TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica TO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9981 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI SALVO ROSARIO e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. DI SALVO ROSARIO
PARTE ATTRICE
contro
. E DESTINAZ. BENI Controparte_1
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO e, elettivamente domiciliato in VIA
ALCIDE DE GASPERI 81 90100 PALERMO, presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare l'insussistenza del credito da indennità di occupazione abusiva dell'immobile sito in Palermo, Via dei Picciotti nn. 11-11a-11b oggetto di decreto di confisca definitiva.
In punto di fatto ha dedotto che il bene oggetto di causa era stato originariamente concesso in locazione al proprio padre nel 1984 dall'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di un procedimento di prevenzione nei confronti di e che l' a seguito della Persona_1 CP_1
confisca, aveva notificato un'ordinanza di sgombero il 10.01.2014 e successivamente, con provvedimento notificato il 12.07.2024 aveva richiesto il pagamento di una somma pari a €83.407,44, comprensiva di indennità e interessi, per il periodo di presunta occupazione sine titulo dall'01.11.2012 al
06.07.2024.
In punto di diritto, ha contestato radicalmente la legittimità della pretesa creditoria, eccependo la perdita di efficacia del titolo esecutivo – rappresentata dall'ordinanza di sgombero- per decorso del termine decennale, la prescrizione degli importi maturati fino al 31/12/2019 e contestando l'erroneità del criterio di calcolo degli importi richiesti con riferimento all'applicazione dei valori OMI.
In via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di un equo indennizzo invocando l'art. 52 D.Lgs. 159/2011. Costituendosi in giudizio l' dei beni Controparte_2
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ribadito la legittimità della propria pretesa creditoria evidenziando che l'occupazione sine titulo ha impedito la destinazione pubblicistica del bene e che la prescrizione del proprio credito, era stata interrotta dall'impugnativa giurisdizionale avverso il provvedimento di sgombero e non era ancora maturata.
Così riassunti i termini della controversia, deve rilevarsi che risulta provato, oltre che non contestato, che parte ricorrente abbia conseguito la disponibilità degli immobili oggetto di causa in forza del contratto di locazione del 30.11.1984, successivamente rinnovato in data 1.3.1992 e regolarmente registrato- a fronte del versamento di un canone aggiornato ad €
303,00 mensili ( cfr. copia dei contratti e della corrispondenza con l'amministratore giudiziario allegati al ricorso).
E' altresì pacifico che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del
TAR del Lazio che ha rigettato l'impugnazione proposta dall'attore, il contratto di locazione si sia risolto in forza dell'ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, co. 2, l. 575/65, notificata il 16.12.2014.
Ciò posto, la disciplina dei rapporti fra le parti, a seguito della risoluzione del contratto e della perdurante occupazione dell'immobile, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1591 c.c. che prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Occorre, poi, segnalare che, a seguito della risoluzione del contratto di locazione, l'obbligo del conduttore di dare il corrispettivo convenuto, ex art. 1591 c.c., in caso di ritardo nella restituzione del bene, non richiede particolari formalità, posto che l'obbligo di riconsegna dell'immobile al termine del contratto locatizio nasce dalla legge.
Il pagamento dell'indennità di cui al 1591 c.c. deve, quindi, essere adempiuto dal conduttore senza previa costituzione in mora, fino al momento dell'effettiva riconsegna (Cass. n. 15876/2013, Cass. n. 890/2016; Cass. n. n.
10926/2018).
Orbene, nel caso di specie, l' resistente, in forza del provvedimento CP_1
definitivo di confisca, è divenuta proprietaria dell'immobile locato e ciò determina, ai sensi dell'art. 1602 c.c., la cessione, a suo favore, del contratto di locazione e dei diritti e obblighi che derivano dalla cessazione dello stesso, senza necessità del consenso del conduttore (cfr. Cass., n. 11895/2008; Cass.,
n. n. 17986 /2014).
Da ciò deriva che dal momento dell'avvenuta risoluzione del rapporto, da far coincidere con la data di notifica dell'ordinanza di sgombero (16.12.2014), il conduttore che sia restato nella detenzione del bene locato è tenuto a versare il risarcimento previsto dall'art. 1591 c.c. in favore dell'acquirente dell'immobile fino alla data del 06.07.2024 indicata nella richiesta di pagamento notificata 12.07.2024.
Riguardo al credito maturato in tale arco temporale la società ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito per gli importi maturati nel quinquennio anteriore al primo atto interruttivo.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591 c.c. -trattandosi di danno da inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale- si prescrive nel termine di dieci anni (cfr. Cass., sent. n. 14243/1999 e Sent. n. 3183/2006).
