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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/10/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1618/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTO
Oggi 22 Ottobre 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Fusaroli la quale conferma che l'immobile in oggetto è stato liberato riconsegnato alla controparte. E' presente per la parte resistente l'Avv. Lorenzo Mezzadri in sostituzione dell'Avv. Berenice Stridi il quale conferma il rilascio dell'immobile ma insiste per la condanna delle spese di lite della controparte
. L'Avv. Fusaroli si oppone alla condanna alle spese. I Procuratori chiedono di poter precisare le conclusioni per la decisione sulle spese di lite con sentenza ex art. 429 c.p.c. sulla soccombenza virtuale.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni
L'Avv. Fusaroli precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali essendo il ricorrente ammesso al Gratuito Patrocinio.
L'Avv. Mezzadri precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale della parte ricorrente con conseguente vittoria dispese di lite a favore del Controparte_1
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale .
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa da:
ATTORE Parte_1 contro
Controparte_3
[...] CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel caso in esame la domanda di annullamento del provvedimento emesso dal Comune di CP_1 di intimazione e rilascio dell'immobile ubicato in via Balletti, 7 e l'ordinanza
[...] CP_1 immediatamente esecutiva prot. CH223/CH22301 PG /2025/0104557 del 18/4/2025 notificata il
24/4/2025 alla ricorrente, non risulta fondata e, tuttavia, l'avvenuta riconsegna dell'immobile da parte della ricorrente, attestata dalle parti, fa cessare la materia del contendere fermi gli effetti della c.d. soccombenza virtuale in sede di liquidazione delle spese.
La parte convenuta ha dato la prova della legittimità del proprio provvedimento, quivi impugnato, del
2025, risultando provato a mezzo della documentazione prodotta che i presupposti per l'assegnazione dell'immobile in oggetto quale “casa di emergenza” alla ricorrente e famiglia nel 2019 Parte_1 erano già da molto tempo venuti meno. Tale assegnazione in sé ha come presupposto l'emergenza e quindi per sua natura è temporaneo e rivolto a un susseguirsi di diverse persone in stato di emergenza.
In virtù della fondatezza “virtuale” delle domande della parte convenuta con la domanda di rigetto dell'opposizione, il ha chiesto la vittoria delle spese di lite, per il principio Controparte_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., tuttavia, tenuto conto delle condizioni delle parti, dell'ammissione pagina 2 di 3 della ricorrente al gratuito patrocinio e dell'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile, si ritiene ci siano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente le spese tra le parti
Reggio Emilia, 22 Ottobre 2025 Il Giudice dott. Donata Romano
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1618/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTO
Oggi 22 Ottobre 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Donata Romano, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. Fusaroli la quale conferma che l'immobile in oggetto è stato liberato riconsegnato alla controparte. E' presente per la parte resistente l'Avv. Lorenzo Mezzadri in sostituzione dell'Avv. Berenice Stridi il quale conferma il rilascio dell'immobile ma insiste per la condanna delle spese di lite della controparte
. L'Avv. Fusaroli si oppone alla condanna alle spese. I Procuratori chiedono di poter precisare le conclusioni per la decisione sulle spese di lite con sentenza ex art. 429 c.p.c. sulla soccombenza virtuale.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni
L'Avv. Fusaroli precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali essendo il ricorrente ammesso al Gratuito Patrocinio.
L'Avv. Mezzadri precisa le conclusioni chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale della parte ricorrente con conseguente vittoria dispese di lite a favore del Controparte_1
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice al rientro dalla Camera di Consiglio, dando atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale .
Il Giudice
dott. Donata Romano
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donata Romano ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa da:
ATTORE Parte_1 contro
Controparte_3
[...] CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel caso in esame la domanda di annullamento del provvedimento emesso dal Comune di CP_1 di intimazione e rilascio dell'immobile ubicato in via Balletti, 7 e l'ordinanza
[...] CP_1 immediatamente esecutiva prot. CH223/CH22301 PG /2025/0104557 del 18/4/2025 notificata il
24/4/2025 alla ricorrente, non risulta fondata e, tuttavia, l'avvenuta riconsegna dell'immobile da parte della ricorrente, attestata dalle parti, fa cessare la materia del contendere fermi gli effetti della c.d. soccombenza virtuale in sede di liquidazione delle spese.
La parte convenuta ha dato la prova della legittimità del proprio provvedimento, quivi impugnato, del
2025, risultando provato a mezzo della documentazione prodotta che i presupposti per l'assegnazione dell'immobile in oggetto quale “casa di emergenza” alla ricorrente e famiglia nel 2019 Parte_1 erano già da molto tempo venuti meno. Tale assegnazione in sé ha come presupposto l'emergenza e quindi per sua natura è temporaneo e rivolto a un susseguirsi di diverse persone in stato di emergenza.
In virtù della fondatezza “virtuale” delle domande della parte convenuta con la domanda di rigetto dell'opposizione, il ha chiesto la vittoria delle spese di lite, per il principio Controparte_1 della soccombenza ex art. 91 c.p.c., tuttavia, tenuto conto delle condizioni delle parti, dell'ammissione pagina 2 di 3 della ricorrente al gratuito patrocinio e dell'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile, si ritiene ci siano i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa:
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensa integralmente le spese tra le parti
Reggio Emilia, 22 Ottobre 2025 Il Giudice dott. Donata Romano
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