Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' alla rispettiva clausola finale delle note stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' alla rispettiva clausola finale delle note stesse.