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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Paolo Mengani Consigliere esperto dott. Sara Sacchi Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 869/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Mucciante Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché nei confronti del minore
, assistito dal curatore speciale avv. Francesca Biancifiori Persona_1
pagina 1 di 3 con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
RICHIAMATA la sentenza con cui in data 03.06.2024 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha dichiarato decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul minore , disponendo l'immediata interruzione degli Persona_1 incontri protetti avviati tra il padre ed il figlio e dichiarando l'estinzione del procedimento, con compensazione integrale delle spese tra le parti;
LETTO l'appello proposto da , madre del bambino, la quale Parte_1 censura la decisione dei primi giudici di dichiarare l'estinzione della procedura e di compensare integralmente le spese tra le parti;
PRESO ATTO che il padre del minore ed il curatore speciale, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello, non hanno ritenuto di doversi costituire nel presente grado;
EVIDENZIATO che la Procura Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo corrispondente all'interesse del minore;
RILEVATO che il gravame risulta inammissibile per quanto riguarda la declaratoria d'estinzione della procedura, non essendo ravvisabile alcun interesse della ad opporsi alla chiusura del procedimento attivato a tutela del piccolo Parte_1
; Per_1
EVIDENZIATO che non emergono in ogni caso problematiche tali da giustificare una prosecuzione degli interventi avviati in favore del bambino, il quale risulta ben seguito dalla madre, secondo quanto attestato nella relazione trasmessa in data 01.04.2025 dal Consultorio di San Benedetto del Tronto;
RITENUTO da ultimo che sussistano ragioni più che giustificate per compensare integralmente le spese del primo grado ed anche della presente fase del giudizio, avviato non per far valere le ragioni delle parti, bensì al solo fine di tutelare il miglior interesse del minore coinvolto;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
03.06.2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed al Consultorio di San Benedetto del Tronto
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Paolo Mengani Consigliere esperto dott. Sara Sacchi Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 869/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Mucciante Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché nei confronti del minore
, assistito dal curatore speciale avv. Francesca Biancifiori Persona_1
pagina 1 di 3 con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
RICHIAMATA la sentenza con cui in data 03.06.2024 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha dichiarato decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul minore , disponendo l'immediata interruzione degli Persona_1 incontri protetti avviati tra il padre ed il figlio e dichiarando l'estinzione del procedimento, con compensazione integrale delle spese tra le parti;
LETTO l'appello proposto da , madre del bambino, la quale Parte_1 censura la decisione dei primi giudici di dichiarare l'estinzione della procedura e di compensare integralmente le spese tra le parti;
PRESO ATTO che il padre del minore ed il curatore speciale, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello, non hanno ritenuto di doversi costituire nel presente grado;
EVIDENZIATO che la Procura Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo corrispondente all'interesse del minore;
RILEVATO che il gravame risulta inammissibile per quanto riguarda la declaratoria d'estinzione della procedura, non essendo ravvisabile alcun interesse della ad opporsi alla chiusura del procedimento attivato a tutela del piccolo Parte_1
; Per_1
EVIDENZIATO che non emergono in ogni caso problematiche tali da giustificare una prosecuzione degli interventi avviati in favore del bambino, il quale risulta ben seguito dalla madre, secondo quanto attestato nella relazione trasmessa in data 01.04.2025 dal Consultorio di San Benedetto del Tronto;
RITENUTO da ultimo che sussistano ragioni più che giustificate per compensare integralmente le spese del primo grado ed anche della presente fase del giudizio, avviato non per far valere le ragioni delle parti, bensì al solo fine di tutelare il miglior interesse del minore coinvolto;
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza pronunciata dal Tribunale per i
Minorenni delle Marche all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
03.06.2024.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite ed al Consultorio di San Benedetto del Tronto
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 3 di 3