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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2781/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to RIZZARDO SARA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Palermo (PA), il
25/06/2012, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
02/05/2013, , nato a [...] il [...], Persona_2
nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nata a [...] il [...];
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
1 CONCLUSIONI: come da nota scritta di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando, accogliere le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al signor CP_1
er le ragioni tutte di cui agli scritti difensivi depositati;
[...]
2) disporsi che i figli minori , , Persona_1 Persona_2
e vengano affidati in via esclusiva alla madre, Persona_3 Per_4
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé
e per i figli) con collocazione prevalente presso la madre;
3) disporsi che la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in
Pordenone, Via Roma n. 15 venga assegnata alla madre Parte_1
;
[...]
4) disporsi che il padre quando sarà di nuovo reperibile, possa incontrare i figli esclusivamente in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare di Pordenone, secondo le prescrizioni del Consultorio;
5) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in CP_1
via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento;
6) disporsi che il padre provveda al pagamento del 70% delle CP_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio
2 stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
7) disporsi che l'assegno unico e le deduzioni per oneri di famiglia siano percepite al 100% dalla madre , in quanto affidataria in Parte_1
via esclusiva dei figli minori;
8) disporsi che il Sig. versi, come contributo al mantenimento CP_1
della moglie, la somma complessiva pari ad € 150,00 (centocinquanta/00)
mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi alla Signora in forma Parte_1
tracciabile anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese almeno fino a quando la signora non percepirà un reddito mensile di almeno € Pt_1
1.000,00; tali richieste si giustificano con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente, come da documentazione prodotta.
Spese e compensi rifusi”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 12/12/2022, ha chiesto Parte_1
la pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Palermo (PA), in data 25/06/2012, precisando che dal matrimonio erano nati i figli il 02/05/2013, Persona_1
, il 10/12/2014, il 13/12/2017 e Persona_2 Persona_3 Per_4
il 26/04/2022 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti
[...]
tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa dei comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i minori previo accordo con la madre;
altresì, ha chiesto che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori la somma pari ad euro
3 800,00 (euro 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre in forma tracciabile anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole, previa esibizione della relativa documentazione fiscale, specificando, altresì, che il 70% di dette spese sarà rimborsato al genitore che avrà sostenuto la spesa complessiva, dall'altro genitore entro 15 giorni dalla data in cui il genitore che ha anticipato le spese farà pervenire all'altro genitore le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento;
ha chiesto la previsione di un assegno di euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per il mantenimento della moglie, da versarsi in forma tracciabile anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese;
ha chiesto, infine, che dell'assegno unico universale potesse beneficiarne totalmente la madre, con rifusione delle spese e dei compensi in caso di opposizione.
All'udienza del 13/03/2023, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del
15/03/2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, dando atto che si è già
interrotta la convivenza e la coabitazione;
ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre nella casa coniugale sita in Pordenone (PN), via Roma n. 15, che ha assegnato alla stessa;
ha sospeso la frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, stante la sua irreperibilità, ed ha determinato in euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio) l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
infine, ha disposto che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, in quanto affidataria esclusiva dei figli minori.
Con memoria integrativa del 12/07/2023, la ricorrente ha chiesto che la separazione sia pronunciata con addebito al marito, specificando che tale
4 richiesta è giustificata dal comportamento avuto dallo stesso nei confronti della ricorrente in costanza di matrimonio, il tutto dettagliato in atti e comprovato dalla documentazione prodotta;
ha confermato la richiesta di affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza;
ha chiesto visite protette tra padre e figli presso i locali del Consultorio familiare di Pordenone, secondo le prescrizioni del Consultorio, e che il padre provveda al mantenimento dei figli minori, per quanto riguarda sia l'ordinario sia lo straordinario, come da ricorso introduttivo;
ha ribadito la richiesta di versare al 100% l'assegno unico alla madre e onerare il marito di un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi in forma tracciabile entro il girono 05 di ogni mese, con rifusione delle spese e dei compensi.
All'udienza del 22/03/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, CP_1
VI comma, c.p.c.; ha invitato le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale e bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2023, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con
5 l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private;
infine, ha rinviato la causa al
13/09/2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 13/09/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice
relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e ha fissato, pertanto, udienza al
21/02/2025, predisponendone la trattazione scritta.
Con note di precisazione delle conclusioni del 17/02/2025, la ricorrente ha confermato le condizioni di cui in epigrafe e, con ordinanza del 21/02/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
DIRITTO
1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una
[...]
riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del Giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto
6 coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale,
ovvero, la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691
del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie, dalle dichiarazioni della ricorrente è
emerso che la stessa ha presentato una prima denuncia-querela nel 2017
presso la Questura di Palermo che poi ha ritirato l'anno successivo;
successivamente, ha presentato una seconda denuncia-querela in data
03/04/2021 presso la Questura di Pordenone, per maltrattamenti, a seguito della quale si instaurava presso la Procura della Repubblica di Pordenone il procedimento RGNR 1288/21, ancora pendente.
Infine, in data 05/10/2023 (procedimento per la separazione già in essere essendo stato iscritto il 13/12/2022), la ricorrente ha presentato una terza denuncia-querela presso i Carabinieri di Pordenone per violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del resistente.
I procedimenti anzidetti risultano, ad oggi, ancora pendenti.
Sebbene le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
7 costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare la domanda di addebito, nel caso di specie, però, simili comportamenti risultano solo dalle dichiarazioni della ricorrente, che si possono scorgere analizzando i suoi atti e le sue denunce-querele allegate;
tali documenti non costituiscono piena prova di quanto dichiarato e non sono stati allegati accertamenti definitivi sui fatti lamentati.
Per quanto concerne il denunciato abbandono del marito, se è vero che la relazione dei Servizi Sociali, allegata in atti, attesta il loro supporto economico e il loro sostegno morale offerto alla ricorrente e ai figli, è altrettanto vero che i
Servizi Sociali non sono stati testimoni diretti delle condotte del marito.
Inoltre, non è stata richiesta alcuna prova testimoniale a dimostranza di tale abbandono e al fine di provare che tale comportamento sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non l'epilogo della stessa.
Tutto quanto sopra esposto, fa affiorare il mancato esercizio dell'onere della prova da parte della ricorrente a dimostranza del nesso causale tra la condotta del marito e l'intollerabilità della convivenza, punto centrale per poter addebitare la separazione al resistente, accogliendo la richiesta della ricorrente.
La domanda di addebito di separazione avanzata dalla ricorrente, nei confronti del resistente, non può pertanto essere accolta.
3. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disposto con l'ordinanza presidenziale del 14/03/2023.
Infatti, se l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura, costituisce
8 eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse
del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è
rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al Giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al Giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
deve essere disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti
9 dei figli, che si è tradotto, in particolare, nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli, come dichiarato da parte ricorrente e come rilevato nella relazione dei Servizi Sociali (allegata in atti) di data
08/05/2023. Dalla suddetta relazione è, infatti, emerso che il Servizio ha in carico il nucleo da febbraio 2020, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di
Trieste. Gli operatori hanno specificato, altresì, che la ricorrente ha dovuto lasciare il lavoro che aveva per potersi occupare dei quattro figli e il Servizio si
è attivato per supportarla nel reperimento di adeguati contesti formativi e di reinserimento che le permettessero di ottenere un lavoro conciliabile alla gestione e alla cura dei figli. Inoltre, il Servizio si è attivato con un'assistenza domiciliare per accompagnare i bambini a scuola e riportarli a casa nel pomeriggio. Visto il disinteresse morale e materiale del padre, la famiglia è,
altresì, supportata nel pagamento dell'affitto e di altre spese straordinarie e,
con l'ultima denuncia-querela effettuata dalla ricorrente, è stata presentata domanda di contributo regionale (liquidazione da maggio 2024 – euro 300,00
mensili rinnovabili annualmente). Infine, è stato precisato che per i figli e è stata avvitata richiesta di presa in carico Persona_1 Persona_2
presso il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Tale situazione, pertanto, valutata unitamente al disinteresse che il convenuto ha dimostrato scegliendo di non costituirsi in giudizio e non comparire all'udienza fissata dal Tribunale per sentire le parti, nonché la sua successiva irreperibilità assoluta, avvalora il fatto che costui, allo stato, non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Data la situazione sopra riportata, le frequentazioni padre-figli saranno sospese e, quando il resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli
10 esclusivamente presso i locali del Servizio Sociale competente per il Comune
di Pordenone (PN), alla presenza degli operatori.
4. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Pordenone
(PN), via Roma n. 15, con ogni arredo e pertinenza, sarà assegnata alla madre
, in qualità di genitore collocatario dei figli Parte_1
minori.
5. Assegno di mantenimento a favore della moglie e mantenimento della
prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli.
La ricorrente ha lavorato fino al 31/03/2023 presso la società “Co.Se.Ma.” di
Vittorio Veneto (TV) con contatto a tempo indeterminato, in qualità di addetta alle pulizie, percependo una busta paga di circa euro 600,00 mensili;
successivamente, è stata costretta a cessare tale occupazione, non riuscendo a conciliare la gestione dei quattro figli con i turni di lavoro ed è attualmente alla ricerca di un'occupazione che le permetta di gestire i figli, ma è, altresì,
supportata dai Servizi Sociali che le hanno dato aiuto sia sotto il profilo professionale, reperendo tirocini inclusivi attraverso il reperimento di adeguati contesti formativi e di reinserimento, sia sotto il profilo personale,
attraverso un servizio di assistenza domiciliare che l'aiuta nel trasporto dei figli casa-scuola e con supporto economico per il pagamento dell'affitto e di altre spese straordinarie riguardanti i figli minori. Attualmente, pertanto, la ricorrente si trova a vivere sola con quattro figli a carico, oltre ad essere gravata dalle relative spese quali il canone di locazione ammontante ad euro
500,00 mensili, le utenze, oltre a tutte le spese per i figli (ordinarie e straordinarie); è riuscita al momento ad ottenere l'accredito dell'assegno unico
11 e, da maggio 2024, il contributo regionale ammontante ad euro 300,00 mensili,
rinnovabili annualmente.
Per quanto concerne il resistente, invece, fino al 23/12/2019 ha lavorato presso
Contr la ditta a Pordenone (PN), in qualità di operaio;
successivamente, è stato impiegato presso la società “Tellfer” di Cimpello di Fiume Veneto (PN) fino al
31/12/2021; pertanto, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso abile al lavoro e in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze possedute in costanza di matrimonio.
Di conseguenza, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in euro
150,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 150,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto della potenziale capacità economica delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e gli esclusivi oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 800,00 (euro 200,00 a figlio), dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat..
Il genitore non collocatario dovrà sostenere nella misura del 70% le spese
12 straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
6. Spese.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese per 1/3 (essendo stata rigettata la domanda di addebito), mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore indeterminabile -complessità
bassa, tutte le fasi, valori medi), in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Palermo (PN), in data
[...]
25/06/2012;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PALERMO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 15, parte I);
rigetta la domanda di addebito;
affida i figli minori , Persona_1 Persona_2 [...]
e alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva Per_3 Per_4
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pordenone
13 (PN), Via Roma n. 15, alla madre;
Parte_1
dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figli; quando il padre sarà
di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli esclusivamente in forma protetta presso i Servizi sociali competenti per il Comune di residenza dei minori, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
determina in euro 150,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat;
dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli in CP_1
via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 70% delle CP_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per restanti 2/3 condanna CP_1
al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che liquida in
[...]
complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
14 Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2781/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to RIZZARDO SARA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Palermo (PA), il
25/06/2012, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il Persona_1
02/05/2013, , nato a [...] il [...], Persona_2
nato a [...] il [...] e Persona_3 Per_4
nata a [...] il [...];
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
1 CONCLUSIONI: come da nota scritta di precisazione delle conclusioni e cioè
per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando, accogliere le seguenti conclusioni:
1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al signor CP_1
er le ragioni tutte di cui agli scritti difensivi depositati;
[...]
