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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati: dott.ssa AN RA Presidente rel-est. dott. Michele Moggi Giudice dott.ssa Giulia Capannoli Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1759 /2025 vertente tra
, c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.07.1985, residente in [...],elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Domenico Carello, c.f. sito C.F._2 in Siena V.le Sardegna 14/C, che la rappresenta e difende in virtù della procura apposta in calce al ricorso c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 residente in [...], professione dipendente a tempo indeterminato, titolo di studio diploma di scuola media superiore, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato, in virtù di mandato rilasciato su foglio cartaceo separato da intendersi apposto in calce al presente atto ai sensi dell'art.83 III comma c.p.c., dall' Avv. Lucia Secchi Tarugi (c.f. del Foro di Siena C.F._4
RICORRENTI
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali)
Pubblico Ministero : ATTI TRASMESSI in data 19.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025 i ricorrenti Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Siena per sentir regolamentare la Parte_2 responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore Persona_1
A fondamento della domanda hanno assunto: - di avere avuto un lungo rapporto di convivenza more uxorio dal quale è nato, a Siena, il 29 .05.2017 Persona_1 ad oggi minorenne;
che il rapporto tra loro si era deteriorato al punto da portare alla fine della convivenza;
che dopo innumerevoli tentativi, le parti erano addivenute, ad un accordo alle seguenti condizioni :
1.I comparenti si impegnano affinché il figlio minore possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, al fine di garantire allo stesso le cure, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2.Le parti concordano che la casa familiare di esclusiva proprietà del Sig. Parte_2
resterà allo stesso assegnata.
3.Piano genitoriale proposto dalle parti:
a) Affidamento
l'affidamento sarà condiviso tra i genitori, risiederà con la madre, i Persona_1
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo che le decisioni di maggiore interesse per il minore siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, mentre quelle ordinarie saranno assunte da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
Al fine di garantire al figlio la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del minore, con la necessaria gradualità e la massima cautela le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni.
b) Collocazione e residenza il piccolo sarà collocato presso la madre e risiederà nella medesima Per_1 abitazione della stessa;
c) Diritto di visita
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il lunedì verrà preso, all'uscita della scuola, dal padre, il quale lo terrà con sé sino a giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Detto giovedì la madre lo riprenderà con sé all ' uscita della scuola;
- nella settimana successiva verrà sempre preso dal padre all'uscita della scuola il lunedì, rimarrà con il padre sino a mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola.
Lo stesso mercoledì lo riprenderà la madre all'uscita della scuola e lo terrà con sé sino a sabato mattina, quando, verso le ore 9.00, verrà consegnato al padre, il quale lo terrà per tutto il WE e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
d) AN
- per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con i genitori i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio. Il prossimo Natale, dal 23 dicembre al 29 dicembre 2025, il piccolo lo Per_1 trascorrerà con la madre;
- per le vacanze scolastiche pasquali, il figlio le trascorrerà ad anni alterni con i genitori, iniziando da Pasqua 2025 che trascorrerà con il padre;
- per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno quindici giorni anche non consecutivi. Dette vacanze dovranno essere programmate e concordate con un congruo anticipo in modo di permettere l'organizzazione delle stesse. Pertanto, entro il 15 maggio di ogni anno i genitori dovranno concordare i luoghi, le date, le modalità etc, riguardanti dette vacanze estive.
e) Mantenimento del minore
Il padre dovrà versare, a decorrere da marzo 2025, entro il 20 di ogni mese, un mantenimento per il piccolo pari ad € 400,00 mensili, somma che ogni anno Per_1
verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
e sarà fiscalmente a carico del padre al 100% Parte_3 Per_1
f) Spese ordinarie e straordinarie
I genitori, per il corrispondente periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni, si faranno carico di tutte le relative spese ordinarie, ossia vitto, alloggio, abbigliamento ordinario. Le spese ordinarie a cadenza mensile e/o annuale (tipo abbonamenti, palestra etc) saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie non urgenti dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
In ogni caso le parti accettano espressamente il protocollo del Tribunale di Siena, e, pertanto, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Il rimborso delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data in cui le predette spese sono state sostenute. In ogni caso, per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti concordano di regolare le spese come da protocollo del Tribunale di Siena, da intendersi qui integralmente trascritto.
g) Documenti.
Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità ai fini della validità per l'espatrio propria e del minore.
L'Ufficio del P.M. ha ricevuto gli atti in data 19.5.2025
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede Parte_2 come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 13.10.2025
La Presidente est.
