Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 3 novembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/02/2026, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da VI ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione per il Pnrr, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
RI MO, IA UR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria stessa del concorso ai sensi del con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. indetta con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso ADSS per la Regione Lazio approvata per l’appunto con decreto del 25/11/2024 n. 2374 e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione in cui non figura il nominativo del ricorrente con il punteggio spettante di 166 e del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Universale” quale titolo di riserva con conseguente attribuzione al ricorrente del diritto di riserva dei posti;
per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso ADSS non ha attribuito al ON il corretto punteggio spettante e il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente;
della graduatoria finale nella parte in cui non indica per gli aventi diritto alla riserva di posti il titolo che conferisce il diritto alla riserva stessa;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente per cui si formula espressa riserva di proporre ricorso con motivi aggiunti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AP IN il 22\9\2025:
per l’annullamento previa misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
del decreto prot. n. 1639 del 26.07.2025 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, mediante cui è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso AM01 (ex A001), A028, A060 e ADSS, per la regione Lazio, con i candidati vincitori di cui all’Allegato 1 del succitato decreto, nonché l’integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS per la regione Lazio con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, di all’Allegato 1 del predetto decreto (caratterizzato con valore “IV” nella colonna “Inc. El. Agg.”);
nonché del decreto prot. 1712 del 06.08.2025 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale – Ufficio IV, mediante cui è stata disposta l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso A028, A060, AS (ex AA24) e ADSS, per la regione Lazio, con i candidati vincitori di cui all’Allegato 1 del succitato decreto, nonché l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso AS (ex AA24) e ADSS per la Regione Lazio con candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, di cui all’Allegato 1 del predetto decreto (caratterizzato con valore “IV” nella colonna “Inc. El. Agg.”);
nonché tutti gli altri atti già impugnati nel ricorso principale come sopra riportati
e per quanto occorrer possa per l’annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali quali atti presupposti;
per l’accertamento
dell’interesse in capo alla parte ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio spettante all’esito delle prove scritte e orali e della valutazione dei titoli di 166 e della valutazione ai fini della riserva del Servizio Civile Universale svolto senza demerito con conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per la Classe ADSS che gli consentirebbe di collocarsi in graduatoria nella posizione 215 con il punteggio di 166 e di risultare così in posizione di miglior favore per la proposta di contratto e quindi inserito nella graduatoria dei vincitori di concorsi per i posti disponibili;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, di Ufficio Scolastico Regionale Lazio, di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IE IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 gennaio 2025 e depositato il successivo 23 gennaio 2025, parte ricorrente ha gravato il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria stessa del concorso ai sensi del con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm. indetto con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023, (in applicazione del d.l. n. 80/2021 sul P.N.R.R. e del d.l. n. 75/2023 recante “disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”), per la classe di concorso ADSS per la Regione Lazio nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente con il punteggio spettante di 166 punti e del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Universale” quale titolo di riserva con conseguente attribuzione al ricorrente del diritto di riserva dei posti, oltre i provvedimenti dagli estremi ignoti con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso ADSS non ha attribuito all’interessato il corretto punteggio spettante e il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente e la graduatoria finale nella parte in cui non indica per gli aventi diritto alla riserva di posti il titolo che conferisce il diritto alla riserva stessa.
Avverso tali atti l’interessato ha opposto le seguenti censure: 1) Omessa valutazione del punteggio conseguito a seguito delle prove concorsuali e dei titoli; 2) Omessa valutazione del servizio civile universale come titolo di riserva dichiarato nella domanda, Violazione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del Decreto Dipartimentale del 6.12.2023 pubblicato sul registro dei decreti dipartimentali r. 0002575 del 6.12.2023. Eccesso di potere carenza di motivazione Violazione dell’art 3 della legge n. 241/90 e successive modifiche; 3) Violazione dell’art 6 della L. 241/1990. Mancata attivazione del soccorso istruttorio; 4) Eccesso di potere carenza di motivazione. Violazione dell’art 3 della legge 241/90. Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025 l’istanza cautelare è stata rinviata ad altra data onde consentire la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
3. In data 8 agosto 2025 l’interessato ha depositato l’intervenuta notificazione per pubblici proclami.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito il 20 agosto 2025 ed in pari data ha depositato relazione sulla questione dedotta in giudizio, unitamente ad altra documentazione.
5. In data 22 settembre 2025 l’interessato ha depositato motivi aggiunti con cui ha impugnato il sopraggiunto decreto n. 1639 del 26 luglio 2025 con cui l’USR per il Lazio ha disposto l’integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso AM01 (ex A001), A028, A060 e ADSS, per la regione Lazio e l’ulteriore decreto n. 1712 del 06.08.2025 con cui l’USR per il Lazio ha disposto l’ulteriore integrazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso A028, A060, AS (ex AA24) e ADSS, per la regione Lazio, inficiati dalle stesse ragioni che inficiano gli atti impugnati in via principale, alle quali ragioni l’interessato fa esplicito riferimento.
E conclude i motivi aggiunti chiedendo la sospensione degli atti di cui sopra e l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
6. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 l’istanza cautelare è stata respinta ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a titolo integrativo di quella già effettuata da parte ricorrente.
7. In data 4 novembre 2025 parte ricorrente deposita l’intervenuta integrazione del contraddittorio.
8. In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione dell’istruzione ha depositato ulteriore memoria in data 10 novembre 2025 nella quale ha rappresentato in fatto che “Il ricorrente, come riscontrabile nella domanda di partecipazione, indicava erroneamente il possesso del titolo di Servizio Civile Universale 2022 (durata 12 mesi) Progetto: "Cassinate nel Sociale e Disagio Adulto" alla voce “altri titoli valutabili” e precisamente “note”. Il titolo de quo non risulta essere stato inserito correttamente, ovvero nella Sezione Titoli di Riserva selezionando la voce del titolo di riserva, in questo caso, “S - Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale” compilando le singole voci con i dati richiesti ed allegando il certificato secondo le modalità riconosciute. Tale procedimento, se svolto correttamente, avrebbe consentito al sistema di elaborare il dato inserito.”, concludendo dunque per il rigetto del ricorso.
9. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui appresso.
Anche nella memoria depositata nei motivi aggiunti l’Amministrazione insiste che il riconoscimento al ricorrente del possesso del titolo sul servizio civile universale non veniva elaborato dal sistema, perché inserito dal candidato erroneamente nella domanda di partecipazione e cioè nella sezione “Altri titoli valutabili” anziché nella sezione “Titoli di riserva”.
Al riguardo parte ricorrente ha precisato in ricorso di avere dichiarato nella domanda a pagina 4 il possesso del titolo che dà diritto alla riserva : “servizio civile universale 2022 (durata 12 mesi)”, laddove nel bando di concorso è espressamente richiamata la norma di legge che prevede che lo svolgimento del servizio civile universale senza demerito dà diritto ai partecipanti al concorso ad una riserva pari al 15% dei posti messi a concorso, in conformità della vigente normativa in materia di concorsi.
Al riguardo non può non concordarsi con la seconda censura proposta dall’interessato con cui viene fatto valere il valore del tutto formale dell’esclusione dell’interessato dalla graduatoria per la ritenuta erronea indicazione del titolo in uno spazio della domanda piuttosto che in quello previsto dal sistema proprio valorizzando una pronuncia del TAR sull’analoga questione: TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 27 dicembre 2024, n. 23569, rimasta inappellata.
Nella detta pronuncia viene infatti valorizzato il principio statuito dalla ridetta sezione in sede cautelare “nel senso che “i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio”.
Nel caso di specie, - prosegue il giudice – “non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità.”.
Proprio perché come sopra esposto parte ricorrente ha dichiarato il titolo posseduto seppure in una sezione sbagliata della domanda e non l’ha omessa del tutto, il giudice esclude l’applicabilità della pronuncia del Consiglio di Stato stante la quale la ragione per cui “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio” poggia (condivisibilmente) sull’argomento secondo cui ciò “costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso” (C. Stato, sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334),
Nel caso in esame nessuna integrazione postuma della documentazione è plausibile, di tal che risulta anche inconferente la ragione per la quale la difesa dell’amministrazione resistente, secondo la quale l’erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell’errore commesso dal candidato e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, “poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l’esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutato” (TAR Lazio, IV ter, n .23569/2024). E parte ricorrente ha prodotto via e-mail l’attestato di svolgimento del servizio civile universale.
Si deve inoltre concordare con quanto sempre nella sentenza del TAR viene rilevato e cioè che: “ le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell’apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall’altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;” (TAR Lazio, IV ter, n .23569/2024).
2. Per le superiori considerazioni, assorbite le altre doglianze non trattate data la natura dirimente di quella esaminata, il ricorso va accolto nei termini di sui sopra con l’obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del titolo di riserva, relativo all’espletamento del servizio civile universale, indicato nella domanda di partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale.
3. La natura delle questioni sottoposte al giudicante consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IA, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE IA |
IL SEGRETARIO