Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2050/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione seconda, n. 2933/2021, resa il
25.03.2021, pubblicata il 26.03.2021, vertente
TRA
C.F. e P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede in Torino alla piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella quale si è fusa per incorporazione
[...]
con atto per notaio di Torino del 10 ottobre 2018 Controparte_1 Per_1
(rep. n. 7.660, racc. n. 3.703), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Nardone;
APPELLANTE
E
Pagina 1
Mercogliano (AV) al viale San Modestino n. 6/a, in persona del rappresentante legale pro tempore;
(C.F. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2 CP_1
31.08.1929 ed ivi residente a[...];
(C.F. ) nato a [...] Parte_3 C.F._3 CP_1
14.03.1953 e ivi residente a[...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Napolitano e dall'avv.
Alessandro Barracano;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2018, la società CP_2
unitamente ai fideiussori e , hanno
[...] Parte_2 Parte_3
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare
[...]
e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità dei Contratti di conto e di credito di cui alla premessa e successive modifiche per mancata sottoscrizione e/o nullità assoluta delle convenzioni economiche da parte della convenuta
BA e di e quindi per violazione dell'art. 117 TUB;
CP_2 CP_2
conseguentemente, accertare e dichiarare in via principale l'assoluta inapplicabilità di alcun onere del credito e del servizio (es. interessi, spese, commissioni) e in subordine l'applicabilità nel rapporto di credito tra la convenuta e la “ delle condizioni economiche CP_3 Controparte_2
Pagina 2 previste dal codice civile e, in ragione del tempo, dall'art. 117 settimo comma TUB per tutta la durata di tale rapporto.
2) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità del Contratto e dell'apertura di credito accordata dalla convenuta BA alla
[...]
per violazione dei requisiti di forma previsti dell'art. 117 TUB, CP_2
dalla Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e dalla Circolare della BA
d'Italia del 25 Luglio 2003 e, conseguentemente, accertare e dichiarare in via principale l'assoluta inapplicabilità di alcun onere del credito (es. interessi, spese, commissioni) e in subordine l'applicabilità nel rapporto di credito tra la convenuta BA e la delle condizioni Controparte_2
economiche previste dal codice civile e dall'art. 117 settimo comma TUB per tutta la durata di tale rapporto.
3) Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o invalidità delle clausole del
Contratto e successive modifiche che prevendono la capitalizzazione trimestrale degli oneri del credito e, inoltre, di clausola che consenta la pratica anatocistica infratrimestrale e conseguentemente, accertare
l'inapplicabilità della capitalizzazione trimestrale e di quelle infratrimestrale per tutta la durata del rapporto tra la convenuta BA e la . Controparte_2
4) Accertare e dichiarare l'inesistenza / invalidità degli accordi tra la convenuta BA e la “ che prevedono l'applicazione Controparte_2
delle commissioni e, conseguentemente, accertare l'inapplicabilità di tali commissioni per tutta la durata del rapporto tra la convenuta BA e la
“ Controparte_2
5) Accertare e dichiarare l'inesistenza / invalidità degli accordi tra la convenuta BA e la che prevedono l'applicazione Controparte_2
delle spese introdotte dal nel corso del rapporto e, Controparte_1
Pagina 3 conseguentemente, accertare l'inapplicabilità di tali spese per tutta la durata del rapporto tra la convenuta e la “ . CP_3 Controparte_2
6) Accertare e dichiarare l'invalidità / inefficacia / inopponibilità della convenzione di interessi nonché delle variazioni delle condizioni economiche del credito operate dal nel corso del CP_1 Controparte_1
rapporto, e, conseguentemente, accertare l'inapplicabilità della convenzione e delle variazioni per tutta la durata del rapporto tra la convenuta BA e la “ . Controparte_2
7) Accertare la misura del TEG con riferimento al rapporto intercorso tra la per tutta la durata del Controparte_1 Controparte_2
rapporto di apertura di credito in conto corrente e, in caso di superamento dei tassi soglia, accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi e degli altri oneri del credito eccedenti il TEG, per violazione delle norme anti-usura recate dalla L. 108/1996 e dai decreti ministeriali determinativi delle soglie usurarie.
8) In conseguenza dell'accoglimento in tutto o in parte delle conclusioni sopra formulate ai punti da 1) a 7), accertare e quantificare mediante espletamento di CT tecnico-contabile l'ammontare dei rapporti di dare e avere intercorsi tra la e la convenuta in Controparte_2 CP_3
esecuzione del rapporto di conto corrente e di concessione del credito nelle diverse forme tecniche di erogazione depurato da tutti gli illegittimi addebiti e, conseguentemente, condannare la convenuta a pagare CP_3
alla le somme indebitamente addebitate e/o riscosse Controparte_2
per l'ammontare di euro 22.597.523,89, in principalità ai sensi dell'art.
