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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 10251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10251 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI BR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 16847/2024
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Carnovale in virtù di mandato C.F._2
alle liti in atti
OPPONENTE
E
(numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.VA Controparte_1
, in persona del Direttore generale p.t., e per essa, quale procuratrice, P.IVA_1 [...]
a socio unico (C.F. e P.VA ), giusta procura per atto del Notaio Controparte_2 P.IVA_2
del 28.09.2022 (Rep. n. 66626, Racc. 34606), rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabrizio Maione
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2924/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data
31.5.2024 e pubblicato in data 3.6.2024.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 23 aprile 2024, la quale Controparte_1
cessionaria del credito azionato, esponeva che: - in data 4.9.2009 la Commercio e Finanza S.p.a. - Leasing e Factoring (titolare originaria del credito) aveva stipulato con la
[...]
i contratti di locazione finanziaria nn. 2079252, 2079255 e 2079257 Parte_3
del 04/09/2009 con i quali aveva concesso in locazione tre veicoli, specificamente indicati in ricorso, per la durata di sessanta mesi e il canone complessivo di € 77.708,23 oltre IVA ciascuno;
- in seguito alla morosità maturata dall'utilizzatrice, in data 26.11.2014, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto, aveva inviato una missiva per comunicare l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing, contenenti il contestuale invito al pagamento di quanto dovuto e alla immediata restituzione dei beni;
- a garanzia delle obbligazioni discendenti dai menzionati contratti, in data 6.7.2009, avevano rilasciato fideiussione specifica e;
- successivamente, Parte_2 Parte_1
con atto per Notar del 27.07.2016 (rep. 52672), la Persona_1 Controparte_3
aveva incorporato la Commercio e Finanza S.p.a, Leasing e Factoring e,
[...]
successivamente, con provvedimento del 30 dicembre 2016, aveva ceduto i propri crediti in sofferenza a (odierna opposta). Controparte_1
Tanto esposto e lamentando che, alla data del 26.11.2014, la morosità maturata dalla
[...]
era pari alla somma complessiva di € 56.424,36, la Parte_4
ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo alla debitrice principale e, in solido, ai garanti di questa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In accoglimento totale della domanda monitoria, questo Tribunale emetteva in data 31 maggio
2024 il decreto ingiuntivo n. 2924/2024, pubblicato il successivo 3 giugno 2024.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio, si opponevano e Parte_2 [...]
per i seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta del credito azionato;
2) invalidità dei Pt_1
contratti di locazione finanziaria garantita per violazione della normativa antiusura;
3) decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Resisteva nella qualità di cessionaria del credito, a mezzo della sua Controparte_1
procuratrice a socio unico, contestando gli avversi assunti e Controparte_2
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 21 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., questo giudice ha rimesso la causa in decisione. Si osserva in diritto.
1. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre premettere che già nella fase monitoria l'opposta ha prodotto, a sostegno del credito azionato, i contratti di locazione finanziaria nn. 2079252, 2079255 e 2079257, debitamente sottoscritti da entrambe le parti con, le relative fatture di acquisto dei beni locati e i verbali di consegna all'utilizzatrice (cfr. docc. 1-2-3 fascicolo monitorio), nonchè le certificazioni di cui all'art. 50 T.U.B attestanti l'esposizione debitoria dell'utilizzatrice (cfr. docc. 7-8-9 fascicolo monitorio) e la lettera con cui fu comunicato a quest'ultima l'esercizio della facoltà di risoluzione anticipata dei rapporti, contenenti, altresì, la formale intimazione al pagamento di quanto dovuto e alla consegna dei beni locati (doc. 6 fascicolo monitorio).
Sono state depositate, inoltre, le fideiussioni rilasciate da e Parte_2 Parte_1
, in ciascuna delle quali è espressamente e inequivocamente indicato l'importo massimo
[...]
garantito e lo specifico contratto di locazione finanziaria a garanzia del quale la garanzia è stata prestata. Tali documenti, poi, recano le sottoscrizioni degli odierni opponenti, da questi ultimi mai specificamente disconosciute.
Invero, tutta la documentazione prodotta dalla controparte a sostegno della pretesa vantata è stata tacitamente riconosciuta dagli opponenti i quali, d'altro canto, non hanno neppure mai negato l'esistenza dei rapporti per cui è causa.
Dunque, è infondata l'eccezione di difetto di prova scritta del credito azionato.
1.
1. Ciò posto, destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. sollevata dallo . CP_4
Al riguardo, appare dirimente la considerazione per cui alla lettera m) delle condizioni generali di contratto delle fideiussioni in atti, le parti hanno convenuto che “la fideiussione si intende concessa fino alla totale estinzione di ogni vostro credito verso l'affidato. In ogni caso i diritti a voi derivanti dalla fideiussione resteranno integri fino a totale estinzione di ogni vostro credito verso
l'affidato medesimo senza che, in deroga all'art. 1957 c.c., voi siate tenuti entro alcun limite di tempo ad escutere in qualsiasi forma l'affidato medesimo o i fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante”.
Orbene, nessun dubbio può legittimamente porsi in ordine alla validità ed efficacia della clausola convenzionale richiamata.
Posto, infatti, che il rapporto contrattuale di cui si controverte è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica ( e sono, Parte_2 Parte_1 infatti, gli unici due soci della società garantita e detengono una partecipazione, di certo irrilevante, del 50% ciascuno), va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria
(Cass. 3989/2025).
Sicchè – prescindendo da ogni valutazione in ordine alla validità, ai fini dell'art. 1341 co. 2 c.c., di un richiamo al numero della clausola vessatoria e si deve negare quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, che, come nella specie, si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto – si deve ritenere che la sottoscrizione del documento contrattuale da parte di e Parte_2 Parte_5
sia presupposto necessario e sufficiente per l'opponibilità al medesimo della deroga alla
[...]
norma codicistica in commento.
1.2. Né può trovare accoglimento l'eccezione di invalidità dei contratti di leasing per cui è causa per (pattuizione e) applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Invero, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è del tutto generica, non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
2. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa e applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2924/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data
31.5.2024 e pubblicato in data 3.6.2024, iscritta al N.R.G. 16487/2024, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
2924/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 31.5.2024 e pubblicato in data 3.6.2024;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
RI BR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 16847/2024
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Carnovale in virtù di mandato C.F._2
alle liti in atti
OPPONENTE
E
(numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.VA Controparte_1
, in persona del Direttore generale p.t., e per essa, quale procuratrice, P.IVA_1 [...]
a socio unico (C.F. e P.VA ), giusta procura per atto del Notaio Controparte_2 P.IVA_2
del 28.09.2022 (Rep. n. 66626, Racc. 34606), rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabrizio Maione
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2924/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data
31.5.2024 e pubblicato in data 3.6.2024.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 23 aprile 2024, la quale Controparte_1
cessionaria del credito azionato, esponeva che: - in data 4.9.2009 la Commercio e Finanza S.p.a. - Leasing e Factoring (titolare originaria del credito) aveva stipulato con la
[...]
i contratti di locazione finanziaria nn. 2079252, 2079255 e 2079257 Parte_3
del 04/09/2009 con i quali aveva concesso in locazione tre veicoli, specificamente indicati in ricorso, per la durata di sessanta mesi e il canone complessivo di € 77.708,23 oltre IVA ciascuno;
- in seguito alla morosità maturata dall'utilizzatrice, in data 26.11.2014, la concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto, aveva inviato una missiva per comunicare l'intervenuta risoluzione dei contratti di leasing, contenenti il contestuale invito al pagamento di quanto dovuto e alla immediata restituzione dei beni;
- a garanzia delle obbligazioni discendenti dai menzionati contratti, in data 6.7.2009, avevano rilasciato fideiussione specifica e;
- successivamente, Parte_2 Parte_1
con atto per Notar del 27.07.2016 (rep. 52672), la Persona_1 Controparte_3
aveva incorporato la Commercio e Finanza S.p.a, Leasing e Factoring e,
[...]
successivamente, con provvedimento del 30 dicembre 2016, aveva ceduto i propri crediti in sofferenza a (odierna opposta). Controparte_1
Tanto esposto e lamentando che, alla data del 26.11.2014, la morosità maturata dalla
[...]
era pari alla somma complessiva di € 56.424,36, la Parte_4
ricorrente chiedeva ingiungersi il pagamento di detto importo alla debitrice principale e, in solido, ai garanti di questa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
In accoglimento totale della domanda monitoria, questo Tribunale emetteva in data 31 maggio
2024 il decreto ingiuntivo n. 2924/2024, pubblicato il successivo 3 giugno 2024.
Avverso il suddetto provvedimento monitorio, si opponevano e Parte_2 [...]
per i seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta del credito azionato;
2) invalidità dei Pt_1
contratti di locazione finanziaria garantita per violazione della normativa antiusura;
3) decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Resisteva nella qualità di cessionaria del credito, a mezzo della sua Controparte_1
procuratrice a socio unico, contestando gli avversi assunti e Controparte_2
deducendo l'infondatezza dei motivi di opposizione;
chiedeva, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita, con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 21 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., questo giudice ha rimesso la causa in decisione. Si osserva in diritto.
1. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Occorre premettere che già nella fase monitoria l'opposta ha prodotto, a sostegno del credito azionato, i contratti di locazione finanziaria nn. 2079252, 2079255 e 2079257, debitamente sottoscritti da entrambe le parti con, le relative fatture di acquisto dei beni locati e i verbali di consegna all'utilizzatrice (cfr. docc. 1-2-3 fascicolo monitorio), nonchè le certificazioni di cui all'art. 50 T.U.B attestanti l'esposizione debitoria dell'utilizzatrice (cfr. docc. 7-8-9 fascicolo monitorio) e la lettera con cui fu comunicato a quest'ultima l'esercizio della facoltà di risoluzione anticipata dei rapporti, contenenti, altresì, la formale intimazione al pagamento di quanto dovuto e alla consegna dei beni locati (doc. 6 fascicolo monitorio).
Sono state depositate, inoltre, le fideiussioni rilasciate da e Parte_2 Parte_1
, in ciascuna delle quali è espressamente e inequivocamente indicato l'importo massimo
[...]
garantito e lo specifico contratto di locazione finanziaria a garanzia del quale la garanzia è stata prestata. Tali documenti, poi, recano le sottoscrizioni degli odierni opponenti, da questi ultimi mai specificamente disconosciute.
Invero, tutta la documentazione prodotta dalla controparte a sostegno della pretesa vantata è stata tacitamente riconosciuta dagli opponenti i quali, d'altro canto, non hanno neppure mai negato l'esistenza dei rapporti per cui è causa.
Dunque, è infondata l'eccezione di difetto di prova scritta del credito azionato.
1.
1. Ciò posto, destituita di fondamento è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. sollevata dallo . CP_4
Al riguardo, appare dirimente la considerazione per cui alla lettera m) delle condizioni generali di contratto delle fideiussioni in atti, le parti hanno convenuto che “la fideiussione si intende concessa fino alla totale estinzione di ogni vostro credito verso l'affidato. In ogni caso i diritti a voi derivanti dalla fideiussione resteranno integri fino a totale estinzione di ogni vostro credito verso
l'affidato medesimo senza che, in deroga all'art. 1957 c.c., voi siate tenuti entro alcun limite di tempo ad escutere in qualsiasi forma l'affidato medesimo o i fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante”.
Orbene, nessun dubbio può legittimamente porsi in ordine alla validità ed efficacia della clausola convenzionale richiamata.
Posto, infatti, che il rapporto contrattuale di cui si controverte è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica ( e sono, Parte_2 Parte_1 infatti, gli unici due soci della società garantita e detengono una partecipazione, di certo irrilevante, del 50% ciascuno), va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria
(Cass. 3989/2025).
Sicchè – prescindendo da ogni valutazione in ordine alla validità, ai fini dell'art. 1341 co. 2 c.c., di un richiamo al numero della clausola vessatoria e si deve negare quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, che, come nella specie, si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto – si deve ritenere che la sottoscrizione del documento contrattuale da parte di e Parte_2 Parte_5
sia presupposto necessario e sufficiente per l'opponibilità al medesimo della deroga alla
[...]
norma codicistica in commento.
1.2. Né può trovare accoglimento l'eccezione di invalidità dei contratti di leasing per cui è causa per (pattuizione e) applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Invero, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è del tutto generica, non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
2. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa e applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della non complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art. 4 del D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2924/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data
31.5.2024 e pubblicato in data 3.6.2024, iscritta al N.R.G. 16487/2024, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
2924/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 31.5.2024 e pubblicato in data 3.6.2024;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi