Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 37427/2021 R.G.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 21/09/2021, rimessa al
Collegio con ordinanza del 17.9.2024 e discussa nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
promossa da
(C.F. C.F. 1 nata in [...] il Parte 1
19.01.1971, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberta Ceschini e Armando Restignoli, presso il cui studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 4, ha eletto domicilio telematico;
-Parte attrice-
nei confronti di
C.F. 2 nato in [...] il [...], rappresentato Controparte 1 (C.F. e difeso dall'Avv. Daniela Missaglia, presso il cui studio in Milano, Via Pietro Mascagni n. 2, ha eletto domicilio telematico
-Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 31.12.2021
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni rassegnate con note scritte del 11.9.2024
Per Parte 1 :
1) Dichiarare la giurisdizione del Tribunale di Milano sulla separazione fra i coniugi ed in materia di mantenimento dei minori come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 176/2023 depositata sub 027.
3) Dichiarare l'applicazione della legge scozzese alla separazione fra i coniugi.
4) Per le obbligazioni alimentari, dichiarare l'applicazione della legge scozzese per il periodo da settembre 2021 a luglio 2022, nonché l'applicazione della legge dell'Arizona per il periodo successivo al luglio 2022.
6) Condannare il marito a contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura di euro 6.000,00 mensili complessivi, oltre al 100% delle spese mediche (assicurazione medica obbligatoria negli USA), scolastiche ed extrascolastiche, dalla data della domanda.
7) Dichiarare l'addebito della separazione a carico del marito in ragione della relazione extraconiugale iniziata in corso di matrimonio.
8) Condannare il resistente al risarcimento delle spese legali del presente giudizio.
Si insiste inoltre per l'ammissione di mezzi istruttori formulati con le memorie ex art. 183 cpc.
Conclusioni rassegnate con note scritte del 16.9.2024 Per Controparte_1 :
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
Dare atto che con sentenza n. 5514/2024 pubblicata il 29/05/2024 il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione tra i coniugi Parte 2 e Parte 1
Dare atto che, in applicazione della Legge dell'Arizona, difettano radicalmente i presupposti per l'adozione di qualsiasi provvedimento di carattere economico in favore della Signora Pt_1
Per l'effetto, revocare l'assegno mensile di euro 10.000,00, disposto a titolo di assegno di mantenimento della moglie a carico del Signor Parte_1
Ridurre l'importo dovuto dal Signor Parte_1 alla Signora Pt 1 per il mantenimento della prole, rideterminandolo nella misura di USD 1.120,00 per entrambi i figli.
Disporre che la Signora Pt 1 concorra al pagamento del 50% delle spese straordinarie extra assegno dei figli, in egual misura rispetto al marito.
Dichiarare inammissibile, in base alla Legge dell'Arizona, la domanda di addebito formulata dalla
Signora Pt 1 in capo al Signor Parte_1 ovvero rigettarla in quanto infondata in fatto e in diritto nonché non supportata da adeguate prove. quali Rigettare tutte le domande formulate dalla Signora Pt_1 nei confronti del Signor Parte_1 indicate con la memoria integrativa del 20 febbraio 2024. In via istruttoria
1. Ammettere il capitolo di interrogatorio formale articolato con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. "1) Vero che il matrimonio tra Lei e il Signor Parte 1 entrava in crisi nel 2016 e decidevate di rivolgervi ad un consulente matrimoniale, nella persona della Dott.ssa Per 1 che frequentavate dal ノ
2016 al 2017?".
2. Non ammettere gli ordini di esibizione richiesti dalla Signora Pt 1 in fase istruttoria in quanto riguardanti documenti tutti già prodotti dal Signor Parte 1 e comunque trattandosi di richieste esplorative e superflue.
3. Non ritenere validi e probanti i documenti avversari acquisiti illegalmente e illegittimamente mediante intrusione nella posta elettronica del Signor Parte_1 da parte della Signora Pt_1
4. Ordinare l'espunzione dei Docc. 42-43-44.
In ogni caso, con condanna della Signora Pt 1 al pagamento delle spese e delle competenze di causa, oltre IVA e CPA, anche ai sensi degli artt. 91 e 96, I e III comma, c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Controparte 1 hanno contratto matrimonio con rito civile, in Parte 1 comunione dei beni, il 10.05.2001 in Antioch (California, USA). Dalla loro unione sono nati a Palo Alto (California, USA) in data 12.06.2016 i figli gemelli Per_2 e
Per_3.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.09.2021, la Sig.ra Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la competenza dell'A.G. adita;
di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
l'addebito della separazione a carico del marito;
condannare il marito a contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 50.000,00 mensili;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 6.000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Milano.
Con atto depositato in data 25.02.2022, si è costituito il Sig. Parte 1 il quale, dopo aver contestato i fatti esposti dalla ricorrente, ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'incompetenza giurisdizionale italiana e del Tribunale adito e in via subordinata: la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
respingere la domanda di mantenimento per la moglie e per i figli.
All'udienza del 29.03.2022, presenti le parti personalmente, il difensore del resistente illustrava l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale italiano, già formulata in atti. Chiedeva, quindi, che fosse rimessa al Collegio la decisione in ordine alla questione preliminare, avendo natura assorbente.
Il difensore della ricorrente insisteva sulla competenza del Tribunale adito rappresentando che dal certificato storico di residenza prodotto in atti risulta che l'ultima residenza comune della coppia era da ravvisarsi nel territorio dello Stato (Como) e che, quanto alla competenza per territorio del Tribunale di
Milano, risulta in atti e dalla dichiarazione resa dal resistente nell'ambito del giudizio instaurato in Scozia dalla ricorrente - in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - che lo stesso ha di fatto residenza abituale a Milano.
All'esito dell'udienza, il Presidente F.F. si è riservato, assegnando termini alle parti per il deposito di brevi note relative all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con ordinanza emessa in data 17.05.2022, il Presidente F.F., a scioglimento della riserva, ha così provveduto:
"Dichiara sussistente la propria giurisdizione in ordine a tutte le domande formulate dalla ricorrente
(status, mantenimento coniuge, mantenimento prole minorenne). Dichiara applicabile a tutte le suddette domande (status, mantenimento coniuge, mantenimento prole minorenne) la legge scozzese. Fissa
l'udienza presidenziale per il giorno 26.09.2022 ore 9.30. Invita le parti a depositare entro il termine del 12.09.2022 il testo integrale della legge scozzese applicabile ai giudizi di separazione e divorzio e alle domande a contenuto economico agli stessi connesse (mantenimento coniuge, mantenimento prole) con traduzione asseverata, avvertendo le stesse che – in difetto – questa autorità giudiziaria dovrà provvedere ad attivare la procedura di richiesta al Ministero della Giustizia con inevitabile allungamento dei tempi processuali."
Con decreto dell'11.07.2022, letta l'istanza ex art. 367 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di sospensione del procedimento depositata dal difensore del Sig. Parte_1 rilevato che risulta in atti che il difensore istante ha promosso regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., con ricorso ritualmente notificato alla controparte ai sensi della L. n. 53/1994 e depositato in copia presso la Cancelleria del Tribunale di Milano
IX sez. civile, ritenuto che la contestazione della giurisdizione non possa ritenersi manifestatamente infondata, il Presidente F.F. ha dichiarato la sospensione del procedimento, disponendo che la cancelleria trasmetta senza ritardo gli atti relativi al procedimento alla competente cancelleria della Suprema Corte di Cassazione.
Con decreto del 14.07.2023, rilevato che parte ricorrente, a seguito della pronuncia dell'ordinanza n.
16288/2023 pubblicata in data 08.06.2023 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione promosso da parte resistente con conseguente sospensione del presente procedimento, ha depositato ricorso in riassunzione formulando istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio, osservato che con la citata ordinanza le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, il Presidente F.F. ha fissato nuova udienza presidenziale in data 24.10.2023 assegnando termine alla ricorrente per la notifica al resistente del decreto e del ricorso in riassunzione.
Con decreto del 27.09.2023, il Presidente F.F., letta l'istanza del difensore di parte ricorrente, ha rigettato la richiesta di trattazione da remoto e ha nominato in favore della ricorrente un interprete di lingua inglese.
All'udienza presidenziale del 24.10.2023, i difensori delle parti rappresentavano che la causa pendente in
Scozia, relativa alla responsabilità genitoriale, si è definita con riconoscimento dell'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Il Presidente F.F. ha proceduto all'audizione della ricorrente, unica parte presente personalmente, la quale ha reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente F.F. ha rinviato la causa per acquisire da entrambe le parti la disclosure aggiornata con allegata la documentazione rilevante in lingua italiana e, quanto al resistente, le determinazioni in merito all'adesione o meno alla richiesta formulata dalla ricorrente di trasformazione della procedura in divorzio diretto, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 06.11.2023.
All'esito dell'udienza, il Presidente F.F. si è riservato.
Con ordinanza emessa in data 06.12.2023, il Presidente F.F., a scioglimento della riserva assunta, ha così provveduto:
"A. richiamato integralmente il contenuto dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione del 08.06.2023 emessa a definizione del regolamento di giurisdizione promosso da parte resistente:
1.dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano a decidere in ordine alle questioni attinenti l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi del reg 111/2019; 2.conferma la giurisdizione del giudice italiano a decidere in ordine alle domande sullo status, sul contributo al mantenimento dei figli minori e sul contributo al mantenimento del coniuge;
3.dichiara applicabile alla domanda in ordine allo status la legge italiana ex art. 3 lett. A n. III reg. 1111/2019; 4. dichiara applicabile alle domande in punto di obbligazioni alimentari in favore dei figli minori e del coniuge la legge dello Stato dell'Arizona ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15, e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, 2 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, 3 paragrafo
2 Protocollo Aja 2007, atteso che l'Arizona dal giugno 2022 è lo Stato di residenza abituale del creditore.
B. adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1. autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore di Parte 1 della somma complessiva di € 5.000,00 soggetta rivalutazione automatica annuale ISTAT oltre al 100% delle spese mediche e di istruzione scolastica e all'80% delle restanti spese extra assegno 3.pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della stessa della somma di € 10.000,00 soggetta rivalutazione automatica annuale ISTAT".
Il Presidente F.F. ha, quindi, disposto il passaggio della causa in istruttoria nominando sé stesso Giudice
Istruttore, rinviando la causa per la comparizione e trattazione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 02.04.2024.
Con ordinanza emessa in data 03.04.2024, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, dato atto che le parti hanno formulato richiesta di concessione dei termini ex art 183 comma 6 cpc, il G.I., ha assegnato i termini richiesti, rinviando la causa per la decisione in ordine alle istanze istruttorie disponendo la celebrazione dell'udienza con modalità cartolare, assegnando all'uopo termini fino al 01.07.2024.
Con ordinanza del 24.04.2024, letta l'istanza depositata in data 17.04.2024 dal difensore di parte resistente, osservato che, come correttamente evidenziato dall'istante, per mero errore del giudice con l'ordinanza del 3.04.2024 sono stati concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc, ma la causa non è stata trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia di sentenza parziale, nonostante l'esplicita richiesta di parte resistente, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla sentenza parziale in ordine allo status, con riserva di riferire al Collegio in Camera di Consiglio.
In data 8.5.2024 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 5514/2024 e con separata ordinanza, emessa in pari data, è stata richiamata l'ordinanza del 3.4.2024 quanto alla concessione dei termini di cui all'art. 183, VI co c.p.c. e la causa è stata rinviata per la decisione in ordine alle richieste di prova articolate disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte sino al 1.7.2024.
Con ordinanza del 17.7.2024 il Giudice istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato (1.7.2024), ha così provveduto: letti gli atti e i documenti lette le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. depositate dalle parti nei termini;
ritenuto in via preliminare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle suddette memorie devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e pertanto non saranno considerate ai fini né della presente decisione né della pronuncia finale di merito;
ritenuto che
le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito;
ritenuto che
le istanze istruttorie formulate dalle parti non meritino accoglimento tenuto conto che è principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, che il giudice del merito nella materia che ci occupa non è tenuto ad una ricostruzione minuziosa e analitica delle consistenze reddituali e patrimoniali delle parti, dovendo operare una valutazione di massima fondata non sono sulla documentazione prodotta ma anche da ogni altra circostanza fattuale che utile a determinare il tenore di vita goduto dal nucleo in costanza di matrimonio al fine di quantificare le reali esigenze dei figli in primis e dei coniugi poi, con la conseguenza che ogni omissione, reticenza o palese incongruenza tra il dichiarato/documentato e quanto complessivamente emerso in corso di causa ben potrà essere valutata e valorizzata nella decisione giudiziale;
ritenuto, stante la natura squisitamente economica della vicenda, di invitare formalmente le parti a fattivamente coltivare ipotesi transattive anche avvalendosi di strumenti utili quali la mediazione
PQM
- acquisisce tutte le produzioni documentali delle parti;
- rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti;
- rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 16.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti ad indicare espressamente la richiesta ovvero la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.9.2024 il Giudice istruttore, dato atto che le parti avevano depositato note di udienza con cui avevano precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i suddetti termini e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*****
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
Quanto alle obbligazioni alimentari in favore dei figli minori (come hanno confermato le SU della
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 8.6.2023 a seguito di regolamento di giurisdizione promosso dall'odierno resistente) sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera a). La legge applicabile alle obbligazioni alimentari in favore dei figli minori è la legge dello Stato dell'Arizona ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15
e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Arizona è lo Stato di residenza abituale del creditore. Si rammenta sul punto che l'art. 2 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 statuisce il carattere universale dello stesso con la conseguenza che la legge designata sulla base del Protocollo si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente. Quanto alle obbligazioni alimentari in favore del coniuge (come hanno confermato le SU della Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza del 8.6.2023 a seguito di regolamento di giurisdizione promosso dall'odierno resistente) sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera a).
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari in favore del coniuge è la legge dello Stato dell'Arizona ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Arizona è lo Stato di residenza abituale del creditore. Si rammenta sul punto che l'art. 2 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 statuisce il carattere universale dello stesso con la conseguenza che la legge designata sulla base del Protocollo si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente.
Sull'addebito della separazione.
Deve, innanzitutto, premettersi, che, quanto alla domanda sullo status è stata applicata la legge italiana ex art. 3 lett. a) n. III reg. 1111/2019 (cfr. sentenza parziale di separazione n. 5514/2024 emessa in data
8.5.2024) e che, pertanto, anche alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve applicarsi la legge italiana ex art. 3 lett. a) n. III reg. 11111/2019 atteso che l'addebito riguarda la responsabilità della crisi coniugale che è pacificamente considerata dalla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione parte integrante della disciplina sullo status matrimoniale (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n.
15248/2001 "la declaratoria d'addebito è sollecitabile ed adottabile soltanto nell'ambito del giudizio di separazione, ed inoltre integra un quid pluris che si affianca alla pronuncia di separazione, senza alterarne la natura e la consistenza, e senza delineare una diversa figura di separazione, contrapposta a quella priva di addebito;
la separazione giudiziale, addebitabile o meno, è istituto unitario").
Ciò detto, osserva il Collegio che la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie è destituita di fondamento giuridico e deve essere rigettata.
Parte ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito formulata nei confronti del marito la relazione extraconiugale da lui intrattenuta con la signora Controparte 2 relazione che le sarebbe stata comunicata dal marito ad aprile 2021 e che lo avrebbe condotto a trasferirsi in Italia subito dopo, abbandonando moglie e figli in Scozia.
Parte resistente ha contestato le circostanze poste dalla moglie a fondamento della propria domanda di addebito.
In particolare, il signor Parte_1 ha rappresentato che il matrimonio era in crisi già dal 2016, di essersi allontanato dalla casa famigliare nel mese di aprile 2021 dopo che la moglie gli aveva comunicato la volontà di separarsi e che solo nell'estate del 2021 avrebbe conosciuto la nuova compagna.
Come noto in caso di domanda di addebito, grava in capo al richiedente l'onere di provare sia l'esistenza dell'asserita condotta dell'altro posta in violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio, sia il nesso causale tra tale condotta e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza tra i coniugi.
Il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia fornito, né offerto, prove idonee a dimostrare che la relazione extraconiugale del Parte 1 abbia preceduto e causato la crisi coniugale dal momento che nessuna richiesta istruttoria, in merito, è stata avanzata nel giudizio e che la circostanza è stata puntualmente contestata dal resistente. Pertanto, il Collegio respinge la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito, rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
Sul contributo nel mantenimento dei figli.
In ordine al contributo al mantenimento dei figli minori Per 2 ed Per_3 si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di euro 6.000,00 complessivi, oltre al 100% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche.
A fondamento di tale richiesta la stessa ha allegato la disparità economica esistente tra le parti e l'alto tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento della somma mensile di 1.120,00 USD complessivi, oltre al 50% delle spese extra assegno.
A fondamento di tale richiesta lo stesso ha rappresentato che la somma posta a suo carico per il mantenimento di Per 3 e Per_2 con l'ordinanza presidenziale del 6 dicembre 2023 non rispecchia le concrete esigenze dei figli minori e che, comunque, applicando il calcolatore previsto nelle Linee Guida applicate in Arizona per la determinazione del quantum del mantenimento dei figli, l'importo da porsi a suo carico risulta di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto nell'ordinanza presidenziale.
Il Tribunale, preliminarmente, richiama quanto già ampiamente evidenziato nell'ordinanza presidenziale e, cioè, che la Legge dello Stato dell'Arizona - applicabile al caso di specie e prodotta in atti - disciplina il c.d. child support (cfr. art. 25-320) prevedendo l'obbligo del genitore non convivente con i figli minori di versare somme periodiche destinate al loro mantenimento e, in sostanziale analogia con quanto previsto dal diritto italiano, postula che il Giudice - nel determinare il quantum del mantenimento - abbia riguardo all'età dei minori, alle loro necessità parametrate anche al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e ai tempi di cura diretta di ciascun genitore, tenuto ovviamente conto delle sostanze reddituali e patrimoniali degli stessi e che le Linee Guida applicate in Arizona previste per la determinazione del quantum in applicazione dei suddetti criteri non hanno carattere vincolante.
Venendo a trattare della posizione economico/reddituale delle parti il Collegio osserva quanto segue.
Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la ricorrente:
- fino alla nascita dei figli ha svolto la professione di assistente amministrativa della società di cui era comproprietaria con il marito con contratto di consulenza che le garantiva, secondo quanto dalla stessa riferito, un'entrata di circa € 80 - 90 mila lordi l'anno;
- dal 2016 è priva di occupazione lavorativa e, quindi, da allora non ha redditi da lavoro;
non ha né risparmi né investimenti;
è titolare di n. 4 carte di credito (carta di credito Amex Platinum, carta di credito Boa, carta di credito
Capital One e carta di credito City Bank, cfr. doc. 33 parte ricorrente);
- secondo quanto dalla stessa riferito ma non documentato, vive unitamente ai figli minori in Arizona in un immobile in locazione il cui canone pari ad € 3.700 dollari mensili è pagato dalla di lei famiglia.
Quanto alla situazione economico/reddituale di parte resistente, invece, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che lo stesso:
- è proprietario al 100% della società GR Estates Ltd il cui patrimonio netto al 31.12.2022 è pari a euro a 94.936, 39 (cfr. doc. 25b);
-è Amministratore delegato presso la società Glass Point;
- nel 2022 ha percepito un reddito annuo lordo pari a euro 351.477,00 (cfr. disclosure depositata dal resistente in data 6.11.2023) equivalenti - secondo quanto asserito dalla difesa Parte 1 a 13.000,00 euro netti mensili;
- nel 2023 ha percepito dalla Glass Point uno stipendio annuale netto pari a euro 199.502,00 (cfr. certificato salariale depositato da parte resistente in data 20.3.2024, doc. 40) e uno stipendio mensile netto pari a euro 13.100,00 (cfr. certificato salariale depositato da parte resistente in data 20.3.2024, doc. 39);
- è titolare di diversi conti correnti il cui saldo attivo (complessivo) al 31.12.2022 risulta pari a euro
50.294,12 e di due conti deposito CREDIT SUISSE il cui saldo attivo (complessivo) al 31.12.2022 risulta pari a circa euro 230.00,00. Quanto agli estratti dei conti correnti relativi agli anni 2023 e 2024 e ai relativi saldi, parte convenuta ha depositato in allegato alle memorie istruttorie estratti conto incompleti e oscurati in molte parti (non si leggono i saldi al 31.12.2023 e al 31.12.2024) da cui non è possibile ricavare un quadro minimamente esaustivo dell'ammontare dei risparmi da lui accantonati nei predetti anni, con conseguente valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. È stato, invece, depositato il saldo al 31.12.2024 del conto deposito intestato al resistente il cui valore risulta pari a euro 1.158.372, 27 (cfr. CP_3 doc. 61). Il resistente è, inoltre, proprietario di una Rolls Royce e in data 31.5.2024 ha risolto il contratto di locazione dell'appartamento sito in Milano in cui viveva per cui pagava un canone di locazione pari a 10.000,00 euro mensili (cfr. doc. 38).
