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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15845/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPRN00153 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13389/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il ricorso di cui è causa.
Con avviso di accertamento n. TK7013500037, riferito all'anno di imposta 2016, l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale III di Roma recuperava l'Irpef, le Addizionali regionali e Comunali, relative all'omessa dichiarazione delle indennità ricevute in busta paga dal lavoratore Ricorrente_1, per un importo complessivo di € 6.467,90, relative a rimborso spese forfettarie, rimborso chilometrico, rimborso spese documentate, trasferte Italia esenti, premio, indennità di disponibilità, indennità di funzione. I rilievi accertati nei confronti del sig. Ricorrente_1 erano emersi nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti della società “Società_1 S.p.A.”, datore di lavoro dell'odierno ricorrente, verifica conclusasi con PVC del 23.8.2019. Esauritasi negativamente la procedura di mediazione, il Contribuente presentava ricorso alla CTP di Roma, che con sentenza n. 12248/2021, lo accoglieva condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Qui si è costituita l'ADE, la quale ha idoneamente fornito chiarimenti e chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'articolo 68 del D.lgs. n. 546/1992 disciplina, nell'ambito della esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.
Tale disposizione normativa sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria e gradua la determinazione degli importi da versare in relazione all'esito della decisione ed al grado dell'organo giudicante.
Avverso la sentenza indicata in premessa l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma proponeva appello, concluso con la sentenza n. 3257/10/24 del 15/05/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accoglieva il ricorso riformando la sentenza di primo grado in senso favorevole all'Ufficio. A seguito di tale ultima sentenza l'Ufficio emetteva l'intimazione di pagamento n.
TK7IPRN00153/2024, che forma oggetto dell'odierno giudizio. Con tale atto l'Ufficio aveva provveduto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 546 del 1992,
a richiedere il pagamento della residua parte delle imposte e delle sanzioni ancora dovute per l'avviso di accertamento n. TK7013500037.
Nel merito del presente giudizio devesi rilevare come l'intimazione di pagamento si riferisca al recupero delle somme dovute a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, all'esito del giudizio d'appello, relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo suindicato, nel quale controparte è risultata soccombente. In particolare, si tratta del residuo ammontare dovuto a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, successivamente alla sentenza di secondo grado, con cui è stato accolto il ricorso dell'Ufficio.
L'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi del tutto legittima e fondata. Ed invero, al momento della proposizione ricorso da parte del sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TK7013500037, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme previste dall'art. 15 D.P.R. 602/1973 (un terzo dell'imposta e i relativi interessi).
Dunque, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che ha accolto il ricorso del contribuente, l'Ufficio ha provveduto a sgravare tutta la partita. Infine, a seguito della sentenza n. 3257/10/24 del 15/05/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,
l'Ufficio ha provveduto a notificare l'impugnata intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs.
546/1992, intimando il pagamento di tutto quanto dovuto.
IInfine, il Sig. Ricorrente_1 non risulta aver presentato alcuna domanda di definizione agevolata, relativamente all'atto impositivo oggetto dell'intimazione impugnata. Pertanto, il deposito della definizione agevolata presentata dalla società deve ritenersi assolutamente ininfluente ed inconferente ai fini del presente giudizio.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15845/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK7IPRN00153 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13389/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto il ricorso di cui è causa.
Con avviso di accertamento n. TK7013500037, riferito all'anno di imposta 2016, l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale III di Roma recuperava l'Irpef, le Addizionali regionali e Comunali, relative all'omessa dichiarazione delle indennità ricevute in busta paga dal lavoratore Ricorrente_1, per un importo complessivo di € 6.467,90, relative a rimborso spese forfettarie, rimborso chilometrico, rimborso spese documentate, trasferte Italia esenti, premio, indennità di disponibilità, indennità di funzione. I rilievi accertati nei confronti del sig. Ricorrente_1 erano emersi nel corso di una verifica fiscale condotta nei confronti della società “Società_1 S.p.A.”, datore di lavoro dell'odierno ricorrente, verifica conclusasi con PVC del 23.8.2019. Esauritasi negativamente la procedura di mediazione, il Contribuente presentava ricorso alla CTP di Roma, che con sentenza n. 12248/2021, lo accoglieva condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Qui si è costituita l'ADE, la quale ha idoneamente fornito chiarimenti e chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'articolo 68 del D.lgs. n. 546/1992 disciplina, nell'ambito della esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.
Tale disposizione normativa sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria e gradua la determinazione degli importi da versare in relazione all'esito della decisione ed al grado dell'organo giudicante.
Avverso la sentenza indicata in premessa l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma proponeva appello, concluso con la sentenza n. 3257/10/24 del 15/05/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, accoglieva il ricorso riformando la sentenza di primo grado in senso favorevole all'Ufficio. A seguito di tale ultima sentenza l'Ufficio emetteva l'intimazione di pagamento n.
TK7IPRN00153/2024, che forma oggetto dell'odierno giudizio. Con tale atto l'Ufficio aveva provveduto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 546 del 1992,
a richiedere il pagamento della residua parte delle imposte e delle sanzioni ancora dovute per l'avviso di accertamento n. TK7013500037.
Nel merito del presente giudizio devesi rilevare come l'intimazione di pagamento si riferisca al recupero delle somme dovute a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, all'esito del giudizio d'appello, relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo suindicato, nel quale controparte è risultata soccombente. In particolare, si tratta del residuo ammontare dovuto a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, successivamente alla sentenza di secondo grado, con cui è stato accolto il ricorso dell'Ufficio.
L'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi del tutto legittima e fondata. Ed invero, al momento della proposizione ricorso da parte del sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TK7013500037, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad iscrivere a ruolo le somme previste dall'art. 15 D.P.R. 602/1973 (un terzo dell'imposta e i relativi interessi).
Dunque, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, che ha accolto il ricorso del contribuente, l'Ufficio ha provveduto a sgravare tutta la partita. Infine, a seguito della sentenza n. 3257/10/24 del 15/05/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio,
l'Ufficio ha provveduto a notificare l'impugnata intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs.
546/1992, intimando il pagamento di tutto quanto dovuto.
IInfine, il Sig. Ricorrente_1 non risulta aver presentato alcuna domanda di definizione agevolata, relativamente all'atto impositivo oggetto dell'intimazione impugnata. Pertanto, il deposito della definizione agevolata presentata dalla società deve ritenersi assolutamente ininfluente ed inconferente ai fini del presente giudizio.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.