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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6600/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6600/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6600 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv Parte_1 Controparte_1
Bernardino Noviello e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in San Cipriano D'Aversa (CE) alla via Diana n. 45;
APPELLANTI
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Mallardo e presso di questi elettivamente domiciliata in ON MA (CE) alla
P.zza Antonio Gaetani n.7;
APPELLATA
nonché contro
(CF: ) residente a Casal di Prin- CP_3 C.F._1 cipe (CE) alla via Colombo, III trav. N. 5;
APPELLATO CONTUMACE IN I GRADO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.07.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, e conve- Parte_1 Controparte_1 nivano in giudizio la n.q. F.G.V.S., nonché il Controparte_2 CP_4 pe al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 232/2023, pronun- ziata dal Giudice di Pace di ON MA, depositata in Cancelleria in data 15.03.2023 nella parte in cui accogliendo la domanda degli attori, ride- terminava l'importo del risarcimento sulla base della rideterminazione della percentuale di D.B.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure errava nel discostarsi dalla CTU espletata in primo grado e nel ride- terminare la percentuale di D.B. degli istanti, posto che, le domande erano state provate:
2. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione del D.B. attribuendo il 3% alla ed il 4% al sulla Parte_1 Controparte_1 scorta dell'esperienza del Giudicante in materia di lesioni;
3. Il Giudice di prime cure errava nel discostarsi dalla valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, periziava gli attori, valutando, quindi, lo stato di salute degli stessi;
Ciò posto, gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) Dichiarare l'appello ammissibile, procedibile e proponibile;
2) Accogliere inte- gralmente lo stesso, dichiarandolo pienamente fondato;
3) Riformare parzialmente la sen- tenza impugnata e per l'effetto, condannare gli appellanti in solido tra di loro, a riconosce- re, come differenza, di quanto già riconosciuto con la sentenza di I grado un importo com- plessivo pari ad €. 5.357,38 per la sig.ra , mentre per il sig. Parte_1 Parte_2 si chiede come differenza di quanto già riconosciuto con la sentenza di I grado un
[...] importo complessivo pari ad €. 6.763,50; 4) Oltre agli interessi legali e/o di mora ed al- la rivalutazione monetaria (quale risarcimento del danno da svalutazione dallo stesso su- bito) dalla data in cui era dovuto il credito all'effettivo pagamento;
5) Condannare gli ap- pellati in virtù dell'accoglimento dell'appello alla rifusione di tutte le spese, diritti ed ono- rario del giudizio di appello e di quello di primo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese al 15 %, I.V.A. e C.P.A. ed oneri fiscali, come per legge, da attribuire al procura- tore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata n.q. F.G.V.S.: 1) Confer- Controparte_2 mare la sentenza impugnata, in quanto, il Giudice di prime cure quale “peri-
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tus peritorum” fa una premessa con cui spiega le motivazioni per le quali si di- scosta dalla CTU espletata;
2) La CTU non è un mezzo istruttorio, bensì un aiuto al Giudicante per decidere questioni che necessitano di conoscenze specifiche;
3) Il Giudice di prime cure ha rideterminato le percentuali di D.B sulla base dei barèmes approvato con D.M. 3 luglio 2003, pertanto, nessuna censura può essere mossa a tale decisione. 4) Si contesta anche in tale sede il quantum richiesto dagli appellanti, in quanto, eccessivo e sproporzionato ri- spetto alle lesioni riscontrate;
5) La richiesta di danno esistenziale è infonda- ta oltre che non provata.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: NEL CP_2
MERITO, 1. Rigettare l'appello proposto dai sigg. e Parte_1 Controparte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 232/2023 pronun- ciata dal Giudice di Pace di ON MA (CE), dr.ssa Michelina Maciariello, de- positata in Cancelleria in data 15-03-2023. 2. Condannare gli appellanti al pagamen- to delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio in favore della
[...]
FGVS. Controparte_5
In via preliminare, si dà atto che l'appellato seppur rego- CP_3 larmente citato, non è costituito.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 232/2023 emessa dal giudice di Pace di ON MA il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda degli odierni appellanti ma rideterminava la percentuale di D.B. e di conseguenza l'importo da risarcire.
Orbene, codesto Tribunale ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure in relazione all'eccessività della valutazione delle lesio- ni riscontrate dal CTU agli odierni appellanti a seguito del sinistro verifica- tosi in data 09.06.2020.
Il Giudice di prime cure motiva correttamente la decisione di discostarsi da quanto valutato dal CTU sulla base della esperienza del medesimo in tale materia, nonché tenendo conto della valutazione delle medesime lesioni in ambito medico-legale.
Invero, come si evince dalla documentazione versata in atti, gli odierni ap- pellanti, a seguito del sinistro, ebbero a riportare delle contusioni ed escoria- zioni che interessarono il lato dx del corpo con una prognosi di guarigione di gg. 7 (cfr referto PS in atti). Orbene, come ben noto, le contusioni sono
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“lesioni dei tessuti molli causate da un trauma diretto senza rottura della pelle” che per la guarigione necessitano di riposo e analgesici. Tali lesioni sono state ogget- to di considerazione da parte del giudice di pace e ricomprese nella quantifi- cazione del danno biologico del 3%.
Per quanto attiene alle lesioni capsulo-legamentose, va, invece, evidenziato che in sede di PS gli odierni appellanti, del tutto illogicamente, rifiutarono di sottoporsi ad esami radiografici per riscontrarne la presenza ed approntare nell'immediatezza le cure necessarie. La esclusione della quantificazione del- le medesime, in assenza di una prova che ne dimostri la esistenza e la deri- vazione con il sinistro in parola, appare, quindi, ragionevole e coerente ri- spetto al complessivo quadro istruttorio.
Pertanto, codesto Tribunale, analizzata la documentazione medica versata in atti, ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal Giudice di Pace nella ri- determinazione della percentuale di Danno Biologico.
Sul punto, occorre ribadire che in forza del principio “judex peritus peritorum”
è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata: “Il giudice di me- rito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal CTU in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito” (Cass. civ., 9922/2001, in
Giust. civ. Mass. 2001, 1435).
In particolare, è stato affermato che: “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è ba- sato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, inn tempi diversi e con dif- formi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa;
egli può, invece, discostarsi da entrambe le solu- zioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione
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dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattan- dosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici con- nessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”. (Cass. civ.,
5148/2011); “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbli- go di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può di- sattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sosti- tuirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.” (Cass. civ.,
30773/2017).
Il giudice di pace, nel caso in esame, si è discostato dalle conclusioni del c.t.u. motivando la decisione sulla base dell'esperienza acquisita in campo nel tempo ed esaminando la documentazione alla base della relazione mede- sima.
Pertanto, apparendo del tutto motivata la decisione criticata e congrua la va- lutazione effettuata dal medesimo, tenuto conto anche della documentazio- ne in atti e delle ragioni esposte dal giudicante nella sentenza qui impugnata, si ritiene dover confermare quanto statuito dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio.
Ciò posto, l'appello risulta infondato con conseguente conferma della deci- sione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del
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doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna e , in solido tra di loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di n.q. Controparte_2
F.G.V.S., che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 6600/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6600/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6600 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, dall'Avv Parte_1 Controparte_1
Bernardino Noviello e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in San Cipriano D'Aversa (CE) alla via Diana n. 45;
APPELLANTI
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Mallardo e presso di questi elettivamente domiciliata in ON MA (CE) alla
P.zza Antonio Gaetani n.7;
APPELLATA
nonché contro
(CF: ) residente a Casal di Prin- CP_3 C.F._1 cipe (CE) alla via Colombo, III trav. N. 5;
APPELLATO CONTUMACE IN I GRADO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
03.07.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, e conve- Parte_1 Controparte_1 nivano in giudizio la n.q. F.G.V.S., nonché il Controparte_2 CP_4 pe al fine di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 232/2023, pronun- ziata dal Giudice di Pace di ON MA, depositata in Cancelleria in data 15.03.2023 nella parte in cui accogliendo la domanda degli attori, ride- terminava l'importo del risarcimento sulla base della rideterminazione della percentuale di D.B.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure errava nel discostarsi dalla CTU espletata in primo grado e nel ride- terminare la percentuale di D.B. degli istanti, posto che, le domande erano state provate:
2. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione del D.B. attribuendo il 3% alla ed il 4% al sulla Parte_1 Controparte_1 scorta dell'esperienza del Giudicante in materia di lesioni;
3. Il Giudice di prime cure errava nel discostarsi dalla valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, periziava gli attori, valutando, quindi, lo stato di salute degli stessi;
Ciò posto, gli appellanti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) Dichiarare l'appello ammissibile, procedibile e proponibile;
2) Accogliere inte- gralmente lo stesso, dichiarandolo pienamente fondato;
3) Riformare parzialmente la sen- tenza impugnata e per l'effetto, condannare gli appellanti in solido tra di loro, a riconosce- re, come differenza, di quanto già riconosciuto con la sentenza di I grado un importo com- plessivo pari ad €. 5.357,38 per la sig.ra , mentre per il sig. Parte_1 Parte_2 si chiede come differenza di quanto già riconosciuto con la sentenza di I grado un
[...] importo complessivo pari ad €. 6.763,50; 4) Oltre agli interessi legali e/o di mora ed al- la rivalutazione monetaria (quale risarcimento del danno da svalutazione dallo stesso su- bito) dalla data in cui era dovuto il credito all'effettivo pagamento;
5) Condannare gli ap- pellati in virtù dell'accoglimento dell'appello alla rifusione di tutte le spese, diritti ed ono- rario del giudizio di appello e di quello di primo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese al 15 %, I.V.A. e C.P.A. ed oneri fiscali, come per legge, da attribuire al procura- tore anticipatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata n.q. F.G.V.S.: 1) Confer- Controparte_2 mare la sentenza impugnata, in quanto, il Giudice di prime cure quale “peri-
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tus peritorum” fa una premessa con cui spiega le motivazioni per le quali si di- scosta dalla CTU espletata;
2) La CTU non è un mezzo istruttorio, bensì un aiuto al Giudicante per decidere questioni che necessitano di conoscenze specifiche;
3) Il Giudice di prime cure ha rideterminato le percentuali di D.B sulla base dei barèmes approvato con D.M. 3 luglio 2003, pertanto, nessuna censura può essere mossa a tale decisione. 4) Si contesta anche in tale sede il quantum richiesto dagli appellanti, in quanto, eccessivo e sproporzionato ri- spetto alle lesioni riscontrate;
5) La richiesta di danno esistenziale è infonda- ta oltre che non provata.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: NEL CP_2
MERITO, 1. Rigettare l'appello proposto dai sigg. e Parte_1 Controparte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 232/2023 pronun- ciata dal Giudice di Pace di ON MA (CE), dr.ssa Michelina Maciariello, de- positata in Cancelleria in data 15-03-2023. 2. Condannare gli appellanti al pagamen- to delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio in favore della
[...]
FGVS. Controparte_5
In via preliminare, si dà atto che l'appellato seppur rego- CP_3 larmente citato, non è costituito.
Nel merito l'appello è infondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 232/2023 emessa dal giudice di Pace di ON MA il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda degli odierni appellanti ma rideterminava la percentuale di D.B. e di conseguenza l'importo da risarcire.
Orbene, codesto Tribunale ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal giudice di prime cure in relazione all'eccessività della valutazione delle lesio- ni riscontrate dal CTU agli odierni appellanti a seguito del sinistro verifica- tosi in data 09.06.2020.
Il Giudice di prime cure motiva correttamente la decisione di discostarsi da quanto valutato dal CTU sulla base della esperienza del medesimo in tale materia, nonché tenendo conto della valutazione delle medesime lesioni in ambito medico-legale.
Invero, come si evince dalla documentazione versata in atti, gli odierni ap- pellanti, a seguito del sinistro, ebbero a riportare delle contusioni ed escoria- zioni che interessarono il lato dx del corpo con una prognosi di guarigione di gg. 7 (cfr referto PS in atti). Orbene, come ben noto, le contusioni sono
4
“lesioni dei tessuti molli causate da un trauma diretto senza rottura della pelle” che per la guarigione necessitano di riposo e analgesici. Tali lesioni sono state ogget- to di considerazione da parte del giudice di pace e ricomprese nella quantifi- cazione del danno biologico del 3%.
Per quanto attiene alle lesioni capsulo-legamentose, va, invece, evidenziato che in sede di PS gli odierni appellanti, del tutto illogicamente, rifiutarono di sottoporsi ad esami radiografici per riscontrarne la presenza ed approntare nell'immediatezza le cure necessarie. La esclusione della quantificazione del- le medesime, in assenza di una prova che ne dimostri la esistenza e la deri- vazione con il sinistro in parola, appare, quindi, ragionevole e coerente ri- spetto al complessivo quadro istruttorio.
Pertanto, codesto Tribunale, analizzata la documentazione medica versata in atti, ritiene condivisibile la motivazione dedotta dal Giudice di Pace nella ri- determinazione della percentuale di Danno Biologico.
Sul punto, occorre ribadire che in forza del principio “judex peritus peritorum”
è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata: “Il giudice di me- rito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal CTU in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito” (Cass. civ., 9922/2001, in
Giust. civ. Mass. 2001, 1435).
In particolare, è stato affermato che: “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico
d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è ba- sato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, inn tempi diversi e con dif- formi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa;
egli può, invece, discostarsi da entrambe le solu- zioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione
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dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattan- dosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici con- nessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”. (Cass. civ.,
5148/2011); “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbli- go di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può di- sattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sosti- tuirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.” (Cass. civ.,
30773/2017).
Il giudice di pace, nel caso in esame, si è discostato dalle conclusioni del c.t.u. motivando la decisione sulla base dell'esperienza acquisita in campo nel tempo ed esaminando la documentazione alla base della relazione mede- sima.
Pertanto, apparendo del tutto motivata la decisione criticata e congrua la va- lutazione effettuata dal medesimo, tenuto conto anche della documentazio- ne in atti e delle ragioni esposte dal giudicante nella sentenza qui impugnata, si ritiene dover confermare quanto statuito dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio.
Ciò posto, l'appello risulta infondato con conseguente conferma della deci- sione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del
6
doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna e , in solido tra di loro, al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di n.q. Controparte_2
F.G.V.S., che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sen- si dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa Maria Capua Vetere, 03.07.2025
Il Giudice
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