2) disporsi che i figli minori , , Persona_1 Persona_2
e vengano affidati in via esclusiva alla madre, Persona_3 Per_4
alla quale è attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità
genitoriale; la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé
e per i figli) con collocazione prevalente presso la madre;
3) disporsi che la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in
Pordenone, Via Roma n. 15 venga assegnata alla madre Parte_1
;
[...]
4) disporsi che il padre quando sarà di nuovo reperibile, possa incontrare i figli esclusivamente in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare di Pordenone, secondo le prescrizioni del Consultorio;
5) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in CP_1
via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento;
6) disporsi che il padre provveda al pagamento del 70% delle CP_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio
2 stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
7) disporsi che l'assegno unico e le deduzioni per oneri di famiglia siano percepite al 100% dalla madre , in quanto affidataria in Parte_1
via esclusiva dei figli minori;
8) disporsi che il Sig. versi, come contributo al mantenimento CP_1
della moglie, la somma complessiva pari ad € 150,00 (centocinquanta/00)
mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi alla Signora in forma Parte_1
tracciabile anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese almeno fino a quando la signora non percepirà un reddito mensile di almeno € Pt_1
1.000,00; tali richieste si giustificano con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente, come da documentazione prodotta.
Spese e compensi rifusi”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 12/12/2022, ha chiesto Parte_1
la pronuncia della separazione dal coniuge, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Palermo (PA), in data 25/06/2012, precisando che dal matrimonio erano nati i figli il 02/05/2013, Persona_1
, il 10/12/2014, il 13/12/2017 e Persona_2 Persona_3 Per_4
il 26/04/2022 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti
[...]
tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa dei comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali.
Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione presso la madre;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé i minori previo accordo con la madre;
altresì, ha chiesto che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori la somma pari ad euro
3 800,00 (euro 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi alla madre in forma tracciabile anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie sostenute per la prole, previa esibizione della relativa documentazione fiscale, specificando, altresì, che il 70% di dette spese sarà rimborsato al genitore che avrà sostenuto la spesa complessiva, dall'altro genitore entro 15 giorni dalla data in cui il genitore che ha anticipato le spese farà pervenire all'altro genitore le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento;
ha chiesto la previsione di un assegno di euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per il mantenimento della moglie, da versarsi in forma tracciabile anticipatamente entro il giorno 05 di ogni mese;
ha chiesto, infine, che dell'assegno unico universale potesse beneficiarne totalmente la madre, con rifusione delle spese e dei compensi in caso di opposizione.
All'udienza del 13/03/2023, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza del
15/03/2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, dando atto che si è già
interrotta la convivenza e la coabitazione;
ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre nella casa coniugale sita in Pordenone (PN), via Roma n. 15, che ha assegnato alla stessa;
ha sospeso la frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, stante la sua irreperibilità, ed ha determinato in euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio) l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
infine, ha disposto che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, in quanto affidataria esclusiva dei figli minori.
Con memoria integrativa del 12/07/2023, la ricorrente ha chiesto che la separazione sia pronunciata con addebito al marito, specificando che tale
4 richiesta è giustificata dal comportamento avuto dallo stesso nei confronti della ricorrente in costanza di matrimonio, il tutto dettagliato in atti e comprovato dalla documentazione prodotta;
ha confermato la richiesta di affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, alla quale verrà conseguentemente assegnata la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza;
ha chiesto visite protette tra padre e figli presso i locali del Consultorio familiare di Pordenone, secondo le prescrizioni del Consultorio, e che il padre provveda al mantenimento dei figli minori, per quanto riguarda sia l'ordinario sia lo straordinario, come da ricorso introduttivo;
ha ribadito la richiesta di versare al 100% l'assegno unico alla madre e onerare il marito di un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da versarsi in forma tracciabile entro il girono 05 di ogni mese, con rifusione delle spese e dei compensi.
All'udienza del 22/03/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice
relatore, vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, CP_1
VI comma, c.p.c.; ha invitato le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale e bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2023, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f) spese per mutui e finanziamenti con
5 l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private;
infine, ha rinviato la causa al
13/09/2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 13/09/2024, tenutasi mediante trattazione scritta, il Giudice
relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e ha fissato, pertanto, udienza al
21/02/2025, predisponendone la trattazione scritta.
Con note di precisazione delle conclusioni del 17/02/2025, la ricorrente ha confermato le condizioni di cui in epigrafe e, con ordinanza del 21/02/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
DIRITTO
1. Status.
La domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una
[...]
riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del Giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto
6 coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale,
ovvero, la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691
del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie, dalle dichiarazioni della ricorrente è
emerso che la stessa ha presentato una prima denuncia-querela nel 2017
presso la Questura di Palermo che poi ha ritirato l'anno successivo;
successivamente, ha presentato una seconda denuncia-querela in data
03/04/2021 presso la Questura di Pordenone, per maltrattamenti, a seguito della quale si instaurava presso la Procura della Repubblica di Pordenone il procedimento RGNR 1288/21, ancora pendente.
Infine, in data 05/10/2023 (procedimento per la separazione già in essere essendo stato iscritto il 13/12/2022), la ricorrente ha presentato una terza denuncia-querela presso i Carabinieri di Pordenone per violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del resistente.
I procedimenti anzidetti risultano, ad oggi, ancora pendenti.
Sebbene le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
7 costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare la domanda di addebito, nel caso di specie, però, simili comportamenti risultano solo dalle dichiarazioni della ricorrente, che si possono scorgere analizzando i suoi atti e le sue denunce-querele allegate;
tali documenti non costituiscono piena prova di quanto dichiarato e non sono stati allegati accertamenti definitivi sui fatti lamentati.
Per quanto concerne il denunciato abbandono del marito, se è vero che la relazione dei Servizi Sociali, allegata in atti, attesta il loro supporto economico e il loro sostegno morale offerto alla ricorrente e ai figli, è altrettanto vero che i
Servizi Sociali non sono stati testimoni diretti delle condotte del marito.
Inoltre, non è stata richiesta alcuna prova testimoniale a dimostranza di tale abbandono e al fine di provare che tale comportamento sia stata la causa scatenante della crisi coniugale e non l'epilogo della stessa.
Tutto quanto sopra esposto, fa affiorare il mancato esercizio dell'onere della prova da parte della ricorrente a dimostranza del nesso causale tra la condotta del marito e l'intollerabilità della convivenza, punto centrale per poter addebitare la separazione al resistente, accogliendo la richiesta della ricorrente.
La domanda di addebito di separazione avanzata dalla ricorrente, nei confronti del resistente, non può pertanto essere accolta.
3. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disposto con l'ordinanza presidenziale del 14/03/2023.
Infatti, se l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura, costituisce
8 eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse
del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è
rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al Giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al Giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
deve essere disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce del disinteresse manifestato del padre nei confronti
9 dei figli, che si è tradotto, in particolare, nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli, come dichiarato da parte ricorrente e come rilevato nella relazione dei Servizi Sociali (allegata in atti) di data
08/05/2023. Dalla suddetta relazione è, infatti, emerso che il Servizio ha in carico il nucleo da febbraio 2020, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di
Trieste. Gli operatori hanno specificato, altresì, che la ricorrente ha dovuto lasciare il lavoro che aveva per potersi occupare dei quattro figli e il Servizio si
è attivato per supportarla nel reperimento di adeguati contesti formativi e di reinserimento che le permettessero di ottenere un lavoro conciliabile alla gestione e alla cura dei figli. Inoltre, il Servizio si è attivato con un'assistenza domiciliare per accompagnare i bambini a scuola e riportarli a casa nel pomeriggio. Visto il disinteresse morale e materiale del padre, la famiglia è,
altresì, supportata nel pagamento dell'affitto e di altre spese straordinarie e,
con l'ultima denuncia-querela effettuata dalla ricorrente, è stata presentata domanda di contributo regionale (liquidazione da maggio 2024 – euro 300,00
mensili rinnovabili annualmente). Infine, è stato precisato che per i figli e è stata avvitata richiesta di presa in carico Persona_1 Persona_2
presso il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Tale situazione, pertanto, valutata unitamente al disinteresse che il convenuto ha dimostrato scegliendo di non costituirsi in giudizio e non comparire all'udienza fissata dal Tribunale per sentire le parti, nonché la sua successiva irreperibilità assoluta, avvalora il fatto che costui, allo stato, non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Data la situazione sopra riportata, le frequentazioni padre-figli saranno sospese e, quando il resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli
10 esclusivamente presso i locali del Servizio Sociale competente per il Comune
di Pordenone (PN), alla presenza degli operatori.
4. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Pordenone
(PN), via Roma n. 15, con ogni arredo e pertinenza, sarà assegnata alla madre
, in qualità di genitore collocatario dei figli Parte_1
minori.
5. Assegno di mantenimento a favore della moglie e mantenimento della
prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli.
La ricorrente ha lavorato fino al 31/03/2023 presso la società “Co.Se.Ma.” di
Vittorio Veneto (TV) con contatto a tempo indeterminato, in qualità di addetta alle pulizie, percependo una busta paga di circa euro 600,00 mensili;
successivamente, è stata costretta a cessare tale occupazione, non riuscendo a conciliare la gestione dei quattro figli con i turni di lavoro ed è attualmente alla ricerca di un'occupazione che le permetta di gestire i figli, ma è, altresì,
supportata dai Servizi Sociali che le hanno dato aiuto sia sotto il profilo professionale, reperendo tirocini inclusivi attraverso il reperimento di adeguati contesti formativi e di reinserimento, sia sotto il profilo personale,
attraverso un servizio di assistenza domiciliare che l'aiuta nel trasporto dei figli casa-scuola e con supporto economico per il pagamento dell'affitto e di altre spese straordinarie riguardanti i figli minori. Attualmente, pertanto, la ricorrente si trova a vivere sola con quattro figli a carico, oltre ad essere gravata dalle relative spese quali il canone di locazione ammontante ad euro
500,00 mensili, le utenze, oltre a tutte le spese per i figli (ordinarie e straordinarie); è riuscita al momento ad ottenere l'accredito dell'assegno unico
11 e, da maggio 2024, il contributo regionale ammontante ad euro 300,00 mensili,
rinnovabili annualmente.
Per quanto concerne il resistente, invece, fino al 23/12/2019 ha lavorato presso
Contr la ditta a Pordenone (PN), in qualità di operaio;
successivamente, è stato impiegato presso la società “Tellfer” di Cimpello di Fiume Veneto (PN) fino al
31/12/2021; pertanto, non sussistono elementi per non ritenere lo stesso abile al lavoro e in grado di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze possedute in costanza di matrimonio.
Di conseguenza, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in euro
150,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 150,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto della potenziale capacità economica delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e gli esclusivi oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 800,00 (euro 200,00 a figlio), dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat..
Il genitore non collocatario dovrà sostenere nella misura del 70% le spese
12 straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
6. Spese.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese per 1/3 (essendo stata rigettata la domanda di addebito), mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore indeterminabile -complessità
bassa, tutte le fasi, valori medi), in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Palermo (PN), in data
[...]
25/06/2012;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PALERMO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 15, parte I);
rigetta la domanda di addebito;
affida i figli minori , Persona_1 Persona_2 [...]
e alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva Per_3 Per_4
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pordenone
13 (PN), Via Roma n. 15, alla madre;
Parte_1
dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figli; quando il padre sarà
di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli esclusivamente in forma protetta presso i Servizi sociali competenti per il Comune di residenza dei minori, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
determina in euro 150,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat;
dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli in CP_1
via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
dell'importo di euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 70% delle CP_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018;
dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
compensa le spese di lite per 1/3, mentre per restanti 2/3 condanna CP_1
al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che liquida in
[...]
complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
14 Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
15