Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03391/2025REG.PROV.COLL.
N. 05275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5275 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Uricchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la RD (sezione quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Francesco Certomà su delega dell’avvocato Marcella Uricchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio sono:
i) la scheda valutativa n. 77 datata 27 aprile 2020, relativa all’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS-, riportante la qualifica finale “inferiore alla media”, redatta per il periodo 12 marzo 2019-11 marzo 2020;
ii) il verbale di ammonizione notificato in data 29 maggio 2020;
iii) il provvedimento, notificato in data 6 ottobre 2020, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso gli atti sopra indicati.
2. Con ricorso di primo grado, il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso la stazione Carabinieri di Varese, impugnava gli atti sopra indicati articolando sette motivi di gravame (estesi da pagina 4 a pagina 13) di seguito sintetizzati:
i) violazione ed errata applicazione della l. n. 241/1990, del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010, della circolare del 20.11.08;
ii) violazione artt. 3, 24, 97 della Costituzione;
iii) carenza e/o erroneità e/o contraddittorietà della motivazione;
iv) eccesso di potere;
v) carenza di istruttoria;
vi) erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
vii) ingiustizia manifesta.
3. Il T.a.r. per la RD, sezione quarta, con sentenza n. -OMISSIS-:
a) dichiarava tardiva la memoria depositata dal Ministero oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a. (capo 1, non impugnato dall’amministrazione);
b) respingeva tutti i motivi di ricorso relativi:
b1) al difetto di motivazione a supporto del giudizio “inferiore alla media”, stante la natura sintetica della valutazione caratteristica e la concordanza dei giudizi di compilatore e revisore (capo 2.1);
b2) al contrasto con le precedenti valutazioni dalle quali emerge, invece, il trend negativo confermato dalla scheda impugnata (capo 2.2);
b3) al giudizio espresso nella voce “Qualità Fisiche Morali e di Carattere - Vigore mentale capacità di concentrazione”, poiché il foglio matricolare riporta vari fatti dai quali risulta che il ricorrente avrebbe perso il controllo dei nervi abbandonandosi al turpiloquio in servizio nei confronti dei terzi e dei superiori in condizioni di normale operatività: fatti del 15 febbraio 2020 oggetto di valutazione ma già verificatisi in data 06 febbraio 2006 (capo 2.3);
b4) alla mancata compilazione della scheda con riferimento all’uso della lingua straniera, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova né di aver svolto attività di formazione, né del presunto utilizzo della lingua inglese per attività di contatto con stranieri, né di altre forme di aggiornamento professionale (capo 2.4);
b4) al giudizio sulle qualità professionali, in quanto il mancato saluto ripetuto a superiori gerarchici - che abbiano per primi espresso tale saluto - è elemento idoneo a denotare la scarsa capacità del ricorrente di porre in essere i più elementari doveri di servizio (capo 2.5);
b5) alle restanti valutazioni contestate (voci nr. 18, 19 e 20 della parte terza del documento impugnato), stante la genericità delle censure e all’irrilevanza, sul piano della legittimità, della tempistica di compilazione e notificazione delle schede (capo 2.6).
4. L’interessato ha interposto appello, notificato in data 22 giugno 2022, articolando due motivi di gravame (estesi da pagina 9 a pagina 19) di seguito sintetizzati:
a) Error in iudicando per omessa o non corretta valutazione dei motivi di fatto e di diritto che legittimavano il ricorrente a presentare ricorso avverso la scheda valutativa oggetto dell’odierno gravame;
b) Error in iudicando per erroneità della sentenza per carenza o intrinseca illogicità della motivazione, non essendo stati valutati i numerosi motivi di diritto proposti dal ricorrente nel giudizio di primo grado.
5. Il Ministero della difesa si è costituito per resistere con comparsa di stile.
6. All’udienza dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, osserva il collegio che non sono state proposte censure avverso il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, in relazione al quale si è, quindi, formato il giudicato.
8. Premesso quanto sopra, l’appello è sia inammissibile- risolvendosi nella mera riproposizione dei motivi (in parte pure ampliati) di primo grado, senza alcuna rubricazione delle censure e puntuale correlazione delle medesime con i capi sentenza impugnata (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2011, successivamente, fra le tante, sez. V, n. 398 del 2014) - che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.
9. Al riguardo, il collegio richiama i principi ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis , Cons. Stato sez. II, n. 1243 del 2025, sez. I, pareri n. 742 del 2024 e n. 590 del 2024, sez. IV, n. 3799 del 2021) in ordine alle modalità di redazione dei documenti caratteristici:
a) la compilazione dei documenti caratteristici risponde a criteri normativamente predeterminati: il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabili dal t.u. 90/2010 è, per ciò solo, adeguatamente motivato, senza che residui spazio alcuno per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 l. 241/1990;
b) la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche;
c) l’abbassamento di qualifica non deve necessariamente fondarsi su fatti di particolare gravità: i giudizi devono corrispondere solo al complessivo rendimento del militare ed è fisiologico che le capacità e le doti di un militare possano subire variazioni anche altalenanti nel corso del tempo. In questo sta, infatti, la specifica ratio dei giudizi espressi nelle schede di valutazione: nel dare conto del rendimento del valutato in un intervallo di tempo considerato;
d) non esiste un diritto acquisto dell’interessato ad una valutazione costante nel tempo e all’immodificabilità in pejus di quella positiva conseguita in periodi pregressi. Le valutazioni, infatti, sono autonome ed indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore (cfr. istruzioni sui documenti caratteristici-IDC del 20.11.2008, premessa-criteri generali, punto 4: doc. 6 produzione parte ricorrente del 17 novembre 2020);
e) i termini per la redazione e la comunicazione dei documenti caratteristici sono meramente ordinatori, essendo sufficiente che registrino “tempestivamente” il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento del militare e che siano portati a conoscenza dell’interessato con “tempestiva comunicazione” (cfr. IDC, premessa-criteri generali, punti 1 e 2): il protrarsi del tempo occorrente per la loro formazione o per la loro comunicazione non costituisce fattispecie idonea ad invalidarli;
f) il richiamo ha natura meramente orale ex art. 1358 c.m.
10. Nel caso di specie la qualifica finale “inferiore alla media” della scheda impugnata si pone in linea di continuità con quella-subito superiore- “nella media” riportata nelle schede valutative relative ai periodi pregressi (doc. 3 produzione primo grado ricorrente), evidenziando un trend negativo che non solo trova conferma nel giudizio unanime di tutta la scala gerarchica, ma anche puntuale riscontro nel foglio matricolare, come puntualizzato dal T.a.r. al capo 2.2 della sentenza, non oggetto di specifica impugnazione.
11. Del pari, il ricorrente non ha specificatamente impugnato i capi n.ri 2.3, 2.4 e 2.5 ove il giudice di primo grado ha richiamato specifici episodi (turpiloquio in servizio, mancato saluto ai superiori), quali elementi sintomatici dell’insufficiente rendimento del militare nel periodo oggetto di valutazione.
12. L’appellante si è limitato genericamente ad affermare che il “ TA RD …. sarebbe dovuto intervenire quantomeno per chiarire gli specifici elementi posti alla base dei contestati giudizi valutativi ” (pag. 18 dell’appello): ebbene, tali “ specifici elementi ” sono stati puntualmente indicati dal giudice e non contestati in alcun modo dal ricorrente.
13. L’appello deve, quindi, essere respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETAIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.