2033 c.c. e in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero per ogni ragione o titolo di cui alla premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Accertare l'illegittimità della condotta della
Pagina 4 convenuta e per effetto, condannare la convenuta al CP_3 CP_3
risarcimento del danno, a titolo sia contrattuale sia extracontrattuale, in misura non inferiore ad euro 22.597.523,89 ovvero quella che verrà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
9) Accertare la sistematica violazione della della normativa in tema CP_3
di trasparenza delle condizioni economiche di contratto e di credito nonché dell'obbligo di completa e compiuta informazione e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno nella misura che verrà accertata in corso di causa;
10) Accertare la sistematica violazione della BA della normativa in tema usura e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno nella misura prevista dalla L. 108/1996 e/o in quella maggiore che verrà accertata in corso di causa;
11) Accertato che la condotta della BA e le modalità di esecuzione dei rapporti intercorsi hanno eroso e distrutto la patrimonialità dell'impresa nonché violato i doveri di correttezza e buona fede privando la società di disporre delle liquidità aziendali, così esponendo gli attori Parte_3
e a subire le gravi conseguenze anche penali derivanti Parte_2
dall'omesso pagamento dell'IVA, condannare la al risarcimento dei CP_3
danni in favore degli stessi nella misura corrispondente all'importo che verrà determinato in corso di causa;
12) Accertare la sussistenza dell'illecito civile per addebito di un costo effettivo del credito superiore a quello fissato dalla soglie usuraie con correlativa integrazione di fatto-reato e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura che verrà CP_3
Pagina 5 determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
13) Accertare che la condotta della BA ha leso l'immagine, la reputazione, l'onorabilità e pregiudicato la possibilità di credito degli attori condannare la convenuta al risarcimento dei danni nella misura che verrà determinata in corso di causa;
14) Con vittoria di compensi professionali e spese con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Con comparsa di risposta depositata il 04.10.2018, si è costituita in giudizio la contestando la pretesa attorea e, nello specifico, Controparte_1
ha proposto: a) eccezione di prescrizione di tutte le rimesse e dei pagamenti effettuati sul conto corrente in data anteriore al 12 giugno 2008 (ovvero anteriormente al decennio precedente la proposizione della domanda giudiziale); b) eccezione di prescrizione quinquennale del diritto agli interessi;
c) eccezione di decadenza dal diritto alla contestazione delle risultanze contabili;
d) eccezione di infondatezza della pretesa attorea, in virtù della assoluta validità dei contratti di apertura di conto corrente bancario e della legittimità delle condizioni economiche applicate.
Per tali ragioni, la ha chiesto di: “in via preliminare, accertare e CP_3
dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto,
l'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto e/o pretesa azionata nei confronti del e volta alla ripetizione (e/o alla Controparte_1
restituzione) di tutte le rimesse e di tutti i pagamenti intervenuti sui conti oggetto della presente controversia in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di notificazione della domanda giudiziale e fino alla instaurazione dei rapporti per cui è causa;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel
Pagina 6 corpo del presente atto, l'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto
e/o pretesa azionata nei confronti del e volta Controparte_1
alla rettifica del conto corrente;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto,
l'estinzione per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi con riferimento a tutti i conti (e rapporti) oggetto della presente controversia;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nel corpo del presente atto, l'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto e/o pretesa di natura risarcitoria azionata nei confronti del nel merito e in ogni caso, rigettare tutte le Controparte_1
domande proposte dalle parti attrici nei confronti del Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni
[...]
esposte nel corpo del presente atto;
con vittoria di compensi e spese del giudizio, compreso il rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA, CPA e accessori di legge”.
Riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli – seconda sezione civile, con la sentenza n. 2933/2021 del 25.03.2021 depositata il 26 marzo
2021, in accoglimento della domanda attorea ha così provveduto:
“1) CO (oggi ) a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 638407,53, oltre interessi legali da ciascun Controparte_2
addebito illegittimo ripetibile, come individuato dalla CT, al soddisfo;
2) CO (oggi ) a rimborsare Controparte_1 Parte_1
a ogni somma da questa versata alla CT in base ai Controparte_2
decreti di liquidazione in atti;
3) CO (oggi a rimborsare Controparte_1 Parte_1
a le spese del giudizio, che liquida in € 1713 per esborsi Controparte_2
Pagina 7 ed € 27800 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Alessandro Barracano e Angela Nittolo”.
Avverso la predetta sentenza, con atto notificato a mezzo PEC il
04.05.2021, ha proposto appello la (incorporante per Parte_1
fusione la , chiedendo in via preliminare la Controparte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, di: “- annullare e/o riformare la sentenza n. 2933/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 26 marzo 2021, non notificata e resa a definizione del giudizio recante n. RG. 18150/2018; - per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse di in primo Parte_1
grado e qui integralmente riproposte, così come dinanzi già riportate, e dunque: “- in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in atti, l'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto e/o pretesa azionata nei confronti [di e Parte_1
volta alla ripetizione (e/o alla restituzione) di tutte le rimesse e di tutti i pagamenti intervenuti sui conti oggetto della presente controversia in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di notificazione della domanda giudiziale e fino alla instaurazione dei rapporti per cui è causa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in atti, l'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto e/o pretesa azionata nei confronti [di e volta alla Parte_1
rettifica del conto corrente;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in atti, l'estinzione per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi con riferimento a tutti i conti (e rapporti) oggetto della presente controversia;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in atti,
l'estinzione per prescrizione di qualsivoglia diritto e/o pretesa di natura
Pagina 8 risarcitoria azionata nei confronti [di ; - nel Parte_1
merito e in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dalle parti attrici nei confronti [di , in quanto infondate in fatto Parte_1
e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA e compreso il rimborso forfetario delle spese generali”.
Con comparsa depositata il 05.10.2021, si sono costituiti nel giudizio di appello la società ed i fideiussori e Controparte_2 Parte_2 [...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto, con condanna Pt_3
della al pagamento delle spese processuali relative al Parte_1
doppio grado di giudizio, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****************************
1. L'appello è parzialmente fondato e, nei limiti delle ragioni di seguito esposte, merita di essere accolto.
2. Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione, appare opportuno richiamare in maniera sintetica gli assunti posti a fondamento della pretesa fatta valere dalla e dai fideiussori esposti CP_2
nell'atto di citazione in primo grado.
In particolare, la società attrice ha dedotto di aver aperto presso la
[...]
il conto corrente n. 182, proseguito poi presso Controparte_4
il (oggi e rinumerato dall'01 Controparte_1 Parte_1
ottobre 2009 con il n. 32334. Tale conto corrente è stato poi chiuso, per recesso della società correntista, in data 27 luglio 2016, in seguito
Pagina 9 all'inerzia della BA rispetto alla richiesta di documenti avanzata dalla correntista.
In particolare, la ha eccepito l'illegittimità degli addebiti CP_2
effettuati dalla nel corso del rapporto a titolo di interessi debitori, CP_3
commissioni di massimo scoperto, spese, commissione disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce, ed altri addebiti - anche provenienti dai conti anticipi collegati contraddistinti dai nn. 26194240384, n.
26194240586, n. 026194240687, n. 615200339479, 615213152285 - per la mancanza di una valida pattuizione relativa volta a regolare sia il rapporto di conto corrente sia l'apertura di credito su di esso regolata.
Contestualmente, la società correntista ha chiesto il riconoscimento di un risarcimento dei danni provocati dall'applicazione delle suddette condizioni contrattuali illegittime, i quali sarebbero stati stimati in euro 22.597.523,89.
Al fine di verificare gli effetti contabili delle paventate illegittimità, il
Tribunale ha disposto l'espletamento di una CT contabile nominando la dott.ssa alla quale è stato affidato il mandato di Persona_2
rispondere ai seguenti quesiti: “Ricalcoli i saldi dei rapporti per cui è causa partendo dal primo saldo disponibile ed effettuando scritture di raccordo ove possibile, applicando solo interessi legali e spese dovute per legge. Con separato conteggio, verifichi quanta parte dell'eventuale credito della correntista sia dovuto a rimesse solutorie effettuate più di dieci anni prima del primo atto interruttivo, verificando se sia stato concesso un fido di fatto. Inoltre, nel ricalcolo del saldo non applicherà alcun interesse per tutti quei periodi in cui riscontrerà che sia stato applicato un interesse effettivo (TEG) superiore al tasso soglia usura secondo i criteri della BA d'Italia e della Cassazione a Sezioni Unite”.
Pagina 10 All'udienza del 15.10.2019, depositato l'elaborato peritale, il Giudice istruttore ha disposto un ulteriore approfondimento tecnico, chiedendo al
CT incaricato di “rispondere alle osservazioni formulate dalle parti, in particolare: a) Formulando una ipotesi di ricalcolo considerando affidato il conto corrente secondo quanto prospettato dalla parte attrice;
b)
Ricalcolando analiticamente il contributo di ciascun conto anticipi al saldo;
c) Tenendo conto dei documenti contrattuali relativi ai conti anticipi”.
Assunta la causa in decisione all'udienza del 31 gennaio 2020, il Tribunale ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per consentire un ulteriore approfondimento peritale, chiedendo al CT di verificare la natura delle rimesse in conto corrente effettuate dalla correntista nel corso del rapporto, dopo aver epurato il rapporto dagli addebiti effettuati indebitamente dalla secondo quanto affermato dalla S.C. di Cassazione con la sentenza CP_3
n. 9141/2020.
3. Ciò posto, con il primo motivo di gravame, ha Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di apertura del conto corrente n.
2619424018 per mancanza della forma scritta prevista dall'art. 117 TUB, in ragione del fatto che ciò eccederebbe quanto richiesto dalla CP_2
, la quale non avrebbe mai sostenuto nei propri atti difensivi l'assenza
[...]
del contratto ma solo il fatto che lo stesso non sia stato sottoscritto da entrambe le parti e che non sia stato materialmente consegnato alla correntista.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Pagina 11
3.a Sin dalla domanda introduttiva, la correntista e i fideiussori hanno dedotto la nullità del contratto di apertura del conto corrente per mancanza della forma prescritta a pena di nullità dalla normativa bancaria.
A pagina 7 dell'atto di citazione in primo grado, la società istante ha testualmente affermato quanto segue: “Nel 1998 ha CP_2 CP_2
instaurato con la convenuta un rapporto di conto corrente in difetto CP_3
di una formale e preventiva stipulazione, essendosi limitata la a CP_3
comunicare la concessione di linee di credito, anch'essa priva di valida e preventiva formalizzazione, ancorchè contenenti indicazioni circa le condizioni economiche. Nel corso del rapporto le concessioni venivano rinnovate, ampliate ovvero diversificate nelle forme tecniche dell'apertura Parte di credito, dell'anticipo , sconto etc., ma sempre con condizioni economiche indicative carenti di pattuizioni preventive. L'esecuzione del rapporto è consacrata dagli estratti conto e scalari trasmessi su base trimestrale”.
Dal testo richiamato, risulta smentito in maniera chiara ed immediata quanto sostenuto dalla la quale, in ragione di quanto allegato dalla CP_3
correntista, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del contratto e delle condizioni economiche attraverso il deposito in atti della documentazione negoziale.
Costituisce principio generale quello secondo cui, allorchè il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla BA lamentando l'illegittimità delle condizioni economiche applicate, è tenuto a dimostrare - secondo il normale riparto dell'onere probatorio in caso di condicio indebiti – sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale. Tuttavia, nel caso in cui il correntista abbia dedotto la mancanza di un contratto scritto, il principio
Pagina 12 appena richiamato trova una diversa modulazione anche in ragione di quanto eccepito dalla Sul punto, la S.C. di Cassazione ha affermato CP_3
che “È possibile che quest'ultima allegazione – appunto la conclusione del contratto per fatti concludenti senza rispettare l'obbligo di forma scritta – sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (in questo senso, Cass. civ. ord. n. 16521/2024; conf. Cass. civ. sent. n. 6480/2021).
Tale seconda ipotesi si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla correntista si poggia sull'assunto della mancanza di un regolare contratto scritto di apertura del conto corrente. La dal canto proprio, avendo contestato la CP_3
fondatezza di tale affermazione, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del contratto depositandone copia in atti.
Per completezza, va inoltre sottolineato che tale documentazione era stata espressamente richiesta dalla correntista sia ai sensi dell'art. 119 TUB prima dell'inizio della fase contenziosa, sia nel corso del giudizio con la richiesta rivolta al Giudice di prime cure di adottare nei confronti dell'Istituto di credito l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
Pagina 13 Per sottrarsi all'onere probatorio – e all'obbligo di ostensione della documentazione richiesta – la BA ha erroneamente opposto il termine decennale previsto dall'art. 119, comma quattro TUB. Tale limite temporale opera esclusivamente con riferimento a singole operazioni e alla documentazione contabile, non anche con riguardo ai contratti contenenti le condizioni economiche volte a regolare il rapporto bancario, la cui consegna è espressamente prescritta dall'art. 117 TUB al fine di garantire il rispetto degli obblighi di correttezza, trasparenza e buona fede, e deve ritenersi sussistente non solo al momento dell'instaurazione del rapporto ma per tutta la sua durata.
In ragione del comportamento assunto dalla la quale non ha CP_3
adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo ella depositato in atti la documentazione negoziale, correttamente il Tribunale ha ritenuto fondate le affermazioni della correntista riguardo all'assenza di un valido contratto di apertura del conto corrente ordinario.
In virtù dell'assenza della documentazione negoziale prescritta a pena di nullità dall'art. 117 TUB, è stata coerentemente dichiarata l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi convenzionali, capitalizzazione, commissioni e spese varie, con conseguenziale rideterminazione del saldo finale di conto corrente applicando i soli interessi al tasso legale capitalizzati secondo il criterio della capitalizzazione semplice.
4. In considerazione della parziale affinità delle questioni trattate, a questo punto va analizzato il terzo motivo di appello che, per le ragioni appresso illustrate, risulta infondato.
4.a Con esso, infatti, la ha sostenuto l'erroneità della Parte_1
decisione impugnata che avrebbe accertato l'esistenza di un fido di fatto
Pagina 14 nonostante la correntista, nelle proprie difese, avesse sostenuto l'inesistenza di un'apertura di credito regolata in conto corrente, comportando ciò il rigetto dell'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse effettuate in conto corrente prima del 12 giugno 2008, erroneamente considerate ripristinatorie della provvista.
4.b In generale, con riguardo alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21418 del 2010 hanno precisato che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso di versamenti che abbiano avuto una funzione solo ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto corrente bensì dalla data di estinzione del saldo di chiusura. Ciò perché il pagamento che può far sorgere la pretesa restitutoria del correntista è solo quello che si è tradotto nell'esecuzione di una prestazione, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi possono essere considerati veri e propri pagamenti – in quanto tali ripetibili – laddove abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Ciò può accadere quando si tratta di versamenti eseguiti su un conto in passivo a cui non accede alcuna apertura di credito, o quando gli stessi siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. Nel caso in cui, invece, il passivo del conto non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, il versamento funge da mero atto ripristinatorio della provvista non assumendo, quindi, valore di pagamento in senso stretto.
Pagina 15 I versamenti ripristinatori, quindi, non soddisfano il creditore ma ampliano la facoltà di indebitamento del correntista. Per questo motivo, acquisteranno valore di pagamento solo dopo che, alla chiusura del conto, la banca abbia ricevuto il saldo finale.
Anche con riguardo alla dimostrazione della natura delle singole rimesse,
l'onere probatorio si atteggia in maniera differente a seconda delle allegazioni e delle deduzioni delle parti.
Sul punto, la S.C. di Cassazione ha affermato che “se il correntista agisca in giudizio senza allegare l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr.
Cass. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, le più recenti Cass. n. 19812 del 2022 e Cass. n. 10026 del 2023). Altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista, fin dall'origine alleghi l'esistenza di quel contratto, a lui spettando, evidentemente, di darne la relativa dimostrazione” (Cass. civ. ord. n. 5354/2023).
Nel caso di specie, invece, la società correntista ha sempre sostenuto, fin dalla proposizione della domanda principale, che sul conto corrente ad essa intestato –privo di una valida pattuizione – sia stata riconosciuta un'apertura di credito da parte della senza che però fosse stato CP_3
sottoscritto il relativo contratto.
Nonostante alcune affermazioni della correntista sembrino prima facie sostenere l'inesistenza di un affidamento in conto corrente, in realtà, sulla base di una analisi più attenta delle deduzioni difensive considerate nel loro complesso, risulta chiaro che la società abbia voluto sostenere CP_2
più che l'inesistenza, la nullità dell'affidamento dovuta all'assenza di una pattuizione scritta volta ad individuarne la disciplina economica.
Pagina 16 A ben vedere, la correntista ha sempre sostenuto la mancata formalizzazione dell'apertura di credito, facendo discendere da tale violazione, in maniera atecnica, l'inesistenza dell'affidamento. Si legge, infatti, che “Il rapporto contrattuale, a ben vedere, non contiene alcuna apertura di credito, posto che non è mai stata formalizzata neppure in seguito, quando la “ ha continuato a beneficiare Controparte_2
dell'affidamento da parte del per cui si eccepisce la Controparte_1
nullità degli stessi”. Ancora, a pagina 5 dell'atto di citazione: “Nel corso del rapporto di affidamento, quindi, la ha beneficiato Controparte_2
del credito in difetto di preventive, valide ed efficaci stipulazioni delle aperture di credito e delle relative condizioni economiche di costo dei servizi e del credito (esemplificativamente interessi, commissioni, capitalizzazione, spese ecc.), sicchè il loro addebito è carente di titolo negoziale”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla la correntista ha sempre CP_3
ammesso e riconosciuto che sul conto corrente fosse regolata una linea di credito, negando però l'esistenza di una valida pattuizione che giustificasse gli addebiti effettuati nel corso del rapporto.
In considerazione delle allegazioni della correntista, la che ha CP_3
eccepito la prescrizione delle rimesse di conto corrente avrebbe dovuto dare specifica prova o dell'inesistenza dell'apertura di credito, dimostrando che l'eventuale esposizione sia dipesa da una mera tolleranza della CP_3
oppure provare l'esistenza del titolo attraverso il deposito del contratto di apertura di credito debitamente sottoscritto dalla società correntista e completo delle condizioni economiche applicate durante il rapporto. Ciò avrebbe consentito l'individuazione del limite dell'affidamento concesso
Pagina 17 alla correntista e, quindi, un effettivo riferimento per distinguere le rimesse ripristinatorie della provvista da quelle aventi carattere solutorio.
Dall'assenza della documentazione negoziale, però, non può discendere la prova dell'inesistenza dell'affidamento, la quale andrebbe ad incidere sulla natura delle rimesse effettuate in conto corrente – che acquisirebbero tutte carattere solutorio – con inevitabili effetti anche in punto di prescrizione.
La nullità formale prevista dall'art. 117 TUB, infatti, costituisce un'ipotesi di nullità di protezione, dalla quale non possono discendere effetti pregiudizievoli per la parte nel cui interesse essa è prevista. Per tali ragioni, la nullità in esame può essere proposta o dal “contraente debole” – in questo caso la correntista – o può essere oggetto di rilievo officioso del giudice, purchè ciò non esorbiti dai limiti dell'interesse tutelato. Di converso, tale nullità non può essere dedotta dall'Istituto di credito, il quale verrebbe a beneficiare degli effetti di una nullità posta a tutela dell'interesse esclusivo della correntista.
In applicazione dei principi sopra esposti, questo Collegio intende fare proprio il principio di diritto di recente ribadito dalla S.C. di Cassazione, la quale in una vicenda del tutto similare a quella di cui trattasi, ha affermato che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della BA di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una
Pagina 18 delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della BA d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. civ. ord. n. 2338/2024).
Per tali ragioni, deve ritenersi corretta la valutazione del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di poter rinvenire la prova dell'esistenza dell'apertura di credito da fattori diversi dalla documentazione contrattuale, quali appunto gli estratti conto depositati in atti dalla correntista.
Dall'analisi della documentazione contabile è emersa una serie di indici
(prolungata esposizione debitoria della correntista;
addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto;
addebiti a titolo di gestione fido) che in maniera chiara e concordante provano l'esistenza della linea di credito, escludendo quindi che ciò sia dipeso da un atteggiamento di mera tolleranza dell'Istituto di credito.
In assenza di una specifica disposizione contrattuale, correttamente il
Tribunale ed il CT hanno individuato il limite dell'affidamento nell'esposizione debitoria massima via via raggiunta dalla correntista, riconoscendo quindi la natura ripristinatoria di tutti i versamenti effettuati in conto corrente. In applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere probatorio, sarebbe stata la a dover dare dimostrazione del limite CP_3
dell'affidamento, dipendendo da ciò la natura – solutoria o ripristinatoria – delle singole rimesse e, conseguentemente, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Per tutte queste ragioni, quindi, va rigettato anche il terzo motivo di gravame.
Pagina 19 5. Risulta in parte fondato, invece, il secondo motivo di appello con il quale l' ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1
considerato illegittimi tutti gli addebiti effettuati dalla con CP_3
riferimento ai conti anticipi nonostante il correntista non abbia adeguatamente provato il proprio credito.
5.a Innanzitutto, va condivisa l'eccezione della secondo cui il CP_3
Tribunale si sarebbe pronunciato ultra petita su tutti i conti anticipi collegati al conto corrente n. 32334, prescindendo dalle allegazioni della che aveva limitato le proprie deduzioni ai conti anticipi CP_2
contraddistinti dai nn. 26194240384, 26194240586, 026194240687,
615200339479 e 615213152285.
In ragione dell'assenza di una specifica allegazione di parte, il Tribunale non avrebbe potuto estendere il proprio esame anche agli ulteriori conti anticipi di cui è stato accertato il collegamento con il conto corrente principale, ovvero i conti nn. 26194240283, 26194240889, 26194240788,
26194240990, 26194241192.
5.b In ogni caso, la pronuncia impugnata risulta comunque errata nella parte in cui ha disposto la decurtazione dal saldo rideterminato del conto corrente principale degli addebiti provenienti da tutti i conti anticipi, stante la mancanza in atti – per la maggior parte di essi - della documentazione contabile utile a provare l'avvenuto pagamento delle somme richieste dalla banca.
Come si è detto in precedenza, il correntista che agisce nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'inizio del rapporto fino alla sua cessazione, deve dimostrare la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti presupposto della domanda di
Pagina 20 ripetizione, fornendo la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. In particolare, anche con riferimento ai conti anticipi, gli odierni appellati hanno dedotto l'assenza di una valida pattuizione scritta volta a disciplinare le condizioni di ogni singolo rapporto. Tuttavia, mentre con riferimento al conto corrente principale sono stati depositati in atti i relativi estratti conto – fatta eccezione per alcuni brevi periodi in riferimento ai quali mancano le relative scritture contabili -, rispetto a otto conti anticipi (precisamente i conti nn. 26194240384,
26194240586, 026194240687, 26194240283, 26194240889, 26194240788,
26194240990, 26194241192), la società correntista non ha allegato la documentazione necessaria a provare i pagamenti effettuati, impedendo quindi la determinazione delle somme indebitamente versate in favore della
CP_3
L'esclusione di tutti gli addebiti provenienti dai conti anticipi non può ritenersi nemmeno giustificata dal fatto che la non abbia ottemperato CP_3
all'ordine di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Benchè gli estratti conto non costituiscano l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, nel caso di specie la correntista non ha depositato in atti alcuna documentazione (contabili bancarie riferite alle singole operazioni, scritture contabili) da cui sia possibile ricostruire l'andamento del rapporto.
In assenza di un valido supporto probatorio, risulta impossibile valorizzare la sola condotta processuale assunta dalla che, pur costituendo un CP_3
valido argomento di prova, non consente di per sé solo di ritenere provato il credito del correntista né tantomeno di rideterminare l'esatto ammontare dello stesso.
Pagina 21 Un discorso diverso va fatto con riferimento ai conti anticipi nn.
615200339479 e 615213152285, rispetto ai quali la correntista ha depositato in atti la relativa documentazione contabile che ha consentito al
CT incaricato in primo grado di rideterminare le relative competenze, considerandole ai fini del ricalcolo del saldo contabile del conto corrente ordinario sul quale le stesse sono confluite.
Per tali ragioni, ai fini della rideterminazione del saldo contabile del conto corrente n. 32334, diversamente da quanto disposto nella sentenza impugnata, devono essere considerati gli addebiti provenienti dai conti anticipi nn. 26194240384, 26194240586, 026194240687, 26194240283,
26194240889, 26194240788, 26194240990, 26194241192, non avendo la correntista adeguatamente adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente.
Conseguentemente, in ragione delle suddette motivazioni, questa Corte ritiene corretta l'ipotesi c) formulata dal CT dott.ssa , Persona_2
con la perizia integrativa depositata nel processo di primo grado in data 16 dicembre 2020, in cui il saldo contabile del conto corrente è stato rideterminato in euro 516.061,11, ottenuto in applicazione dei seguenti criteri: a) eliminando le competenze trimestrali dello stesso conto corrente effettuate a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, altre commissioni e spese non pattuite;
b) ricalcolando la liquidazione degli interessi per anticipi fatture relativi ai conti nn. 615200339479 e
615213152285 (di cui è presente la documentazione in atti); c) eliminando gli oneri, le commissioni e le spese bancarie;
d) applicando la capitalizzazione semplice in luogo di quella trimestrale non pattuita;
e) addebitando alla conclusione del rapporto di conto corrente già ricalcolato, gli importi relativi agli altri otto conti anticipi non documentati (ovvero i
Pagina 22 conti n. 02619424/06, 02619424/05, 02619424/03, 02619424/02,
02619424/08, 02619424/07, 02619424/09, 02619424/11) pari ad euro
122.346,42, al fine di evitare eventuali effetti anatocistici.
In conclusione, quindi, in accoglimento del secondo motivo di appello, il saldo contabile del conto corrente n. 32334 va rideterminato in euro
516.061,11.
6. Con il quarto motivo di appello, ha contestato la Parte_1
sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione quinquennale degli interessi maturati dalla correntista nel corso del rapporto di conto corrente.
Il motivo è infondato.
6.a Nella fattispecie in esame, la prescrizione breve quinquennale stabilita dall'art. 2948 c.c. non può trovare applicazione per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, tale prescrizione “breve” sarebbe invocabile solo qualora risulti pattuita autonomamente una corresponsione periodica di interessi a scadenza annuale o inferiore rispetto alla somma capitale e non quando - come nel caso in esame - la relativa obbligazione sia ricompresa in quella principale che è costituita dalla restituzione indebita del saldo finale.
In secondo luogo, nel caso del rapporto di conto corrente si ha riguardo ad un rapporto di durata dal carattere unitario. Ai fini della prescrizione, tale aspetto assume la medesima rilevanza sia rispetto al diritto al pagamento della sia riguardo ai diritti del correntista, in ragione del fatto che CP_3
una soluzione differente produrrebbe un illegittimo effetto discriminatorio.
Per tale motivo, anche il diritto del correntista al pagamento degli interessi attivi soggiace al termine di prescrizione decennale previsto con riguardo all'actio indebiti, decorrente dalla chiusura del rapporto.
7. Venendo al quinto motivo, anch'esso è fondato e merita accoglimento.
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7.a Secondo la appellante, il Tribunale avrebbe errato nel CP_3
condannare al pagamento degli interessi legali calcolati da Parte_1
ciascun singolo addebito e non dalla domanda, in virtù del comportamento assunto nel corso del rapporto qualificato in termini di mala fede.
7.b Sul punto, questo Collegio non intende discostarsi dal pacifico orientamento assunto dalla S.C. di Cassazione, secondo cui "In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” (Cass. ord. n.
12362/2024; Cass. ord. n. 23448/2020).
In applicazione del suddetto principio, il solvens avrebbe dovuto dare adeguata dimostrazione della mala fede della la quale non può CP_3
essere desunta sic et simpliciter dall'accertamento delle nullità contrattuali.
La mala fede, infatti, costituisce un quid pluris, ovvero nella consapevolezza da parte dell'accipiens dell'insussistenza del proprio diritto a conseguire la prestazione ricevuta. Ebbene, soprattutto nell'ambito dei rapporti bancari, oggetto di continue modifiche legislative e revirement giurisprudenziali, risulta complicato definire il comportamento di un
Istituto di credito in termini di vera e propria mala fede, ancorchè posto in essere in virtù di contratti viziati da nullità.
Pagina 24 Pertanto, va riformata la sentenza di prime cure disponendo l'obbligo della di corrispondere gli interessi dalla proposizione della Parte_1
domanda fino all'effettivo soddisfo.
8. Stante il parziale accoglimento dell'appello, è necessario procedere ad una nuova commisurazione delle spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. Pertanto, deve considerarsi assorbito il sesto motivo di appello avente ad oggetto la condanna alle spese della CP_3
disposta dal Giudice di prime cure.
9. In ultimo, è opportuno precisare che le parti appellate non hanno proposto formale impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado, il che risulta dimostrato sia dall'intestazione della comparsa di costituzione in appello sia dalle conclusioni in essa contenute, con le quali
è stato semplicemente richiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Pertanto, non costituiscono thema decidendum del presente giudizio, le contestazioni proposte dalle appellate rispetto al rigetto della domanda risarcitoria e ad alcune conclusioni cui è pervenuto il
CT nominato in primo grado.
10. In definitiva, quindi, in ragione del parziale accoglimento dell'appello proposto da confermata la sentenza di primo grado Parte_1
con riferimento all'accertamento delle nullità contestate dalla correntista, il saldo contabile del conto corrente n. 32334 va rideterminato in euro
516.061,11. Conseguentemente, modificando la sentenza su questo punto, va condannata la alla ripetizione della suddetta Parte_1
somma in favore della oltre interessi dalla domanda fino Controparte_2
all'effettivo soddisfo.
11. Con riferimento alle spese processuali, occorre provvedere ad una nuova liquidazione tenendo in considerazione l'esito complessivo della
Pagina 25 controversia. Stante il parziale accoglimento del gravame, si giustifica la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., in capo alla Parte_1
prevalentemente soccombente all'esito di entrambi i giudizi.
Le spese sono liquidate in dispositivo applicando, tenuto conto della natura delle questioni controverse e dell'attività difensiva svolta, i valori medi da rapportarsi all'importo oggetto di condanna (da € 520.001 ad € 1.000.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, come pure quelle della c.t.u. vanno ripartite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli – seconda sezione civile, n. 2933/2021, resa il 25.03.2021, pubblicata il 26.03.2021, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
A) ridetermina il saldo contabile del conto corrente n. 32334 in euro
516.061,11;
B) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 516.061,11 oltre interessi dal 12.06.2018 CP_2
fino al soddisfo;
2) per il resto, conferma l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/5, e condanna al pagamento, in Parte_1
favore di e , in solido tra Controparte_2 Parte_2 Parte_3
loro, della restante parte che si liquida, nella misura già proporzionalmente ridotta, come di seguito:
Pagina 26 - per il primo grado, euro 1.370,00 per esborsi e euro 23.354,40 per compensi;
- per il secondo grado, euro 14.808,80 per compensi;
oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Carmine Napolitano ed dall'avv.
Alessandro Barracano, dichiaratisi antistatari;
- pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per 4/5 a carico dell'appellante e per 1/5 a carico degli appellati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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