Art. 170.
Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si fara' mediante la cessione in proprieta', agli utenti, di una parte del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimarne abolito, o mediante un compenso in denaro.
Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potra' sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarira' indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando pero' l'esercizio dei diritti di uso.
Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.
Ove altrimenti non disponessero le parti interessate, l'affrancazione si fara' mediante la cessione in proprieta', agli utenti, di una parte del bosco o delle terre gravate da diritti di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimarne abolito, o mediante un compenso in denaro.
Nel caso che l'esercizio del pascolo o di altri diritti di uso sia riconosciuto in tutto od in parte necessario ad una popolazione, il Ministero dell'economia nazionale, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potra' sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarira' indispensabile, il diritto di affrancazione, regolando pero' l'esercizio dei diritti di uso.
Le norme circa la procedura di affrancazione saranno stabilite nel regolamento.