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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15949/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:03 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché la dott.ssa MARTORANA ROBERTA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15949 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che è invalida nella misura del 60%, Parte_1
con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L.
n. 68/1999;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_2
€ 1.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 27.11.2023 aveva presentato domanda all' per CP_2
l'accertamento della sua condizione di soggetto disabile ai sensi della legge
68/99, senza però essere nei tempi previsti essere chiamato a visita, conveniva in giudizio l' per sentire accertare il proprio stato invalidante CP_2
in una percentuale pari o superiore al 46%, con conseguente diritto all'accesso al collocamento mirato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rilevando la pendenza di altro giudizio presso questo Tribunale, rubricato al n. 5079/2024 RGL, chiedendo per evidenti ragioni di economia processuale e avverso l'illegittimo frazionamento delle pretese avanzate, ritenuto violato l'art. 88 c.p.c., la riunione dei i due procedimenti sopra, con conseguente unicità dell' accertamento tecnico d'ufficio o, in via subordinata si chiede la sospensione o rinvio del presente giudizio in attesa della valutazione da parte del CTU sulla prestazione maggiore
Rinviata la trattazione del procedimento in attesa del deposito della CTU nel prefato procedimento n. 5079/2024RGL, senza alcuna istruttoria, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premessa l'ammissibilità in rito del presente ricorso e la necessità della sua proposizione nelle forme ordinarie dell'Art. 442 C.p.c., giacché tendente alla dichiarazione di un diritto;
premesso ancora che, viceversa, non poteva essere incardinato secondo il rito ordinario un procedimento tendente al solo accertamento del requisito sanitario, nel merito la domanda deve essere accolta.
Il ctu incaricato ha così concluso la propria relazione nel giudizio n.
5079/2024RGL: “Dalla disamina della documentazione sanitaria e da quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico emerge che la IG.ra
, di anni 21, è affetta da “Atresia polmonare a Parte_1 setto interventricolare integro sottoposta ad intervento di shunt sistemico polmonare sec Blalock Taussing destro, valvulotomia polmonare, chiusura percutanea dello shunt BT destro e angioplastica della arteria polmonare destra. Scoliosi dorso-lombare destra”. Per tali affezioni la ricorrente è un soggetto invalido nella misura del 60% (sessanta) e pertanto non presenta
i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza”.
Pur non sussistendo il requisito sanitario utile per l'attribuzione della prestazione d'invalidità domandata, la percentuale d'invalidità del 60% è utile e sufficiente per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999, con conseguente accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 15949/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10:03 sono presenti l'avv. CORDOVA SILVIA per parte ricorrente nonché la dott.ssa MARTORANA ROBERTA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15949 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CORDOVA SILVIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. COLOMBO MARGHERITA
- resistente - oggetto: collocamento mirato conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che è invalida nella misura del 60%, Parte_1
con conseguente diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L.
n. 68/1999;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_2
€ 1.250,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che in data 27.11.2023 aveva presentato domanda all' per CP_2
l'accertamento della sua condizione di soggetto disabile ai sensi della legge
68/99, senza però essere nei tempi previsti essere chiamato a visita, conveniva in giudizio l' per sentire accertare il proprio stato invalidante CP_2
in una percentuale pari o superiore al 46%, con conseguente diritto all'accesso al collocamento mirato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rilevando la pendenza di altro giudizio presso questo Tribunale, rubricato al n. 5079/2024 RGL, chiedendo per evidenti ragioni di economia processuale e avverso l'illegittimo frazionamento delle pretese avanzate, ritenuto violato l'art. 88 c.p.c., la riunione dei i due procedimenti sopra, con conseguente unicità dell' accertamento tecnico d'ufficio o, in via subordinata si chiede la sospensione o rinvio del presente giudizio in attesa della valutazione da parte del CTU sulla prestazione maggiore
Rinviata la trattazione del procedimento in attesa del deposito della CTU nel prefato procedimento n. 5079/2024RGL, senza alcuna istruttoria, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premessa l'ammissibilità in rito del presente ricorso e la necessità della sua proposizione nelle forme ordinarie dell'Art. 442 C.p.c., giacché tendente alla dichiarazione di un diritto;
premesso ancora che, viceversa, non poteva essere incardinato secondo il rito ordinario un procedimento tendente al solo accertamento del requisito sanitario, nel merito la domanda deve essere accolta.
Il ctu incaricato ha così concluso la propria relazione nel giudizio n.
5079/2024RGL: “Dalla disamina della documentazione sanitaria e da quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico emerge che la IG.ra
, di anni 21, è affetta da “Atresia polmonare a Parte_1 setto interventricolare integro sottoposta ad intervento di shunt sistemico polmonare sec Blalock Taussing destro, valvulotomia polmonare, chiusura percutanea dello shunt BT destro e angioplastica della arteria polmonare destra. Scoliosi dorso-lombare destra”. Per tali affezioni la ricorrente è un soggetto invalido nella misura del 60% (sessanta) e pertanto non presenta
i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno mensile di assistenza”.
Pur non sussistendo il requisito sanitario utile per l'attribuzione della prestazione d'invalidità domandata, la percentuale d'invalidità del 60% è utile e sufficiente per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi della L. n. 68/1999, con conseguente accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini