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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1421 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Arturo Cancrini;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E in sigla , C.F. ON CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Roma per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la conveniva in giudizio la ., esponendo che: Parte_1 ON
-nell'ambito del progetto di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Agrigento”, a seguito Cont della risoluzione contrattuale disposta dalla in danno dell' erano stati Parte_2 affidati alla i lavori di completamento del tratto della Galleria naturale “Lercara”, per Parte_1
l'importo di € 23.329.395,77, di cui € 2.816.649,39 per oneri di sicurezza;
-i lavori erano stati consegnati in data 13.11.2012 e, in data 29.1.2013, era stato sottoscritto il relativo contratto;
-tuttavia, la consegna dei lavori doveva essere considerata parziale e frammentaria, in quanto –subito dopo- l'impresa aveva riscontrato una serie di impedimenti ed interferenze che non avevano consentito di procedere con l'esecuzione dei lavori come previsto nel programma contrattuale;
-in particolare, l'Impresa aveva riscontrato delle carenze e lacunosità del progetto esecutivo, oltre alla indisponibilità di numerose aree ubicate in punti strategici per l'avanzamento dei lavori;
-tali problematiche non avevano consentito all'appaltatrice per lungo tempo, e almeno sino al 25.2.2014 (468 giorni dopo la consegna dei lavori), di svolgere lavorazioni all'interno della galleria;
-ancora, in corso d'opera l'Impresa si era vista costretta a fronteggiare il rilascio delle autorizzazioni del Corpo regionale delle miniere, rilasciata solo in data 21.2.2013;
-l'Impresa, pertanto, aveva potuto dar corso alle attività propedeutiche non prima del 12.3.2013 a causa del mancato allontanamento del materiale vario abbandonato all'interno della galleria dal precedente appalto;
, non risultavano ultimate le procedure di occupazione e di esproprio, tanto che l'Impresa era CP_3 stata impossibilitata ad accedere alle aree esterne, e vi erano difficoltà nell'approvvigionamento dell'energia elettrica in quanto le cabine elettriche ricadevano su proprietà di terzi, in relazione ai quali mancavano titoli di accesso in capo alla committente;
-l'Impresa aveva, quindi, segnalato le problematiche alla committente, la quale tuttavia aveva provveduto con grave inerzia a risolvere le cause ostative, diffidando peraltro l'Impresa a procedere con i lavori;
-nel corso dell'appalto erano state, quindi, approvate due perizie di variante ed erano state iscritte numerose riserve nella contabilità dei lavori, al riconoscimento delle quali l'attrice aveva diritto.
- Premesso ciò, la società attrice chiedeva:
1) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconosciuta la somma di € 8.007.767,91 Parte_1 di cui alle riserve nn. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M,1N e, per l'effetto, condannare la . al pagamento della somma predetta, ovvero a quella diversa ritenuta ON di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconosciuta la somma di € 35.728,22 Parte_1 di cui alle riserve nn. 4, 4A, 4B e, per l'effetto, condannare la . al ON pagamento della somma predetta, ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconosciuta la somma di € 102.371,90 Parte_1 di cui alla riserva n. 7 e, per l'effetto, condannare la . al pagamento della ON somma predetta, ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva in giudizio la ., la quale chiedeva il rigetto delle domande ON attoree, deducendo che:
-l'appalto stipulato tra le parti era disciplinato dalle norme della parte III del D.Lgs. 163/2006 (contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori speciali), dalle pattuizioni contrattuali con i relativi allegati, con particolare riguardo alle Condizioni Generali di contratto ed. 2012;
-l'andamento dei lavori era risultato sin dall'inizio molto lento, in considerazione della inadeguatezza dell'organizzazione dei mezzi e delle risorse dell'Impresa appaltatrice;
-le attività in galleria erano iniziate di fatto nel mese di febbraio 2014 e prima si era registrata l'assenza in cantiere di risorse produttive, con l'eccezione di quelle necessarie per lo smaltimento dei cumuli di materiale lasciato dal precedente appaltatore (smaltimento effettuato con il ricorso a contratti di affidamento per il servizio di trasporto);
-ciò nonostante, la aveva da subito sollevato eccezioni pretestuose, cui la committente Parte_1 aveva sempre replicato, essendo costretta ad intimare una diffida ad adempiere contestando i seguenti inadempimenti:
a) ritardo sul programma operativo dei lavori;
b) mancata consegna della polizza assicurativa CAR di cui all'art. 11 della Convenzione;
c) ritardata acquisizione delle aree di cantiere ai sensi dell'art. 16-bis della Convenzione;
d) insussistenza dell'autorizzazione del corpo regionale delle miniere, la cui acquisizione rientrava nei compiti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 16.3 della Convenzione;
e) ritardo nel completamento dell'opera di accantieramento (ad esempio nell'approvvigionamento dell'energia elettrica);
f) ritardato completamento delle Procedure di qualifica dei materiali da costruzione, delle cave e dei siti di conferimento;
-a seguito della inadeguatezza organizzativa, dei ritardi nell'attività propedeutica e della incapacità di seguire il cronoprogramma, il primo Sal era stato emesso a marzo 2014, oltre un anno dopo la consegna dei lavori avvenuta in data 14.11.2012;
-peraltro, al momento della consegna dei lavori, l'Impresa aveva sottoscritto il verbale senza alcuna riserva. Nel verbale medesimo, l'Appaltatore aveva sottoscritto gli elaborati del Progetto esecutivo allegati al contratto, dichiarando di essersi recato sui luoghi per le operazioni di rito e di aver preso visione delle aree di accesso. Nel verbale, infine, si dava atto che erano state consegnate tutte le aree rilevanti, con la sola esclusione di quelle situate in prossimità degli imbocchi su cui insistevano cumuli di materiale depositati dal precedente appaltatore;
-nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice aveva iscritto numerose riserve, le quali tuttavia erano tardive e comunque infondate e la condotta della committenza era stata sempre improntata a canoni di correttezza, buona fede e cooperazione, al fine di agevolare l'adempimento da parte dell'appaltatrice;
-all'impresa appaltatrice, inoltre, non spettava alcunchè per interessi e rivalutazione monetaria, non essendo stato dimostrato un maggior nocumento dovuto alla svalutazione monetaria delle somme richieste.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di TU , ha così deciso: “ a) in parziale accoglimento delle domande attoree, CONDANNA la ON
. al pagamento in favore della società , della somma di € 2.035.274,35, già
[...] Parte_1 all'attualità oltre interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo;
b) RIGETTA le restanti domande proposte dalla società attrice;
c) CONDANNA la . alla refusione, in favore della società ON
, delle spese di lite, in ragione della metà, che liquida in € 23.494,00 per compensi Parte_1 ed € 1.686,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
d) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese di TU”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… 1 – Delimitazione del thema decidendum.
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto di appalto di lavori, stipulato nel 2005 tra la . ed il cui ON Controparte_4 successivamente è subentrata la a seguito della risoluzione in danno del precedente Parte_1 appaltatore, con cui sono stati affidati i lavori di ultimazione della nuova Galleria Lercara ad un'unica canna, sia il completamento o costruzione ex novo di opere esterne.
In particolare, l'impresa appaltatrice –lamentando vari inadempimenti da parte della Stazione appaltante- ha chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di € 8.007.767,91 di cui alle riserve nn. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M, 1N; della somma di € 35.728,22 di cui alle riserve nn. 4, 4A, 4B e della somma di € 102.371,90 di cui alla riserva n.
7. Con le suddette riserve, l'impresa appaltatrice ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa del prolungamento dei tempi dell'appalto.
Per contro, la committente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse richieste sia relativamente alla loro formulazione, sia relativamente alla loro incompatibilità con le clausole contrattuali, sia relativamente alla non veridicità dei fatti lamentati.
^^^^^^
2 – Normativa applicabile: Con riferimento alla iscrizione delle riserve, deve ritenersi che nella presente controversia trovino applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006, oltre alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto stipulato tra le parti.
Orbene, devesi innanzitutto premettere che anche con riferimento all'appalto in esame vige il principio, in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della Stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabilità dell'appalto.
Sicchè, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve cd. risarcitorie).
La normativa suindicata sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che – in ogni caso- le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
^^^^^^
3 – Ripartizione dell'onere della prova:
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, devesi osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti.
Sicchè, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi, l'iscrizione della riserva è tempestiva. (Sez. 1, Sentenza n. 17083 del 24/06/2008, Rv. 604128)”. Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi. (Sez. 1, Sentenza n. 14361 del 03/11/2000, Rv. 541343)”.
^^^^^^
4 – Le risultanze della TU: Passando all'esame del caso concreto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'impresa appaltatrice ha iscritto molteplici riserve.
Di conseguenza, nel corso del presente giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di: descrivere il concreto andamento dell'appalto; esaminare il dedotto anomalo andamento dell'appalto; verificare se, in presenza degli impedimenti lamentati dalla impresa appaltatrice, il progetto dell'opera in esame fosse comunque adeguato ovvero se fosse necessaria l'adozione di una perizia di variante e, in tal caso, quali opere e quali lavori dovessero essere da essa interessati;
valutare le riserve formulate dall'impresa e la congruità dei maggiori oneri lamentati dall'appaltatore; accertare se l'impresa esecutrice abbia effettuato lavori non previsti in contratto;
valutare la tempestività dell'iscrizione delle riserve.
Orbene, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha innanzitutto ricostruito l'andamento dell'appalto, verificando che l'anomalo andamento del cantiere è ascrivibile alla intempestiva consegna delle aree di sedime dei cumuli di terra da rimuovere nei primi 90 giorni del cantiere;
della certificazione BOE propedeutica alla esecuzione delle opere esterne;
dei Collaudi statici o dei Verbali di consistenza dei manufatti abbandonati dalla precedente appaltatrice;
nonché alla necessità di rielaborare totalmente il progetto strutturale dei ponti ferroviari e del ponte stradale in base ai nuovi calcoli richiesti dall'installazione di appoggi a norma CE;
all'assenza della concessione Anas per la costruzione del ponte della SS 189 sul Torrente Morello in corrispondenza della ricalibratura dell'alveo di quest'ultimo; alle incongruenze tra il PE e lo stato dei luoghi alle ripartenze degli savi lato PA e AG, cioè agli inconvenienti emersi in corso di riappalto della Variante 2.1-Galleria Lercara.
Risultano, per contro, infondate le lamentele dell'attrice sui costi delle verifiche topografiche su di Cont essa incombenti;
sulle interferenze ferroviarie o telefoniche, la cui rimozione risulta affidata da a terzi;
sulla ricerca di altre aree per l'allestimento del cantiere e il deposito dei cumuli che, sebbene eseguita per sopperire alle indicazioni in merito del PE di gara, rientrava comunque nei compiti dell'appaltatrice; sui ritardi delle autorizzazioni Enel e rilasciate nei tempi richiesti Pt_3 dall'esame delle relative domande a partire dalla loro presentazione;
sulla convenzione da stipulare con l'amministrazione di Castronovo per il ripristino delle vie comunali danneggiate da mezzi pesanti.
Successivamente, sono state esaminate le varie riserve apposte dall'appaltatore, analizzando le richieste dell'impresa appaltatrice e le repliche della Stazione appaltante.
^^^^^^
5 – L'esame delle singole riserve oggetto della controversia:
In particolare, dall'esame della documentazione in atti il consulente ha verificato che alcune riserve sono state successivamente risolte o rinunciate;
altre sono da ritenersi intempestive o la cui tempestività non è accertabile;
altre ancora sono da ritenersi infondate.
Ne consegue che nessuna somma risarcitoria spetta alla società attrice per le voci di danno lamentate nelle seguenti riserve:
-riserve nn. 2 (maggiori oneri per l'adeguamento della galleria alle prescrizioni Coremi); 3 (maggiori oneri per l'allontanamento dei materiali del primo appalto dalla galleria); 5 (maggiori oneri per il consolidamento del fronte lato PA); 10 (maggiori oneri per la rimozione dei ferri d'armatura delle calotte lato AG); 11 (maggiori oneri per la rimozione delle guaine impermeabili lato AG): in quanto risolte dopo il 13^ Sal;
-riserve nn. 6 (maggiori oneri per la demolizione del blocco in cls sul fronte lato PA); 8 (maggiori oneri per la risoluzione NC ripartenza lato AG); 9 (maggiori oneri per la posa delle piastre di blocco delle centine lato AG); 12 (maggiori oneri per il disassamento della galleria lato PA): in quanto rinunciate con la seconda perizia di variante;
-riserve nn. 1.18 (rallentamenti per gli sgrottamenti nelle paratie di imbocco lato PA); (maggiori opere per le opere di Gestione Ambientale): in quanto intempestive e potendosi ritenere tempestivamente sollevata la relativa eccezione dall'intero tenore della comparsa di costituzione della;
CP_2
-riserve nn. 1.7 (rallentamenti per il consolidamento della galleria lato PA); 1.8 (rallentamenti per la demolizione del blocco cis sul fronte galleria lato PA); 1.9 (rallentamenti per la risoluzione NC ripartenza galleria lato AG); 1.10 (rallentamenti per l'installazione di piastre di blocco centine lato AG); 1.11 (rallentamenti per la rimozione di ferri d'armatura calotta lato AG); 1.12 (rallentamenti per la rimozione di guaine impermeabili lato AG); 1.13 (rallentamenti per i maggiori consolidamenti galleria lato PA); 1.17 (rallentamenti per le incongruenze tra lato PA e calotte del primo appalto): in quanto non è risultata accertabile la loro tempestiva iscrizione e gravando sulla parte attrice l'onere di dimostrarne la tempestività;
-riserve nn. 1.4 (incompleto esproprio delle aree per strade poderali e altre opere); 1.14 (rallentamenti degli scavi della galleria per le convergenze lato PA); 1.15 (rallentamenti per le fuoriuscite di gas nella galleria lato AG e PA); 4, 4a, 4b (maggiori oneri per il trasporto di cumuli di scavo al sito di conferimento): in quanto ritenute infondate dal ctu con valutazione che appare pienamente condivisibile.
Per contro, l'ausiliare del giudice ha ritenuto fondate e tempestivamente iscritte le seguenti riserve:
- Riserva n.
1.1a: l'impresa appaltatrice lamenta i maggiori oneri sostenuti per il ritardo nella consegna delle aree con i cumuli di terra derivanti dal primo appalto dal lato di Palermo.
Per contro, la Stazione appaltante sostiene che tale ritardo non era ostativo all'esecuzione di altre opere oggetto dell'appalto.
Al riguardo, il consulente del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto la riserva fondata, in quanto i lavori risultano consegnati in via d'urgenza con il Verbale del 13.11.2012, nel quale risulta esclusa la consegna delle aree situate in prossimità degli imbocchi, su cui insistevano i cumuli di materiale depositato per i quali era prevista la rimozione e lo smaltimento (aree per le quali era in corso di definizione il rilascio degli atti amministrativi occorrenti per la consegna da parte della committente). Le aree escluse risultano consegnate in corso d'appalto e, precisamente, otto mesi dopo (quelle relative all'imbocco lato AG) ed un anno dopo (quelle relative all'imbocco lato PA).
L'ausiliare del giudice, quindi, ha ritenuto che tale ritardo nella consegna costituisca una delle cause dell'anomalo andamento dell'appalto.
Sicchè, per la riserva n.
1.1a può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di € 260.673,33.
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- Riserve nn.
1.1b e 1.1c: l'impresa appaltatrice lamenta il ritardo nella consegna delle utilizzate dalla prima impresa appaltatrice ed il ritardo nella consegna delle aree di accesso alla cabina Enel lato PA. Orbene, quanto richiesto dalla impresa appaltatrice con le riserve in esame non può trovare accoglimento, in quanto, pur essendo la richiesta fondata, queste risultano già comprese nella riserva n.
1.1a.
^^^^^^
- Riserva n. 1.2: l'impresa appaltatrice lamenta il ritardo nella consegna della documentazione sulla Bonifica Ordigni Esplosivi.
Per contro, la Stazione appaltante sostiene che il rilascio di tale certificazione risaliva al primo appalto.
Al riguardo, il consulente del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto che la consegna della copia completa di tale certificazione, avvenuta in data 21.5.2013, abbia determinato un ritardo sugli avvii previsti. Tenuto conto della media ponderale del ritardo negli avvii, il ctu ha ritenuto congruo l'importo di € 307.786,97.
Sicchè, per la riserva n.
1.2 può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di € 307.786,97.
^^^^^^
- Riserva n. 1.3: l'impresa appaltatrice lamenta di essere stata soggetta a maggiori oneri derivanti dalla mancanza dei collaudi e dei verbali di consistenza delle opere relativi al primo appalto.
Al riguardo, il consulente del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto fondata la riserva, considerato che la Relazione a Strutture eseguite nel primo appalto è stata consegnata alla con l'OdS n. 21 Parte_1 del 13.5.2013 e che la medesima , per sopperire alla mancata consegna dei Verbali di Parte_1
Consistenza dei rilevati esistenti, ha eseguito le prove su piastra di questi ultimi.
Sicchè, per la riserva n.
1.3 può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di € 114.789,89 e l'importo di € 465.735,73.
^^^^^^
- Riserve nn.
1.5a, 1.5b, 1.5e: l'impresa appaltatrice lamenta i maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli prevedibili contrattualmente nel Progetto, a seguito delle mancate determinazioni della Direzione Lavori per l'installazione degli appoggi dei ponti;
della mancata autorizzazione dell'Anas alla realizzazione del ponte stradale;
della non conformità delle ripartenze della galleria lato PA e AG.
Per contro, la Stazione appaltante sostiene che il progetto fosse completo ed esaustivo.
Al riguardo, il consulente del giudice ha visionato gli allegati contrattuali e –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto sussistenti le lamentate non conformità, ritenendo riconoscibili le seguenti somme: € 105.096,39, € 236.742,69, € 221.376,32, € 36.003,20, € 167.819,73, € 113.162,54.
^^^^^^
- Riserva n.
1.5c i e ii, 1.5d: l'impresa appaltatrice lamenta i maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli prevedibili contrattualmente nel Progetto, per le discordanze topografiche del tracciato e per l'allontanamento dei materiali del primo appalto abbandonati in galleria. Al riguardo, il consulente ha ritenuto che, seppur fondate, le suddette riserve siano già ricomprese nelle riserve 1.5e e 1.6.
^^^^^^
- Riserva n. 1.6: l'impresa appaltatrice lamenta di aver sopportato maggiori oneri derivanti dalle incongruenze progettuali.
Anche in questo caso il consulente ha ritenuto la riserva fondata ma già ricompresa in quella prevista al n.
1.5b.
^^^^^^
6 - Conclusioni:
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte argomentazioni, la convenuta ON
va condannata al pagamento della complessiva somma di € 2.029.186,79, relativa alle riserve nn.
[...]
1.1a, 1.2, 1.3, 1.5a, 1.5b, 1.5e di natura risarcitoria, le quali –come osservato anche dal ctu nella relazione peritale- risultano tempestivamente iscritte nella contabilità dell'appalto.
Sulla suindicata somma, spetta alla società attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 2.029.186,79 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data del deposito della TU in cui le somme sono state quantificate (novembre 2018), per un importo totale di € 2.035.274,35.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, devesi osservare quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il- lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso me-dio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ … Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integral-mente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ …. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione mone-taria.
Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Tenuto conto del notevole divario tra la somma richiesta dalla parte attrice e quella riconosciuta come spettante, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico della parte convenuta la restante metà, liquidata in ragione dell'accolto.
Analogo criterio va osservato per la ripartizione delle spese di ctu, liquidate in separato provvedimento, ponendo le stesse a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.]» § 2 — Ha proposto appello l'originaria attrice in epigrafe indicata contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere il presente appello e per l'effetto, ferme restando le statuizioni favorevoli alla riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1
Sezione XVI Civile Specializzata in Materia di Imprese, n. 22989/2019, pubblicata in data 29/11/2019 all'esito del giudizio R.G. 64610/2016 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione e con ogni conseguente pronuncia accertativa, costitutiva e di condanna, così provvedere:
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t a Parte_1 vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento delle riserve n. 1, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.I, 1.L, 1.M, 1.N, per i titoli e le ragioni in essa specificati, la somma di € 8.007.767,91 (salvi successivi aggiornamenti) e per l'effetto condannare in ON persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
2) accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t a Parte_1 vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 7, per i titoli e le ragioni in essa specificati, la somma di € 102.371,90 (salvi successivi aggiornamenti) e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento ON della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
In via istruttoria si richiamano i mezzi di prova come articolati nell'atto introduttivo del giudizio e precisati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e svolgendo, a CP_2 Parte_1 sua volta, appello incidentale con le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) Nel merito, ed in relazione all'appello principale, rigettare l'appello promosso da Parte_1
e, ferme restando le statuizioni favorevoli a di ON cui alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile Specializzata in Materia di Imprese, n. 22989/2019, pubblicata in data 29/11/2019 all'esito del giudizio R.G. 64610/2016, accogliere Cont l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, condannare alla integrale Parte_1 restituzione dell'importo ricevuto da in ON esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile Specializzata in Materia di Imprese, n. 22989/2019 R.G. 64610/2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via istruttoria si richiamano i mezzi di prova come articolati nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e precisati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3.
Con ristoro integrale di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno depositato note finali anticipate, come autorizzate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 71 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 42) – titolato “Con riferimento alle riserve nn.
1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.I, 1.L, 1.M, 1.N. (e relative sotto-voci 1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.5.b, 1.5c, 1.5d;
1.5e; 1.6; 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18) (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errata percezione di fonti di prova. Insufficienza ed erroneità della motivazione)” – la società appellante lamenta l'erroneità della pronuncia del Tribunale
“ che pur avendo integralmente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, condividendone i criteri utilizzati ed i risultati raggiunti in ordine alla quantificazione delle riserve n. 1 (1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.5.b, 1.5c, 1.5d;
1.5e; 1.6; 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18) ha condannato al pagamento della somma di € CP_2
2.035.274,35 anziché alla somma di € 3.345.467,02 come espressamente accertata nell'elaborato peritale depositato in giudizio. La sentenza, sul punto, è priva di motivazione. Non vi sono passaggi motivazionali dai quali potersi evincere la ragione di tale riduzione. Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale non si mai discostato dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice;
conclusioni che, invece, condivide pienamente in quanto basate “su argomentazioni logiche e scevre da errori”.
A fondamento della doglianza, in particolare, l'appellante espone che il Tribunale - forse commettendo un errore materiale o comunque una svista – ha utilizzato i valori indicati nella tavola n. 2, utilizzata dal TU per calcolare la ridotta produttività del cantiere, senza avvedersi – però – che il conteggio finale era contenuto a pag. 42 dell'elaborato, sicchè il quantum da riconoscere (in condivisione con il perito nominato) è pari ad Euro 3.345.467,02 e non Euro 2.035.274,35 indicato in sentenza.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 61) – titolato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 c.c. e 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 183 c.p.c. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione” – la società appellante in via principale denuncia l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto ritualmente proposta l'eccezione di tardività delle riserve anche se tardivamente formulata da nonostante negli scritti difensivi del CP_2 giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva più volte rilevato la tardività dell'eccezione avversaria di intempestività delle riserve in quanto formulata per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “Sul capo della sentenza che ha rigettato la riserva n.
7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 c.c. e 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 183 c.p.c. c.p.c. Motivazione insufficiente” – l'appellante principale, nel ribadire che il Tribunale non avrebbe potuto vagliare la eccezione (tardiva) di intempestività della riserva n. 7, si duole dell'errore nel quale sarebbe incorso il TU (e di conseguenza il primo giudice) nel ritenere non tempestiva l'iscrizione di detta riserva.
In particolare, deduce l'appellante principale: “ si rileva che le conclusioni cui è giunto il TU (e, dunque, il Tribunale di Roma nella sentenza impugnata) sono infondate nel merito. La riserva, infatti, ha ad oggetto oneri sostenuti per prescrizioni non contenute nel PE, intervenute in corso d'opera. L'Impresa, pertanto, ha iscritto la riserva n. 7 in calce al SAL n. 2 quando ha preso consapevolezza che nel suddetto SAL non risultavano contabilizzate le vasche di raccolta delle acque reflue e la vasca per lavaggio mezzi cantiere”.
Chiede, quindi, l'appellante il riconoscimento della somma (calcolata dal TU) di € 102.371,90 quale importo spettante all'appaltatrice per la realizzazione delle vasche per la raccolta delle acque reflue.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “Sul capo della sentenza che ha accertato la decorrenza della rivalutazione monetaria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” - la società lamenta che il CP_5
Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli importi indicati dall'ausiliario del giudice già comprensivi della rivalutazione monetaria.
Deduce l'appellante: “ Sul punto, tuttavia, il Tribunale di Roma non ha correttamente valutato la consulenza tecnica d'ufficio depositata in giudizio.
I maggiori oneri e danni accertati dal TU nominato nel giudizio di primo grado non sono maggiorate della rivalutazione monetaria che, pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto far decorrere quanto meno dalla domanda giudiziale.
Il primo Giudice, invece, ha maggiorato la somma spettante all'Impresa dalla data di deposito della TU (novembre 2018) sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sul punto, tuttavia, la sentenza è errata. A voler seguire il ragionamento del Tribunale di Roma che ha espressamente riconosciuto l'applicabilità della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, spetterebbe alla la rivalutazione Parte_1 monetaria dalla domanda giudiziale (19.09.2016) sino alla pubblicazione della sentenza (29.11.2019)”
§3.5 – Col quinto motivo – titolato “Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di soccombenza (art. 91 e 92 c.p.c.). Erroneità della motivazione, Insufficienza e contraddittorietà della motivazione” – l'appellante principale deduce: “La sentenza impugnata è censurabile anche nella parte relativa alla pronuncia sulle spese di lite e di TU. Il Tribunale di Roma ha, infatti, compensato le spese di lite tra le parti nella misura della metà nonostante la totale soccombenza di Ha, inoltre, posto a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese CP_2 di TU. Senonché, la sentenza impugnata ha accertato la veridicità di quanto lamentato dalla nelle riserve iscritte in contabilità. In particolare ha accertato l'imputabilità ad Parte_1 esclusiva responsabilità di delle cause di anomalo andamento dell'appalto e dei CP_2 conseguenti maggiori oneri e danni subiti dalla Ha, inoltre, rigettato le eccezioni di Parte_1 inadempimento formulate da nei propri scritti difensivi. Ciò che avrebbe imposto, ai sensi CP_2 della norma sopra citata, la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese processuali e di ctu. Il Tribunale di Roma ha motivato la compensazione delle spese legali nella misura della metà sulla base del notevole divario tra la somma richiesta dalla parte attrice e quella riconosciuta come spettante. (pag. 12 della sentenza impugnata). Ebbene, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell'ipotesi di soccombenza reciproca che, tuttavia, nel caso di specie non si è verificata.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata nel senso della condanna di
[...] all'integrale rifusione in favore di delle spese di lite e di ON Parte_1 ctu.”
§ 4 — L'appello principale è solo in parte fondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, si rileva che effettivamente , una volta riconosciuti i presupposti per il risarcimento da ridotta produttività del cantiere, il TU ha utilizzato una tavola di calcolo per il periodo 13.11.12/28.2.15 riportando i vari dati numerici, dai quali – poi – ha estrapolato i parametri per giungere alla quantificazione del danno, individuato nell'elaborato peritale che, unitamente alla detta tavola 2, è stato anche depositato da parte appellante principale con le note finali.
Si legge a pag. 42 dell'elaborato: “ Dai conteggi effettuati dal TU emerge, infine, che i danni subiti da ammontano, salvo oneri di legge, ad € 3.345.467,02, come risulta dalla somma dei costi Pt_1 improduttivi per spese generali, esecuzione in sicurezza e mano d'opera, del mancato ammortamento dei mezzi di cantiere e degli interessi di mora sul differimento dell'utile ed, infine, dei maggiori importi della polizza CAR dovuto al ritardo dei lavori, il tutto basato sulle risultanze della analisi peritale della fondatezza e tempestività delle riserve annotate dall'attrice fino al 13° SAL al 28.02.2015 sottoscritto il 02.04.2015, con il quale, ultimo in atti, termina il lasso temporale oggetto di causa”.
Le indicazioni sono nette e chiare, anche con riguardo alle voci incluse nel conteggio.
Ritiene il Collegio che, in realtà, non si ravvisa né una svista ex art. 287 CPC ma neanche una dissociazione del Tribunale dall'opera del perito: in realtà, è stata semplicemente considerata la sola tavola 2 di calcolo, senza tener conto del ragionamento poi finale che il perito stesso aveva messo a disposizione. Di qui la non necessità di motivare specificamente perché (oltre al richiamo più volte espresso a principi logici e razionali utilizzati nell'elaborato così condiviso) il primo giudice non si è affatto discostato dall'elaborato, percependone in realtà solo una parte (quella dei conteggi per i parametri) e senza tener conto del conteggio finale al quale, immutati i presupposti, andava invece fatto riferimento.
Ne consegue che il primo motivo di gravame va accolto, con riconoscimento della maggior somma in luogo di quella indicata dal Tribunale. Né convince, in senso opposto, il rilievo di che, riportando un brano della sentenza, CP_2 evidenzia come alcuni profili erano stati esclusi dal TU (v. pag. 7 della sentenza): ““Risultano, per contro, infondate le lamentele dell'attrice sui costi delle verifiche topografiche su di essa incombenti;
Cont sulle interferenze ferroviarie o telefoniche, la cui rimozione risulta affidata da a terzi;
sulla ricerca di altre aree per l'allestimento del cantiere e il deposito dei cumuli che, sebbene eseguita per sopperire alle indicazioni in merito del PE di gara, rientrava comunque nei compiti dell'appaltatrice; sui ritardi delle autorizzazioni Enel e rilasciate nei tempi richiesti dall'esame delle relative Pt_3 domande a partire dalla loro presentazione;
sulla convenzione da stipulare con l'amministrazione di Castronovo per il ripristino delle vie comunali danneggiate da mezzi pesanti”.
Invero, il TU aveva già eseguito questo discrimine, sicchè nel conteggio finale non risulta affatto che siano state inserite queste voci;
quanto meno l'eccezione – a fronte dell'allegazione ex art. 342 CPC così specifica di parte appellante principale – non è di certo idonea a far venir meno i presupposti di quel conteggio.
Di qui l'accoglimento del detto motivo di doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, è da respingere anche sotto il profilo della non specificità ex art. 342 CPC.
Infatti, la sentenza impugnata ha affrontato la questione relativa alla eccezione di intempestività della riserva n. 7 precisando nelle pagg. 7 e 8 “…in quanto intempestive e potendosi ritenere tempestivamente sollevata la relativa eccezione dall'intero tenore della comparsa di costituzione della .”. CP_2
Rispetto a tale argomentazione, invero, l'appellante principale ribadisce la posizione già assunta negli atti difensivi di primo grado, ove ha riferito sempre la detta eccezione come svolta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC;
ma tale tesi non poteva essere apoditticamente replicata in questa sede, ove – invece – avrebbe dovuto spiegare ed argomentare il motivo per il quale il primo giudice ha errato nel ritenere che l'intero tenore della comparsa (primo atto difensivo di ) CP_2 fosse idoneo ad introitare l'eccezione.
In assenza di tale
contro
-argomentazione, il motivo – sotto questo profilo – si appalesa anche inammissibile.
§4.3 – Anche il terzo motivo è da respingere.
Invero, parte appellante – che aveva l'onere di dimostrare la tempestività della riserva così come di formulate adeguate
contro
-argomentazioni ex art. 342 CPC – si limita a richiamare i fatti storici per concludere, in sostanza, che solo con il sal n. 2 avrebbe acquisito quella consapevolezza tale da obbligarla ad iscrivere detta riserva. Di certo, poi, non è vincolante quanto affermato in punto di tempestività dalla Commissione per il bonario componimento della controversia.
