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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3905/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. ADAMO MARCO e Parte_1 P.IVA_1 avv. MANCUSO PAOLO
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GABANINI JACOPO e avv. NICOLA CP_1 P.IVA_2
GENTILI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si osserva che l'opposta abbia fornito adeguata prova scritta del credito azionato.
Occorre richiamare, nel caso, l'ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019, I sez. civile della
Corte di Cassazione…Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo short message service SMS costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Sempre secondo la stessa Corte (cfr. Cass. n. 11606/18) in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma
Pag. 2 di 7 piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Ed ancora in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c. deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Per completezza espositiva si devono richiamare anche i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e
214- 215 c.p.c.. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cass. n. 28096/2009; n. 5461/2006; n. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia” (Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 cod. civ. (che esige
Pag. 3 di 7 l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Pag. 4 di 7 Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Parte opposta evidenziava: - È in atti una prova documentale dal contenuto chiaramente confessorio: “Quando il credito verrà incassato, come da contratto, Le pagheremo la fattura n. 8 del 14.02.2022 di €.39.523,52” (cfr. doc. 12 e doc. 19…si precisa che il doc.
19 è identico al doc. 12, ma reca in calce anche la denominazione della società opponente che per errore era rimasta tagliata nel doc. 12) - tale documento prova palesemente il fatto che l'opponente, in realtà, non solo avesse incaricato l'opposta di eseguire le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo, ma avesse accettato di pagarne il relativo quantum, poiché anch'esso oggetto di accordo. Il fatto poi che avesse legato il pagamento del dovuto a “Quando il credito verrà incassato” (leggasi “cessione del credito”, poiché trattasi di operazione eseguita nell'ambito del cd. bonus del 110%) -
Come risulta dalla documentazione in atti, sia il Direttore dei Lavori, Arch. CP_2
che il tecnico di controparte, Geom. hanno confermato che
[...] Parte_2
i lavori extra contratto oggetto della fattura su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto sono stati subappaltati a da tra le prove che CP_1 Parte_1 provengono dall'Arch. si richiama l'e-mail dell'01.10.2021 inviata da Controparte_2 questo a entrambe le parti (doc. 3), nonché la documentazione fotografica di volta in volta inviata allo stesso Direttore dei Lavori (doc. 4, 6, 8, 9, 10), oltre ai progetti
“spallette” consegnati a proprio dall'Arch. (doc. 7) - lo CP_1 Controparte_2 stesso Geom. ha evidenziato l'importanza dell'Arch. Parte_2 CP_2 con riferimento ai lavori extra contratto, affermando che lo stesso “ha avuto un
[...] ruolo importante nella richiesta di alcune lavorazioni che in precedenza non erano indicate nella stima iniziale” (doc. 27) - la contabilità finale sia stata approvata dallo stesso tecnico di controparte, Geom. (doc. 5) il fatto che detto Parte_2 documento provenga da tale geometra è incontestato - doc. 26: “invio contabilità via
Orazio redatta congiuntamente” dimostra che detto geometra agisse come vero e proprio rappresentante di facendo da tramite tra le due parti e dando Parte_1 disposizioni in nome e per conto dell'opponente (doc. 23).
Si richiama l'ordinanza del 18.07.24 “…ritenuta l'ammissibilità delle prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art. 183 sesto
Pag. 5 di 7 comma n. 1 e n. 2 c.p.c. in quanto tempestivamente depositate e riservata la valutazione di relativa rilevanza in sede di decisione nel merito;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte opponente: cap. 1, 2, 3, 4 e 6 perché dedotti in violazione dell'art. 2721 c.c., cap. 5, 7, 8, 9, 10 e 11 in quanto irrilevanti e/o non contestati nonché aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); cap. 12 e 13 formulati in termini generici nonché privi di contestualizzazione spazio-temporale che consenta al giudice la valutazione di inerenza ed alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass.
8690/96); ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte opposta: cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 e 24 in quanto vertenti su circostanze provate/da provare per tabulas;
cap. 14 avente ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass.
22254/21); cap. 15, 16, 17, 18 e 19 perché dedotti in violazione dell'art. 2721 c.c.; ritenuto che la ctu non possa essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/19, n.20227/10,
n.17693/13 e n. 24487/199; stante il carico di lavoro - definizione procedimenti ex ruolo Per_ Dott. 2020 e 2021; ritenuta la causa matura per la decisione, fissa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.06.25
Ciò posto, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi alla luce della documentazione versata in atti.
Legittime e condivisibili le deduzioni dell'opposta in tal senso.
Appare opportuno evidenziare sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del
Pag. 6 di 7 contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147
c.c.).
La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo la condotta dell'opponente, attese le sollevate eccezioni e la documentazione prodotta cfr. in particolare doc. 12/19 fasc. parte opposta, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 25/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3905/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. ADAMO MARCO e Parte_1 P.IVA_1 avv. MANCUSO PAOLO
OPPONENTE contro
, C.F. , con l'Avv. GABANINI JACOPO e avv. NICOLA CP_1 P.IVA_2
GENTILI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Orbene il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si osserva che l'opposta abbia fornito adeguata prova scritta del credito azionato.
Occorre richiamare, nel caso, l'ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019, I sez. civile della
Corte di Cassazione…Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo short message service SMS costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Sempre secondo la stessa Corte (cfr. Cass. n. 11606/18) in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma
Pag. 2 di 7 piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Ed ancora in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c. deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Per completezza espositiva si devono richiamare anche i tre punti fondamentali sui quali si incardina la disciplina derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2719 c.c. e
214- 215 c.p.c.. (ai sensi dei quali, rispettivamente: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e “”La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:… 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione): 1) “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cass. n. 28096/2009; n. 5461/2006; n. 15856/2004), con la precisazione che “In tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia” (Cass. 16232/2004); 2) “L'art. 2719 cod. civ. (che esige
Pag. 3 di 7 l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione.
Si consideri ulteriormente che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1
c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica, come quella in esame, non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza S.U. n. 13331 del 2001,
e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ebbene, a questo onere ha assolto l'opposta; il quadro probatorio complessivo induce al rigetto dell'opposizione.
In linea generale, l'onere della prova era così distribuito: spettava alla creditrice che ha agito dimostrare il titolo del proprio diritto di credito e alla debitrice, a quel punto, dimostrare che quest'ultimo era in qualche modo stato estinto o non sussisteva.
Pag. 4 di 7 Ebbene, a questo onere non ha assolto parte opponente, la quale non ha fornito la prova di quanto argomentato.
Parte opposta evidenziava: - È in atti una prova documentale dal contenuto chiaramente confessorio: “Quando il credito verrà incassato, come da contratto, Le pagheremo la fattura n. 8 del 14.02.2022 di €.39.523,52” (cfr. doc. 12 e doc. 19…si precisa che il doc.
19 è identico al doc. 12, ma reca in calce anche la denominazione della società opponente che per errore era rimasta tagliata nel doc. 12) - tale documento prova palesemente il fatto che l'opponente, in realtà, non solo avesse incaricato l'opposta di eseguire le prestazioni oggetto del decreto ingiuntivo, ma avesse accettato di pagarne il relativo quantum, poiché anch'esso oggetto di accordo. Il fatto poi che avesse legato il pagamento del dovuto a “Quando il credito verrà incassato” (leggasi “cessione del credito”, poiché trattasi di operazione eseguita nell'ambito del cd. bonus del 110%) -
Come risulta dalla documentazione in atti, sia il Direttore dei Lavori, Arch. CP_2
che il tecnico di controparte, Geom. hanno confermato che
[...] Parte_2
i lavori extra contratto oggetto della fattura su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto sono stati subappaltati a da tra le prove che CP_1 Parte_1 provengono dall'Arch. si richiama l'e-mail dell'01.10.2021 inviata da Controparte_2 questo a entrambe le parti (doc. 3), nonché la documentazione fotografica di volta in volta inviata allo stesso Direttore dei Lavori (doc. 4, 6, 8, 9, 10), oltre ai progetti
“spallette” consegnati a proprio dall'Arch. (doc. 7) - lo CP_1 Controparte_2 stesso Geom. ha evidenziato l'importanza dell'Arch. Parte_2 CP_2 con riferimento ai lavori extra contratto, affermando che lo stesso “ha avuto un
[...] ruolo importante nella richiesta di alcune lavorazioni che in precedenza non erano indicate nella stima iniziale” (doc. 27) - la contabilità finale sia stata approvata dallo stesso tecnico di controparte, Geom. (doc. 5) il fatto che detto Parte_2 documento provenga da tale geometra è incontestato - doc. 26: “invio contabilità via
Orazio redatta congiuntamente” dimostra che detto geometra agisse come vero e proprio rappresentante di facendo da tramite tra le due parti e dando Parte_1 disposizioni in nome e per conto dell'opponente (doc. 23).
Si richiama l'ordinanza del 18.07.24 “…ritenuta l'ammissibilità delle prove documentali offerte dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art. 183 sesto
Pag. 5 di 7 comma n. 1 e n. 2 c.p.c. in quanto tempestivamente depositate e riservata la valutazione di relativa rilevanza in sede di decisione nel merito;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte opponente: cap. 1, 2, 3, 4 e 6 perché dedotti in violazione dell'art. 2721 c.c., cap. 5, 7, 8, 9, 10 e 11 in quanto irrilevanti e/o non contestati nonché aventi ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. 22254/21); cap. 12 e 13 formulati in termini generici nonché privi di contestualizzazione spazio-temporale che consenta al giudice la valutazione di inerenza ed alla controparte la prova del contrario (cfr. Cass.
8690/96); ritenuta l'inammissibilità della prova per testimoni articolata da parte opposta: cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 e 24 in quanto vertenti su circostanze provate/da provare per tabulas;
cap. 14 avente ad oggetto valutazioni rimesse al testimone in contrasto con il disposto dell'art. 244 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass.
22254/21); cap. 15, 16, 17, 18 e 19 perché dedotti in violazione dell'art. 2721 c.c.; ritenuto che la ctu non possa essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. n. 31886/19, n.20227/10,
n.17693/13 e n. 24487/199; stante il carico di lavoro - definizione procedimenti ex ruolo Per_ Dott. 2020 e 2021; ritenuta la causa matura per la decisione, fissa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25.06.25
Ciò posto, la genericità della formulazione delle censure di parte opponente evidenziano la cogente mancanza di elementi probatori certi alla luce della documentazione versata in atti.
Legittime e condivisibili le deduzioni dell'opposta in tal senso.
Appare opportuno evidenziare sotto il profilo della buona fede che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del
Pag. 6 di 7 contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147
c.c.).
La funzione della buona fede contrattuale, come d'altronde quella della correttezza dell'art. 1175 c.c. (che vale per tutte le obbligazioni e non solo per le obbligazioni da contratto), è allora quella di colmare le inevitabili lacune legislative che un sistema può avere e di funzionare quindi come norma di chiusura del sistema stesso.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Ad ogni modo la condotta dell'opponente, attese le sollevate eccezioni e la documentazione prodotta cfr. in particolare doc. 12/19 fasc. parte opposta, risultate poi tutte infondate, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex art. 1375 c.c. (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09).
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 25/06/2025
Il Giudice
F. Monaco
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