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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4847/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4847/2025 v.g. promossa da:
Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. BRUNO ILEANA che li rappresenta e difende in CP_2 virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non Controparte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 05/03/2025 e Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - CP_2
337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio Per_1 prevalente del minore presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé;
DISPONE, sino al compimento del 4° anno di età di , che il papà veda il figlio nel corso delle Per_1 giornate del sabato e/o della domenica, a seconda della disponibilità del papa, senza pernottamento, indicativamente dalle 10:00 di mattino sino alle 18:00, a settimane alterne con la mamma;
laddove gli orari di lavoro del papa, glielo consentano: un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle 16:30, riportando il minore presso la casa della madre prima dell'orario di cena;
DISPONE, a partire dal compimento del 4° anno di età di , che il papa vedrà e terrà con sé il Per_1 figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina, riportando il minore presso la casa della mamma entro le ore 21:00; laddove gli orari di lavoro del papa, glielo consentano: un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle 16:30, riportando il minore presso la casa della madre dopo l'orario di cena, entro le ore 21:00;
DISPONE, a partire dal compimento del 4° anno di età di , il papa trascorrerà con il figlio, Per_1 durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive (con contestuale sospensione, limitatamente a tali settimane, degli incontri con l'altro genitore) in periodo da concordare entro il 30 giugno di ogni anno e previa comunicazione delle destinazioni delle vacanze;
DISPONE in ogni caso, durante le festività natalizie: i genitori trascorreranno con il figlio, alternativamente, la sera della Vigilia o il giorno di Natale;
il giorno di Capodanno o l'Epifania; durante le festività pasquali: alternativamente, la domenica di Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo a CP_2 mezzo bonifico alla signora un contributo al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
a partire dal mese di aprile 2025, la somma di € 200,00=, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e sino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_1
DISPONE che i genitori sostengano per metà ciascuno le spese extra mantenimento, così come indicate dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Torino, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e documentate, con rimborso da effettuare con bonifico unitamente al mantenimento entro il mese successivo, oltre alla metà del costo della mensa;
DÀ ATTO che l'EG UN verrà percepito interamente dalla mamma;
DISPONE che i genitori si impegnino ad effettuare una video-chiamata/telefonata giornaliera, informando l'altro genitore circa eventuali necessita del minore e tenendo un atteggiamento di reciproco rispetto l'un l'altra;
DISPONE, nel caso in cui il papa fosse impossibilitato a tenere con sé il figlio, che il minore resti con la mamma;
DÀ ATTO che le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, con autorizzazione ad inserire il nominativo del figlio minore sui rispettivi documenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4847/2025 v.g. promossa da:
Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. BRUNO ILEANA che li rappresenta e difende in CP_2 virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra , non Controparte_1 CP_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 05/03/2025 e Controparte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - CP_2
337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio Per_1 prevalente del minore presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé;
DISPONE, sino al compimento del 4° anno di età di , che il papà veda il figlio nel corso delle Per_1 giornate del sabato e/o della domenica, a seconda della disponibilità del papa, senza pernottamento, indicativamente dalle 10:00 di mattino sino alle 18:00, a settimane alterne con la mamma;
laddove gli orari di lavoro del papa, glielo consentano: un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle 16:30, riportando il minore presso la casa della madre prima dell'orario di cena;
DISPONE, a partire dal compimento del 4° anno di età di , che il papa vedrà e terrà con sé il Per_1 figlio a fine settimana alternati, dal sabato mattina, riportando il minore presso la casa della mamma entro le ore 21:00; laddove gli orari di lavoro del papa, glielo consentano: un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle 16:30, riportando il minore presso la casa della madre dopo l'orario di cena, entro le ore 21:00;
DISPONE, a partire dal compimento del 4° anno di età di , il papa trascorrerà con il figlio, Per_1 durante le vacanze estive due settimane, anche non consecutive (con contestuale sospensione, limitatamente a tali settimane, degli incontri con l'altro genitore) in periodo da concordare entro il 30 giugno di ogni anno e previa comunicazione delle destinazioni delle vacanze;
DISPONE in ogni caso, durante le festività natalizie: i genitori trascorreranno con il figlio, alternativamente, la sera della Vigilia o il giorno di Natale;
il giorno di Capodanno o l'Epifania; durante le festività pasquali: alternativamente, la domenica di Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento del figlio minore corrispondendo a CP_2 mezzo bonifico alla signora un contributo al mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
a partire dal mese di aprile 2025, la somma di € 200,00=, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e sino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_1
DISPONE che i genitori sostengano per metà ciascuno le spese extra mantenimento, così come indicate dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Torino, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e documentate, con rimborso da effettuare con bonifico unitamente al mantenimento entro il mese successivo, oltre alla metà del costo della mensa;
DÀ ATTO che l'EG UN verrà percepito interamente dalla mamma;
DISPONE che i genitori si impegnino ad effettuare una video-chiamata/telefonata giornaliera, informando l'altro genitore circa eventuali necessita del minore e tenendo un atteggiamento di reciproco rispetto l'un l'altra;
DISPONE, nel caso in cui il papa fosse impossibilitato a tenere con sé il figlio, che il minore resti con la mamma;
DÀ ATTO che le parti si danno sin d'ora reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, con autorizzazione ad inserire il nominativo del figlio minore sui rispettivi documenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.