Entrando nel merito, va ricordato che si tratta di opere di mitigazione d'impatto ambientale, e trattandosi, in particolare, di lavorazioni in galleria effettuate facendo uso di miscele bentonitiche e cementizie, andavano considerate e previste dall'appaltatore già in sede di richiesta d'autorizzazione a eseguire le lavorazioni stesse nonché messe in atto immediatamente, poiché previste per Legge. Il TU ha chiaramente indicato che la riserva – per la tipologia, appunto, delle opere – avrebbe potuto e dovuto essere iscritta già al primo SAL, mentre invece era stata iscritta solo successivamente al 2^ SAL. Su questi argomenti – natura delle opere e consapevolezza già al primo SAL – invero non vi è un motivo specifico di gravame, né tanto meno una idonea
contro
-argomentazione, sicchè il motivo va respinto.
§4.4 – Non può essere accolto neppure il quarto motivo con il quale viene rivendicata una
“retrodatazione” della rivalutazione monetaria a partire dalla domanda giudiziale (come fosse, dunque, messa in mora) e non dalla quantificazione operata dal TU e, di conseguenza, individuata dal Tribunale.
L'allegazione posta a fondamento del motivo di gravame è sostanzialmente apodittica e priva di
contro
-argomentazioni rispetto al ragionamento del Tribunale che, in primo luogo, ha distinto tra rivalutazione monetaria (quale danno emergente) e interessi compensativi (lucro cessante), escludendo questa seconda voce per assenza di prova (statuizione peraltro divenuta ormai definitiva perché non impugnata).
E proprio facendo tale distinguo il Tribunale ha qualificato come di valuta detta voce economica, distinguendola dagli interessi compensativi (si ripete, negati) che decorrono dall'inadempimento. Significa, cioè, che il Collegio di primo grado ha fatto divenire liquido ed esigibile quel credito al momento della quantificazione, data utile dunque per applicare la rivalutazione monetaria che, a questo punto, spetta con medesima decorrenza sulla maggior somma indicata nell'accogliere il primo motivo di doglianza.
§4.5 – Anche l'ultimo motivo di appello principale non merita accoglimento, atteso che sfugge a parte appellante non solo la discrezionalità del giudicante (che accenna solo in parte nel motivo di gravame), ma anche l'ammontare originario del “petitum” rispetto all'accoglimento che, anche in questa sede, è inferiore anche alla metà del richiesto;
il che esclude, di conseguenza, che si potesse ravvisare una soccombenza prevalente di . Per il resto, come detto, la proporzione appare CP_2 congrua e specificamente motivata, con conseguente infondatezza della doglianza finalizzata solo ad ottenere le spese nella loro interezza.
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, sono tre i motivi formulati da . CP_2
§5.1 – Con il primo motivo (pagg. 17/22 della comparsa) – titolato “ VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA. INSUFFICIENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA RISERVA N.
1.1A “RITARDO CONSEGNA AREE CON CUMULI DI TERRA 1° APPALTO LATO PA”- l'appellante incidentale , dopo aver affermato di aver corrisposto alla appellante principale tutte le somme indicate nella sentenza impugnata, deduce a fondamento della doglianza che il TU – al quale ha fatto poi riferimento il Tribunale – avrebbe ignorato i rilievi del consulente di parte , evidenziando in particolare il rilievo dei dati CP_2 contrattuali, tra i quali l'assenza nel verbale di consegna (13.11.12) di alcun rilievo o riserva da parte Cont di . Contesta poi nche i giorni individuati dal TU così come la sospensione operata CP_5 dall'appaltatore, come da rilievi del consulente di parte. §5.2 – Con il secondo motivo (pagg. 22/25) – titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA IN MERITO ALLA RISERVA N. 1.2 “RITARDO Cont CONSEGNA DOCUMENTAZIONE SU BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI” – devolve la questione relativa alla bonifica suddetta, evidenziando che questa era già avvenuta con l'impresa appaltatrice precedente, sicchè non aveva alcun rilievo il dato documentale.
§5.3 – Con il terzo motivo (pag. 25) – titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA IN MERITO ALLA RISERVA N. 1.3 “MANCANZA COLLAUDI E VERBALI DI CONSISTENZA OPERE DI 1° APPALTO” – devolve la questione dei collaudi e dei CP_2 verbali di consistenza denunciando che il Collegio di primo grado non avrebbe valutato l'ordine di servizio n. 26 del 31.5.13.
§5.4 – Con l'ultimo motivo (pag. 26/30) – titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA IN MERITO ALLE RISERVE NN 1.5A;
1.5B; 1.5E” - CP_2
devolve alla Corte l'esame di una serie di voci richiamando i rilievi del consulente di parte in
[...] primo grado con particolare riguardo all'ordine di servizio n. 24 del 28.5.13 e chiede il rinnovo della TU.
§ 6 — Rileva la Corte che i motivi di appello incidentale, poiché strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
In sostanza, ha devoluto in questa sede questioni sollevate – attraverso il proprio consulente CP_2 di parte – già dinanzi al TU che ne ha tenuto conto, rispondendo e fornendo argomentazioni che, poi, sono state integralmente recepite dal Tribunale.
Ne consegue che anche a voler valutare dette “osservazioni” del CTP come atto difensivo, quest'ultimo sarebbe dovuto entrare nel gravame come
contro
-argomentazione al ragionamento del TU e, quindi, del Collegio di primo grado.
Invero, nel leggere l'esposizione di detti rilievi, si nota come vengano, di fatto, riproposte tesi che, però, sono state già respinte: in sostanza, ribadire certi concetti che sono stati già esaminati dal TU
– prima – e dalla sentenza – dopo – senza contrapporre un percorso argomentativo specifico avverso quello offerto dall'elaborato tecnico dell'ausiliare di primo grado, viola il disposto di cui all'art. 342 CPC.
Non è possibile, infatti, in questa sede semplicemente reiterare i fatti e i documenti, senza spiegare per quale motivo sono idonei a condurre ad un convincimento diverso rispetto a quello espresso dal TU e quindi dalla sentenza.
Peraltro, non si tiene in alcun conto di un elemento che certamente è stato determinante, quale la
“ripartenza” di un cantiere già avviato da altro appaltatore e che, quindi, ha presentato varie
“anomalie” da risolvere, non prevedibili al momento della consegna , avvenuta – come riconosce la stessa – in data 13.11.12 al fine di “salvaguardare” i finanziamenti comunitari in gioco. CP_2 Già questo elemento appare dirimente nel comprendere come le complicazioni rilevate dal TU siano Cont diversamente imputabili a e alla : tale ripartizione di responsabilità è stata in modo CP_5 chiaro ed argomentato spiegata.
Ancora, non si tiene conto nel riportare dette osservazioni – sempre peraltro in modo succinto, sostanzialmente elencando fatti ed atti – come siano intervenute delle varianti;
così come non è ammissibile , anche sotto un profilo di sicurezza, affermare che per la bonifica relativa agli ordigni bellici era sufficiente che fosse già avvenuta, a prescindere dalla certificazione della stessa e, quindi, del momento temporale di consegna di tale documento. Il richiamo , poi, ad ordini di servizio è riportato più come dato fattuale che come argomento logico-giuridico idoneo a scardinare le motivazioni contenute nell'elaborato tecnico, condivise poi dal Tribunale.
In assenza, quindi, di una idonea pista probatoria, il rinnovo della TU appare una richiesta meramente esplorativa.
Di qui la reiezione di tutti i motivi di appello incidentale.
§7 – La sentenza va quindi in parte qua riformata, con la condanna di al pagamento, in CP_2 favore dell'appellante, della somma di € 3.345.467,02- in luogo della minor somma liquidata in sentenza – da rivalutarsi a decorrere dal novembre 2018 al 29.11.19.
Capitale Iniziale: € 3.345.467,00
Data Iniziale: 01/11/2018
Data Finale: 29/11/2019
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2018
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2019
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,2
Indice alla Scadenza: 102,3
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,001
Totale Rivalutazione: € 3.345,47
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 3.348.812,47
§7 - Per le spese del grado, deve tenersi conto che l'esito complessivo è rimasto sostanzialmente immutato, con la conseguenza che ben possono essere compensate – come in primo grado – nella misura del 50%, mentre il residuo resta a carico di , nella misura da determinarsi secondo le CP_2 tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00 (50%=22.100,50)
Trattandosi di procedimento di appello incidentale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 22989/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ferma nel resto – condanna al pagamento, in favore di parte appellante principale, di Euro CP_2
3.348.812,47 in luogo della minor somma liquidata nella sentenza;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'appellante principale, del 50% delle spese del CP_2 grado, liquidate in Euro 22.100,50, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, compensando il residuo tra le parti.
4. Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1421 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare dell'8 luglio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Arturo Cancrini;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E in sigla , C.F. ON CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Roma per procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la conveniva in giudizio la ., esponendo che: Parte_1 ON
-nell'ambito del progetto di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Agrigento”, a seguito Cont della risoluzione contrattuale disposta dalla in danno dell' erano stati Parte_2 affidati alla i lavori di completamento del tratto della Galleria naturale “Lercara”, per Parte_1
l'importo di € 23.329.395,77, di cui € 2.816.649,39 per oneri di sicurezza;
-i lavori erano stati consegnati in data 13.11.2012 e, in data 29.1.2013, era stato sottoscritto il relativo contratto;
-tuttavia, la consegna dei lavori doveva essere considerata parziale e frammentaria, in quanto –subito dopo- l'impresa aveva riscontrato una serie di impedimenti ed interferenze che non avevano consentito di procedere con l'esecuzione dei lavori come previsto nel programma contrattuale;
-in particolare, l'Impresa aveva riscontrato delle carenze e lacunosità del progetto esecutivo, oltre alla indisponibilità di numerose aree ubicate in punti strategici per l'avanzamento dei lavori;
-tali problematiche non avevano consentito all'appaltatrice per lungo tempo, e almeno sino al 25.2.2014 (468 giorni dopo la consegna dei lavori), di svolgere lavorazioni all'interno della galleria;
-ancora, in corso d'opera l'Impresa si era vista costretta a fronteggiare il rilascio delle autorizzazioni del Corpo regionale delle miniere, rilasciata solo in data 21.2.2013;
-l'Impresa, pertanto, aveva potuto dar corso alle attività propedeutiche non prima del 12.3.2013 a causa del mancato allontanamento del materiale vario abbandonato all'interno della galleria dal precedente appalto;
, non risultavano ultimate le procedure di occupazione e di esproprio, tanto che l'Impresa era CP_3 stata impossibilitata ad accedere alle aree esterne, e vi erano difficoltà nell'approvvigionamento dell'energia elettrica in quanto le cabine elettriche ricadevano su proprietà di terzi, in relazione ai quali mancavano titoli di accesso in capo alla committente;
-l'Impresa aveva, quindi, segnalato le problematiche alla committente, la quale tuttavia aveva provveduto con grave inerzia a risolvere le cause ostative, diffidando peraltro l'Impresa a procedere con i lavori;
-nel corso dell'appalto erano state, quindi, approvate due perizie di variante ed erano state iscritte numerose riserve nella contabilità dei lavori, al riconoscimento delle quali l'attrice aveva diritto.
- Premesso ciò, la società attrice chiedeva:
1) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconosciuta la somma di € 8.007.767,91 Parte_1 di cui alle riserve nn. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M,1N e, per l'effetto, condannare la . al pagamento della somma predetta, ovvero a quella diversa ritenuta ON di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconosciuta la somma di € 35.728,22 Parte_1 di cui alle riserve nn. 4, 4A, 4B e, per l'effetto, condannare la . al ON pagamento della somma predetta, ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto della a vedersi riconosciuta la somma di € 102.371,90 Parte_1 di cui alla riserva n. 7 e, per l'effetto, condannare la . al pagamento della ON somma predetta, ovvero a quella diversa ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva in giudizio la ., la quale chiedeva il rigetto delle domande ON attoree, deducendo che:
-l'appalto stipulato tra le parti era disciplinato dalle norme della parte III del D.Lgs. 163/2006 (contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori speciali), dalle pattuizioni contrattuali con i relativi allegati, con particolare riguardo alle Condizioni Generali di contratto ed. 2012;
-l'andamento dei lavori era risultato sin dall'inizio molto lento, in considerazione della inadeguatezza dell'organizzazione dei mezzi e delle risorse dell'Impresa appaltatrice;
-le attività in galleria erano iniziate di fatto nel mese di febbraio 2014 e prima si era registrata l'assenza in cantiere di risorse produttive, con l'eccezione di quelle necessarie per lo smaltimento dei cumuli di materiale lasciato dal precedente appaltatore (smaltimento effettuato con il ricorso a contratti di affidamento per il servizio di trasporto);
-ciò nonostante, la aveva da subito sollevato eccezioni pretestuose, cui la committente Parte_1 aveva sempre replicato, essendo costretta ad intimare una diffida ad adempiere contestando i seguenti inadempimenti:
a) ritardo sul programma operativo dei lavori;
b) mancata consegna della polizza assicurativa CAR di cui all'art. 11 della Convenzione;
c) ritardata acquisizione delle aree di cantiere ai sensi dell'art. 16-bis della Convenzione;
d) insussistenza dell'autorizzazione del corpo regionale delle miniere, la cui acquisizione rientrava nei compiti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 16.3 della Convenzione;
e) ritardo nel completamento dell'opera di accantieramento (ad esempio nell'approvvigionamento dell'energia elettrica);
f) ritardato completamento delle Procedure di qualifica dei materiali da costruzione, delle cave e dei siti di conferimento;
-a seguito della inadeguatezza organizzativa, dei ritardi nell'attività propedeutica e della incapacità di seguire il cronoprogramma, il primo Sal era stato emesso a marzo 2014, oltre un anno dopo la consegna dei lavori avvenuta in data 14.11.2012;
-peraltro, al momento della consegna dei lavori, l'Impresa aveva sottoscritto il verbale senza alcuna riserva. Nel verbale medesimo, l'Appaltatore aveva sottoscritto gli elaborati del Progetto esecutivo allegati al contratto, dichiarando di essersi recato sui luoghi per le operazioni di rito e di aver preso visione delle aree di accesso. Nel verbale, infine, si dava atto che erano state consegnate tutte le aree rilevanti, con la sola esclusione di quelle situate in prossimità degli imbocchi su cui insistevano cumuli di materiale depositati dal precedente appaltatore;
-nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice aveva iscritto numerose riserve, le quali tuttavia erano tardive e comunque infondate e la condotta della committenza era stata sempre improntata a canoni di correttezza, buona fede e cooperazione, al fine di agevolare l'adempimento da parte dell'appaltatrice;
-all'impresa appaltatrice, inoltre, non spettava alcunchè per interessi e rivalutazione monetaria, non essendo stato dimostrato un maggior nocumento dovuto alla svalutazione monetaria delle somme richieste.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche a mezzo di TU , ha così deciso: “ a) in parziale accoglimento delle domande attoree, CONDANNA la ON
. al pagamento in favore della società , della somma di € 2.035.274,35, già
[...] Parte_1 all'attualità oltre interessi legali a decorrere dalla domanda al saldo;
b) RIGETTA le restanti domande proposte dalla società attrice;
c) CONDANNA la . alla refusione, in favore della società ON
, delle spese di lite, in ragione della metà, che liquida in € 23.494,00 per compensi Parte_1 ed € 1.686,00 per spese, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
d) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese di TU”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… 1 – Delimitazione del thema decidendum.
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto di appalto di lavori, stipulato nel 2005 tra la . ed il cui ON Controparte_4 successivamente è subentrata la a seguito della risoluzione in danno del precedente Parte_1 appaltatore, con cui sono stati affidati i lavori di ultimazione della nuova Galleria Lercara ad un'unica canna, sia il completamento o costruzione ex novo di opere esterne.
In particolare, l'impresa appaltatrice –lamentando vari inadempimenti da parte della Stazione appaltante- ha chiesto condannarsi quest'ultima al pagamento della somma di € 8.007.767,91 di cui alle riserve nn. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M, 1N; della somma di € 35.728,22 di cui alle riserve nn. 4, 4A, 4B e della somma di € 102.371,90 di cui alla riserva n.
7. Con le suddette riserve, l'impresa appaltatrice ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa del prolungamento dei tempi dell'appalto.
Per contro, la committente ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse richieste sia relativamente alla loro formulazione, sia relativamente alla loro incompatibilità con le clausole contrattuali, sia relativamente alla non veridicità dei fatti lamentati.
^^^^^^
2 – Normativa applicabile: Con riferimento alla iscrizione delle riserve, deve ritenersi che nella presente controversia trovino applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006, oltre alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto stipulato tra le parti.
Orbene, devesi innanzitutto premettere che anche con riferimento all'appalto in esame vige il principio, in base al quale l'appaltatore che intenda far valere proprie pretese nei confronti della Stazione appaltante ha l'onere della tempestiva iscrizione di “riserve” nella contabilità dell'appalto.
Sicchè, tenuto conto della natura delle varie prestazioni contrattuali dell'appalto, la riserva può avere ad oggetto sia i maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, ad esempio per maggiori oneri prestazionali (riserve cd. contabili); sia le pretese risarcitorie derivanti da comportamenti illeciti dell'amministrazione committente, ad esempio per illegittime sospensioni dei lavori (riserve cd. risarcitorie).
La normativa suindicata sancisce a carico dell'appaltatore sia oneri che attengono al tempo ed al luogo in cui le riserve devono essere apposte, sia oneri relativi al contenuto delle stesse, atteso che – in ogni caso- le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.
^^^^^^
3 – Ripartizione dell'onere della prova:
Quanto, poi, all'onere di dimostrare che le riserve siano state iscritte tempestivamente, devesi osservare che la materia delle riserve non è sottratta alla disponibilità delle parti.
Sicchè, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto apposite riserve in relazione a dette pretese grava sull'appaltatore, ma tale onere diviene concretamente attuale soltanto quando la controparte abbia eccepito la decadenza dalla riserva.
Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i lavori siano sospesi e l'appaltatore abbia iscritto le riserve nel verbale di ripresa degli stessi, ma non anche in quello di sospensione, nel giudizio da lui promosso per far dichiarare l'illegittimità della sospensione stessa, è suo onere, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dal committente, fornire la prova che la potenzialità dannosa della sospensione poteva essere percepita, secondo la normale diligenza, solo nel momento della ripresa dei lavori, quando cioè il fatto produttivo del danno era ormai cessato, e che, quindi, l'iscrizione della riserva è tempestiva. (Sez. 1, Sentenza n. 17083 del 24/06/2008, Rv. 604128)”. Ed ancora: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della prova di avere tempestivamente iscritto riserve nel registro di contabilità (o nel verbale di sospensione dei lavori) grava sull'appaltatore che intenda avanzare pretese per compensi ed indennizzi aggiuntivi rispetto al corrispettivo originariamente pattuito nel contratto. Tuttavia, vertendosi in materia di diritti patrimoniali disponibili dell'amministrazione, detto onere diviene concretamente operante solo ove la controparte abbia eccepito la decadenza dalle riserve, equivalendo il comportamento contrario a rinuncia al diritto di farla valere. Ne consegue che, in mancanza della contestazione, da parte del committente convenuto, della avvenuta rituale formulazione delle riserve, al giudice è preclusa ogni indagine sulla osservanza delle prescrizioni dettate in proposito dal R.D. n. 350 del 1895 e dal d.P.R. n. 1063 del 1962, ai fini della dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dal diritto ai maggiori compensi. (Sez. 1, Sentenza n. 14361 del 03/11/2000, Rv. 541343)”.
^^^^^^
4 – Le risultanze della TU: Passando all'esame del caso concreto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'impresa appaltatrice ha iscritto molteplici riserve.
Di conseguenza, nel corso del presente giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio al fine di: descrivere il concreto andamento dell'appalto; esaminare il dedotto anomalo andamento dell'appalto; verificare se, in presenza degli impedimenti lamentati dalla impresa appaltatrice, il progetto dell'opera in esame fosse comunque adeguato ovvero se fosse necessaria l'adozione di una perizia di variante e, in tal caso, quali opere e quali lavori dovessero essere da essa interessati;
valutare le riserve formulate dall'impresa e la congruità dei maggiori oneri lamentati dall'appaltatore; accertare se l'impresa esecutrice abbia effettuato lavori non previsti in contratto;
valutare la tempestività dell'iscrizione delle riserve.
Orbene, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha innanzitutto ricostruito l'andamento dell'appalto, verificando che l'anomalo andamento del cantiere è ascrivibile alla intempestiva consegna delle aree di sedime dei cumuli di terra da rimuovere nei primi 90 giorni del cantiere;
della certificazione BOE propedeutica alla esecuzione delle opere esterne;
dei Collaudi statici o dei Verbali di consistenza dei manufatti abbandonati dalla precedente appaltatrice;
nonché alla necessità di rielaborare totalmente il progetto strutturale dei ponti ferroviari e del ponte stradale in base ai nuovi calcoli richiesti dall'installazione di appoggi a norma CE;
all'assenza della concessione Anas per la costruzione del ponte della SS 189 sul Torrente Morello in corrispondenza della ricalibratura dell'alveo di quest'ultimo; alle incongruenze tra il PE e lo stato dei luoghi alle ripartenze degli savi lato PA e AG, cioè agli inconvenienti emersi in corso di riappalto della Variante 2.1-Galleria Lercara.