Parte resistente ha depositato un accordo tra i coniugi del 13.06.2015 di divisione del patrimonio che avrebbe comportato l'ingresso nel patrimonio della moglie di una somma pari a circa € 700.000,00 di cui parte ricorrente contesta l'avvenuta esecuzione, che tuttavia non è stata documentata.
Inoltre, il patrimonio comune della coppia (così definito dal Parte 1 nella email di cui infra nella quale lo stesso parla di “nostri beni"), formalmente intestato al solo ricorrente, secondo la quantificazione effettuata dallo stesso Parte 1 nella email del 26.08.2021 indirizzata alla moglie in pendenza delle trattative per addivenire ad un accordo di separazione (in atti e non contestata - cfr. doc 5 allegato al ricorso introduttivo), ammontava a quella data a circa 5 milioni di euro. L'uomo nella citata comunicazione proponeva alla moglie la divisone dell'intero asse patrimoniale in ragione del 50%. Si evidenzia che trattasi di comunicazione inoltrata 6 anni dopo all'allegata, da parte del resistente, suddivisione del patrimonio tra coniugi. Ad oggi l'intero patrimonio comune della coppia si considera rimasto nella disponibilità del resistente, non essendosi perfezionato l'accordo di separazione e non risultando in atti alcun atto di traslazione dei beni.
Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l'inattendibilità della rappresentazione della situazione economico reddituale di entrambe le parti.
Da un lato, parte ricorrente ha dichiarato di non percepire alcun reddito e di essere inoccupata, ma vive in un appartamento in locazione con un canone mensile di euro 3.700,00 ed è titolare di ben quattro carte di credito, tra cui una American Express Platinum, generalmente riservata a soggetti con redditi elevati.
Dall'altro, parte resistente ha affermato di avere un reddito netto mensile pari a circa euro 13.000,00, tuttavia tale dichiarazione appare incompatibile con il pagamento del canone di locazione di 10.000,00 euro versato per l'immobile di Milano, dove ha risieduto fino a pochi mesi fa, con i versamenti da lui effettuati alla moglie per il mantenimento di quest'ultima e dei figli tra il 2021 e il 2024 e con le spese, pari a euro 188.000,00, che tra il 2021 e il 2022 la moglie ha effettuato utilizzando una carta di credito
American Express Gold collegata al marito.
Nonostante tali lacune, è comunque possibile pervenire a una ricostruzione verosimile delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Come noto, infatti, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e potendo in caso di omissione nella produzione documentale legittimamente trarre argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.
Tenuto conto di quanto sopra detto e delle condizioni economico/reddituali delle parti, rimaste pressoché invariate rispetto all'epoca della ordinanza presidenziale, e, in particolare, della disparità economico/reddituale tra le parti;
considerate le concrete esigenze dei minori rapportate alla loro età, anche queste rimaste pressoché invariate rispetto all'epoca della ordinanza presidenziale dal momento che all'epoca dell'ordinanza presidenziale i minori avevano 7 anni e oggi ne hanno 8 ; considerato che i minori non vedono il padre da giugno 2022, che quindi non ha oneri di cura diretti, e che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato certamente alto ( i minori hanno sempre frequentato scuole private, il nucleo ha sempre potuto beneficiare del supporto di una collaboratrice domestica assunta per 40 ore settimanali (cfr. doc 9 ricorso introduttivo)); considerato che il marito ha fatto alla moglie regali costosi
(ad esempio un anello di Bulgari del valore di 30 mila dollari, cfr. doc 4 ricorso introduttivo) e che la stessa parte resistente ha allegato e documentato di aver versato tra il 2021 e il 2024 una somma pari a circa 260 mila euro per il mantenimento dei figli e della moglie (cfr. doc. 45, 51a, 51b, 52, 54); considerato inoltre che tra il 2021 e il 2022 parte ricorrente ha effettuato con la carta di credito del marito CP_4 pagamenti pari a euro 188.00,00 (cfr. doc. 47), il Collegio ritiene congruo ed equo confermare la determinazione del contributo al mantenimento di Per 2 ed Per 3 così come già disposta con ordinanza presidenziale del 6.12.2023.
Deve quindi essere confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla madre la somma di euro 5.000,00 mensili (2.500,00 per ciascun figlio). Quanto alle spese straordinarie, il padre dovrà sostenere in ragione del 100% le spese mediche (compresa l'assicurazione sanitaria obbligatoria) e di istruzione scolastica, mentre le spese extra assegno saranno suddivise tra i genitori in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo da porsi a carico del resistente, quantificato in euro 50.000,00.
A fondamento di tale richiesta la stessa ha allegato la disparità economica esistente tra le parti, l'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e di aver dal 2016 (successivamente alla nascita dei figli) cessato la propria attività lavorativa, dedicandosi alla cura dei figli e seguendo il marito per il mondo.
Il resistente, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di revocare l'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie con l'ordinanza presidenziale.
A fondamento di tale richiesta lo stesso ha evidenziato come il Presidente f.f. nell'ordinanza presidenziale del 6.12.2023 ai fini della decisione sull'an e sul quatum dell'assegno di mantenimento abbia erroneamente applicato i principi del diritto italiano e non quelli sanciti dalla legge dell'Arizona, applicabili nel caso di specie. Ha, altresì, allegato un peggioramento della sua condizione economica.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che, come già ampiamente evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 6.12.2023, la legge dell'Arizona applicabile nel caso di specie - disciplina il contributo al mantenimento del coniuge (cfr. art. 25-319) prevedendo (si riporta copia fotostatica): A. In un procedimento di scioglimento del matrimonio o di separazione legale, o in un procedimento per il mantenimento a seguito di scioglimento del matrimonio da parte di un tribunale che non aveva giurisdizione personale sul coniuge assente, il tribunale può concedere un ordine di mantenimento a uno dei due coniugi per uno dei seguenti motivi se ritiene che il coniuge che chiede gli alimenti:
1. Manca di beni sufficienti, compresi i beni assegnati al coniuge, per provvedere ai suoi ragionevoli bisogni.
2. Non ha una capacità di guadagno sul mercato del lavoro sufficiente per essere autosufficiente.
3. È il genitore di un bambino la cui età o condizione è tale da non obbligarlo a cercare un lavoro fuori casa.
4. Ha contribuito in modo significativo, finanziariamente o in altro modo, all'istruzione, alla formazione, alle competenze professionali, alla carriera o alla capacità di guadagno dell'altro coniuge o ha ridotto in modo significativo il reddito o le opportunità di carriera di tale coniuge a vantaggio dell'altro.
B. La Corte suprema stabilirà delle linee guida per la determinazione e l'assegnazione degli alimenti per il coniuge. Il tribunale può assegnare gli alimenti per il coniuge in base alle linee guida solo per un periodo di tempo e per un importo necessario a consentire al coniuge ricevente di diventare autosufficiente.
L'importo degli alimenti per il coniuge risultante dall'applicazione delle linee guida sarà l'importo degli alimenti per il coniuge ordinato dal tribunale, a meno che il tribunale non ritenga per iscritto che l'applicazione delle linee guida sia inappropriata o ingiusta. La Corte Suprema baserà le linee guida e i criteri di deviazione dalle linee guida sui seguenti fattori rilevanti elencati nei paragrafi da 1 a 13 della presente sottosezione, considerati congiuntamente e soppesati tra loro:
1. Il tenore di vita stabilito durante il matrimonio.
2. La durata del matrimonio.
3. Età, storia lavorativa, capacità di guadagno e condizioni fisiche ed emotive del coniuge che chiede gli alimenti.
4. La capacità del coniuge a cui si chiedono gli alimenti di soddisfare le proprie esigenze e quelle del coniuge che chiede gli alimenti.
5. Le risorse finanziarie comparate dei coniugi, comprese le loro capacità di guadagno comparate nel mercato del lavoro.
6. Il contributo del coniuge che chiede gli alimenti alla capacità di guadagno dell'altro coniuge.
7. La misura in cui il coniuge che chiede gli alimenti ha ridotto il suo reddito o le sue opportunità di carriera a vantaggio dell'altro coniuge.
8. La capacità di entrambe le parti dopo lo scioglimento di contribuire alle future spese di istruzione dei figli comuni.
9. Le risorse finanziarie della parte che chiede gli alimenti, compresi i beni coniugali assegnati a quel coniuge, e la capacità di quel coniuge di soddisfare i propri bisogni in modo indipendente.
10. Il tempo necessario per acquisire un'istruzione o una formazione sufficiente a consentire alla parte richiedente gli alimenti di trovare un'occupazione adeguata e se tale istruzione o formazione è facilmente disponibile.
11. Spese eccessive o anormali, distruzione, occultamento o disposizione fraudolenta di beni comuni, di proprietà congiunta e di altri beni detenuti in comune.
12. Il costo dell'assicurazione sanitaria per il coniuge che chiede gli alimenti e la riduzione del costo dell'assicurazione sanitaria per il coniuge che chiede gli alimenti se il coniuge che chiede gli alimenti è in grado di convertire l'assicurazione sanitaria familiare in assicurazione sanitaria per i dipendenti dopo lo scioglimento del matrimonio.
13. Tutti i danni effettivi e le sentenze derivanti da comportamenti che hanno portato alla condanna penale di uno dei due coniugi e di cui è stato vittima l'altro coniuge o un figlio.
C. L'ordine di mantenimento viene emesso senza tener conto della cattiva condotta coniugale.
D. Se entrambe le parti sono d'accordo, l'ordine di mantenimento e il decreto di scioglimento del matrimonio o di separazione legale possono stabilire che le condizioni di mantenimento non saranno modificate. 0E. Salvo quanto previsto dalla sottosezione D della presente sezione o dalla sezione 25-317, sottosezione
G, il tribunale manterrà una giurisdizione continua sulla questione degli alimenti per il periodo di tempo in cui gli alimenti vengono concessi.
I criteri posti dalla normativa dello Stato dell'Arizona a fondamento della determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelli previsti dal diritto italiano. In entrambi gli ordinamenti, infatti, il calcolo dell'importo tiene conto della durata del matrimonio, del tenore di vita goduto in costanza matrimonio, delle condizioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge e della capacità lavorativa del beneficiario. Ciò premesso, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore debba essere accolta, considerata la disparità economico/reddituale tra le parti e tenuto conto che: il matrimonio è durato 20 anni;
- è incontestato che successivamente alla nascita dei figli la ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa, dedicandosi alla cura dei figli, seguendo il marito per il mondo (la coppia ha vissuto in
California, Oman, a Como, in Scozia); - è pacifico che dal 2016 parte resistente si è sempre occupata integralmente di tutte le spese relative alla gestione della vita della famiglia, alla quale, come già detto sopra, ha potuto garantire un tenore di vita elevatissimo.
Alla luce della complessiva condizione economico/reddituale delle parti come emersa e tenuto, in particolare, conto, che: sebbene la signora Pt 1 abbia dichiarato di non lavorare dal 2016 e di non percepire redditi da lavoro, non può non tenersi in considerazione che la totale assenza di reddito da lei allegata è incompatibile con le spese vive che la stessa ha dichiarato di sostenere (canone di locazione pari a 3.700,00 euro);
- comunque parte ricorrente ha piena capacità lavorativa dal momento che ha 54 anni, fino al 2016 ha svolto la professione di assistente amministrativa con uno stipendio, secondo quanto dalla stessa riferito, di circa € 80 - 90 mila lordi l'anno e, pertanto, ha una professionalità pregressa spendibile ancora oggi sul mercato del lavoro, il Collegio ritiene congruo ed equo confermare a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie a titolo di contributo nel suo mantenimento la somma di euro 10.000,00 mensili.
Sulle spese di lite.
Vista la soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di addebito e la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle domande sul contributo al mantenimento de figli minori e sul contributo al mantenimento del coniuge, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti dal DM
55/2014 e dal DM 37/2018, devono essere poste per 1/3 a carico di parte ricorrente (importo da calcolarsi sulla liquidazione complessiva di euro 6.100,00) e compensate per i restanti 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.37427/2021 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito formulata dalla signora Parte_3 nei confronti del marito;
2) Conferma a carico di Controparte_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori
Per 2 ed Per 3 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore di [...] della somma complessiva di € 5.000,00, soggetta a rivalutazione automatica annuale Parte 1
ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2024), oltre al 100% delle spese mediche e di istruzione scolastica e all'80% delle restanti spese extra assegno;
3) Conferma a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della stessa, della somma di € 10.000,00, soggetta rivalutazione automatica annuale ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2024);
4) Condanna a corrispondere a Controparte 1 1/3 delle spese Parte_1 di lite per l'importo di euro 3.050,00, oltre 15% spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione dei restanti 2/3.
Così deciso, in Milano in data 8 gennaio 2024
Il Presidente Il Giudice est.
Valentina Maderna Fulvia De Luca