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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5513 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ROSSINI LUCIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato MURATORI CASALI MARIA ROMANA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
04/04/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Bagno a Ripoli (FI) in data
Per_ Per_ 27/02/2005 e dalla loro unione sono nati i figli in data 21/01/2007 ed in data 03/08/2008.
2. I coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata da questo Tribunale con decreto del giorno 08/08/2018 e definizione del procedimento
R.G. 3718/2018.
3. Con ricorso del 14/11/2024, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, oltre a statuizioni accessorie di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra le parti, nonché tra genitori e figli.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito Controparte_1
concordando con la richiesta di scioglimento del matrimonio ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'udienza del 04/04/2025, ascolta le parti e udita la discussione dei loro
Difensori, il G.I. “evidenzia alle parti che, sulla base di quanto risulta al momento agli atti:
- i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla ricorrente non paiano sussistere, tenuto conto che alcun assegno per il mantenimento della moglie
è stato concordato in sede di separazione consensuale quando la situazione dei coniugi era in sostanza la medesima;
inoltre la ricorrente è laureata, ha già iniziato attività lavorativa corrispondente che può, e invero deve, incrementare, tenuto conto che le problematiche fisiche lamentate non sono a ciò ostative e che i due figli sono ormai grandi, con conseguente cessazione, o comunque radicale ridimensionamento, dei compiti di loro accudimento materiale;
- se anche la figlia maggiorenne si trasferisse dal padre, egli stesso riferisce che manterrebbe ampie frequentazioni con la madre il che non determinerebbe significativo mutamento dell'attuale situazione;
- il complessivo assetto delineato in separazione consensuale appaia, insomma, prima facie idoneo nel suo complesso a fornire equilibrata regolamentazione di ogni aspetto di reale interesse del nucleo e meriti conferma.
pagina 2 di 4 Per tale ragione il G.I. propone alle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. di confermare i patti separativi con le seguenti precisazioni:
- nulla viene pattuito in relazione a regime di affidamento, collocazione prevalente Per_ Per_ e frequentazioni di , vista la sua maggiore età; per invece, gli accordi restano inalterati;
- la misura del contributo per il mantenimento della prole a carico del padre (euro
250,00 mensili per ciascun figlio) è soggetta a rivalutazione secondo ISTAT a far data dall'originario accordo;
- la moglie rinuncia all'assegno divorzile;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Entrambe le parti hanno accettano la proposta ricevuta e la causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della prole.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 27/02/2005 in
BAGNO A RIPOLI (FI) da (nata in [...] il Parte_1
04/02/1969) con nato a [...] il [...]), Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BAGNO A
RIPOLI (FI), atto n. 4, parte I, anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva;
pagina 3 di 4 3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BAGNO A RIPOLI (FI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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