Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/03/2026, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12115/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12115 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza della vicenda che ha riguardato il rilascio dei titoli abilitativi, assentiti da Roma Capitale con Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.6.2022, concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita e la relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al chiosco di piante e fiori situato in Roma, alla Via -OMISSIS-, gestito dal ricorrente medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa TO UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, gestore di un chiosco di piante e fiori sito sulla Via -OMISSIS- sin dal 1981 assieme al padre e dal 1996 in proprio, ha proposto il presente ricorso per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente connessi alla complessa vicenda procedimentale e giudiziaria, che ha riguardato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita e della relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico, di cui alla Determina dirigenziale di Roma Capitale prot. n. CU/55169/2022 del 14.6.2022, concernenti.
In proposito, premette in fatto di aver presentato in data 7.2.2019 istanza per il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione permanente del suolo pubblico per il chiosco in oggetto, oltre alla contestuale istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla vendita nel settore non alimentare, nelle immutate condizioni di fatto e di diritto rispetto agli anni precedenti, e di avere dovuto adire più volte questo Tribunale (dapprima, con ricorso avverso il silenzio serbato sull’istanza presentata, successivamente, con ricorso per ottenere annullamento di un iniziale provvedimento di rigetto delle istanze nonché il risarcimento danni e, infine, con ricorso per ottemperanza alla sentenza che ha annullato il menzionato provvedimento di rigetto) prima che il Comune con la suddetta Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 in data 14.6.2022 soddisfacesse il proprio interesse pretensivo.
Con l’odierno ricorso, in particolare, il ricorrente formula le seguenti domande.
1. – Domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. di tutti i danni asseritamente derivanti dal comportamento illegittimo di Roma Capitale, consistenti nei seguenti:
- danno patrimoniale derivante dall’ingiusta e illegittima chiusura del chiosco piante e fiori gestito dal ricorrente a partire dal 9 marzo 2019, data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento sulle istanze del ricorrente ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, e sino al 14 giugno 2022, data di adozione della Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022, con la quale le medesime istanze sono state accolte;
- danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente a partire dalla stessa data del 9.3.2019;
2. – Domanda di corresponsione dell’indennizzo da ritardo di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, della legge n. 241/1990 e all’art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013 , visto il ritardo nel procedimento amministrativo di esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11563/2021, avviato il 9.2.2022 con l’indizione della Conferenza di servizi e concluso con la Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.06.2022;
3. – Domanda di rivalutazione e interessi sulle somme liquidate per tutte le voci di danno/indennizzo sopra indicate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio in resistenza con atto di mera forma.
Approssimandosi l’udienza di trattazione del merito, le parti hanno versato in atti documenti e memorie difensive, a sostegno della propria posizione.
In particolare l’amministrazione comunale, confutando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, previa eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem .
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 12 dicembre 2025, svolta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il presente giudizio è stato proposto ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti, secondo la prospettazione attorea, dalla vicenda che ha riguardato il rilascio di titoli di cui alla Determinazione Dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.06.2022, relativi all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita e alla relativa concessione per l’occupazione del suolo pubblico in relazione al chiosco di piante e fiori situato in Roma, alla Via -OMISSIS- n -OMISSIS- gestito dal ricorrente.
