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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 9049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9049 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 4.12.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14514/2024 R.G.
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piscitelli, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024, l'opponente in epigrafe indicato – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica anche successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 4.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione, depositate la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione della causa r.g. n. 8539/2023 al presente procedimento.
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al D.M. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano l'incidenza delle patologie da cui è affetto il ricorrente sulla sua autonomia.
Il CTU, dott. valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato Per_1
l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da: “Vasculopatia cerebrale cornica in parkinsonismo con deterioramento cognitivo e grave deficit della deambulazione autonoma. Cardiopatia sclerotica e ipertensiva. Diabete mellito insulino dipendente”.
L'ausiliare ha dunque precisato che “Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con malattia di Parkinson. Tale condizione presente da diverso tempo così come documentato in atti attualmente è caratterizzata da modesto deficit cognitivo con rallentamento ideo motorio, bradilalia con deficit della comunicazione verbale e grave deficit della deambulazione che avviene solo con aiuto di terzi. Si valuta come da codice 7346. Altra patologia rilevata è una cardiopatia sclerotica – ipertensiva in trattamento farmacologico ed in sufficiente equilibrio emodinamico. Inquadrabile in una prima classe funzionale NYHA si valuta come da codice 6441. Infine si riconosce un diabete mellito tipo 2 insulino dipendente con complicanze polineuropatiche che concorrono con il deficit deambulatorio già compromessa dalla malattia di Parkinson. Si valuta come da codice 9309. Alla luce di tali infermità si ritiene che il sig. presenti difficoltà gravi, corrispondenti ad Parte_1 invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni), sin dall'epoca della domanda amministrativa del 20.01.2023, osì come già espresso dalla Competente commissione. Per quanto attiene il diritto alla cosiddetta indennità di accompagnamento, viceversa, si rappresenta come i requisiti sanitari utili consistano alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure nella incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. In merito a questi ultimi si riporta la Circolare del Ministero del Tesoro n° 14 del 28/09/1992 che, riferendosi appunto agli atti quotidiani della vita, così riporta: “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza. Il giudizio medico-legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo- spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc.”. Ebbene, considerato che il ricorrente oltre agli iniziali deficit mnesici presenta rilevanti difficoltà alla deambulazione (come evidenziato all'esame clinico) con impossibilità ai passaggi posturali autonomi, con difficoltà comunicative per bradilalia parkinsoniana, si ritiene che lo stesso non sia in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita sussistendo pertanto i requisiti sanitari utili alla indennità di accompagnamento.
In merito alla retrodatazione dei detti requisiti, esaminata la documentazione sanitaria allegata si deve sottolineare come sia presente certificato geriatrico del 17.11.2021 dove era attestato, tra l'altro: “andatura atassica e instabile solo con aiuto di terzi”. Pertanto si ritiene che i requisiti sanitari utili alla cosiddetta indennità di accompagnamento possano essere retrodatati all'epoca della domanda amministrativa del 20.01.2023”.
Il CTU ha pertanto concluso nel senso di ritenere che le patologie da cui il ricorrente è affetto
“determinano difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni), con diritto all'indennità di accompagnamento dal 20.01.2023”.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal 20 gennaio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
a) in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20 gennaio 2023;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2300,00 oltre iva CP_1
cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 4.12.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14514/2024 R.G.
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Piscitelli, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.06.2024, l'opponente in epigrafe indicato – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso a seguito di domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento – deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alla suddetta prestazione.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta. In particolare, contestava la relazione di consulenza sulla base di documentazione medica anche successiva all'accertamento peritale che giustificava una rivalutazione delle determinazioni cui era pervenuto il CTU.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda con condanna al pagamento della prestazione oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza con nomina del CTU dott. , Persona_1 all'udienza del 4.12.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione, depositate la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione della causa r.g. n. 8539/2023 al presente procedimento.
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al D.M. 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto.
Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano l'incidenza delle patologie da cui è affetto il ricorrente sulla sua autonomia.
Il CTU, dott. valutata nella sua interezza la documentazione sanitaria acquisita, effettuato Per_1
l'esame clinico del periziando, ha affermato che lo stesso risulta affetto da: “Vasculopatia cerebrale cornica in parkinsonismo con deterioramento cognitivo e grave deficit della deambulazione autonoma. Cardiopatia sclerotica e ipertensiva. Diabete mellito insulino dipendente”.
L'ausiliare ha dunque precisato che “Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con malattia di Parkinson. Tale condizione presente da diverso tempo così come documentato in atti attualmente è caratterizzata da modesto deficit cognitivo con rallentamento ideo motorio, bradilalia con deficit della comunicazione verbale e grave deficit della deambulazione che avviene solo con aiuto di terzi. Si valuta come da codice 7346. Altra patologia rilevata è una cardiopatia sclerotica – ipertensiva in trattamento farmacologico ed in sufficiente equilibrio emodinamico. Inquadrabile in una prima classe funzionale NYHA si valuta come da codice 6441. Infine si riconosce un diabete mellito tipo 2 insulino dipendente con complicanze polineuropatiche che concorrono con il deficit deambulatorio già compromessa dalla malattia di Parkinson. Si valuta come da codice 9309. Alla luce di tali infermità si ritiene che il sig. presenti difficoltà gravi, corrispondenti ad Parte_1 invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni), sin dall'epoca della domanda amministrativa del 20.01.2023, osì come già espresso dalla Competente commissione. Per quanto attiene il diritto alla cosiddetta indennità di accompagnamento, viceversa, si rappresenta come i requisiti sanitari utili consistano alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure nella incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. In merito a questi ultimi si riporta la Circolare del Ministero del Tesoro n° 14 del 28/09/1992 che, riferendosi appunto agli atti quotidiani della vita, così riporta: “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza. Il giudizio medico-legale, secondo l'interpretazione corrente, si fonda quindi sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Rientrano in quest'ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Il complesso di tali funzioni quotidiane della vita si estrinseca pertanto in un insieme di attività diversificabili ma individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d'ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo- spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e televisione, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc.”. Ebbene, considerato che il ricorrente oltre agli iniziali deficit mnesici presenta rilevanti difficoltà alla deambulazione (come evidenziato all'esame clinico) con impossibilità ai passaggi posturali autonomi, con difficoltà comunicative per bradilalia parkinsoniana, si ritiene che lo stesso non sia in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita sussistendo pertanto i requisiti sanitari utili alla indennità di accompagnamento.
In merito alla retrodatazione dei detti requisiti, esaminata la documentazione sanitaria allegata si deve sottolineare come sia presente certificato geriatrico del 17.11.2021 dove era attestato, tra l'altro: “andatura atassica e instabile solo con aiuto di terzi”. Pertanto si ritiene che i requisiti sanitari utili alla cosiddetta indennità di accompagnamento possano essere retrodatati all'epoca della domanda amministrativa del 20.01.2023”.
Il CTU ha pertanto concluso nel senso di ritenere che le patologie da cui il ricorrente è affetto
“determinano difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni), con diritto all'indennità di accompagnamento dal 20.01.2023”.
La CTU appare ampiamente e correttamente motivata e può essere condivisa, del resto nel corso del procedimento non sono pervenute ad opera delle parti osservazioni critiche alla stessa.
Il ricorso va quindi accolto e dichiarato il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal 20 gennaio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
a) in accoglimento della opposizione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 20 gennaio 2023;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2300,00 oltre iva CP_1
cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Napoli, 6.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori