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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 65/2024 R.G. Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 116/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 65/2024 R.G.
Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Pallotta, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ugo Nucciarone CP_1
e Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza dell'08.11.2023 il Tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto da avverso il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e la richiesta Parte_1 dell' , formulata con nota del 21.09.2022, di restituzione delle somme a tale titolo percepite CP_1
per il periodo gennaio 2021- giugno 2022, per l'importo di €12.600,00.
1.1. Il ricorrente aveva dedotto di avere sempre risieduto in Italia (seppure in diversi comuni molisani) nei due anni precedenti la presentazione della domanda di prestazione e che l'errata indicazione del Comune di Campobasso nella domanda di RDC era dipesa dall'aver preso a riferimento quanto indicato sul documento di identità, anziché l'ultimo indirizzo di residenza.
Ribadito il proprio diritto a percepire la prestazione, domandava, quindi, la declaratoria di infondatezza della pretesa restitutoria con conseguente annullamento del provvedimento del CP_1
21.09.2022, nonché la dichiarazione di irripetibilità delle somme erogate dall'
[...]
nel periodo 01.2021 – 06.2022 per un totale di euro 12.600,00 e la Controparte_2 condanna dell' alla restituzione di eventuali somme trattenute per il recupero dell'indebito, CP_2
con vittoria delle spese di lite.
1.2. L' , regolarmente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza della CP_1
revoca disposta e del recupero eseguito. Evidenziava che la revoca della prestazione era diretta conseguenza dell'esito negativo dei controlli effettuati dal ex art. 5, Controparte_3
comma 4, del D.L. n.4/19 sulla residenza indicata nella domanda di prestazione. Rilevava, inoltre, la mancanza di prova in ordine al requisito della residenza continuativa in Italia nel biennio precedente alla domanda di prestazione.
1.3. Il Tribunale di Campobasso rigettava la domanda, ritenendo corretto l'operato dell' , in CP_1
applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.L. n.4/19, che prevede la revoca del beneficio allorquando si accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza. L'errore del nell'indicazione di un Comune di residenza diverso aveva, Parte_1
secondo il Tribunale, di fatto, impedito i relativi controlli. Stante la particolarità della vicenda, le spese venivano compensate.
2 2. Avverso tale decisione ha proposto appello , il quale si duole dell'errore del Parte_1
primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della documentazione prodotta in atti. Deduce di aver prodotto, in allegato al ricorso introduttivo, i certificati di residenza storica rilasciati dai vari Comuni, tra cui anche quello di Campobasso, nei quali aveva risieduto nel periodo di riferimento, per dimostrare la sussistenza del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett.a), L. n.26/2019, e cioè quello di essere “residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. Per tale motivo, sostiene l'appellante, il requisito richiesto era stato soddisfatto e l'errata indicazione di Campobasso, anziché di Per_1
come Comune di ultima residenza, era conseguenza di un mero errore materiale da parte del patronato che aveva predisposto la domanda, e come tale non influente sul requisito richiesto.
L'appellante censura, pertanto, l'operato del primo giudice per avere male interpretato il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a), punto 2), D.L. n.4/2019, che richiede come requisito, tra gli altri, quello della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, affermando che tale requisito non è stato considerato né dal Tribunale di Campobasso né tantomeno dall' , che si sarebbe limitato ad un controllo superficiale mediante la piattaforma “GEPI” CP_1
presso il Comune di Campobasso e limitatamente al profilo della residenza degli ultimi due anni e all'attualità della richiesta.
Il lamenta, altresì, l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, dell'art. 5, co.4, Parte_1
e dell'art. 7, comma 4, D.L. n.4/2019. In particolare, il Giudice avrebbe addossato al ricorrente la responsabilità della verifica e del controllo, chiaramente inadeguati, operati dall' e, per esso, CP_1
dal . Controparte_3
Ingiustamente l' avrebbe revocato il beneficio, per essere stato erroneamente indicato nella CP_1
domanda il vecchio indirizzo del nonostante sia stata data la prova, disattesa dal Parte_1
Tribunale, della sussistenza del requisito della residenza.
Il Giudice avrebbe palesemente disatteso l'art.7, co. 4, D.L. n. 4/2017 il quale prevede la revoca del beneficio allorquando si accerta la corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
L'appellante chiede, quindi, in accoglimento del proposto appello e previo accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett .a), d.l. cit, l'annullamento dei provvedimenti
3 del 17.9.2022 e del 21.9.2022 di revoca della prestazione, e la condanna del medesimo istituto CP_1
alla restituzione di tutte le somme eventualmente ed illegittimamente già trattenute o recuperate.
3. Si è costituito l' , che, richiamate tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate in primo CP_1
grado, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Deduce che, nel caso di specie, la revoca del beneficio è conseguenza dell'esito negativo della verifica operata dal
Comune di Campobasso circa il requisito della residenza e che lo stesso “è dipeso esclusivamente da quanto dichiarato dal ricorrente nella domanda di prestazione e tale esito ha determinato automaticamente la revoca della prestazione ed il recupero delle somme erogate ex art. 7, comma
4, del D.L. n.4/2019”. Aggiunge che tale disposizione normativa prevede la revoca anche nel caso in cui la domanda contenga dichiarazioni non corrispondenti al vero, come, a suo dire, sarebbe accaduto nel caso di specie.
Afferma l' che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante in riferimento alle mancate CP_1 verifiche da parte dell' , l'art. 5, comma 4, del D.L. n.4/2019 prevede che “le verifiche sul CP_1
possesso dei requisiti di residenza e di soggiorno sono demandate in via esclusiva ai Comuni, cui la domanda perviene in via telematica”. Nel caso di specie il Comune di Campobasso, demandato ai controlli sui requisiti di residenza e di soggiorno, ha comunicato all' , attraverso la CP_1 piattaforma GEPI, l'insussistenza in capo al del requisito della residenza continuativa Parte_1 negli ultimi due anni, non risultando l'odierno appellante residente nel capoluogo molisano, come invece indicato nella domanda di prestazione.
Ricorrerebbe, quindi, il presupposto della revoca, per essere stata accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza, secondo le previsioni dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 4/2019.
A detta dell' , quindi, l'indicazione nella domanda di una residenza diversa da quella CP_2
effettiva, afferendo a un dato fondamentale, impedirebbe l'esecuzione dei controlli, per legge demandati in via esclusiva al Comune di residenza, ex comma 4-quater del D.L. n.4/2019.
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
4 5. Ritiene il Collegio che l'appello è fondato, dovendosi conseguentemente riformare la sentenza gravata.
Viene in rilievo, nella fattispecie di cui trattasi, il richiamato D.L. n. 4/2019, il cui art. 2, comma 1 lett. a), punto 2) recita: “
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
…”.
6. Pare opportuno, altresì, richiamare il disposto del successivo art. 7, comma 4, il quale stabilisce che: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ebbene, osserva la Corte che nelle citate disposizioni non è dato rinvenire un principio che giustifichi la revoca della prestazione nel caso di specie.
7. Dalla documentazione prodotta dalle parti, infatti, e in particolare dalla comunicazione di indebito del 22.09.2022 (all. al fascicolo di primo grado di parte resistente) si evince chiaramente che la revoca del RdC, comunicata tramite provvedimento del 17.09.2022, è stata disposta per “mancanza del requisito di residenza (art. 2, co.1, a), 2), L.26/2019) – non ha risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo”. Era stato ritenuto, infatti, non soddisfatto il requisito di cui alla richiamata disposizione normativa poiché il Comune di Campobasso, cui, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. n. 4/2019, è demandata la verifica sul possesso dei requisiti di residenza e
5 soggiorno, aveva comunicato (come, altresì, previsto dal successivo art 6, comma 1) all' , CP_1
attraverso la piattaforma GEPI, l'insussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni in quanto “cittadino non residente nel comune di Campobasso al momento di presentazione della domanda” (v. doc. “stampa esito controlli” - all. al fascicolo di I grado di parte resistente). Ne era conseguita ex lege la revoca del beneficio, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 7 su richiamato.
Invero, il , contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha ampiamente Parte_1
dimostrato di avere soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 2, comma, 1 cit. Sebbene egli avesse trasferito, negli anni, più volte la propria residenza (cfr. certificati storici di residenza al fascicolo di parte ricorrente: 1) dalla nascita al 11/09/2001 in Monacilioni (CB); 2) dal 11/09/2001 fino al
25/03/2007 in Petacciato (CB); 3) dal 26/03/2007 al 26/07/2010 nuovamente a Monacilioni (CB);
4) dal 26/07/2010 fino al 01/06/2016 a Campobasso (CB); 5) dal 01/06/2016 fino al 10/09/2020 ad
RA (CB); 6) dal 10/09/2020 in poi a , non ha mai, negli anni precedenti la Per_1
presentazione della domanda di prestazione del RdC, risieduto all'estero.
Ed è evidente che “la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza”, legittimante la revoca del beneficio da parte dell' , non può che CP_1
essere quella per effetto della quale il richiedente fa apparire integrato un requisito non sussistente.
Diversamente opinando e facendo seguire la revoca anche a dichiarazioni meramente inesatte, in presenza dei requisiti soggettivi per l'accesso alla prestazione, si opterebbe per una interpretazione del tutto formale della legge e contraria allo spirito della stessa.
Nel caso al nostro esame, del resto, nessun interesse aveva il da sempre residente in Parte_1
Italia, a dichiarare il falso o a rendere impossibile o maggiormente difficoltosi i controlli del
Comune e/o dell' . CP_1
8. Al contempo non può non tenersi conto di quanto previsto nell'art. 5, D.L. n.4/2019, il cui comma
4, più volte richiamato dall' odierno appellato, prevede in capo ai Comuni, nelle more del CP_2 completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, l'onere della verifica dei requisiti richiesti ai fini della domanda di prestazione del RdC (proprio per tale motivo, infatti, la prestazione sarebbe stata revocata). Tuttavia, i successivi comma 4 bis (“i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla base delle informazioni presenti CP_1 nelle banche dati a disposizione dell' ”) e 4 ter (“L' comunica tempestivamente ai CP_2 CP_1
6 Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'art. 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma
1”), prevedono che l' debba effettuare un preventivo controllo sui requisiti per accedere alla CP_1
prestazione, controllo che, nel caso di specie, non pare sia stato effettuato.
9. Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte è evidente che l'odierno appellante ha maturato il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), sub 2), D.L. n.4/2019 per il beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3622464.
Allo stesso va, pertanto, riconosciuto il diritto al beneficio per il periodo gennaio 2021 – giugno
2022. Ne consegue la nullità del provvedimento di revoca emesso dall' in data 17.9.2022 e CP_1
della richiesta di restituzione del 21.9.2022 per complessivi €12.600,00.
Da ciò discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso -
Giudice del lavoro – in data 08.11.2023, proposto con ricorso qui depositato il 09.5.2024 da
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
-dichiara la nullità dei provvedimenti del 17.09.2022 e del 21.09.2022; CP_1
-dichiara che nulla deve il ricorrente all' con riferimento agli importi percepiti a titolo di CP_1
reddito di cittadinanza per il periodo gennaio 2021 – giugno 2022.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € CP_1
4.000,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cap, come per legge, con pagamento da eseguirsi in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Campobasso, 11.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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