AN RA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, composto dai magistrati: dott.ssa AN RA Presidente rel-est. dott. Michele Moggi Giudice dott.ssa Giulia Capannoli Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1759 /2025 vertente tra
, c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
19.07.1985, residente in [...],elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Domenico Carello, c.f. sito C.F._2 in Siena V.le Sardegna 14/C, che la rappresenta e difende in virtù della procura apposta in calce al ricorso c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_2 C.F._3 residente in [...], professione dipendente a tempo indeterminato, titolo di studio diploma di scuola media superiore, cittadinanza italiana, difeso e rappresentato, in virtù di mandato rilasciato su foglio cartaceo separato da intendersi apposto in calce al presente atto ai sensi dell'art.83 III comma c.p.c., dall' Avv. Lucia Secchi Tarugi (c.f. del Foro di Siena C.F._4
RICORRENTI
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali)
Pubblico Ministero : ATTI TRASMESSI in data 19.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.5.2025 i ricorrenti Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Siena per sentir regolamentare la Parte_2 responsabilità genitoriale rispetto al figlio minore Persona_1
A fondamento della domanda hanno assunto: - di avere avuto un lungo rapporto di convivenza more uxorio dal quale è nato, a Siena, il 29 .05.2017 Persona_1 ad oggi minorenne;
che il rapporto tra loro si era deteriorato al punto da portare alla fine della convivenza;
che dopo innumerevoli tentativi, le parti erano addivenute, ad un accordo alle seguenti condizioni :
1.I comparenti si impegnano affinché il figlio minore possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, al fine di garantire allo stesso le cure, l'educazione, l'istruzione e l'assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2.Le parti concordano che la casa familiare di esclusiva proprietà del Sig. Parte_2
resterà allo stesso assegnata.
3.Piano genitoriale proposto dalle parti:
a) Affidamento
l'affidamento sarà condiviso tra i genitori, risiederà con la madre, i Persona_1
genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo che le decisioni di maggiore interesse per il minore siano assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima, mentre quelle ordinarie saranno assunte da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza.
Al fine di garantire al figlio la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del minore, con la necessaria gradualità e la massima cautela le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni.
b) Collocazione e residenza il piccolo sarà collocato presso la madre e risiederà nella medesima Per_1 abitazione della stessa;
c) Diritto di visita
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il lunedì verrà preso, all'uscita della scuola, dal padre, il quale lo terrà con sé sino a giovedì mattina quando lo accompagnerà a scuola. Detto giovedì la madre lo riprenderà con sé all ' uscita della scuola;
- nella settimana successiva verrà sempre preso dal padre all'uscita della scuola il lunedì, rimarrà con il padre sino a mercoledì mattina, quando il padre lo accompagnerà a scuola.
Lo stesso mercoledì lo riprenderà la madre all'uscita della scuola e lo terrà con sé sino a sabato mattina, quando, verso le ore 9.00, verrà consegnato al padre, il quale lo terrà per tutto il WE e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina.
d) AN
- per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con i genitori i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre fino al 6 gennaio. Il prossimo Natale, dal 23 dicembre al 29 dicembre 2025, il piccolo lo Per_1 trascorrerà con la madre;
- per le vacanze scolastiche pasquali, il figlio le trascorrerà ad anni alterni con i genitori, iniziando da Pasqua 2025 che trascorrerà con il padre;
- per le vacanze estive, il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno quindici giorni anche non consecutivi. Dette vacanze dovranno essere programmate e concordate con un congruo anticipo in modo di permettere l'organizzazione delle stesse. Pertanto, entro il 15 maggio di ogni anno i genitori dovranno concordare i luoghi, le date, le modalità etc, riguardanti dette vacanze estive.
e) Mantenimento del minore
Il padre dovrà versare, a decorrere da marzo 2025, entro il 20 di ogni mese, un mantenimento per il piccolo pari ad € 400,00 mensili, somma che ogni anno Per_1
verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
e sarà fiscalmente a carico del padre al 100% Parte_3 Per_1
f) Spese ordinarie e straordinarie
I genitori, per il corrispondente periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni, si faranno carico di tutte le relative spese ordinarie, ossia vitto, alloggio, abbigliamento ordinario. Le spese ordinarie a cadenza mensile e/o annuale (tipo abbonamenti, palestra etc) saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che richiedono il preventivo consenso dell' altro genitore, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie non urgenti dovranno essere previamente concordate tra i genitori.
In ogni caso le parti accettano espressamente il protocollo del Tribunale di Siena, e, pertanto, le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra i genitori.
Il rimborso delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data in cui le predette spese sono state sostenute. In ogni caso, per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti concordano di regolare le spese come da protocollo del Tribunale di Siena, da intendersi qui integralmente trascritto.
g) Documenti.
Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e della carta di identità ai fini della validità per l'espatrio propria e del minore.
L'Ufficio del P.M. ha ricevuto gli atti in data 19.5.2025
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede Parte_2 come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 13.10.2025
La Presidente est.
AN RA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive