Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 613
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è stata notificata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 546 del 1992, richiedendo il pagamento della residua parte delle imposte e delle sanzioni ancora dovute. L'amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo un terzo dell'imposta e i relativi interessi, e a seguito della sentenza di primo grado aveva sgravato tutta la partita. Successivamente, la sentenza di secondo grado ha riformato la decisione, rendendo legittima l'intimazione per il pagamento di quanto dovuto.

  • Accolto
    Ininfluenza della definizione agevolata della società

    Il Sig. Ricorrente_1 non risulta aver presentato alcuna domanda di definizione agevolata, relativamente all'atto impositivo oggetto dell'intimazione impugnata. Pertanto, il deposito della definizione agevolata presentata dalla società deve ritenersi assolutamente ininfluente ed inconferente ai fini del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 613
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 613
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo