CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2311/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marko Parte_1 P.IVA_1
Bogdanovic, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lomagna (LC), via
Donatori di Sangue. appellante
CONTRO
(P.I./C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Bianca Pronestì, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via
Milano n. 198. appellata/appellante incidentale
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti depositati telematicamente. pagina 1 di 13 *** Svolgimento del Processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.7.2022, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, al fine di Controparte_1 ottenere la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto di fornitura di servizi di logistica stipulato inter partes in data 31.12.2020. Ciò in ragione del fatto che aveva erroneamente consegnato al CP_1 vettore ( , per farle recapitare ad un cliente sloveno (Turan Persona_1
Trade s.r.o.), n.
3.070 unità di Apple AirPods Pro (di proprietà di essa attrice e custoditi nei magazzini della convenuta, mentre altre si trovavano presso il deposito di ), che corrispondevano a 1.000 in più rispetto a quelli di CP_3 cui all'ordine impartitole (che era per 2.070 unità); merce che non era poi riuscita a recuperare. Più precisamente, nell'occasione, aveva incaricato un suo diverso Pt_1 fornitore di servizi (Geo Logistik) di curare, tramite vettore, il prelievo di parte della merce in deposito presso al fine di farla recapitare al cliente sloveno, poiché necessitava di disporre contestualmente di merce presente nei due diversi depositi. Esponeva di esser stata diligente nel dare istruzioni a in quanto il sig. (legale rappresentante di come da allegata mail, specificava Per_2 Pt_1
“Possiedo in Geo 1500 wired e 1000 pro” e poi “a cui andranno aggiunti 2070 pro (di cui allego i seriali) presenti c/o ”. CP_1
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, pari a complessivi € 171.310,000, di cui € 160.000,00 a titolo di danno emergente ed € 11.310,00 a titolo di lucro cessante. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree ed Controparte_1 eccependo che, alla luce della fattura allegata alla richiesta di ordine (fattura pro- forma n. 44 del 16.03.2021 che citava n.
3.070 pezzi), la stessa aveva Pt_1 provveduto al carico di n.
3.070 auricolari di proprietà dell'attrice custoditi presso il proprio stabilimento, ritrasmettendo poi alla stessa parte la suddetta fattura, timbrata e sottoscritta pure dal sig. in qualità di vettore. Per_1
pagina 2 di 13 Eccepiva altresì la decadenza invocando l'art 1667 bis cc. e la disciplina in tema di trasporti, nonché applicabilità dell'art. 1227 cc , anche tenuto del fatto che se, ricevuta notizia del carico di 3.070 auricolari avesse tempestivamente Pt_1 comunicato che la consegna prevedeva in realtà un numero inferiore di auricolari il danno non si sarebbe verificato, in quanto avrebbe potuto contattare immediatamente il trasportatore o . Per_1 CP_4
Formulava altresì istanza di chiamata in causa di quest'ultimo che aveva ricevuto in consegna n.
3.070 unità di Airpods mentre soli n.
2.070 erano pervenuti alla destinataria. Si costituiva in qualità di titolare dell'impresa individuale Persona_1
, evidenziando che tutti e tre i colli da lui ritirati Controparte_5 presso i magazzini della convenuta erano giunti a destinazione integri e che la lamentata perdita delle 1.000 unità da parte dell'attrice non era imputabile ad esso vettore. Con sentenza n. 399/2024, pubblicata il 9.4.2024, il Tribunale di Como ha così statuito: - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di fornitura di servizi di logistica stipulato tra le parti attrice e convenuta in data 31.12.2020;
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento a favore della attrice del risarcimento del danno di € 40.000,00, già rivalutato e comprensivo di interessi;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, oltre € 759,00 per esborsi;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”. Il Tribunale in particolare, ritenute superflue le richieste istruttorie di ha rilevato che la condotta dell'attrice aveva agevolato l'errore in cui era Parte_2 incorsa la convenuta nel disporre della merce in eccesso e ha, per CP_1 tale ragione, reso più difficile il recupero dei beni, ritenendo, pertanto, che i danni patiti dall'attrice dovessero essere equamente ridotti in ragione del pagina 3 di 13 contributo causale della medesima parte danneggiata e andassero quantificati, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nel complessivo importo di € 40.000,00. aveva infatti trasmesso a la richiesta di rilascio merci Pt_1 CP_1 unitamente a quella destinata a Geologistick, diversa società di logistica anch'essa custode di beni di sua proprietà, e alla predetta comunicazione rivolta alla convenuta veniva allegata anche la fattura destinata al cliente finale, ove era indicata la quantità complessiva di n.
3.070 beni, diversa dunque da quella oggetto della richiesta di spedizione di n.
2.070 colli fatta a . CP_1
Ha altresì precisato il primo decidente che il giorno stesso dalla consegna erronea, avvenuta in data 24 marzo 2021, la convenuta aveva inviato una mail all'attrice con allegata la suddetta fattura, seguita dalla cancellazione manuale degli altri beni indicati nel documento, ragione per cui rimaneva il solo riferimento alle n.
3.070 unità, nonché il timbro del vettore. Ancora, ha evidenziato che l'incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti, anche da parte della stessa attrice, emergesse anche dalle comunicazioni successive tra le parti, sicché solo in data 2.11.2021, a distanza di mesi dai fatti, veniva inviata diffida formale per la restituzione della merce. Ha proposto appello insistendo in via istruttoria per l'ammissione Parte_1 dei mezzi di prova già chiesti in sede di prima istanza, e chiedendo, in parziale riforma della sentenza, la condanna di al pagamento di € 171.310 CP_1
(di cui € 160.000 a titolo di danno emergente ed € 11.310,00 a titolo di lucro cessante), con vittoria di spese e competenze di lite. L'impugnazione è articolata in cinque motivi. 1. L'appellante impugna il capo della sentenza ove si legge “tutte le circostanze sopra esposte, pur non giustificando la negligenza della convenuta e quindi l'inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, per le ragioni sopra esposte, incidono sensibilmente sulla quantificazione dei danni, avendo la condotta della attrice agevolato, a monte, l'errore in cui è incorsa la convenuta nel disporre della merce in eccesso e, al contempo, reso più difficile, a valle, il tentativo di recupero dei beni. Per tali ragioni i danni patiti dalla attrice (v. documentazione allegata alla memoria n.2 di parte attrice) devono essere equamente ridotti in considerazione del contributo causale della stessa parte danneggiata e sono quantificati, ai sensi dei richiamati pagina 4 di 13 principi di cui all'art. 1227 c.c., nell'importo complessivo di euro 40.000,00 già rivalutato e comprensivo di interessi”. Si duole dell'errata applicazione dell'art. 1227 c.c., argomentando che la predetta fattispecie ricorre quando la condotta del danneggiato abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento e che, nel caso di specie, l'appellante danneggiata non ha in alcun modo favorito il realizzarsi di siffatto nocumento Pt_1 patrimoniale;
nello specifico, evidenzia che veva la disponibilità e il controllo sul tracciamento dei beni e che ha omesso di fornire elementi di prova idonei a giustificare una riduzione della propria colpa. Contesta anche l'applicazione dell'art. 1227 c.c. 2 con riferimento al co. 2, eccezione in senso stretto, in cui è la danneggiante a dover fornire la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza Evidenzia come in ogni caso la negligenza di abbia prevalso nella determinazione dei danni e che di certo non possa essere limitata al solo 23,36% (ossia meno di un quarto del totale documentato) del totale (a fronte della richiesta di risarcimento formulata per € 171.310,00, solo € 40.000,00 sono stati ritenuti connessi alla colpa della odierna appellata ). 2. L'appellante impugna il capo della sentenza ove si legge “[...]in primo luogo, che nel caso in esame parte attrice trasmetteva la più volte menzionata comunicazione di richiesta di rilascio merci a , unitamente però a quella destinata a di Geologistick, una CP_1 diversa società di logistica, che era altresì custode di beni di sua proprietà [...]”. Contesta l'argomentazione del primo giudice, evidenziando che il danno era imputabile solo alla grave negligenza di , avendo essa fornito CP_1 Pt_1 chiare indicazioni circa i ruoli di ciascuno dei soggetti coinvolti ed allegato i seriali della merce per distinguere i prodotti dell'una da quelli dell'altra, ma che, ciò nonostante, l'appellata aveva erroneamente disposto della merce di in Pt_1 misura maggiore di quella effettivamente richiesta, con un danno pari ad € 171.310,00. 3. L'appellante impugna altresì il capo della sentenza ove si legge “In secondo luogo, alla stessa comunicazione rivolta alla convenuta veniva anche allegata la fattura destinata, diversamente, al cliente finale, in cui era indicata la quantità complessiva di beni (3070), pagina 5 di 13 diversa da quella oggetto della richiesta di spedizione da parte della convenuta di 2070 (v. doc.
3 cit)”. Sostiene che ha errato il decidente a ritenerla corresponsabile delle sorti della merce solo per aver accluso nella mail di istruzioni destinate ad nche una fattura intestata ad un diverso soggetto, ovvero la cliente destinataria della merce in questione (la società slovena Turan Trade s.r.o);
4. L'appellante impugna il capo della sentenza ove si legge “[...] in terzo luogo, il giorno stesso dalla consegna “erronea”, in data 24 marzo 2021, la convenuta inviava una email alla attrice con allegata la fattura citata, seguita dalla cancellazione manuale degli altri beni indicati nel documento, sicché rimaneva il solo riferimento alle 3070 unità, nonché il timbro del vettore;
nel messaggio la società di logistica precisava “alleghiamo documento per conferma presa c/o ns logistica” (v. doc. 6 convenuta) [...]”. Evidenzia che aveva inviato una mail di istruzioni e una fattura intestata ad un diverso soggetto, pertanto, sarebbe bastata la minima diligenza professionale da parte di el leggere la mail di istruzioni e il documento in discussione.
5. L'appellante impugna ancora il capo della sentenza ove si legge “[...] l'incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti, anche da parte della stessa attrice, emerge anche dalle comunicazioni successive tra le parti (v. in particolare doc.11 parte convenuta) sicché solo in data 2.11.2021, a distanza di mesi dai fatti, veniva inviata diffida formale per la restituzione della merce (v. doc 7 parte attrice diffida) [...] “. Con questo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che laddove avesse rilevato prima l'errore di avrebbe permesso a Pt_1 quest'ultima di recuperare i 1.000 pezzi in più consegnati al vettore;
evidenzia che non si era potuta accorgere della disfunzione del suo fornitore e non è stata quindi in grado di correggerlo se non dopo la scoperta dell'ammanco di merce.
§§ Con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale - proposto avverso la parte della sentenza in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di decadenza di dal diritto di agire per il risarcimento dei danni, non avendo Pt_1 tempestivamente denunciato l'errato rilascio di n.
3.070 auricolari, anziché 2.070, né l'ammanco di 1.000 articoli)- si è costituita chiedendo, in Controparte_1
pagina 6 di 13 totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande promosse nei propri confronti per intervenuta decadenza, In specie, afferma che ha errato il Tribunale a non fare applicazione delle norme in tema di contratto di trasporto nella specie da applicarsi, così come previsto dall'art. 1667 bis cc. che disciplina i contratti di servizi di logistica. Infatti, la merce era giunta presso Geo in data 24.03.2021 e solo in CP_6 data 2.11.2021 ne ha chiesto la restituzione oltre al risarcimento dei Pt_2 danni. Aggiunge che a tale risultato si perverrebbe anche applicando il termine di cui all'art. 1667 comma 2 c.c., ampiamente decorso, avendo atteso controparte sino al 2 novembre 2021 per chiedere la restituzione della merce. Chiede quindi la condanna di lla restituzione di quanto percepito in virtù Pt_1 della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, il rigetto del proposto appello, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di appello. All'udienza del 5.12.2024 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale ex art.350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 6.2.2025, in esito alla quale la causa è stata assunta in decisone. Motivi della decisione Per ordine logico va affrontato (e respinto) l'appello incidentale dell'appellata
CP_1
Il neo introdotto art.1677 bis c.c. (legge n. 79/2022), che ha tipizzato il contratto di logistica (“Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”), deve essere inteso nel senso che detto contratto (misto riconducibile al genere più ampio dell'appalto di servizi) è regolato dalle disposizioni di legge applicabili di volta in volta alle singole attività di cui esso si pagina 7 di 13 compone, senza quindi applicazione della regola dell'assorbimento o della prevalenza. Il segmento di condotta da valutare, nel caso di specie, non è in sé l'attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro ma, a monte, la scelta di quelle cose da consegnare al vettore, per cui non pertinente è il richiamo dell'appellato alle regole del contratto di trasporto e relative decadenze. L'appalto di servizi (art.1677 c.c.), piuttosto, rinvia, in quanto compatibili, alle norme che regolano l'appalto e la somministrazione e, ai fini della decadenza, il riferimento è alla garanzia ex art. 1667 comma 2 c.c. (cfr Cass 17/10/2019, n.26485): ma nel caso di specie non sono trascorsi più di 60 giorni dalla effettiva scoperta dei medesimi, che per consolidato orientamento si ha solo quando sia acquisita certezza obiettiva e completa;
e quindi nella specie non dal marzo 2021 ma dall'ottobre 2021 perché (come rilevato dal primo decidente), sino a quel momento vi era ancora incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti, anche da parte della stessa attrice, come emerge anche dalla comunicazioni successive tra le parti, sicché solo in data 2.11.2021 è stata inviata diffida formale.
§§ Quanto all'appello principale vanno parzialmente condivise le argomentazioni dell'appellante esposte nel motivo sub 1), nel senso che è errata la percentuale di colpa attribuita all'odierna appellante. Il comma 1 dell'art.1227 c.c. concerne la valutazione, possibile anche d'ufficio, in ordine all'eventuale contributo causale materiale del danneggiato al verificarsi dell'evento, mentre il comma 2 (eccezione in senso stretto) concerne quella del contegno del danneggiato nell'aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione (sicché rifluisce sul rapporto di causalità non materiale ma giuridica con il danno-conseguenza). Nulla esclude altresì che le due ipotesi possano anche coesistere. Pertinente è stato dunque il richiamo del Tribunale, nella fattispecie in esame, al comma 1 dell'art.1227 c.c. allorché ha valutato, a monte, che la condotta della danneggiata bbia contribuito a causare la consegna in eccesso. Pt_1 pagina 8 di 13 Non esplicitato invece dallo stesso Tribunale è stato il richiamo al comma 2 ma, nella sostanza, la valutazione è stata correttamente fatta, a valle, anche sulla condotta tenuta da nella fase di recupero dei beni, quindi sui danni Pt_1 evitabili: esame possibile in quanto, oggetto di eccezione (per la quale non occorrono formule sacramentali), da parte di laddove ha contestato anche il comportamento di controparte susseguente all'evento. Correttamente inoltre il primo decidente ha rigettato le istanze istruttorie della convenuta in quanto “del tutto irrilevanti ai fini del decidere…alla luce delle allegazioni di natura documentale già in atti, in specie le istruzioni di spedizione fornite dalla attrice (v. doc. 4 cit.), nonché il fatto, ammesso dalla convenuta, di avere disposto di 3070 unità (v. comparsa di costituzione e risposta)”.
§§ Nei fatti, per come incontestato, inviava (afferma per sinteticità e Pt_1 praticità) - la stessa richiesta di rilascio merci a e a . CP_1 CP_7 con mail di istruzioni del 24.3.2021: “Buongiorno, Chiedo a @Geologistick di organizzare un trasporto verso il mio cliente, Possiedo in Geo 1500 wired e 1000 pro a cui andranno aggiunti 2070 pro (di cui allego i seriali) presenti c/o . CP_1
@Francesco si occuperà di mandare targa e nome autista per il ritiro di questi 2070 pezzi, @Lorenzo confermaci” (evidenziazione del redattore). Allegava altresì ad essa la fattura pro-forma n. 44 del 16.03.2021 Pt_1 intestata al destinatario finale, cioè la società slovena Turan Trade s.r.o. in cui si faceva riferimento proprio ad un totale di n.
3.070 pezzi, esattamente coincidenti (volle il caso) per numero e tipologia di prodotto, con tutti quelli di Pt_1 presenti presso (fattura esattamente del seguente tenore: a)
“AURICOLARE AIRPODS 2 CON CHARGING CASE APPLE MV7N27M/A” quantità 1500; b) “AURICOLARE BLUETOOTH AIRPODS PRO APPLE MWP22ZM/A” quantità 3070” Inoltre, nel corpo della predetta mail erano acclusi tre files formato Excel contenenti rispettivamente: n. 160; n. 840 e n.2070 codici seriali di auricolari, per un totale di 3.070.
pagina 9 di 13 La tesi di di esser stata “tratta in inganno” dalle indicazioni di cui alla fattura allegata (contenente come il riferimento a n.
3.070 unità complessive) trova ampia smentita nel decisivo rilievo che, nella mail di istruzioni ricevuta, si faceva chiaro riferimento a sole n.