Al riguardo, si premette in fatto che:
- il ricorrente cura la gestione di un chiosco piante e fiori sito in Roma, Via -OMISSIS- Nuova, sin dal 1981 assieme al padre e dal 1996 in proprio
- in data 07.02.2019 il ricorrente ha presentato la consueta istanza per ottenere il rinnovo della concessione per occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione per la sua attività, nelle immutate condizioni di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie all’esame rispetto agli anni precedenti;
- a seguito dell’indetta Conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per la disamina delle istanze in parola, il Municipio XV, con nota prot. n. 50867 del 26.4.2019, ha avviato il procedimento volto all’eventuale “reiezione” delle stesse, nel corso del quale ha formulato osservazioni, deducendo l’assenza di elementi ostativi all’accoglimento delle predette istanze;
- successivamente, tuttavia, visto il protrarsi della pendenza del procedimento, il ricorrente ha agito avverso il silenzio dell’Amministrazione con ricorso r.g. 4149/2020, definito con sentenza in rito n. 10719/2020 e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese, per essere infine intervenuto, soltanto nelle more del giudizio, il provvedimento di diniego delle istanze in discussione, essendosi ritenuto che il manufatto in oggetto ricadesse all’interno della viabilità principale e fosse perciò in contrasto con l’art. 4- quater del Regolamento Cosap di cui alla DAC n. 82/2018;
- avverso tale provvedimento il ricorrente si è nuovamente rivolto a questo Tribunale chiedendone l’annullamento e formulando altresì domanda di risarcimento danni. Nell’ambito di tale ricorso, peraltro, è stata formulata contestuale domanda cautelare finalizzata ad ottenere il riesame delle istanze, accolta con ordinanza cautelare di n. 7399 del 2.12.2020; il Comune di Roma, diffidato, a fronte del dictum cautelare, a procedere con il riesame, ha, di contro, chiesto in data 15.09.2021 il pagamento del canone (ex) Cosap per l’anno 2021 (richiesta contestata innanzi al competente Tribunale ordinario di Roma con giudizio, tuttora pendente);
- con sentenza n. 11563/2021 del 10.11.2021, non appellata e passata in giudicato, la Sezione ha accolto il predetto ricorso, annullando per difetto di motivazione e di istruttoria il provvedimento di rigetto delle istanze per cui è causa, e ha respinto la domanda risarcitoria “ sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’annullamento fondato su profili formali non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita e non può dunque condurre al ristoro dei danni asseritamente patiti. Né tale accertamento spetta al giudice, anche solo in via di prognosi, se vi è ancora uno spazio di intervento dell’Amministrazione. ”;
- in esito al suddetto annullamento e alla diffida del ricorrente in data 17.1.2022, il Direttore del Municipio XV, con comunicazione a mezzo pec in data 4.2.2022, ha infine avviato il procedimento finalizzato all’esecuzione della pronuncia di annullamento del TAR, indicendo per il 9.2.2022 la Conferenza di servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14- ter della legge n. 241/1990;
- in data 30.3.2022, il ricorrente ha chiesto via pec l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 2, commi 2- bis e 2- ter , della legge n. 241/1990;
- stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla ridetta sentenza n. 11563/2021 ex art. 112 c.p.a., innanzi a questo Tribunale, sfociato nella sentenza n. 12831 del 10.10.2022 di cessazione della materia del contendere, avendo il Comune versato in atti la Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.6.2022, con cui ha accolto le istanze presentate febbraio del 2019, concludendo il procedimento rinnovato a seguito dell’annullamento giudiziario dell’iniziale provvedimento di diniego.
Ferma la ricostruzione testé delineata, il ricorrente con l’odierno ricorso ha formulato domanda risarcitoria per i danni patrimoniali subiti a causa della chiusura del chiosco 9 marzo 2019 (data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento), calcolati sulla base del fatturato medio, nonché di quelli non patrimoniali (asseritamente dovuti al forte stato di stress emotivo e psicologico provocato dall’impossibilità di proseguire nell’attività di gestione del chiosco e dalle conseguenti gravissime difficoltà); e ha altresì chiesto liquidarsi un indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241/90 e dell’art. 28 del decreto-legge n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione comunale resistente, che, nello specifico, deduce la violazione del principio del ne bis in idem .
L’eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto prospettato da Roma Capitale nella memoria difensiva, il Collegio ritiene che la sentenza di questo Tribunale n. 11563 del 2021, che ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla vendita nel settore non alimentare e di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico permanente per il chiosco di piante e fiori gestito dal ricorrente, ha respinto le domande risarcitorie già avanzate dal ricorrente in quella sede e qui riproposte in modo identico senza tuttavia esaminarne la fondatezza, “ sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’annullamento fondato su profili formali non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita e non può dunque condurre al ristoro dei danni asseritamente patiti (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. IV, 20/08/2021, n.5965) ”, specificando inoltre “[n]é tale accertamento spetta al giudice, anche solo in via di prognosi, se vi è ancora uno spazio di intervento dell’Amministrazione. L’annullamento per difetto di motivazione, invero, non elimina né riduce il potere di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio potere in merito all’Amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534; id., 22 novembre 2019, n. 7977; id., sez. III, 17 giugno 2019, n. 4097; V, 14 dicembre 2018, n. 7054) ”.
Quindi, la riproposizione in questa sede delle domande risarcitorie non integra un’ipotesi di violazione del principio del ne bis in idem , visto che l’odierna azione è stata promossa all’esito del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione comunale dopo l’accoglimento del ricorso n. 8812/2020 con la suddetta sentenza n. 11563/2021 e del soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dal ricorrente con l’istanza presentata il 7 febbraio 2019, vista l’adozione della Determinazione Dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.06.2022.
Tanto premesso, con riferimento alle domande specificamente avanzate con il presente gravame, l’interessato lamenta, in primo luogo, di aver subito:
- un danno patrimoniale derivante dall’ingiusta e illegittima chiusura del chiosco piante e fiori gestito dal ricorrente dal 9 marzo 2019, data nella quale è spirato il termine di 30 giorni previsto dal comma 2 dell’art. 2 della legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento avente ad oggetto le istanze di rinnovo dei titoli abilitativi presentate in data 7.2.2019, e fino al 14 giugno 2022, data di adozione della Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022, con la quale le medesime istanze sono state alfine accolte, seppur con enorme, colpevole e ingiustificato ritardo. Tale pregiudizio viene quantificato sulla base del fatturato medio annuo, pari a circa € 14.000,00, asseritamente conseguito dal ricorrente dall’esercizio dell’attività commerciale di vendita di piante fiori in questione nel periodo che ha preceduto la presentazione delle istanze di rinnovo di cui sopra. In particolare, dividendo detto importo € 14.000,00 per 12 (= € 1.166,66) e moltiplicando il risultato così ottenuto - che rappresenta il dato mensile - per il numero dei mesi oggetto della contestata chiusura dell’attività (dal 9.3.2019 al 14.6.2022: circa 40 mesi), l’istante arriva a quantificare il pregiudizio subito in circa € 46.600,00;
- un danno non patrimoniale conseguente ad un allegato stato di stress emotivo e psicologico (attestato da certificato medico allegato al ricorso), a suo dire, provocato dall’impossibilità di proseguire nell’attività di gestione del chiosco e dalle gravissime difficoltà che ne sono derivate, imputabili all’illegittima attività amministrativa descritta; stato di stress, peraltro, certamente acuito anche dalla necessità di dover fronteggiare detta illegittima attività amministrativa per il tramite di incessanti e impegnative azioni giudiziarie (in parte, peraltro, tuttora in corso).
Orbene, nel caso di domanda proposta per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria di cui all’art. 30 c.p.a. inquadrabile nello schema della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. grava sul danneggiato l'onere della prova degli elementi costitutivi del fatto (ossia danno ingiusto, comportamento doloso o colposo dell'amministrazione e nesso di causalità), ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cfr. ex multis , Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7/2021; Sez. IV, n. 4452/2013; Tar Lazio, sez. I quater, n. 6599/2025).
Va poi precisato che per giurisprudenza granitica, peraltro, puntualmente richiamata dalla p.a. resistente, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, non solo in quanto residui, come nel caso in oggetto, uno spazio di intervento dell’Amministrazione (in questo senso, si è espressa la più volte citata sentenza di questo Tribunale n. 11563/2021), ma anche in quanto occorre la prova che la condotta amministrativa sia colpevole e che dalla stessa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile al comportamento contra ius dell’autorità pubblica, in quanto lesivo del bene della vita (sotteso all'interesse legittimo) spettante alla parte ricorrente (cfr., da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 4507/2025).
