Articolo 2 della Legge 22 febbraio 1968, n. 314
Articolo 1
Versione
23 aprile 1968
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' alla rispettiva clausola finale delle note stesse.

Entrata in vigore il 23 aprile 1968