Risultano, per contro, infondate le lamentele dell'attrice sui costi delle verifiche topografiche su di Cont essa incombenti;
sulle interferenze ferroviarie o telefoniche, la cui rimozione risulta affidata da a terzi;
sulla ricerca di altre aree per l'allestimento del cantiere e il deposito dei cumuli che, sebbene eseguita per sopperire alle indicazioni in merito del PE di gara, rientrava comunque nei compiti dell'appaltatrice; sui ritardi delle autorizzazioni Enel e rilasciate nei tempi richiesti Pt_3 dall'esame delle relative domande a partire dalla loro presentazione;
sulla convenzione da stipulare con l'amministrazione di Castronovo per il ripristino delle vie comunali danneggiate da mezzi pesanti.
Successivamente, sono state esaminate le varie riserve apposte dall'appaltatore, analizzando le richieste dell'impresa appaltatrice e le repliche della Stazione appaltante.
^^^^^^
5 – L'esame delle singole riserve oggetto della controversia:
In particolare, dall'esame della documentazione in atti il consulente ha verificato che alcune riserve sono state successivamente risolte o rinunciate;
altre sono da ritenersi intempestive o la cui tempestività non è accertabile;
altre ancora sono da ritenersi infondate.
Ne consegue che nessuna somma risarcitoria spetta alla società attrice per le voci di danno lamentate nelle seguenti riserve:
-riserve nn. 2 (maggiori oneri per l'adeguamento della galleria alle prescrizioni Coremi); 3 (maggiori oneri per l'allontanamento dei materiali del primo appalto dalla galleria); 5 (maggiori oneri per il consolidamento del fronte lato PA); 10 (maggiori oneri per la rimozione dei ferri d'armatura delle calotte lato AG); 11 (maggiori oneri per la rimozione delle guaine impermeabili lato AG): in quanto risolte dopo il 13^ Sal;
-riserve nn. 6 (maggiori oneri per la demolizione del blocco in cls sul fronte lato PA); 8 (maggiori oneri per la risoluzione NC ripartenza lato AG); 9 (maggiori oneri per la posa delle piastre di blocco delle centine lato AG); 12 (maggiori oneri per il disassamento della galleria lato PA): in quanto rinunciate con la seconda perizia di variante;
-riserve nn. 1.18 (rallentamenti per gli sgrottamenti nelle paratie di imbocco lato PA); (maggiori opere per le opere di Gestione Ambientale): in quanto intempestive e potendosi ritenere tempestivamente sollevata la relativa eccezione dall'intero tenore della comparsa di costituzione della;
CP_2
-riserve nn. 1.7 (rallentamenti per il consolidamento della galleria lato PA); 1.8 (rallentamenti per la demolizione del blocco cis sul fronte galleria lato PA); 1.9 (rallentamenti per la risoluzione NC ripartenza galleria lato AG); 1.10 (rallentamenti per l'installazione di piastre di blocco centine lato AG); 1.11 (rallentamenti per la rimozione di ferri d'armatura calotta lato AG); 1.12 (rallentamenti per la rimozione di guaine impermeabili lato AG); 1.13 (rallentamenti per i maggiori consolidamenti galleria lato PA); 1.17 (rallentamenti per le incongruenze tra lato PA e calotte del primo appalto): in quanto non è risultata accertabile la loro tempestiva iscrizione e gravando sulla parte attrice l'onere di dimostrarne la tempestività;
-riserve nn. 1.4 (incompleto esproprio delle aree per strade poderali e altre opere); 1.14 (rallentamenti degli scavi della galleria per le convergenze lato PA); 1.15 (rallentamenti per le fuoriuscite di gas nella galleria lato AG e PA); 4, 4a, 4b (maggiori oneri per il trasporto di cumuli di scavo al sito di conferimento): in quanto ritenute infondate dal ctu con valutazione che appare pienamente condivisibile.
Per contro, l'ausiliare del giudice ha ritenuto fondate e tempestivamente iscritte le seguenti riserve:
- Riserva n.
1.1a: l'impresa appaltatrice lamenta i maggiori oneri sostenuti per il ritardo nella consegna delle aree con i cumuli di terra derivanti dal primo appalto dal lato di Palermo.
Per contro, la Stazione appaltante sostiene che tale ritardo non era ostativo all'esecuzione di altre opere oggetto dell'appalto.
Al riguardo, il consulente del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto la riserva fondata, in quanto i lavori risultano consegnati in via d'urgenza con il Verbale del 13.11.2012, nel quale risulta esclusa la consegna delle aree situate in prossimità degli imbocchi, su cui insistevano i cumuli di materiale depositato per i quali era prevista la rimozione e lo smaltimento (aree per le quali era in corso di definizione il rilascio degli atti amministrativi occorrenti per la consegna da parte della committente). Le aree escluse risultano consegnate in corso d'appalto e, precisamente, otto mesi dopo (quelle relative all'imbocco lato AG) ed un anno dopo (quelle relative all'imbocco lato PA).
L'ausiliare del giudice, quindi, ha ritenuto che tale ritardo nella consegna costituisca una delle cause dell'anomalo andamento dell'appalto.
Sicchè, per la riserva n.
1.1a può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di € 260.673,33.
^^^^^^
- Riserve nn.
1.1b e 1.1c: l'impresa appaltatrice lamenta il ritardo nella consegna delle utilizzate dalla prima impresa appaltatrice ed il ritardo nella consegna delle aree di accesso alla cabina Enel lato PA. Orbene, quanto richiesto dalla impresa appaltatrice con le riserve in esame non può trovare accoglimento, in quanto, pur essendo la richiesta fondata, queste risultano già comprese nella riserva n.
1.1a.
^^^^^^
- Riserva n. 1.2: l'impresa appaltatrice lamenta il ritardo nella consegna della documentazione sulla Bonifica Ordigni Esplosivi.
Per contro, la Stazione appaltante sostiene che il rilascio di tale certificazione risaliva al primo appalto.
Al riguardo, il consulente del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto che la consegna della copia completa di tale certificazione, avvenuta in data 21.5.2013, abbia determinato un ritardo sugli avvii previsti. Tenuto conto della media ponderale del ritardo negli avvii, il ctu ha ritenuto congruo l'importo di € 307.786,97.
Sicchè, per la riserva n.
1.2 può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di € 307.786,97.
^^^^^^
- Riserva n. 1.3: l'impresa appaltatrice lamenta di essere stata soggetta a maggiori oneri derivanti dalla mancanza dei collaudi e dei verbali di consistenza delle opere relativi al primo appalto.
Al riguardo, il consulente del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto fondata la riserva, considerato che la Relazione a Strutture eseguite nel primo appalto è stata consegnata alla con l'OdS n. 21 Parte_1 del 13.5.2013 e che la medesima , per sopperire alla mancata consegna dei Verbali di Parte_1
Consistenza dei rilevati esistenti, ha eseguito le prove su piastra di questi ultimi.
Sicchè, per la riserva n.
1.3 può essere riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo di € 114.789,89 e l'importo di € 465.735,73.
^^^^^^
- Riserve nn.
1.5a, 1.5b, 1.5e: l'impresa appaltatrice lamenta i maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli prevedibili contrattualmente nel Progetto, a seguito delle mancate determinazioni della Direzione Lavori per l'installazione degli appoggi dei ponti;
della mancata autorizzazione dell'Anas alla realizzazione del ponte stradale;
della non conformità delle ripartenze della galleria lato PA e AG.
Per contro, la Stazione appaltante sostiene che il progetto fosse completo ed esaustivo.
Al riguardo, il consulente del giudice ha visionato gli allegati contrattuali e –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha ritenuto sussistenti le lamentate non conformità, ritenendo riconoscibili le seguenti somme: € 105.096,39, € 236.742,69, € 221.376,32, € 36.003,20, € 167.819,73, € 113.162,54.
^^^^^^
- Riserva n.
1.5c i e ii, 1.5d: l'impresa appaltatrice lamenta i maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli prevedibili contrattualmente nel Progetto, per le discordanze topografiche del tracciato e per l'allontanamento dei materiali del primo appalto abbandonati in galleria. Al riguardo, il consulente ha ritenuto che, seppur fondate, le suddette riserve siano già ricomprese nelle riserve 1.5e e 1.6.
^^^^^^
- Riserva n. 1.6: l'impresa appaltatrice lamenta di aver sopportato maggiori oneri derivanti dalle incongruenze progettuali.
Anche in questo caso il consulente ha ritenuto la riserva fondata ma già ricompresa in quella prevista al n.
1.5b.
^^^^^^
6 - Conclusioni:
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte argomentazioni, la convenuta ON
va condannata al pagamento della complessiva somma di € 2.029.186,79, relativa alle riserve nn.
[...]
1.1a, 1.2, 1.3, 1.5a, 1.5b, 1.5e di natura risarcitoria, le quali –come osservato anche dal ctu nella relazione peritale- risultano tempestivamente iscritte nella contabilità dell'appalto.
Sulla suindicata somma, spetta alla società attrice anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di € 2.029.186,79 va maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dalla data del deposito della TU in cui le somme sono state quantificate (novembre 2018), per un importo totale di € 2.035.274,35.
Quanto, invece, alla richiesta degli interessi, devesi osservare quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria -come noto- è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo.
Tuttavia, mentre la rivalutazione della somma ha lo scopo di risarcire il danno emergente, gli interessi hanno lo scopo di risarcire il lucro cessante. Del resto, a differenza dei crediti di valuta, i crediti di valore non producono automaticamente interessi, non potendosi parlare di normale fruttuosità della somma di denaro. In realtà, infatti, con la liquidazione degli interessi si va a risarcire un danno, e precisamente il maggior danno non coperto dalla rivalutazione monetaria.
Tradizionalmente, tale danno è stato equitativamente risarcito riconoscendo, sulla somma capitale via via rivalutata annualmente, anche la corresponsione degli interessi (solitamente al tasso legale). Tali interessi sono stati denominati dalla giurisprudenza “interessi compensativi” (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che rappresentano, quindi, una modalità per liquidare, in via equitativa ed in mancanza di specifica quantificazione, il danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03).
Tale danno però –come tutte le voci di danno- va allegato e dimostrato, anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07), tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento (cfr. Cass. SU 26972/08), trattandosi invece di danno-conseguenza.
Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'il- lecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso me-dio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”.
Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ … Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi 'compensativi' … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivaluta-zione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dal-la redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integral-mente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”).
Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ …. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”).
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti gli interessi cd. compensativi in aggiunta alla rivalutazione mone-taria.
Invece, sull'importo complessivamente riconosciuto -in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta- spettano gli interessi moratori legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Tenuto conto del notevole divario tra la somma richiesta dalla parte attrice e quella riconosciuta come spettante, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, ponendo a carico della parte convenuta la restante metà, liquidata in ragione dell'accolto.
Analogo criterio va osservato per la ripartizione delle spese di ctu, liquidate in separato provvedimento, ponendo le stesse a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.]» § 2 — Ha proposto appello l'originaria attrice in epigrafe indicata contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere il presente appello e per l'effetto, ferme restando le statuizioni favorevoli alla riformare e/o annullare la sentenza del Tribunale di Roma, Parte_1
Sezione XVI Civile Specializzata in Materia di Imprese, n. 22989/2019, pubblicata in data 29/11/2019 all'esito del giudizio R.G. 64610/2016 e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione e con ogni conseguente pronuncia accertativa, costitutiva e di condanna, così provvedere:
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t a Parte_1 vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento delle riserve n. 1, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.I, 1.L, 1.M, 1.N, per i titoli e le ragioni in essa specificati, la somma di € 8.007.767,91 (salvi successivi aggiornamenti) e per l'effetto condannare in ON persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
2) accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t a Parte_1 vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 7, per i titoli e le ragioni in essa specificati, la somma di € 102.371,90 (salvi successivi aggiornamenti) e per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento ON della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
In via istruttoria si richiamano i mezzi di prova come articolati nell'atto introduttivo del giudizio e precisati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello proposto da e svolgendo, a CP_2 Parte_1 sua volta, appello incidentale con le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a) Nel merito, ed in relazione all'appello principale, rigettare l'appello promosso da Parte_1
e, ferme restando le statuizioni favorevoli a di ON cui alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile Specializzata in Materia di Imprese, n. 22989/2019, pubblicata in data 29/11/2019 all'esito del giudizio R.G. 64610/2016, accogliere Cont l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, condannare alla integrale Parte_1 restituzione dell'importo ricevuto da in ON esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile Specializzata in Materia di Imprese, n. 22989/2019 R.G. 64610/2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via istruttoria si richiamano i mezzi di prova come articolati nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e precisati nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma 6, nn. 2 e 3.
Con ristoro integrale di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Le parti hanno depositato note finali anticipate, come autorizzate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 71 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 42) – titolato “Con riferimento alle riserve nn.
1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 1.I, 1.L, 1.M, 1.N. (e relative sotto-voci 1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.5.b, 1.5c, 1.5d;
1.5e; 1.6; 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18) (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errata percezione di fonti di prova. Insufficienza ed erroneità della motivazione)” – la società appellante lamenta l'erroneità della pronuncia del Tribunale
“ che pur avendo integralmente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, condividendone i criteri utilizzati ed i risultati raggiunti in ordine alla quantificazione delle riserve n. 1 (1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2, 1.3, 1.4., 1.5, 1.5.b, 1.5c, 1.5d;
1.5e; 1.6; 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18) ha condannato al pagamento della somma di € CP_2
2.035.274,35 anziché alla somma di € 3.345.467,02 come espressamente accertata nell'elaborato peritale depositato in giudizio. La sentenza, sul punto, è priva di motivazione. Non vi sono passaggi motivazionali dai quali potersi evincere la ragione di tale riduzione. Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale non si mai discostato dalle conclusioni dell'ausiliario del giudice;
conclusioni che, invece, condivide pienamente in quanto basate “su argomentazioni logiche e scevre da errori”.
A fondamento della doglianza, in particolare, l'appellante espone che il Tribunale - forse commettendo un errore materiale o comunque una svista – ha utilizzato i valori indicati nella tavola n. 2, utilizzata dal TU per calcolare la ridotta produttività del cantiere, senza avvedersi – però – che il conteggio finale era contenuto a pag. 42 dell'elaborato, sicchè il quantum da riconoscere (in condivisione con il perito nominato) è pari ad Euro 3.345.467,02 e non Euro 2.035.274,35 indicato in sentenza.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 61) – titolato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 c.c. e 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 183 c.p.c. Contraddittorietà e insufficienza della motivazione” – la società appellante in via principale denuncia l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto ritualmente proposta l'eccezione di tardività delle riserve anche se tardivamente formulata da nonostante negli scritti difensivi del CP_2 giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva più volte rilevato la tardività dell'eccezione avversaria di intempestività delle riserve in quanto formulata per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “Sul capo della sentenza che ha rigettato la riserva n.
7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2968 e 2969 c.c. e 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 183 c.p.c. c.p.c. Motivazione insufficiente” – l'appellante principale, nel ribadire che il Tribunale non avrebbe potuto vagliare la eccezione (tardiva) di intempestività della riserva n. 7, si duole dell'errore nel quale sarebbe incorso il TU (e di conseguenza il primo giudice) nel ritenere non tempestiva l'iscrizione di detta riserva.
In particolare, deduce l'appellante principale: “ si rileva che le conclusioni cui è giunto il TU (e, dunque, il Tribunale di Roma nella sentenza impugnata) sono infondate nel merito. La riserva, infatti, ha ad oggetto oneri sostenuti per prescrizioni non contenute nel PE, intervenute in corso d'opera. L'Impresa, pertanto, ha iscritto la riserva n. 7 in calce al SAL n. 2 quando ha preso consapevolezza che nel suddetto SAL non risultavano contabilizzate le vasche di raccolta delle acque reflue e la vasca per lavaggio mezzi cantiere”.
Chiede, quindi, l'appellante il riconoscimento della somma (calcolata dal TU) di € 102.371,90 quale importo spettante all'appaltatrice per la realizzazione delle vasche per la raccolta delle acque reflue.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “Sul capo della sentenza che ha accertato la decorrenza della rivalutazione monetaria. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” - la società lamenta che il CP_5
Tribunale avrebbe erroneamente considerato gli importi indicati dall'ausiliario del giudice già comprensivi della rivalutazione monetaria.
Deduce l'appellante: “ Sul punto, tuttavia, il Tribunale di Roma non ha correttamente valutato la consulenza tecnica d'ufficio depositata in giudizio.
I maggiori oneri e danni accertati dal TU nominato nel giudizio di primo grado non sono maggiorate della rivalutazione monetaria che, pertanto, il Tribunale di Roma avrebbe dovuto far decorrere quanto meno dalla domanda giudiziale.
Il primo Giudice, invece, ha maggiorato la somma spettante all'Impresa dalla data di deposito della TU (novembre 2018) sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Sul punto, tuttavia, la sentenza è errata. A voler seguire il ragionamento del Tribunale di Roma che ha espressamente riconosciuto l'applicabilità della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, spetterebbe alla la rivalutazione Parte_1 monetaria dalla domanda giudiziale (19.09.2016) sino alla pubblicazione della sentenza (29.11.2019)”
§3.5 – Col quinto motivo – titolato “Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di soccombenza (art. 91 e 92 c.p.c.). Erroneità della motivazione, Insufficienza e contraddittorietà della motivazione” – l'appellante principale deduce: “La sentenza impugnata è censurabile anche nella parte relativa alla pronuncia sulle spese di lite e di TU. Il Tribunale di Roma ha, infatti, compensato le spese di lite tra le parti nella misura della metà nonostante la totale soccombenza di Ha, inoltre, posto a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese CP_2 di TU. Senonché, la sentenza impugnata ha accertato la veridicità di quanto lamentato dalla nelle riserve iscritte in contabilità. In particolare ha accertato l'imputabilità ad Parte_1 esclusiva responsabilità di delle cause di anomalo andamento dell'appalto e dei CP_2 conseguenti maggiori oneri e danni subiti dalla Ha, inoltre, rigettato le eccezioni di Parte_1 inadempimento formulate da nei propri scritti difensivi. Ciò che avrebbe imposto, ai sensi CP_2 della norma sopra citata, la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese processuali e di ctu. Il Tribunale di Roma ha motivato la compensazione delle spese legali nella misura della metà sulla base del notevole divario tra la somma richiesta dalla parte attrice e quella riconosciuta come spettante. (pag. 12 della sentenza impugnata). Ebbene, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto o in parte le spese di lite nell'ipotesi di soccombenza reciproca che, tuttavia, nel caso di specie non si è verificata.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata nel senso della condanna di
[...] all'integrale rifusione in favore di delle spese di lite e di ON Parte_1 ctu.”
§ 4 — L'appello principale è solo in parte fondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, si rileva che effettivamente , una volta riconosciuti i presupposti per il risarcimento da ridotta produttività del cantiere, il TU ha utilizzato una tavola di calcolo per il periodo 13.11.12/28.2.15 riportando i vari dati numerici, dai quali – poi – ha estrapolato i parametri per giungere alla quantificazione del danno, individuato nell'elaborato peritale che, unitamente alla detta tavola 2, è stato anche depositato da parte appellante principale con le note finali.
Si legge a pag. 42 dell'elaborato: “ Dai conteggi effettuati dal TU emerge, infine, che i danni subiti da ammontano, salvo oneri di legge, ad € 3.345.467,02, come risulta dalla somma dei costi Pt_1 improduttivi per spese generali, esecuzione in sicurezza e mano d'opera, del mancato ammortamento dei mezzi di cantiere e degli interessi di mora sul differimento dell'utile ed, infine, dei maggiori importi della polizza CAR dovuto al ritardo dei lavori, il tutto basato sulle risultanze della analisi peritale della fondatezza e tempestività delle riserve annotate dall'attrice fino al 13° SAL al 28.02.2015 sottoscritto il 02.04.2015, con il quale, ultimo in atti, termina il lasso temporale oggetto di causa”.
Le indicazioni sono nette e chiare, anche con riguardo alle voci incluse nel conteggio.
Ritiene il Collegio che, in realtà, non si ravvisa né una svista ex art. 287 CPC ma neanche una dissociazione del Tribunale dall'opera del perito: in realtà, è stata semplicemente considerata la sola tavola 2 di calcolo, senza tener conto del ragionamento poi finale che il perito stesso aveva messo a disposizione. Di qui la non necessità di motivare specificamente perché (oltre al richiamo più volte espresso a principi logici e razionali utilizzati nell'elaborato così condiviso) il primo giudice non si è affatto discostato dall'elaborato, percependone in realtà solo una parte (quella dei conteggi per i parametri) e senza tener conto del conteggio finale al quale, immutati i presupposti, andava invece fatto riferimento.
Ne consegue che il primo motivo di gravame va accolto, con riconoscimento della maggior somma in luogo di quella indicata dal Tribunale. Né convince, in senso opposto, il rilievo di che, riportando un brano della sentenza, CP_2 evidenzia come alcuni profili erano stati esclusi dal TU (v. pag. 7 della sentenza): ““Risultano, per contro, infondate le lamentele dell'attrice sui costi delle verifiche topografiche su di essa incombenti;
Cont sulle interferenze ferroviarie o telefoniche, la cui rimozione risulta affidata da a terzi;
sulla ricerca di altre aree per l'allestimento del cantiere e il deposito dei cumuli che, sebbene eseguita per sopperire alle indicazioni in merito del PE di gara, rientrava comunque nei compiti dell'appaltatrice; sui ritardi delle autorizzazioni Enel e rilasciate nei tempi richiesti dall'esame delle relative Pt_3 domande a partire dalla loro presentazione;
sulla convenzione da stipulare con l'amministrazione di Castronovo per il ripristino delle vie comunali danneggiate da mezzi pesanti”.
