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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 654/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. C.F.: , nato a [...] il 1° gennaio 1977, residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa, traversa Sinerchia n 42/9, con studio in Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/f, rappresentato e difeso da se stesso;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta dell'11.3.2025, il presidente delegato con ordinanza del 14.6.2025 ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
emesso in data 14.2.2024 dal Giudice onorario del settore lavoro di questo Tribunale con cui gli è stato liquidato l'importo di € 427,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di , ammessa al patrocino a spese dello nella causa di opposizione a Parte_2 Pt_3
ordinanza ingiunzione in materia di previdenza iscritta al n. 1227/2023 R.G. definita con sentenza n.75/2024 del 2.2.2024.
pagina 1 di 4 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato con riferimento all'esclusione della liquidazione dei compensi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, eccependo che l'attività defensionale è stata prestata e che pertanto i relativi compensi vanno riconosciuti.
Sotto altro aspetto ha contestato la determinazione dei compensi alla stregua del parametro di cui all'art. 13 c.p.c. non vertendosi in materia di prestazioni alimentari o periodiche.
Ha insistito quindi per la liquidazione del compenso nella misura richiesta.
Con decreto del 26.2.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 22.10.2024 per la comparizione delle parti.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza di discussione e decisione dell'11.3.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale, sulle note depositate dal ricorrente è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è fondata.
L'avv. ha infatti documentato la partecipazione all'udienza del 5.7.2023 nella quale, nel Pt_1 contraddittorio delle parti, è stata trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
ha prodotto inoltre la memoria di costituzione dell' che è stata esaminata dallo stesso quale difensore della CP_2
parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
E' stato altresì allegato il verbale dell'udienza dell'11.10.2023 nella quale l'avv. ha svolto Pt_1 attività defensionale chiedendo “alla luce delle rideterminazione della sanzione in misura ridotta ad opera dell' chiede un rinvio al fine di poter valutare, unitamente all'Ente resistente, la possibilità CP_2 di rateizzare l'importo rideterminato”.
Ha prodotto, infine, il verbale dell'udienza di discussione della causa del 2.2.2024 nella quale l'avv. ha chiesto “dichiararsi cessata la materia del contendere attesa l'adesione della ricorrente alla Pt_1
rideterminazione della sanzione in misura ridotta ed al pagamento secondo il piano di rateizzazione accettato dall' . CP_2
Alla luce della suindicata documentazione deve pertanto ritenersi provata l'attività defensionale svolta dall'avv. anche per la fase di trattazione e per la fase decisionale, in conformità al dettato dell'art. Pt_1
4 DM 55/14 e succ agg..
pagina 2 di 4 Ne consegue che l'esclusione delle dette fasi è errata.
Quanto alla quantificazione del compenso va tenuto conto della semplicità dell'attività defensionale svolta per entrambe le fasi cosicché il relativo compenso va determinato nei valori minimi dello scaglione tabellare di riferimento.
E' fondata altresì l'ulteriore doglianza relativa alla determinazione dei compensi in base al criterio dell'art. 13 c.p.c. non avendo la causa ad oggetto prestazioni alimentari o periodiche, ma vertendosi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione di natura previdenziale.
Fermo quanto sopra, la determinazione del compenso per le fasi studio e introduttiva va fatta tenendo conto che i valori medi dello scaglione di riferimento (nel caso di specie quello della tabella 4 allegata al DM cit.) rappresentano la misura massima liquidabile a norma dell'art. 82 DPR 115/2002 e che, in conformità ai criteri adottati da questo tribunale per le liquidazioni dei compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va di norma liquidato il compenso nella misura intermedia tra il medio ed il minimo.
Ne segue che tenuto conto dei superiori criteri all'avv. va liquidato per l'attività defensionale Pt_1
svolta in favore della parte il seguente compenso: Parte_2
€ 697 fase studio;
€ €583 fase introduttiva;
€ 832 fase trattazione;
€ 1,011 fase decisionale;
totale: € 3.123 da dimidiarsi in complessivi € 1.561,50 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, oltre accessori.
Le spese vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate secondo dispositivo, in CP_1
base al D.M. n. 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria, nei valori minimi attesa l'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 654/2024 R.G., così provvede: in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. per la Parte_1 causale di cui in motivazione in complessivi € 1.561,50, già dimidiati ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 850,50 per compensi ed € 98 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, il 14.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. C.F.: , nato a [...] il 1° gennaio 1977, residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa, traversa Sinerchia n 42/9, con studio in Siracusa, Viale Scala Greca n. 181/f, rappresentato e difeso da se stesso;
ricorrente contro
CF. in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
resistente in esito all'udienza di discussione a trattazione scritta dell'11.3.2025, il presidente delegato con ordinanza del 14.6.2025 ha posto in decisione la causa con riserva del deposito della sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
emesso in data 14.2.2024 dal Giudice onorario del settore lavoro di questo Tribunale con cui gli è stato liquidato l'importo di € 427,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in favore di , ammessa al patrocino a spese dello nella causa di opposizione a Parte_2 Pt_3
ordinanza ingiunzione in materia di previdenza iscritta al n. 1227/2023 R.G. definita con sentenza n.75/2024 del 2.2.2024.
pagina 1 di 4 Ha dedotto l'illegittimità del decreto impugnato con riferimento all'esclusione della liquidazione dei compensi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, eccependo che l'attività defensionale è stata prestata e che pertanto i relativi compensi vanno riconosciuti.
Sotto altro aspetto ha contestato la determinazione dei compensi alla stregua del parametro di cui all'art. 13 c.p.c. non vertendosi in materia di prestazioni alimentari o periodiche.
Ha insistito quindi per la liquidazione del compenso nella misura richiesta.
Con decreto del 26.2.2024 il Presidente delegato ha fissato, ex art. 281 decies e ssgg c.p.c., l'udienza del 22.10.2024 per la comparizione delle parti.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza di discussione e decisione dell'11.3.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale, sulle note depositate dal ricorrente è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies ultimo comma e 281 terdecies c.p.c.. xxx
Preliminarmente deve darsi atto della tempestività dell'opposizione che è stata proposta nei termini di rito.
Sempre in limine deve poi dichiararsi la contumacia del , che regolarmente Controparte_1
attinto dalla notifica del ricorso non si è costituito.
Nel merito l'opposizione è fondata.
L'avv. ha infatti documentato la partecipazione all'udienza del 5.7.2023 nella quale, nel Pt_1 contraddittorio delle parti, è stata trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
ha prodotto inoltre la memoria di costituzione dell' che è stata esaminata dallo stesso quale difensore della CP_2
parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
E' stato altresì allegato il verbale dell'udienza dell'11.10.2023 nella quale l'avv. ha svolto Pt_1 attività defensionale chiedendo “alla luce delle rideterminazione della sanzione in misura ridotta ad opera dell' chiede un rinvio al fine di poter valutare, unitamente all'Ente resistente, la possibilità CP_2 di rateizzare l'importo rideterminato”.
Ha prodotto, infine, il verbale dell'udienza di discussione della causa del 2.2.2024 nella quale l'avv. ha chiesto “dichiararsi cessata la materia del contendere attesa l'adesione della ricorrente alla Pt_1
rideterminazione della sanzione in misura ridotta ed al pagamento secondo il piano di rateizzazione accettato dall' . CP_2
Alla luce della suindicata documentazione deve pertanto ritenersi provata l'attività defensionale svolta dall'avv. anche per la fase di trattazione e per la fase decisionale, in conformità al dettato dell'art. Pt_1
4 DM 55/14 e succ agg..
pagina 2 di 4 Ne consegue che l'esclusione delle dette fasi è errata.
Quanto alla quantificazione del compenso va tenuto conto della semplicità dell'attività defensionale svolta per entrambe le fasi cosicché il relativo compenso va determinato nei valori minimi dello scaglione tabellare di riferimento.
E' fondata altresì l'ulteriore doglianza relativa alla determinazione dei compensi in base al criterio dell'art. 13 c.p.c. non avendo la causa ad oggetto prestazioni alimentari o periodiche, ma vertendosi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione di natura previdenziale.
Fermo quanto sopra, la determinazione del compenso per le fasi studio e introduttiva va fatta tenendo conto che i valori medi dello scaglione di riferimento (nel caso di specie quello della tabella 4 allegata al DM cit.) rappresentano la misura massima liquidabile a norma dell'art. 82 DPR 115/2002 e che, in conformità ai criteri adottati da questo tribunale per le liquidazioni dei compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va di norma liquidato il compenso nella misura intermedia tra il medio ed il minimo.
Ne segue che tenuto conto dei superiori criteri all'avv. va liquidato per l'attività defensionale Pt_1
svolta in favore della parte il seguente compenso: Parte_2
€ 697 fase studio;
€ €583 fase introduttiva;
€ 832 fase trattazione;
€ 1,011 fase decisionale;
totale: € 3.123 da dimidiarsi in complessivi € 1.561,50 ai sensi dell'art. 130 DPR 115/2002, oltre accessori.
Le spese vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate secondo dispositivo, in CP_1
base al D.M. n. 55/2014 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa ed esclusa la fase istruttoria, nei valori minimi attesa l'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 654/2024 R.G., così provvede: in accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'avv. per la Parte_1 causale di cui in motivazione in complessivi € 1.561,50, già dimidiati ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 850,50 per compensi ed € 98 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, il 14.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
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