CASS
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GU IA, nato in [...] l'[...] avverso la sentenza del 7 giugno 2024 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di IA GU il 16 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, riqualificata;
1/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 4918 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 22/01/2025 la recidiva in specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.502 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di IA GU, che ha dedotto la violazione degli artt. 99, 63, comma quarto, cod. pen., poiché la Corte di appello, dopo aver applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, ultimo periodo, d.P.R. n. 309/90, ha operato un ulteriore aumento di pena per la recidiva, pur riqualificata, pari alla metà, mentre l'aumento di pena per quest'ultima circostanza non poteva essere superiore a un terzo, secondo la regola calmieratrice di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. Inoltre, la Corte di appello non ha esplicitato le ragioni per cui ha operato un aumento facoltativo, tratta in errore dall'erroneo convincimento che l'aumento di pena applicabile fosse quello obbligatorio della metà di cui all'art. 99, comma terzo, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, dopo avere qualificato la recidiva come specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena e, in considerazione dell'aggravante della recidiva, ha aumentato della metà la pena base, fissata dal Giudice di primo grado già tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90. Ciò in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., che, nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prescrive un aumento di pena fino a un terzo. Deve, però, rilevarsi che già il Giudice di primo grado, per l'aggravante della recidiva, allora qualificata come reiterata, specifica e infraquinquennale, aveva aumentato la pena di due terzi, così incorrendo nella violazione dell'art. 63 cit. Ne discende che era onere dell'appellante dedurre tale violazione di legge e, in difetto di gravame sul punto, la doglianza non è deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla censura relativa alla mancata motivazione sulle ragioni dell'aumento, che è vizio in cui era incorso già il Giudice di primo grado. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid tè
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di IA GU il 16 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, riqualificata;
1/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 4918 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 22/01/2025 la recidiva in specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.502 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di IA GU, che ha dedotto la violazione degli artt. 99, 63, comma quarto, cod. pen., poiché la Corte di appello, dopo aver applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, ultimo periodo, d.P.R. n. 309/90, ha operato un ulteriore aumento di pena per la recidiva, pur riqualificata, pari alla metà, mentre l'aumento di pena per quest'ultima circostanza non poteva essere superiore a un terzo, secondo la regola calmieratrice di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. Inoltre, la Corte di appello non ha esplicitato le ragioni per cui ha operato un aumento facoltativo, tratta in errore dall'erroneo convincimento che l'aumento di pena applicabile fosse quello obbligatorio della metà di cui all'art. 99, comma terzo, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, dopo avere qualificato la recidiva come specifica e infraquinquennale, ha rideterminato la pena e, in considerazione dell'aggravante della recidiva, ha aumentato della metà la pena base, fissata dal Giudice di primo grado già tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90. Ciò in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., che, nel concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, prescrive un aumento di pena fino a un terzo. Deve, però, rilevarsi che già il Giudice di primo grado, per l'aggravante della recidiva, allora qualificata come reiterata, specifica e infraquinquennale, aveva aumentato la pena di due terzi, così incorrendo nella violazione dell'art. 63 cit. Ne discende che era onere dell'appellante dedurre tale violazione di legge e, in difetto di gravame sul punto, la doglianza non è deducibile in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla censura relativa alla mancata motivazione sulle ragioni dell'aumento, che è vizio in cui era incorso già il Giudice di primo grado. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid tè