Invero, il TU aveva già eseguito questo discrimine, sicchè nel conteggio finale non risulta affatto che siano state inserite queste voci;
quanto meno l'eccezione – a fronte dell'allegazione ex art. 342 CPC così specifica di parte appellante principale – non è di certo idonea a far venir meno i presupposti di quel conteggio.
Di qui l'accoglimento del detto motivo di doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, è da respingere anche sotto il profilo della non specificità ex art. 342 CPC.
Infatti, la sentenza impugnata ha affrontato la questione relativa alla eccezione di intempestività della riserva n. 7 precisando nelle pagg. 7 e 8 “…in quanto intempestive e potendosi ritenere tempestivamente sollevata la relativa eccezione dall'intero tenore della comparsa di costituzione della .”. CP_2
Rispetto a tale argomentazione, invero, l'appellante principale ribadisce la posizione già assunta negli atti difensivi di primo grado, ove ha riferito sempre la detta eccezione come svolta, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC;
ma tale tesi non poteva essere apoditticamente replicata in questa sede, ove – invece – avrebbe dovuto spiegare ed argomentare il motivo per il quale il primo giudice ha errato nel ritenere che l'intero tenore della comparsa (primo atto difensivo di ) CP_2 fosse idoneo ad introitare l'eccezione.
In assenza di tale
contro
-argomentazione, il motivo – sotto questo profilo – si appalesa anche inammissibile.
§4.3 – Anche il terzo motivo è da respingere.
Invero, parte appellante – che aveva l'onere di dimostrare la tempestività della riserva così come di formulate adeguate
contro
-argomentazioni ex art. 342 CPC – si limita a richiamare i fatti storici per concludere, in sostanza, che solo con il sal n. 2 avrebbe acquisito quella consapevolezza tale da obbligarla ad iscrivere detta riserva. Di certo, poi, non è vincolante quanto affermato in punto di tempestività dalla Commissione per il bonario componimento della controversia.
Entrando nel merito, va ricordato che si tratta di opere di mitigazione d'impatto ambientale, e trattandosi, in particolare, di lavorazioni in galleria effettuate facendo uso di miscele bentonitiche e cementizie, andavano considerate e previste dall'appaltatore già in sede di richiesta d'autorizzazione a eseguire le lavorazioni stesse nonché messe in atto immediatamente, poiché previste per Legge. Il TU ha chiaramente indicato che la riserva – per la tipologia, appunto, delle opere – avrebbe potuto e dovuto essere iscritta già al primo SAL, mentre invece era stata iscritta solo successivamente al 2^ SAL. Su questi argomenti – natura delle opere e consapevolezza già al primo SAL – invero non vi è un motivo specifico di gravame, né tanto meno una idonea
contro
-argomentazione, sicchè il motivo va respinto.
§4.4 – Non può essere accolto neppure il quarto motivo con il quale viene rivendicata una
“retrodatazione” della rivalutazione monetaria a partire dalla domanda giudiziale (come fosse, dunque, messa in mora) e non dalla quantificazione operata dal TU e, di conseguenza, individuata dal Tribunale.
L'allegazione posta a fondamento del motivo di gravame è sostanzialmente apodittica e priva di
contro
-argomentazioni rispetto al ragionamento del Tribunale che, in primo luogo, ha distinto tra rivalutazione monetaria (quale danno emergente) e interessi compensativi (lucro cessante), escludendo questa seconda voce per assenza di prova (statuizione peraltro divenuta ormai definitiva perché non impugnata).
E proprio facendo tale distinguo il Tribunale ha qualificato come di valuta detta voce economica, distinguendola dagli interessi compensativi (si ripete, negati) che decorrono dall'inadempimento. Significa, cioè, che il Collegio di primo grado ha fatto divenire liquido ed esigibile quel credito al momento della quantificazione, data utile dunque per applicare la rivalutazione monetaria che, a questo punto, spetta con medesima decorrenza sulla maggior somma indicata nell'accogliere il primo motivo di doglianza.
§4.5 – Anche l'ultimo motivo di appello principale non merita accoglimento, atteso che sfugge a parte appellante non solo la discrezionalità del giudicante (che accenna solo in parte nel motivo di gravame), ma anche l'ammontare originario del “petitum” rispetto all'accoglimento che, anche in questa sede, è inferiore anche alla metà del richiesto;
il che esclude, di conseguenza, che si potesse ravvisare una soccombenza prevalente di . Per il resto, come detto, la proporzione appare CP_2 congrua e specificamente motivata, con conseguente infondatezza della doglianza finalizzata solo ad ottenere le spese nella loro interezza.
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, sono tre i motivi formulati da . CP_2
§5.1 – Con il primo motivo (pagg. 17/22 della comparsa) – titolato “ VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA. INSUFFICIENZA ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA RISERVA N.
1.1A “RITARDO CONSEGNA AREE CON CUMULI DI TERRA 1° APPALTO LATO PA”- l'appellante incidentale , dopo aver affermato di aver corrisposto alla appellante principale tutte le somme indicate nella sentenza impugnata, deduce a fondamento della doglianza che il TU – al quale ha fatto poi riferimento il Tribunale – avrebbe ignorato i rilievi del consulente di parte , evidenziando in particolare il rilievo dei dati CP_2 contrattuali, tra i quali l'assenza nel verbale di consegna (13.11.12) di alcun rilievo o riserva da parte Cont di . Contesta poi nche i giorni individuati dal TU così come la sospensione operata CP_5 dall'appaltatore, come da rilievi del consulente di parte. §5.2 – Con il secondo motivo (pagg. 22/25) – titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA IN MERITO ALLA RISERVA N. 1.2 “RITARDO Cont CONSEGNA DOCUMENTAZIONE SU BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI” – devolve la questione relativa alla bonifica suddetta, evidenziando che questa era già avvenuta con l'impresa appaltatrice precedente, sicchè non aveva alcun rilievo il dato documentale.
§5.3 – Con il terzo motivo (pag. 25) – titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA IN MERITO ALLA RISERVA N. 1.3 “MANCANZA COLLAUDI E VERBALI DI CONSISTENZA OPERE DI 1° APPALTO” – devolve la questione dei collaudi e dei CP_2 verbali di consistenza denunciando che il Collegio di primo grado non avrebbe valutato l'ordine di servizio n. 26 del 31.5.13.
§5.4 – Con l'ultimo motivo (pag. 26/30) – titolato “VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRATA VALUTAZIONE DI FONTI DI PROVA IN MERITO ALLE RISERVE NN 1.5A;
1.5B; 1.5E” - CP_2
devolve alla Corte l'esame di una serie di voci richiamando i rilievi del consulente di parte in
[...] primo grado con particolare riguardo all'ordine di servizio n. 24 del 28.5.13 e chiede il rinnovo della TU.
§ 6 — Rileva la Corte che i motivi di appello incidentale, poiché strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
In sostanza, ha devoluto in questa sede questioni sollevate – attraverso il proprio consulente CP_2 di parte – già dinanzi al TU che ne ha tenuto conto, rispondendo e fornendo argomentazioni che, poi, sono state integralmente recepite dal Tribunale.
Ne consegue che anche a voler valutare dette “osservazioni” del CTP come atto difensivo, quest'ultimo sarebbe dovuto entrare nel gravame come
contro
-argomentazione al ragionamento del TU e, quindi, del Collegio di primo grado.
Invero, nel leggere l'esposizione di detti rilievi, si nota come vengano, di fatto, riproposte tesi che, però, sono state già respinte: in sostanza, ribadire certi concetti che sono stati già esaminati dal TU
– prima – e dalla sentenza – dopo – senza contrapporre un percorso argomentativo specifico avverso quello offerto dall'elaborato tecnico dell'ausiliare di primo grado, viola il disposto di cui all'art. 342 CPC.
Non è possibile, infatti, in questa sede semplicemente reiterare i fatti e i documenti, senza spiegare per quale motivo sono idonei a condurre ad un convincimento diverso rispetto a quello espresso dal TU e quindi dalla sentenza.
Peraltro, non si tiene in alcun conto di un elemento che certamente è stato determinante, quale la
“ripartenza” di un cantiere già avviato da altro appaltatore e che, quindi, ha presentato varie
“anomalie” da risolvere, non prevedibili al momento della consegna , avvenuta – come riconosce la stessa – in data 13.11.12 al fine di “salvaguardare” i finanziamenti comunitari in gioco. CP_2 Già questo elemento appare dirimente nel comprendere come le complicazioni rilevate dal TU siano Cont diversamente imputabili a e alla : tale ripartizione di responsabilità è stata in modo CP_5 chiaro ed argomentato spiegata.
Ancora, non si tiene conto nel riportare dette osservazioni – sempre peraltro in modo succinto, sostanzialmente elencando fatti ed atti – come siano intervenute delle varianti;
così come non è ammissibile , anche sotto un profilo di sicurezza, affermare che per la bonifica relativa agli ordigni bellici era sufficiente che fosse già avvenuta, a prescindere dalla certificazione della stessa e, quindi, del momento temporale di consegna di tale documento. Il richiamo , poi, ad ordini di servizio è riportato più come dato fattuale che come argomento logico-giuridico idoneo a scardinare le motivazioni contenute nell'elaborato tecnico, condivise poi dal Tribunale.
In assenza, quindi, di una idonea pista probatoria, il rinnovo della TU appare una richiesta meramente esplorativa.
Di qui la reiezione di tutti i motivi di appello incidentale.
§7 – La sentenza va quindi in parte qua riformata, con la condanna di al pagamento, in CP_2 favore dell'appellante, della somma di € 3.345.467,02- in luogo della minor somma liquidata in sentenza – da rivalutarsi a decorrere dal novembre 2018 al 29.11.19.
Capitale Iniziale: € 3.345.467,00
Data Iniziale: 01/11/2018
Data Finale: 29/11/2019
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2018
Scadenza Rivalutazione: Novembre 2019
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,2
Indice alla Scadenza: 102,3
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,001
Totale Rivalutazione: € 3.345,47
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 3.348.812,47
§7 - Per le spese del grado, deve tenersi conto che l'esito complessivo è rimasto sostanzialmente immutato, con la conseguenza che ben possono essere compensate – come in primo grado – nella misura del 50%, mentre il residuo resta a carico di , nella misura da determinarsi secondo le CP_2 tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 9.643,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 5.607,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 12.918,00
Fase decisionale, valore medio: € 16.033,00
Compenso tabellare (valori medi) € 44.201,00 (50%=22.100,50)
Trattandosi di procedimento di appello incidentale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 22989/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza – ferma nel resto – condanna al pagamento, in favore di parte appellante principale, di Euro CP_2
3.348.812,47 in luogo della minor somma liquidata nella sentenza;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna alla rifusione, in favore dell'appellante principale, del 50% delle spese del CP_2 grado, liquidate in Euro 22.100,50, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali, compensando il residuo tra le parti.
4. Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore