Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 609
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza di giustificazione per operazioni di accredito

    La Corte ritiene che il contribuente non abbia fornito elementi sufficienti a giustificare i movimenti bancari contestati, non superando la presunzione legale prevista dagli artt. 32, n. 2 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972. Non è sufficiente una prova generica, ma è necessaria la prova analitica della riferibilità delle movimentazioni alle operazioni dichiarate o della loro estraneità all'attività d'impresa. La Corte evidenzia la mancanza di corrispondenza tra prelevamenti dal conto della madre e versamenti sul proprio conto, sia per date che per importi, e la non credibilità dell'affermazione di trattenere somme prelevate per un lungo periodo in considerazione di una presunta grave situazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 23/02/2026, n. 609
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 609
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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