2.070 unità (“andranno aggiunti 2070 pro (di cui allego i seriali) presenti c/o . @Francesco si occuperà di mandare targa e nome autista per CP_1 il ritiro di questi 2070 pezzi”) sicché era possibile, ed anzi doveroso, per i destinatari dell'incarico fare un più attento controllo incrociato: Sostenere, come fa che nessun inadempimento da parte sua vi sia stato in quanto non era ricompresa nel servizio la scansione dei seriali (che andava esplicitamente richiesta), non è conferente, giacché quel che rileva è che il numero di 2.070 era stato chiaramente indicato e il riscontro dei seriali lo avrebbe solo confermato perché erano stati inviati anche quelli relativi a n. 1000 (mille) AirPods Pro in deposito presso GeoLogistick e di competenza di quest'ultima. La diligenza quam in concreto esigibile dall'operatore specializzato nei servizi di logistica e nella gestione della movimentazione delle merci custodite, le imponeva certamente maggiore attenzione nella lettura delle istruzioni o comunque, in caso di dubbio, di chiedere delucidazioni o verificare motu proprio la scansione dei seriali. E nel caso di specie quantomeno il dubbio, ad un accorto operatore, poteva e doveva sorgere, ed invece ha proceduto con leggerezza, dando per scontato ciò che nei fatti non era. Né è stato chiaro nel fornire adeguate spiegazioni nella immediata fase successiva. Indubbio è quindi l'inadempimento di
§§ Sotto il profilo risarcitorio, va premesso, che circa l'esistenza del danno - ossia la ormai definitiva impossibilità di rientrare in possesso dei pezzi consegnati in eccesso- essa è stata data per presupposta dal primo decidente e dalle parti stesse, senza che peraltro questo punto sia stato oggetto di specifico motivo di pagina 10 di 13 gravame (anzi la stessa appellata sostiene esser “pressoché impossibile recuperare la merce sessanta giorni dopo la sua uscita dai magazzini”). Ciò detto, le “attenuanti” ai fini del concorso di colpa ex art.1227 comma 1 c.c. a favore ono di poco momento e consistite nel fatto che ha allegato Pt_1 la fattura che poteva prestarsi ad equivoci (“AURICOLARE BLUETOOTH AIRPODS PRO APPLE MWP22ZM/A” quantità 3070”), nonché altri seriali (160+840) che non c'entravano nulla con l'ordine indirizzato a e che confusione certamente non si sarebbe creata inviando una richiesta indirizzata solo all'odierna appellata di rilascio di 2.070 articoli. Sotto invece il profilo dell'aggravamento (art.1227 comma 2 c.c.), va evidenziato che, dopo aver ricevuto la comunicazione di del 24.3.2021 CP_1
(“alleghiamo documento per conferma presa c/o ns logistica”), in cui si riferiva della consegna di 3.070 pezzi al vettore -seppur con modalità consistita nell'allegare la fattura 44 pro forma previa cancellazione manuale della prima voce, ossia degli altri beni indicati nel documento, oltre al timbro del vettore – effettivamente già qui avrebbe dovuto allarmarsi e segnalare tempestivamente di aver Pt_1 richiesto lo svincolo solo di 2.070 auricolari e non 3.070 e, parimenti avrebbe dovuto allarmarsi, quando alla successiva richiesta di sblocco di 1.000 air pods in data 26.3.2021segnalava che tutta la partita di merce, liberata per CP_1 lei da Area spa (3.070 unità ), era già uscita con la fattura 44/2021. Permangono anche, per vero, profili di incertezza sui concreti tentativi effettuati da per il recupero anche presso il destinatario finale sloveno;
il che, Pt_1 unitamente al sopra riferito ritardo nell'allerta (che avrebbe fornito maggiori chance nel rivolgersi allo stesso vettore), comporta la percentuale in diminuzione per i danni evitabili di cui subito appresso. Resta fermo, naturalmente, che la mancanza di piena consapevolezza dell'accaduto, pur in parte ad tessa imputabile, non ha fatto scattare (per Pt_1 come più sopra specificato allorché si è esaminato l'appello incidentale) in suo danno il termine decadenziale, regnando comunque in capo a obiettiva Pt_1 incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti (per come emerge anche dalle comunicazioni successive tra le parti). pagina 11 di 13 §§ Ciò detto, reputa il collegio che, dalle descritte condotte, debba configurarsi, ai fini risarcitori, a carico del danneggiato non certo il maggior grado di Pt_1 colpa rispetto all'appellata (siccome invece riconosciuto dal Tribunale), bensì quello, inferiore, precisamente computato nella misura del 15% ex art.1227 comma 1 c.c. e nel 35% nella valutazione di aggravamento ex art.1227 comma 2 c.c.; quindi l'appellata deve rispondere del 50% del totale del danno (€ 171.310,000 di cui € 160.000,00 costo acquisto ed il resto per lucro cessante), e cioè per complessivi € 85.655,00. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata va elevata a tale somma (comprensiva di rivalutazione ed interessi) la condanna di Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo (accoglimento domanda risoluzione e parziale di quella di risarcimento), vanno poste a carico di nella misura dei 2/3 e per la restante parte interamente compensate e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002. P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Como, Parte_1 in parziale riforma della stessa, eleva la condanna dell'appellata a complessivi € 85.655,00. Condanna l'appellata al pagamento dei 2/3 delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 52.000 a 260.000) in complessivi € 6.500,00 per il primo grado e in complessivi € 5.000,00 per il presente grado;
oltre per entrambi IVA e CPA rimorso 2/3 contributi unificati e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
pagina 12 di 13 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_1 previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano Il Presidente dott.ssa Anna Mantovani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel. dott.ssa Irene Lupo Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2311/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marko Parte_1 P.IVA_1
Bogdanovic, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lomagna (LC), via
Donatori di Sangue. appellante
CONTRO
(P.I./C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Bianca Pronestì, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via
Milano n. 198. appellata/appellante incidentale
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti depositati telematicamente. pagina 1 di 13 *** Svolgimento del Processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.7.2022, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, al fine di Controparte_1 ottenere la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto di fornitura di servizi di logistica stipulato inter partes in data 31.12.2020. Ciò in ragione del fatto che aveva erroneamente consegnato al CP_1 vettore ( , per farle recapitare ad un cliente sloveno (Turan Persona_1
Trade s.r.o.), n.
3.070 unità di Apple AirPods Pro (di proprietà di essa attrice e custoditi nei magazzini della convenuta, mentre altre si trovavano presso il deposito di ), che corrispondevano a 1.000 in più rispetto a quelli di CP_3 cui all'ordine impartitole (che era per 2.070 unità); merce che non era poi riuscita a recuperare. Più precisamente, nell'occasione, aveva incaricato un suo diverso Pt_1 fornitore di servizi (Geo Logistik) di curare, tramite vettore, il prelievo di parte della merce in deposito presso al fine di farla recapitare al cliente sloveno, poiché necessitava di disporre contestualmente di merce presente nei due diversi depositi. Esponeva di esser stata diligente nel dare istruzioni a in quanto il sig. (legale rappresentante di come da allegata mail, specificava Per_2 Pt_1
“Possiedo in Geo 1500 wired e 1000 pro” e poi “a cui andranno aggiunti 2070 pro (di cui allego i seriali) presenti c/o ”. CP_1
Chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali, pari a complessivi € 171.310,000, di cui € 160.000,00 a titolo di danno emergente ed € 11.310,00 a titolo di lucro cessante. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree ed Controparte_1 eccependo che, alla luce della fattura allegata alla richiesta di ordine (fattura pro- forma n. 44 del 16.03.2021 che citava n.
3.070 pezzi), la stessa aveva Pt_1 provveduto al carico di n.
3.070 auricolari di proprietà dell'attrice custoditi presso il proprio stabilimento, ritrasmettendo poi alla stessa parte la suddetta fattura, timbrata e sottoscritta pure dal sig. in qualità di vettore. Per_1
pagina 2 di 13 Eccepiva altresì la decadenza invocando l'art 1667 bis cc. e la disciplina in tema di trasporti, nonché applicabilità dell'art. 1227 cc , anche tenuto del fatto che se, ricevuta notizia del carico di 3.070 auricolari avesse tempestivamente Pt_1 comunicato che la consegna prevedeva in realtà un numero inferiore di auricolari il danno non si sarebbe verificato, in quanto avrebbe potuto contattare immediatamente il trasportatore o . Per_1 CP_4
Formulava altresì istanza di chiamata in causa di quest'ultimo che aveva ricevuto in consegna n.
3.070 unità di Airpods mentre soli n.
2.070 erano pervenuti alla destinataria. Si costituiva in qualità di titolare dell'impresa individuale Persona_1
, evidenziando che tutti e tre i colli da lui ritirati Controparte_5 presso i magazzini della convenuta erano giunti a destinazione integri e che la lamentata perdita delle 1.000 unità da parte dell'attrice non era imputabile ad esso vettore. Con sentenza n. 399/2024, pubblicata il 9.4.2024, il Tribunale di Como ha così statuito: - accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto di fornitura di servizi di logistica stipulato tra le parti attrice e convenuta in data 31.12.2020;
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento a favore della attrice del risarcimento del danno di € 40.000,00, già rivalutato e comprensivo di interessi;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, oltre € 759,00 per esborsi;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge”. Il Tribunale in particolare, ritenute superflue le richieste istruttorie di ha rilevato che la condotta dell'attrice aveva agevolato l'errore in cui era Parte_2 incorsa la convenuta nel disporre della merce in eccesso e ha, per CP_1 tale ragione, reso più difficile il recupero dei beni, ritenendo, pertanto, che i danni patiti dall'attrice dovessero essere equamente ridotti in ragione del pagina 3 di 13 contributo causale della medesima parte danneggiata e andassero quantificati, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nel complessivo importo di € 40.000,00. aveva infatti trasmesso a la richiesta di rilascio merci Pt_1 CP_1 unitamente a quella destinata a Geologistick, diversa società di logistica anch'essa custode di beni di sua proprietà, e alla predetta comunicazione rivolta alla convenuta veniva allegata anche la fattura destinata al cliente finale, ove era indicata la quantità complessiva di n.
3.070 beni, diversa dunque da quella oggetto della richiesta di spedizione di n.
2.070 colli fatta a . CP_1
Ha altresì precisato il primo decidente che il giorno stesso dalla consegna erronea, avvenuta in data 24 marzo 2021, la convenuta aveva inviato una mail all'attrice con allegata la suddetta fattura, seguita dalla cancellazione manuale degli altri beni indicati nel documento, ragione per cui rimaneva il solo riferimento alle n.
3.070 unità, nonché il timbro del vettore. Ancora, ha evidenziato che l'incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti, anche da parte della stessa attrice, emergesse anche dalle comunicazioni successive tra le parti, sicché solo in data 2.11.2021, a distanza di mesi dai fatti, veniva inviata diffida formale per la restituzione della merce. Ha proposto appello insistendo in via istruttoria per l'ammissione Parte_1 dei mezzi di prova già chiesti in sede di prima istanza, e chiedendo, in parziale riforma della sentenza, la condanna di al pagamento di € 171.310 CP_1
(di cui € 160.000 a titolo di danno emergente ed € 11.310,00 a titolo di lucro cessante), con vittoria di spese e competenze di lite. L'impugnazione è articolata in cinque motivi. 1. L'appellante impugna il capo della sentenza ove si legge “tutte le circostanze sopra esposte, pur non giustificando la negligenza della convenuta e quindi l'inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, per le ragioni sopra esposte, incidono sensibilmente sulla quantificazione dei danni, avendo la condotta della attrice agevolato, a monte, l'errore in cui è incorsa la convenuta nel disporre della merce in eccesso e, al contempo, reso più difficile, a valle, il tentativo di recupero dei beni. Per tali ragioni i danni patiti dalla attrice (v. documentazione allegata alla memoria n.2 di parte attrice) devono essere equamente ridotti in considerazione del contributo causale della stessa parte danneggiata e sono quantificati, ai sensi dei richiamati pagina 4 di 13 principi di cui all'art. 1227 c.c., nell'importo complessivo di euro 40.000,00 già rivalutato e comprensivo di interessi”. Si duole dell'errata applicazione dell'art. 1227 c.c., argomentando che la predetta fattispecie ricorre quando la condotta del danneggiato abbia contribuito a cagionare la lesione iniziale ovvero abbia inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento e che, nel caso di specie, l'appellante danneggiata non ha in alcun modo favorito il realizzarsi di siffatto nocumento Pt_1 patrimoniale;
nello specifico, evidenzia che veva la disponibilità e il controllo sul tracciamento dei beni e che ha omesso di fornire elementi di prova idonei a giustificare una riduzione della propria colpa. Contesta anche l'applicazione dell'art. 1227 c.c. 2 con riferimento al co. 2, eccezione in senso stretto, in cui è la danneggiante a dover fornire la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza Evidenzia come in ogni caso la negligenza di abbia prevalso nella determinazione dei danni e che di certo non possa essere limitata al solo 23,36% (ossia meno di un quarto del totale documentato) del totale (a fronte della richiesta di risarcimento formulata per € 171.310,00, solo € 40.000,00 sono stati ritenuti connessi alla colpa della odierna appellata ). 2. L'appellante impugna il capo della sentenza ove si legge “[...]in primo luogo, che nel caso in esame parte attrice trasmetteva la più volte menzionata comunicazione di richiesta di rilascio merci a , unitamente però a quella destinata a di Geologistick, una CP_1 diversa società di logistica, che era altresì custode di beni di sua proprietà [...]”. Contesta l'argomentazione del primo giudice, evidenziando che il danno era imputabile solo alla grave negligenza di , avendo essa fornito CP_1 Pt_1 chiare indicazioni circa i ruoli di ciascuno dei soggetti coinvolti ed allegato i seriali della merce per distinguere i prodotti dell'una da quelli dell'altra, ma che, ciò nonostante, l'appellata aveva erroneamente disposto della merce di in Pt_1 misura maggiore di quella effettivamente richiesta, con un danno pari ad € 171.310,00. 3. L'appellante impugna altresì il capo della sentenza ove si legge “In secondo luogo, alla stessa comunicazione rivolta alla convenuta veniva anche allegata la fattura destinata, diversamente, al cliente finale, in cui era indicata la quantità complessiva di beni (3070), pagina 5 di 13 diversa da quella oggetto della richiesta di spedizione da parte della convenuta di 2070 (v. doc.
3 cit)”. Sostiene che ha errato il decidente a ritenerla corresponsabile delle sorti della merce solo per aver accluso nella mail di istruzioni destinate ad nche una fattura intestata ad un diverso soggetto, ovvero la cliente destinataria della merce in questione (la società slovena Turan Trade s.r.o);
4. L'appellante impugna il capo della sentenza ove si legge “[...] in terzo luogo, il giorno stesso dalla consegna “erronea”, in data 24 marzo 2021, la convenuta inviava una email alla attrice con allegata la fattura citata, seguita dalla cancellazione manuale degli altri beni indicati nel documento, sicché rimaneva il solo riferimento alle 3070 unità, nonché il timbro del vettore;
nel messaggio la società di logistica precisava “alleghiamo documento per conferma presa c/o ns logistica” (v. doc. 6 convenuta) [...]”. Evidenzia che aveva inviato una mail di istruzioni e una fattura intestata ad un diverso soggetto, pertanto, sarebbe bastata la minima diligenza professionale da parte di el leggere la mail di istruzioni e il documento in discussione.
5. L'appellante impugna ancora il capo della sentenza ove si legge “[...] l'incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti, anche da parte della stessa attrice, emerge anche dalle comunicazioni successive tra le parti (v. in particolare doc.11 parte convenuta) sicché solo in data 2.11.2021, a distanza di mesi dai fatti, veniva inviata diffida formale per la restituzione della merce (v. doc 7 parte attrice diffida) [...] “. Con questo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che laddove avesse rilevato prima l'errore di avrebbe permesso a Pt_1 quest'ultima di recuperare i 1.000 pezzi in più consegnati al vettore;
evidenzia che non si era potuta accorgere della disfunzione del suo fornitore e non è stata quindi in grado di correggerlo se non dopo la scoperta dell'ammanco di merce.
§§ Con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale - proposto avverso la parte della sentenza in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di decadenza di dal diritto di agire per il risarcimento dei danni, non avendo Pt_1 tempestivamente denunciato l'errato rilascio di n.
3.070 auricolari, anziché 2.070, né l'ammanco di 1.000 articoli)- si è costituita chiedendo, in Controparte_1
pagina 6 di 13 totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande promosse nei propri confronti per intervenuta decadenza, In specie, afferma che ha errato il Tribunale a non fare applicazione delle norme in tema di contratto di trasporto nella specie da applicarsi, così come previsto dall'art. 1667 bis cc. che disciplina i contratti di servizi di logistica. Infatti, la merce era giunta presso Geo in data 24.03.2021 e solo in CP_6 data 2.11.2021 ne ha chiesto la restituzione oltre al risarcimento dei Pt_2 danni. Aggiunge che a tale risultato si perverrebbe anche applicando il termine di cui all'art. 1667 comma 2 c.c., ampiamente decorso, avendo atteso controparte sino al 2 novembre 2021 per chiedere la restituzione della merce. Chiede quindi la condanna di lla restituzione di quanto percepito in virtù Pt_1 della sentenza di primo grado, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, il rigetto del proposto appello, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio di appello. All'udienza del 5.12.2024 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale ex art.350 bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 6.2.2025, in esito alla quale la causa è stata assunta in decisone. Motivi della decisione Per ordine logico va affrontato (e respinto) l'appello incidentale dell'appellata
CP_1
Il neo introdotto art.1677 bis c.c. (legge n. 79/2022), che ha tipizzato il contratto di logistica (“Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”), deve essere inteso nel senso che detto contratto (misto riconducibile al genere più ampio dell'appalto di servizi) è regolato dalle disposizioni di legge applicabili di volta in volta alle singole attività di cui esso si pagina 7 di 13 compone, senza quindi applicazione della regola dell'assorbimento o della prevalenza. Il segmento di condotta da valutare, nel caso di specie, non è in sé l'attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro ma, a monte, la scelta di quelle cose da consegnare al vettore, per cui non pertinente è il richiamo dell'appellato alle regole del contratto di trasporto e relative decadenze. L'appalto di servizi (art.1677 c.c.), piuttosto, rinvia, in quanto compatibili, alle norme che regolano l'appalto e la somministrazione e, ai fini della decadenza, il riferimento è alla garanzia ex art. 1667 comma 2 c.c. (cfr Cass 17/10/2019, n.26485): ma nel caso di specie non sono trascorsi più di 60 giorni dalla effettiva scoperta dei medesimi, che per consolidato orientamento si ha solo quando sia acquisita certezza obiettiva e completa;
e quindi nella specie non dal marzo 2021 ma dall'ottobre 2021 perché (come rilevato dal primo decidente), sino a quel momento vi era ancora incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti, anche da parte della stessa attrice, come emerge anche dalla comunicazioni successive tra le parti, sicché solo in data 2.11.2021 è stata inviata diffida formale.
§§ Quanto all'appello principale vanno parzialmente condivise le argomentazioni dell'appellante esposte nel motivo sub 1), nel senso che è errata la percentuale di colpa attribuita all'odierna appellante. Il comma 1 dell'art.1227 c.c. concerne la valutazione, possibile anche d'ufficio, in ordine all'eventuale contributo causale materiale del danneggiato al verificarsi dell'evento, mentre il comma 2 (eccezione in senso stretto) concerne quella del contegno del danneggiato nell'aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione (sicché rifluisce sul rapporto di causalità non materiale ma giuridica con il danno-conseguenza). Nulla esclude altresì che le due ipotesi possano anche coesistere. Pertinente è stato dunque il richiamo del Tribunale, nella fattispecie in esame, al comma 1 dell'art.1227 c.c. allorché ha valutato, a monte, che la condotta della danneggiata bbia contribuito a causare la consegna in eccesso. Pt_1 pagina 8 di 13 Non esplicitato invece dallo stesso Tribunale è stato il richiamo al comma 2 ma, nella sostanza, la valutazione è stata correttamente fatta, a valle, anche sulla condotta tenuta da nella fase di recupero dei beni, quindi sui danni Pt_1 evitabili: esame possibile in quanto, oggetto di eccezione (per la quale non occorrono formule sacramentali), da parte di laddove ha contestato anche il comportamento di controparte susseguente all'evento. Correttamente inoltre il primo decidente ha rigettato le istanze istruttorie della convenuta in quanto “del tutto irrilevanti ai fini del decidere…alla luce delle allegazioni di natura documentale già in atti, in specie le istruzioni di spedizione fornite dalla attrice (v. doc. 4 cit.), nonché il fatto, ammesso dalla convenuta, di avere disposto di 3070 unità (v. comparsa di costituzione e risposta)”.
§§ Nei fatti, per come incontestato, inviava (afferma per sinteticità e Pt_1 praticità) - la stessa richiesta di rilascio merci a e a . CP_1 CP_7 con mail di istruzioni del 24.3.2021: “Buongiorno, Chiedo a @Geologistick di organizzare un trasporto verso il mio cliente, Possiedo in Geo 1500 wired e 1000 pro a cui andranno aggiunti 2070 pro (di cui allego i seriali) presenti c/o . CP_1
@Francesco si occuperà di mandare targa e nome autista per il ritiro di questi 2070 pezzi, @Lorenzo confermaci” (evidenziazione del redattore). Allegava altresì ad essa la fattura pro-forma n. 44 del 16.03.2021 Pt_1 intestata al destinatario finale, cioè la società slovena Turan Trade s.r.o. in cui si faceva riferimento proprio ad un totale di n.
3.070 pezzi, esattamente coincidenti (volle il caso) per numero e tipologia di prodotto, con tutti quelli di Pt_1 presenti presso (fattura esattamente del seguente tenore: a)
“AURICOLARE AIRPODS 2 CON CHARGING CASE APPLE MV7N27M/A” quantità 1500; b) “AURICOLARE BLUETOOTH AIRPODS PRO APPLE MWP22ZM/A” quantità 3070” Inoltre, nel corpo della predetta mail erano acclusi tre files formato Excel contenenti rispettivamente: n. 160; n. 840 e n.2070 codici seriali di auricolari, per un totale di 3.070.
pagina 9 di 13 La tesi di di esser stata “tratta in inganno” dalle indicazioni di cui alla fattura allegata (contenente come il riferimento a n.
3.070 unità complessive) trova ampia smentita nel decisivo rilievo che, nella mail di istruzioni ricevuta, si faceva chiaro riferimento a sole n.
2.070 unità (“andranno aggiunti 2070 pro (di cui allego i seriali) presenti c/o . @Francesco si occuperà di mandare targa e nome autista per CP_1 il ritiro di questi 2070 pezzi”) sicché era possibile, ed anzi doveroso, per i destinatari dell'incarico fare un più attento controllo incrociato: Sostenere, come fa che nessun inadempimento da parte sua vi sia stato in quanto non era ricompresa nel servizio la scansione dei seriali (che andava esplicitamente richiesta), non è conferente, giacché quel che rileva è che il numero di 2.070 era stato chiaramente indicato e il riscontro dei seriali lo avrebbe solo confermato perché erano stati inviati anche quelli relativi a n. 1000 (mille) AirPods Pro in deposito presso GeoLogistick e di competenza di quest'ultima. La diligenza quam in concreto esigibile dall'operatore specializzato nei servizi di logistica e nella gestione della movimentazione delle merci custodite, le imponeva certamente maggiore attenzione nella lettura delle istruzioni o comunque, in caso di dubbio, di chiedere delucidazioni o verificare motu proprio la scansione dei seriali. E nel caso di specie quantomeno il dubbio, ad un accorto operatore, poteva e doveva sorgere, ed invece ha proceduto con leggerezza, dando per scontato ciò che nei fatti non era. Né è stato chiaro nel fornire adeguate spiegazioni nella immediata fase successiva. Indubbio è quindi l'inadempimento di
§§ Sotto il profilo risarcitorio, va premesso, che circa l'esistenza del danno - ossia la ormai definitiva impossibilità di rientrare in possesso dei pezzi consegnati in eccesso- essa è stata data per presupposta dal primo decidente e dalle parti stesse, senza che peraltro questo punto sia stato oggetto di specifico motivo di pagina 10 di 13 gravame (anzi la stessa appellata sostiene esser “pressoché impossibile recuperare la merce sessanta giorni dopo la sua uscita dai magazzini”). Ciò detto, le “attenuanti” ai fini del concorso di colpa ex art.1227 comma 1 c.c. a favore ono di poco momento e consistite nel fatto che ha allegato Pt_1 la fattura che poteva prestarsi ad equivoci (“AURICOLARE BLUETOOTH AIRPODS PRO APPLE MWP22ZM/A” quantità 3070”), nonché altri seriali (160+840) che non c'entravano nulla con l'ordine indirizzato a e che confusione certamente non si sarebbe creata inviando una richiesta indirizzata solo all'odierna appellata di rilascio di 2.070 articoli. Sotto invece il profilo dell'aggravamento (art.1227 comma 2 c.c.), va evidenziato che, dopo aver ricevuto la comunicazione di del 24.3.2021 CP_1
(“alleghiamo documento per conferma presa c/o ns logistica”), in cui si riferiva della consegna di 3.070 pezzi al vettore -seppur con modalità consistita nell'allegare la fattura 44 pro forma previa cancellazione manuale della prima voce, ossia degli altri beni indicati nel documento, oltre al timbro del vettore – effettivamente già qui avrebbe dovuto allarmarsi e segnalare tempestivamente di aver Pt_1 richiesto lo svincolo solo di 2.070 auricolari e non 3.070 e, parimenti avrebbe dovuto allarmarsi, quando alla successiva richiesta di sblocco di 1.000 air pods in data 26.3.2021segnalava che tutta la partita di merce, liberata per CP_1 lei da Area spa (3.070 unità ), era già uscita con la fattura 44/2021. Permangono anche, per vero, profili di incertezza sui concreti tentativi effettuati da per il recupero anche presso il destinatario finale sloveno;
il che, Pt_1 unitamente al sopra riferito ritardo nell'allerta (che avrebbe fornito maggiori chance nel rivolgersi allo stesso vettore), comporta la percentuale in diminuzione per i danni evitabili di cui subito appresso. Resta fermo, naturalmente, che la mancanza di piena consapevolezza dell'accaduto, pur in parte ad tessa imputabile, non ha fatto scattare (per Pt_1 come più sopra specificato allorché si è esaminato l'appello incidentale) in suo danno il termine decadenziale, regnando comunque in capo a obiettiva Pt_1 incertezza sulla sorte della merce e sugli ordini impartiti (per come emerge anche dalle comunicazioni successive tra le parti). pagina 11 di 13 §§ Ciò detto, reputa il collegio che, dalle descritte condotte, debba configurarsi, ai fini risarcitori, a carico del danneggiato non certo il maggior grado di Pt_1 colpa rispetto all'appellata (siccome invece riconosciuto dal Tribunale), bensì quello, inferiore, precisamente computato nella misura del 15% ex art.1227 comma 1 c.c. e nel 35% nella valutazione di aggravamento ex art.1227 comma 2 c.c.; quindi l'appellata deve rispondere del 50% del totale del danno (€ 171.310,000 di cui € 160.000,00 costo acquisto ed il resto per lucro cessante), e cioè per complessivi € 85.655,00. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata va elevata a tale somma (comprensiva di rivalutazione ed interessi) la condanna di Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo (accoglimento domanda risoluzione e parziale di quella di risarcimento), vanno poste a carico di nella misura dei 2/3 e per la restante parte interamente compensate e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002. P.T.M La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Como, Parte_1 in parziale riforma della stessa, eleva la condanna dell'appellata a complessivi € 85.655,00. Condanna l'appellata al pagamento dei 2/3 delle spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da 52.000 a 260.000) in complessivi € 6.500,00 per il primo grado e in complessivi € 5.000,00 per il presente grado;
oltre per entrambi IVA e CPA rimorso 2/3 contributi unificati e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
pagina 12 di 13 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_1 previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano Il Presidente dott.ssa Anna Mantovani
pagina 13 di 13