TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 04/03/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA BORDONE e dell'avv. MARIO LOTTI, elettivamente domiciliata presso i difensori
RICORRENTE
Contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 04/03/2025 ha dedotto di essere Parte_1 stata assunta alle dipendenze di titolare della ditta individuale “Bar Tavola CP_1
Fredda da Ercan” in data 13 marzo 2024 con contratto a tempo indeterminato part time,
(21 ore alla settimana, equivalenti a un part time al 52,50%, articolate su 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato) con mansioni di barista e inquadramento al 5° livello ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi FIPE (docc. 2-4).
Ha dedotto altresì di aver svolto lavoro supplementare e straordinario ovvero complessive
48 ore settimanali di cui 19 a titolo di lavoro supplementare e 8 a titolo di lavoro straordinario.
1
Con comunicazione datata 17 luglio 2024, il resistente ha disposto il licenziamento della parte ricorrente per giustificato motivo oggettivo così motivato “ con la presente le comunico che sono arrivata alla sofferta decisione di rinunciare alla Sua collaborazione causa l'impossibilità di continuare a sopportare il costo del lavoro che la riguarda, diventato insostenibile in quanto il reparto in cui Lei è inserita ad oggi è sovradimensionato rispetto alle reali esigenze ed alle potenzialità economiche della mia ditta. Non avendo altre possibilità di un suo reimpiego all'interno della mia ditta, ancorché con diversa mansione, sono costretto a chiudere il rapporto di lavoro intercorrente, procedendo al Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale, con effetto dal
2 luglio '24 (ultimo giorno) e riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso prevista pari a 20 giorni di calendario” (doc. 5).
Nessuna delle competenze di fine rapporto era stata versata.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ritenendo l'illegittimità del licenziamento ritenendo l'illegittimità del licenziamento ha chiesto:”A. accertare e dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o l'infondatezza del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 17 luglio 2024; - di conseguenza, in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli
9, primo comma, e 3, primo comma, D. Lgs. 23/2015 o di ogni altra norma applicabile alla fattispecie, dichiarare tenuto e quindi condannare il convenuto , in proprio e nella sua CP_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia. B . in ogni caso: determinare in euro 895,68 mensili la retribuzione globale di fatto mensilmente percepita dalla ricorrente, ovvero determinarla nella diversa misura che dovesse risultare dovuta e/o di giustizia. C. accertare e dichiarare che la ricorrente nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 2 luglio 2024 ha effettuato ore di lavoro supplementare e straordinarie non riconosciute e non retribuite dal datore di lavoro, nella misura indicata in fatto e nei conteggi allegati, o comunque nella diversa misura che risulterà dovuta ad esito del giudizio o che si riterrà equa e/o di giustizia;
- per l'effetto, dichiarare tenuto e quindi condannare il convenuto
, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle conseguenti differenze retributive, nell'importo d i euro 3.923,63 (di cui euro 2.796,28 a titolo di lavoro supplementare ed euro 1.127,35 a titolo di lavoro straordinario)
o comunque nel diverso importo che risulterà a tali titoli dovuto o sarà ritenuto equo o di giustizia a esito del giudizio;
D. In ogni caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condannare il convenuto , in proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 individuale, a pagare alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista nella misura di euro 590,55 e comunque al pagamento del diverso importo ritenuto equo e/o di giustizia E. In ogni caso, accertare e dichiarare il mancato pagamento del saldo della retribuzione
2
di aprile 2024, delle retribuzioni di maggio 2024 giugno 2024 e luglio 2024, dei ratei di fne rapporto
e del TFR;
- per l'effetto condannare il convenuto , in proprio e nella sua qualità di CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 2.973,45 lordi, di cui:
- euro 2,80 a titolo di saldo della retribuzione ordinaria di aprile 2024;
- euro 767,72 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di maggio 2024;
- euro 767,72 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di giugno 2024;
- euro 59,06 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di giugno 2024;
- euro 255,91 a titolo di ratei di tredicesima mensilità 2024;
- euro 255,91 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità 2024;
- euro 29,53 a titolo di festività (2 giugno 2024);
- euro 257,40 a titolo di ferie non godute;
- euro 47,61 a titolo di permessi non goduti;
- euro 529,79 a titolo di TFR, o comunque dei diversi importi o per i diversi titoli che risulteranno dovuti ad esito del giudizio o che si riterranno equi e/o di giustizia”
Nessuno si è costituito per che, ritualmente citato, è stato dichiarato CP_1 contumace.
Esperita attività istruttoria, all'udienza odierna, all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta.
