Art. 7.
Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all' articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.
Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all' articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.