Deve, pertanto, ritenersi che rispetto all'atto interruttivo del 12 luglio 2024 non fosse decorso il termine decennale di prescrizione.
Con riferimento alla quantificazione del credito occorre invece, considerare che ai sensi dell'articolo 1591 c.c. l'importo mensile dovuto dal ricorrente è pari al canone concordato con la parte di euro 303,00.
Da ciò deriva che per l'arco temporale della mora nella restituzione del bene
(pari a 114 mesi e 22 giorni) l'importo complessivo dell'indennità da versare è pari ad euro € 34.757,19.
Va, poi, rigettata la richiesta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 52 del Codice
Antimafia.
Va, infatti, evidenziato che la fattispecie normativa invocata da parte attrice non si applica al caso di specie.
La confisca del bene oggetto di causa, infatti, è intervenuta in forza di decreto del 7.2.1984, sicchè deve trovare applicazione la legge n. 575/1965 che non contempla il diritto ad un equo indennizzo in caso di risoluzione dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento per effetto della confisca.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 c pc per disporre la compensazione in ragione del 60% delle spese processuali e per porre la parte residua che si liquida ai sensi del dm 55 del 2014 ( scaglione di riferimento fino a € 260.000,00 parametri minimi in ragione della non particolare complessità) pari a € 2.820,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte attrice prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,:
- rigetta parzialmente l'azione proposta in atto di citazione e per l'effetto accerta che parte attrice è debitrice in favore dell'Agenzia convenuta, ai sensi dell'art. 1591 c.c., dell'importo di € 34.757,19 per il periodo dal 16.12.2014 al
6.7.2024;
- rigetta la richiesta di indennizzo ex art. 52 del Codice Antimafia;
- dispone la compensazione in ragione del 60% delle spese di lite e pone la parte residua che si liquida ai sensi del dm 55 del 2014 (scaglione di riferimento fino a € 260.000,00 parametri minimi in ragione della non particolare complessità) pari a € 2.820,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte attrice prevalentemente soccombente;
Così deciso in Palermo, in data 19/11/2025 .
Il Giudice
Monica TO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica TO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc e dell'art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9981 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DI SALVO ROSARIO e , con elezione di domicilio in Indirizzo
Telematico, presso il difensore avv. DI SALVO ROSARIO
PARTE ATTRICE
contro
. E DESTINAZ. BENI Controparte_1
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO e, elettivamente domiciliato in VIA
ALCIDE DE GASPERI 81 90100 PALERMO, presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
PARTE CONVENUTA OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare l'insussistenza del credito da indennità di occupazione abusiva dell'immobile sito in Palermo, Via dei Picciotti nn. 11-11a-11b oggetto di decreto di confisca definitiva.
In punto di fatto ha dedotto che il bene oggetto di causa era stato originariamente concesso in locazione al proprio padre nel 1984 dall'amministratore giudiziario nominato nell'ambito di un procedimento di prevenzione nei confronti di e che l' a seguito della Persona_1 CP_1
confisca, aveva notificato un'ordinanza di sgombero il 10.01.2014 e successivamente, con provvedimento notificato il 12.07.2024 aveva richiesto il pagamento di una somma pari a €83.407,44, comprensiva di indennità e interessi, per il periodo di presunta occupazione sine titulo dall'01.11.2012 al
06.07.2024.
In punto di diritto, ha contestato radicalmente la legittimità della pretesa creditoria, eccependo la perdita di efficacia del titolo esecutivo – rappresentata dall'ordinanza di sgombero- per decorso del termine decennale, la prescrizione degli importi maturati fino al 31/12/2019 e contestando l'erroneità del criterio di calcolo degli importi richiesti con riferimento all'applicazione dei valori OMI.
In via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di un equo indennizzo invocando l'art. 52 D.Lgs. 159/2011. Costituendosi in giudizio l' dei beni Controparte_2
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ribadito la legittimità della propria pretesa creditoria evidenziando che l'occupazione sine titulo ha impedito la destinazione pubblicistica del bene e che la prescrizione del proprio credito, era stata interrotta dall'impugnativa giurisdizionale avverso il provvedimento di sgombero e non era ancora maturata.
Così riassunti i termini della controversia, deve rilevarsi che risulta provato, oltre che non contestato, che parte ricorrente abbia conseguito la disponibilità degli immobili oggetto di causa in forza del contratto di locazione del 30.11.1984, successivamente rinnovato in data 1.3.1992 e regolarmente registrato- a fronte del versamento di un canone aggiornato ad €
303,00 mensili ( cfr. copia dei contratti e della corrispondenza con l'amministratore giudiziario allegati al ricorso).
E' altresì pacifico che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del
TAR del Lazio che ha rigettato l'impugnazione proposta dall'attore, il contratto di locazione si sia risolto in forza dell'ordinanza di sgombero ex art. 2 decies, co. 2, l. 575/65, notificata il 16.12.2014.
Ciò posto, la disciplina dei rapporti fra le parti, a seguito della risoluzione del contratto e della perdurante occupazione dell'immobile, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1591 c.c. che prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Occorre, poi, segnalare che, a seguito della risoluzione del contratto di locazione, l'obbligo del conduttore di dare il corrispettivo convenuto, ex art. 1591 c.c., in caso di ritardo nella restituzione del bene, non richiede particolari formalità, posto che l'obbligo di riconsegna dell'immobile al termine del contratto locatizio nasce dalla legge.
Il pagamento dell'indennità di cui al 1591 c.c. deve, quindi, essere adempiuto dal conduttore senza previa costituzione in mora, fino al momento dell'effettiva riconsegna (Cass. n. 15876/2013, Cass. n. 890/2016; Cass. n. n.
10926/2018).
Orbene, nel caso di specie, l' resistente, in forza del provvedimento CP_1
definitivo di confisca, è divenuta proprietaria dell'immobile locato e ciò determina, ai sensi dell'art. 1602 c.c., la cessione, a suo favore, del contratto di locazione e dei diritti e obblighi che derivano dalla cessazione dello stesso, senza necessità del consenso del conduttore (cfr. Cass., n. 11895/2008; Cass.,
n. n. 17986 /2014).
Da ciò deriva che dal momento dell'avvenuta risoluzione del rapporto, da far coincidere con la data di notifica dell'ordinanza di sgombero (16.12.2014), il conduttore che sia restato nella detenzione del bene locato è tenuto a versare il risarcimento previsto dall'art. 1591 c.c. in favore dell'acquirente dell'immobile fino alla data del 06.07.2024 indicata nella richiesta di pagamento notificata 12.07.2024.
Riguardo al credito maturato in tale arco temporale la società ricorrente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito per gli importi maturati nel quinquennio anteriore al primo atto interruttivo.
L'eccezione è infondata.
Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, a norma dell'art. 1591 c.c. -trattandosi di danno da inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale- si prescrive nel termine di dieci anni (cfr. Cass., sent. n. 14243/1999 e Sent. n. 3183/2006).
Deve, pertanto, ritenersi che rispetto all'atto interruttivo del 12 luglio 2024 non fosse decorso il termine decennale di prescrizione.
Con riferimento alla quantificazione del credito occorre invece, considerare che ai sensi dell'articolo 1591 c.c. l'importo mensile dovuto dal ricorrente è pari al canone concordato con la parte di euro 303,00.
Da ciò deriva che per l'arco temporale della mora nella restituzione del bene
(pari a 114 mesi e 22 giorni) l'importo complessivo dell'indennità da versare è pari ad euro € 34.757,19.
Va, poi, rigettata la richiesta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 52 del Codice
Antimafia.
Va, infatti, evidenziato che la fattispecie normativa invocata da parte attrice non si applica al caso di specie.
La confisca del bene oggetto di causa, infatti, è intervenuta in forza di decreto del 7.2.1984, sicchè deve trovare applicazione la legge n. 575/1965 che non contempla il diritto ad un equo indennizzo in caso di risoluzione dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento per effetto della confisca.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti sussistono i presupposti previsti dall'articolo 92 c pc per disporre la compensazione in ragione del 60% delle spese processuali e per porre la parte residua che si liquida ai sensi del dm 55 del 2014 ( scaglione di riferimento fino a € 260.000,00 parametri minimi in ragione della non particolare complessità) pari a € 2.820,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte attrice prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,:
- rigetta parzialmente l'azione proposta in atto di citazione e per l'effetto accerta che parte attrice è debitrice in favore dell'Agenzia convenuta, ai sensi dell'art. 1591 c.c., dell'importo di € 34.757,19 per il periodo dal 16.12.2014 al
6.7.2024;
- rigetta la richiesta di indennizzo ex art. 52 del Codice Antimafia;
- dispone la compensazione in ragione del 60% delle spese di lite e pone la parte residua che si liquida ai sensi del dm 55 del 2014 (scaglione di riferimento fino a € 260.000,00 parametri minimi in ragione della non particolare complessità) pari a € 2.820,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% a carico di parte attrice prevalentemente soccombente;
Così deciso in Palermo, in data 19/11/2025 .
Il Giudice
Monica TO