Articolo 12 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 dicembre 1999
Art. 12. (Indennita' spettanti al giudice di pace) 1. All' articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo". 2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). - 1.
L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non piu' di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace e' corrisposta una indennita' di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non piu' di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescienza comunque denominati".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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