Licenziamento
Deve preliminarmente mettersi in evidenza come parte resistente, avuta notizia del presente giudizio attraverso regolare notifica dell'atto introduttivo, non abbia ritenuto di costituirsi avanti al Tribunale.
La mancata costituzione in giudizio di comporta che l'impugnazione del CP_1 licenziamento proposta dal ricorrente per giustificato motivo oggettivo, come esplicitato nella lettera 17.07.2024 (cfr. doc. 5 ricorrente) debba essere accolta non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla concreta sussistenza dello stesso.
Per giurisprudenza costante “…In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo” (Cass. n. 12101/16).
3
La scelta processuale del datore di lavoro di disertare il giudizio comporta che nessun elemento è stato fornito in ordine alla sussistenza della cessazione dell'attività e soppressione della posizione lavorativa.
Conseguentemente va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato con comunicazione 17.07.24.
In relazione alle conseguenze si osserva che la disciplina applicabile ratione temporis è quella introdotta dal c.d. Jobs Act, art. 9 co. 1 in relazione al 3 co. 1 del D. Lgs. n. 23/15 non risultando contestata in atti la dimensione aziendale.
Il rapporto di lavorativo della ricorrente deve essere pertanto dichiarato risolto alla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 895,68 mensili lordi, valutata la durata del rapporto lavorativo oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Lavoro straordinario e supplementare
L'istruttoria svolta ha permesso di accertare che la ricorrente lavorava generalmente dal lunedì al sabato, dalle ore 6,00 del mattino alle ore 14,00 con un giorno di riposo variabile.
Sul punto ha testimoniato la signora collega di lavoro della ricorrente Testimone_1
(cfr. udienza 30.9.25). Risulta pertanto provato lo svolgimento di 48 ore settimanali e, conseguentemente, di 19 ore a titolo di lavoro supplementare e 8 ore a titolo di lavoro straordinario.
Differenze retributive.
La ricorrente deduce il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, del saldo della retribuzione della mensilità di aprile 2024, delle retribuzioni di maggio 2024 giugno 2024 e luglio 2024, dei ratei di fine rapporto e del TFR. Sul punto parte resistente, cui incombeva la prova del fatti estintivo dell'intervenuto pagamento, nulla ha dedotto non costituendosi né comparendo a rendere interpello.
Si deve pertanto dare per provata la sussistenza del credito per le differenze retributive sopra esposte.
Conteggi
In assenza di buste paga i conteggi allegati al ricorso appaiono coerenti con le tabelle retributive del CCNL pubblici esercizi applicate al rapporto lavorativo e non sono stati oggetto di contestazione.
Conseguentemente parte resistente dovrà essere condannata al pagamento di:
4
1) euro 3.923,63 lordi (di cui euro 2.796,28 a titolo di lavoro supplementare ed euro
1.127,35 a titolo di lavoro straordinario) per le ore svolte oltre l'orario lavorativo in contratto con applicazione della maggiorazione del 30%;
2) euro 590,55 lordi a titolo di preavviso (calcolato in venti giorni come dal CCNL art. 208)
3) euro 2.973,45 lordi per differenze retributive di cui:.
euro 2,80 a titolo di saldo della retribuzione ordinaria di aprile 2024;
euro 767,72 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di maggio 2024;
euro 767,72 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di giugno 2024;
euro 59,06 a titolo di retribuzione ordinaria del mese di giugno 2024;
euro 255,91 a titolo di ratei di tredicesima mensilità 2024;
euro 255,91 a titolo di ratei di quattordicesima mensilità 2024;
euro 29,53 a titolo di festività (2 giugno 2024);
euro 257,40 a titolo di ferie non godute;
euro 47,61 a titolo di permessi non goduti;
euro 529,79 a titolo di TFR (cfr. doc. 6); oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente in complessivi euro 2700,00 (applicati i minimi per la natura contumaciale della causa nello scaglione fino a 26.000) oltre spese generali, contributo unificato ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando
- dichiara illegittimo l'intimato licenziamento e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna al pagamento in favore CP_1 della ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 895,68 mensili lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per indennità di mancato preavviso, lavoro supplementare e straordinario, saldo della retribuzione ordinaria di aprile 2024; retribuzione ordinaria dei mesi di maggio 2024, giugno 2024, tredicesima mensilità 2024; quattordicesima mensilità 2024; festività (2 giugno 2024); ferie non godute;
permessi non goduti;
TFR per complessivi euro 7487,63 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
5
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 2700,00 oltre spese generali, contributo unificato ed accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 30/09/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
6