Con specifico riferimento al danno patrimoniale invocato dal ricorrente, ad avviso del Collegio, può ritenersi provata l’effettività e l’ingiustizia del pregiudizio subito, la colpevolezza del comportamento complessivamente tenuto dalla p.a. nonché il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio lamentato.
In proposito, parte ricorrente, in primo luogo, deduce la predicabilità dell’elemento psicologico della colpa, ritenendo la contestata azione amministrativa caratterizzata da grave negligenza, imprudenza e imperizia, tenuto conto, oltre che della ripetuta violazione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, anche dei rilievi formulati nella menzionata sentenza n. 11563/2021 avverso il contegno tenuto dalla p.a. resistente nella vicenda di cui è causa.
Il Collegio, al riguardo, incontestata la reiterata violazione dei termini procedimentali, rileva che dalla citata sentenza n. 11563/2021 (che ha annullato il provvedimento di rigetto delle istanze di rinnovo del 7.02.2019), benché intervenuta per meri vizi formali, si ricavano, tuttavia, elementi indicativi della censurabilità della condotta dell’amministrazione comunale, che “ pur essendosi riservata un tempo inusitatamente lungo per la conclusione del procedimento ” ha inizialmente rifiutato il rinnovo richiesto “ per la prima volta, dopo circa quarant’anni ” senza “ avere la cura di esaminare le osservazioni ricevute e svolgere una puntuale istruttoria, secondo un principio di buona amministrazione, nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede che devono permeare i rapporti tra l’Amministrazione e il cittadino ” e che “[r]isulta … per tabulas che il Municipio procedente ha omesso qualsivoglia valutazione della specifica fattispecie sottoposta al suo esame (nella quale il chiosco è su supporto ampio in calcestruzzo e non ricade su carreggiata stradale e non può, dunque, creare pericolo per la circolazione veicolare né sottrarre aree di parcheggio pubblico) limitandosi a richiamare pareri, non pertinenti, resi in differenti fattispecie.
Fermo restando, peraltro, che anche in caso circolazione veicolare o di presenza di parcheggi, l’Amministrazione procedente ha il dovere di valutare la singola fattispecie e di contemperare l’interesse pubblico con quello privato, dando debitamente conto delle motivazioni per le quali – in relazione ad ogni singolo caso – uno dei due interessi possa, o debba, recedere (di talché, appare ictu oculi irragionevole e sproporzionato, oltre che erroneo in fatto per quanto sopra detto, argomentare nella fattispecie di aree di parcheggio pubblico da preservare, a fronte di un chiosco che risiede in loco da quasi mezzo secolo) ”.
L’esame complessivo degli atti di causa conferma -vista, peraltro, la Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.6.2022 che ha, alla fine, riconosciuto la spettanza del bene della vita – che il rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione permanente del suolo pubblico per il chiosco in oggetto e alla vendita nel settore non alimentare è stato in prima battuta negato per aver ritenuto erroneamente che il manufatto in oggetto ricadesse all’interno della viabilità principale e fosse perciò in contrasto con l’art. 4-quater del Regolamento Cosap di cui alla DAC n. 82/2018, circostanza emersa sin dalla pronuncia sulla domanda cautelare, visto che nell’ordinanza n. 7399/2020 è stato evidenziato “ che – anche in esito al deposito documentale effettuato dall’intimata Amministrazione – il corredo motivazionale del provvedimento gravato appare del tutto sguarnito, tanto più ove si consideri che l’occupazione di cui si discute è risalente e invariata nel tempo e che non appare insistere (come coglibile dalla rappresentazione fotografica acclusa al gravame) sulla carreggiata stradale ”.
Dalle considerazioni che precedono discende che il mancato esercizio dell'attività commerciale e il lamentato pregiudizio economico sono riconducibili, da un punto di vista causale, all’operato non puntuale della p.a., che, in quanto non iure , determina l’ingiustizia del danno.
Sul punto è il caso, peraltro, di evidenziare che non è condivisibile la tesi della p.a. resistente circa l’insussistenza di ogni relazione causale tra la condotta tenuta dall'Amministrazione e le lamentate perdite, considerate, invece, conseguenza di una scelta deliberata del richiedente, vista la sospensione dell'efficacia del diniego opposto alle istanze pretensive presentate dal ricorrente, sospensione disposta dapprima in ragione dell’ordinanza cautelare n. 7399 del 2.12.2020 e, in seguito, in ragione della sentenza del TAR del Lazio con la quale è stato accolto il ricorso per l'annullamento della D.D. n. 1929/2020 nonché della nota della Direzione Tecnica prot. CU 84596/2020.
Il Collegio, sul punto, osserva che, in realtà, la sospensione dell’impugnata determinazione di rigetto, non solo è stata disposta il 2.12.2020 circa 21 mesi dopo lo spirare del termine per provvedere del 9.03.2019, quindi a pregiudizio già in buona parte prodottosi nella sfera giuridica dell’istante, ma anche che, in ogni caso, non può avere determinato ex se la legittimazione, ancorché in via temporanea, ad occupare il suolo pubblico con il manufatto in questione ed a svolgere l'attività commerciale, visto che al cospetto - come nel caso di specie - di provvedimenti “ad effetti negativi”, cui si giustappone un interesse pretensivo del ricorrente, la mera sospensione degli effetti, non comporta la produzione di effetti corrispondenti a quelli dell’auspicato provvedimento favorevole, richiedendosi una nuova statuizione della competente autorità pubblica.
D’altronde, la domanda cautelare formulata dal ricorrente con la proposizione del ricorso R.G. n. 8812/2020 era volta ad ottenere il riesame delle istanze di rinnovo, come ribadito anche nella diffida del ricorrente al Comune di Roma a dare immediata esecuzione al dictum cautelare di cui all’ordinanza n. 7399/2020 (non rinvenendosi in quest’ultima “ la fonte del rapporto autorizzativo-concessorio ”).
Ferme le considerazioni sopra svolte a sostegno della sussistenza della colpevolezza della p.a., dell’ingiustizia del danno lamentato e del nesso di causalità, non resta che soffermarsi sul profilo della quantificazione del pregiudizio lamentato per la chiusura del chiosco piante e fiori gestito dal ricorrente dal 9 marzo 2019, data in cui avrebbe dovuto concludersi il procedimento sulle istanze ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, al 14 giugno 2022, data di adozione della Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022, con la quale sono state alla fine accolte le medesime istanze.
A tal fine, il ricorrente fa asseritamente riferimento, come si è anticipato, al fatturato medio annuo conseguito in esito all’attività commerciale di vendita di piante fiori svolta nel chiosco in questione nel periodo che ha preceduto la presentazione delle istanze di rinnovo, il quale sarebbe pari a circa € 14.000,00. Orbene, dividendo tale importo per 12 (numero di mesi in un anno) e moltiplicando il risultato “mensile” in tal modo ottenuto (= € 1.166,66) per il numero dei mesi oggetto di chiusura dell’attività (dal 9.3.2019 al 14.6.2022: circa 40 mesi), nella ricorstruzione attore si arriva ad una quantificazione del danno complessivo patito pari a circa € 46.600,00.
Al riguardo, il Collegio osserva che la documentazione prodotta a fini della definizione del quantum del pregiudizio lamentato riguarda non il fatturato (che, peraltro, è l'ammontare totale delle vendite di beni o servizi di un'azienda in un determinato periodo, al lordo dei costi sostenuti per produrre i beni o servizi venduti, nonché delle spese generali, le tasse e gli interessi e rappresenta, e rappresenta, quindi, il volume di affari ottenuto da un’azienda ma non la redditività reale) dell’attività commerciale esercitata, ma le dichiarazioni dei redditi del ricorrente, Modello Persone Fisiche.
Il Collegio osserva, inoltre, che rispetto alle dichiarazioni dei redditi 2014 e 2015 (allegato n. 25 Ricorso), le più recenti dichiarazioni 2016, 2017 e 2018 (Allegati nn. 31, 32 e 33 Documenti del 30.10.2025), relative al triennio immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda, evidenziano la percezione di un reddito di circa 11.400,00, importo inferiore rispetto a quello indicato nel ricorso di € 14.000,00.
Il Collegio, infine, aggiunge che, come correttamente rilevato dalla p.a. resistente, la quantificazione del pregiudizio patrimoniale asseritamente subito dal ricorrente tralascia ogni considerazione in ordine al periodo storico emergenziale in cui si inserisce la vicenda ed alle limitazioni che hanno subito le attività commerciali nel quadro degli interventi finalizzati al contenimento del fenomeno epidemico: nel computo della supposta deminutio reddituale addebitabile al contegno tenuto dal Municipio, il ricorrente non tiene conto dell’eventuale danno economico riconducibile alla chiusura dell'attività che avrebbe comunque dovuto subire, in ragione delle misure, adottate dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, di sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute essenziali (nel cui novero non rientra l’attività di vendita di piante e fiori, esercitata dal privato).
Orbene, tanto chiarito, il Collegio, ritenuto comunque fornito un principio di prova in merito al danno patrimoniale, quanto alla determinazione del relativo ammontare procede con l’applicazione del criterio equitativo ai sensi dell’art.1226 c.c., riducendo il danno risarcibile, in ragione dei profili evidenziati, nella misura della metà dell’importo indicato dal ricorrente.
Il danno così liquidato assorbe anche la richiesta di indennizzo da ritardo nel procedimento amministrativo di esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11563/2021, concluso con la Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1- bis dell’art. 2- bis , della legge n. 241/1990 e all’art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013.
In ultimo, va invece respinta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenti allo stress emotivo e psicologico provocato dall’impossibilità di proseguire nell’attività di gestione del chiosco e dalle gravissime difficoltà che ne sono derivate, stato di stress, peraltro, asseritamente acuito dalle reiterate e impegnative azioni giudiziarie.
Osta, in particolare, al riconoscimento dell’invocata ulteriore voce di danno la mancanza di una prova incontestabile circa la sussistenza del nesso di causalità tra il censurato comportamento tenuto dal Comune di Roma e lo stato di stress allegato, visto che, a tacer d’altro, dal certificato medico del 27.10.2020, prodotto in atti (allegato n. 26 Ricorso), si fa riferimento ad una sintomatologia dei disturbi del ricorrente risalente a circa tre anni prima, quindi al 2017, vale a dire ad un momento di molto antecedente alla scadenza della precedente concessione di suolo pubblico, il cui rinnovo è stato chiesto in data 07.02.2019.
La qualificazione del comportamento come illecito civile giustifica la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro che, dovendo essere qualificata come debito di valore, impone, il cumulo tra interessi e rivalutazione (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5600; sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220).
Per quello che riguarda le modalità di liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, si ritiene di poter far ricorso al meccanismo previsto dall'art. 34, comma 4, c.p.a.: Roma Capitale dovrà pertanto proporre al ricorrente entro 180 (centottanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno, quantificata secondo i criteri indicati in sentenza.
In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto, con condanna dell’amministrazione comunale resistente al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento del danno, previa liquidazione nei termini e in applicazione dei criteri sopra indicati.
Le spese sono poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, condanna Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice processuale amministrativo a proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da liquidare nei termini e in applicazione dei criteri indicati in motivazione.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (millecinquecento euro), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI LL, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario
TO UD, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO UD | LI LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.