data di consegna del mezzo al sig. alla data odierna è stato utilizzato Parte_1
dalla signora che ne è ritornata in possesso”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. LI AI conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di NA esponendo: Parte_1
- che la deducente aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lodi un decreto ingiuntivo con cui era stato ordinato a l'immediata Parte_1
restituzione in suo favore dell'autovettura Alfa Romeo targata MIN44438;
- che aveva eccepito l'incompetenza per territorio del giudice Parte_1
adito e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva in capo all'ingiungente in quanto l'autovettura era di proprietà di;
CP_2
- che l'iniziativa ex adverso era fondata sul contenuto della scrittura privata
16.09.2016 mai redatta e sottoscritta dal deducente, di cui era disconosciuta l'autenticità;
pagina 7 di 17 - che in realtà il veicolo era stato restituito, come documentato dalla scrittura successiva del 20.08.2018.
resisteva. CP_1
Esponeva che la vicenda era più complessa in quanto aveva Parte_1
promosso un A.T.P. con cui aveva chiesto l'accertamento dell'entità dei lavori eseguiti su questa autovettura evocando quale proprietaria proprio;
che CP_1
il certificato di proprietà attestava la sua proprietà del mezzo e CP_2
aveva agito come mandatario senza rappresentanza;
che la parte intendeva avvalersi della scrittura del 16.09.2016; che il mezzo era stato consegnato a nel 2016 e mai più restituito e il verbo consegnare contenuto nella Pt_1
successiva scrittura del 2018 era indicativo del fatto che da quel momento l'ingiunto avrebbe dovuto provvedere alle riparazioni.
Interveniva volontariamente marito di che CP_2 CP_1
confermava la versione dei fatti data dalla coniuge opposta. Allegava che la consegna dell'autovettura a era avvenuta nel 2016 Parte_1
allorquando egli agiva come mandatario della coniuge senza rappresentanza e quindi con la scrittura del 16.09.2016 aveva incaricato di tenere il Pt_1
veicolo solo per finalità espositive;
successivamente, con la scrittura del
20.08.2018, aveva incarico lo stesso di procedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, circostanze ben note alla controparte che nel procedimento per A.T.P. aveva espressamente dichiarato che era CP_1
l'effettiva proprietaria del mezzo.
pagina 8 di 17 Con sentenza 300/2022 del 13.04.2002 il Tribunale di Lodi declinava la sua competenza in favore del Tribunale di NA con la conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.
A seguito di riassunzione, il Tribunale di NA, senza dar corso ad attività
istruttoria, ordinava a di restituire a l'autovettura Parte_1 CP_1
Alfa Romeo targata MIN44438 con condanna alle spese di lite.
Il Tribunale, premesso che il trasferimento di azienda ad una società in nome collettivo dà luogo a un fenomeno successorio ex art. 111 c.p.c., premesso altresì
che il veicolo era ancora nella disponibilità del convenuto in riassunzione, nel
CP_ merito osservava che l'attrice aveva adeguatamente dato prova della proprietà dell'autovettura Alfa Romeo mediante la produzione del certificato di proprietà e detta circostanza era ben nota al convenuto che, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso innanzi al Tribunale di Lodi e in altro processo promosso innanzi al Tribunale di NA (doc. 4 e 7), aveva convenuto in giudizio nella qualità di proprietaria. CP_1
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 CP_1
Innanzi all'istruttore, la difesa di parte appellata formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte appellante;
veniva altresì disposta senza esito positivo la mediazione delegata e una volta rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. la difesa di dava atto che era stato impossibile CP_1
recuperare il veicolo, nonostante il titolo esecutivo.
La causa veniva quindi posta in decisione all'udienza del 22.10.2025, previa pagina 9 di 17 assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per erronea valutazione del materiale probatorio. Allega che ha fondato la CP_1
sua richiesta monitoria sulla dichiarazione unilaterale del 16.09.2016, oggetto di formale disconoscimento, mentre la successiva dichiarazione del 20.08.2018 in realtà supera il contenuto della precedente poiché in tale ultima scrittura viene attestata una successiva consegna del veicolo. Deduce che il Tribunale ha ravvisato la proprietà della autovettura Alfa Romeo targata MIN44438 solo sulla scorta del certificato di proprietà, mentre nella successiva scrittura del 2018
si era qualificato come proprietario e dunque non è CP_2 CP_1
legittimata a chiedere la restituzione della res. Da ultimo, allega che il Tribunale
di NA non ha preso in considerazione il diritto di ritenzione avendo egli svolto lavori sull'autovettura che non sono stati pagati e che hanno formato oggetto di un accertamento tecnico preventivo radicato innanzi al Tribunale di
Milano. In detto elaborato, prosegue l'appellante, il nominato consulente ha accertato che i lavori eseguiti da RR OR sul citato mezzo ammontavano a € 7.725, pagati nella minor somma di € 3.000, ed inoltre era pendente altra controversia innanzi al Tribunale di NA per il pagamento di numerosi altri lavori su diverse autovetture.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 17 Dagli atti emerge che, con scrittura privata del 16.09.2016, Parte_1
attestava di aver ricevuto dal proprietario l'autovettura Alfa CP_2
Romeo d'epoca (anno di immatricolazione 1971 e in passato di proprietà del maestro targata MIN 44437 per utilizzo espositivo e Controparte_6
con obbligo per di restituirla a semplice richiesta. Parte appellante Pt_1
disconosceva la sua sottoscrizione, redatta con grafia diversa rispetto al testo della scrittura, e su questo documento non è mai stata disposta la verificazione,
nonostante abbia dichiarato di volersi avvalere di questo documento CP_1
che invero è irrilevante ai fini del decidere.
In data 20.08.2018, a Milano, , ancora qualificatosi come CP_2
proprietario, dichiarava di consegnare l'autovettura d'epoca alla RR
OR in quanto necessitante di alcuni interventi di manutenzione e in detta scrittura, non disconosciuta, era espressamente previsto l'obbligo per Pt_1
CP_ di comunicare per iscritto a che il compenso per i lavori era giunto ad €
1.000, al fine di consentire al committente la loro prosecuzione, al punto 5 era escluso il diritto di ritenzione e al punto 6 era previsto che, in caso di disaccordo sui costi di sistemazione, l'autovettura avrebbe dovuto essere restituita nelle condizioni di consegna, fatto salvo il riconoscimento del numero di step
autorizzati di € 1.000 ciascuno.
È pacifico che da questo momento l'autovettura de qua non sia più stata restituita né al committente dei lavori, , né alla proprietaria del CP_2
veicolo . CP_1
pagina 11 di 17 Dagli atti, infatti, risulta un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso da Parte_2
con cui chiedeva che il giudice adito quantificasse le sue prestazioni di
[...]
sistemazione della citata autovettura targata MIN 44438 e il ricorrente produceva il certificato di proprietà intestato a e notificava il ricorso CP_1
proprio a . CP_1
In data 17.10.2019 sporgeva querela verso per CP_2 Pt_1
appropriazione indebita e violazione dell'art. 388 c.p., ossia la mancata esecuzione dell'ordine di restituzione contenuta nell'ingiunzione, procedimento archiviato in quanto tra le parti vi era un contenzioso in essere in ordine al diritto di ritenzione;
altra querela era sporta da in data 20.11.2020 a cui CP_1
seguiva un sequestro probatorio eseguito in data 24.11.2020, ma annullato dal
Tribunale del riesame di NA in quanto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo di restituzione (da cui origina il presente processo) era stata nel frattempo sospesa.
Ancora, nella citazione notificata in data 24.02.2021, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di NA esponendo che CP_1
quest'ultima si era rivolta al deducente per eseguire interventi di manutenzione su diversi veicoli (Ford Transit targato AN629BY, Fiat Panda targata CN957DL,
Citroen 3 targata ED518RJ) di cui era chiesto il pagamento e in detto atto
CP_ lamentava che ancora era debitrice della somma di € 4.725 per interventi di
CP_ restauro dell'Alfa chiesti dalla stessa e che erano stati quantificati nel menzionato a.t.p. in € 7.725, di cui soli € 3.000 versati.
pagina 12 di 17 Questo contenzioso terminava con il rigetto delle domande di in forza Pt_1
di sentenza n. 344/2025 emessa dal Tribunale di NA in data 2.07.2025 che entrambe le difese hanno prodotto a corredo degli scritti conclusivi.
Tanto premesso in fatto, si deve ritenere che l'autovettura per cui è processo sia di proprietà di nel momento in cui ella proponeva e otteneva il ricorso CP_1
ingiuntivo innanzi al Tribunale di Lodi finalizzato alla restituzione del mezzo.
In tal senso, milita in primo luogo il certificato di proprietà e l'attestazione del rischio da cui si evince che la proprietà del veicolo era ed è in capo a . CP_1
E' vero che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del merio consenso tra le parti, ma è preordinata a regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo, ma le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno valore di presunzione semplice che può essere vinta con ogni mezzo di prova e nel caso concreto nessuna prova contraria è stata fornita.
È vero che in data 20.08.2018 nel momento in cui CP_2
commissionava dei lavori di manutenzione, si qualificava come proprietario, ma si tratta all'evidenza di una dichiarazione inesatta – e con tutta probabilità si è
qualificato tale solo perché coniuge dell'effettiva proprietaria – ma è altrettanto certo che, a prescindere dal tenore di questa dichiarazione, la legittimazione ad ottenere la restituzione del veicolo compete alla proprietaria che inequivocabilmente è . CP_1
pagina 13 di 17 Peraltro, lo stesso ben conosceva la reale posizione giuridica Parte_1
di tanto che nel ricorso per a.t.p. conveniva e nei CP_2 CP_1
documenti offerti in comunicazione vi era il certificato di proprietà di cui si è
detto ed ancora nella citazione del 2021 conveniva qualificandola CP_1
come la persona che gli aveva conferito l'incarico di effettuare i lavori di manutenzione in qualità di proprietaria del mezzo.
La tesi secondo cui con la scrittura del 2018 avrebbe attestato l'esistenza di un passaggio di proprietà dalla moglie al marito è dunque manifestamente infondata, ben conoscendo l'appellante la reale proprietaria del mezzo nel
CP_ momento in cui nel 2019 notificava a il ricorso per accertamento tecnico preventivo.
In definitiva, non esiste alcuna prova che l'autovettura de qua abbia cambiato proprietà in virtù di un contratto consensuale ed era preciso onere dell'appellante fornire detta prova, mentre, come visto, vi è la prova del contrario.
Esclusa dunque ogni possibilità di riformare la sentenza per una presunta carenza di legittimazione attiva, quanto al diritto di ritenzione basta rilevare che:
i) detto diritto non era mai stato allegato nel processo di primo grado e dunque in questo grado costituisce domanda nuova (cfr. Cass. 26.11.2009 n. 24892 per diversa ipotesi, ma con ratio identica);
ii) il diritto di ritenzione era stato espressamente escluso nella scrittura del
20.08.2018, al punto 5, con cui incaricava di eseguire CP_2 Pt_1
interventi di manutenzione sull'Alfa Romeo;
pagina 14 di 17 iii) non esiste alcun credito in capo a per il quale possa Parte_1
vantare il diritto di ritenzione;
infatti nella recente sentenza 344/2025 inter
partes e con chiamato il Tribunale di NA rigettava tutte le CP_2
domande di per presunti crediti da prestazioni d'opera su vari Parte_1
veicoli sottolineando come lo stesso avesse firmato anche una transazione con che a sua volta vantava crediti verso per prestazioni CP_2 Pt_1
professionali e che, con specifico riguardo alla Alfa Romeo, il giudice rilevava che il meccanico non aveva rispettato le previsioni contrattuali, ossia la necessità
CP_ di informare ogni qualvolta che la spesa avesse raggiunto l'importo di €
1.000 onde consentire al committente di decidere se proseguire o meno.
In definitiva, il gravame va rigettato e la sentenza confermata.
Pur in presenza di un appello manifestamente infondato, non ricorrono i presupposti per emettere sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c.: è pur vero che per questa autovettura già vi è stato un dispendio di energie processuali eccessivo, pur tuttavia la responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone un abuso dello strumento processuale che non si può rinvenire in ogni caso di rigetto dell'impugnazione. La responsabilità ex art. 96 comma 3 c.p.c.
presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (cfr.
Cass.
8.03.2025 n. 6205).
L'appellante va comunque condannato alla rifusione delle spese della pagina 15 di 17 mediazione e del grado che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore avv. TA dichiaratosi antistatario. Va riconosciuta anche la fase di trattazione nel grado che vi è stata, sebbene detta fase vada liquidata nel valore minimo, attesa la limitata attività svolta.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
465/2023 emessa dal Tribunale di NA in data 12.09.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida, quanto al procedimento di mediazione, in € 190 per esborsi ed € 882 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge e, per questo grado, in complessivi € 4.888 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio, € 921 per la fase di trattazione ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
pagina 16 di 17 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. US Serao
pagina 17 di 17